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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg n.92/2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2024 da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv. Lorella Sitzia e Sabrina Maroadi del Foro di Rovereto
- appellante - contro
( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Callipari, del Foro di Verona,
- appellata –
In punto: riforma della sentenza n.113/2024 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 15.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
pagina 1 di 20 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis ed in accoglimento del proposto appello, previo rigetto di ogni istanza domanda o eccezione proposta da parte appellata, con propria sentenza voglia così decidere:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione il proposto appello e per l'effetto in integrale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Rovereto n. 113/2024 pubblicata il 18.03.2024 –
Rep.n. 33/2024 del 18.03.2024 - nella causa sub RG 624/2022 - G.I. Dott.ssa Consuelo
Pasquali, notificata a mezzo pec nel domicilio eletto in data 22.03.2024, accogliere nel merito le conclusioni avanzate in primo grado che di seguito si ritrascrivono integralmente:
“Accertare e dichiarare dovuta dal signor la somma di euro Controparte_1
125.597,55 o la somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, a favore della signora
e conseguentemente condannare il convenuto signor Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 125.597,55 o altro importo ritenuto di CP_1
Giustizia a favore della signora oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto al saldo per la causale di cui in narrativa, convalidando così nel merito il sequestro conservativo disposto dal signor Giudice con decreto inaudita altera parte di data 11.04.2022 per la somma di 130.000,00 e successivamente dallo stesso confermato all'udienza di comparizione parti del 26.04.2022.
In via di reconventio reconventionis e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale principale sub nr. 3 di parte convenuta si richiede che l'adito
Giudice Voglia accertare e dichiarare il diritto in capo all'attrice signora Parte_1
di ottenere dal convenuto la restituzione, oltre che degli importi oggetto della
[...]
propria domanda principale anche della ½ delle seguenti somme maggiorate degli interessi legali maturati non anche della rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
In dettaglio si richiede al convenuto il rimborso pro quota delle seguenti somme:
pagina 2 di 20 a) La metà degli importi da lui ricevuti e da ricevere a titolo di recuperi e benefici fiscali per effetto delle spese affrontate anche dall'attrice per la ristrutturazione dell'immobile intestato al solo signor pari a complessivi euro Controparte_1
63.716,00;
b) La metà dei costi locativi affrontati dal signor nei periodi in cui si è Controparte_1
trasferito a vivere a Vicenza ed a Venezia costi pari a complessivi euro 8.240,00 di cui: euro 2.000,00 prelevati dal c/c comune per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Vicenza occupato dal solo convenuto ed euro 6.240,00 anch'esso prelevato dal c/c comune per il pagamento dei canoni relativi all'appartamento utilizzato dal solo convenuto sito a Venezia;
c) La metà delle spese dentistiche affrontate dal signor pari ad euro Controparte_1
3.506,00 prelevati dal c/c cointestato alle parti;
d) La metà del mantenimento corrisposto mensilmente per la figlia del convenuto,
[...]
, pari a complessivi euro 4.800,00 prelevati dal c/c comune;
Per_1
e) La metà del mantenimento corrisposto mensilmente per il figlio del convenuto,
, pari a complessivi euro 9.300,00 prelevati dal c/c comune;
Persona_2
Sempre in via di reconventio reconventionis ed in via subordinata su tutte le domande ci si associa alla richiesta di compensazione giudiziale fra le rispettive posizioni di dare ed avere fra le parti così come richiesta ex art. 1241 e ss C.C. al punto nr. 7 delle conclusioni versate in causa dal convenuto e precisamente rappresentate per l'attrice dalla sommatoria della domanda principale con le domande in riconventio reconventionis dalla stessa avanzate e per parte convenuta dalla domanda riconvenzionale.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, che dovranno ricomprendere anche le spese e competenze del precedente giudizio cautelare in danno del signor
”. Controparte_1
pagina 3 di 20 IN VIA ISTRUTTORIA: si rinnovano le richieste così come articolate all'udienza di rimessione della causa in decisione in primo grado dd. 08.11.2023 così come riportate nell'atto di citazione in appello in quanto disattese.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e Cnpa come per Legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché della fase cautelare
APPELLATO
1. in via assolutamente preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità dell'appello promosso dalla sig.ra Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa, giusto il combinato disposto degli artt.
[...]
342, 345 e 348 bis c.p.c.;
2. in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come integralmente trascritte e riportate, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
113/2024 delibata dal Tribunale di Rovereto in data 18.3.2024.
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata concretizzazione del precedente punto sub 1, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, previa riforma della sentenza di primo grado, accogliere le domande riconvenzionali spiegate, come precisamente riportate alle pagine 30, 31, 32 e 33 della comparsa di costituzione con appello incidentale e, per l'effetto, condannare la sig.ra alle Parte_1
restituzioni e al risarcimento dei danni come ivi richiesti, quantificati e precisati.
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositava presso il Tribunale di Rovereto ricorso cautelare Parte_1
datato 4.4.2022 con cui chiedeva nei confronti del marito Controparte_1
l'autorizzazione a procedere a “sequestro conservativo del bene catastalmente
pagina 4 di 20 identificato nel C.C. di Riva del Garda P.T. 3248 II p.ed. 2133 di proprietà del signor
o di beni mobili o somme e cose a lui dovute fino alla concorrenza Controparte_1
della somma di Euro 125.597,55” ... oltre agli interessi ed alle spese di procedura.
Premetteva la ricorrente di essere coniugata con il dal 21.05.2017, di non CP_1
avere con lui figli e di essere in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Allegava poi quanto segue. era proprietario esclusivo dell'immobile tavolarmente identificato Controparte_1
nella p.ed. 2133 in P.T. 3248 II - C.C. di Riva costituito da due unità abitative, una adibita ad abitazione familiare e l'altra data in locazione, oltre ad un locale uso ufficio anch'esso locato a terzi;
già in epoca anteriore al matrimonio, lei e il CP_1
avevano iniziato a ristrutturare detto immobile di esclusiva proprietà di quest'ultimo e la integrale ristrutturazione era avvenuta con risorse di entrambi i coniugi e ricorrendo al finanziamento ottenuto dalla Cassa Rurale di Ledro – Banca di Credito Cooperativo –
Società Cooperativa a mezzo di nr. 2 mutui ipotecari ovvero il mutuo nr. 6578 dd.
28.11.2016 avente scadenza di ammortamento al 27.11.2036 per un importo accordato di 150.000,00 euro ed il mutuo nr. 6915 dd. 14.07.2017 avente scadenza di ammortamento al 13.07.2038 per un importo accordato di 150.000,00 euro.
Il pagamento delle rate di detti mutui era avvenuto attraverso l'addebito sul c/c nr.
C01/06/106459 acceso presso il medesimo istituto di credito mutuante e cointestato alle parti;
in detto conto corrente comune erano stati versati, sino a pochi mesi prima del ricorso cautelare tutti i proventi del loro lavoro ed anche qualsiasi loro altra entrata sia di carattere personale che non;
esso era utilizzato dai coniugi per tutti i pagamenti sia personali (ad esempio per il mantenimento dei figli del sig. nati da sue CP_1
precedenti unioni) che comuni alla gestione familiare.
Il rapporto coniugale si era deteriorato, le parti erano prossime alla separazione ed ella era venuta casualmente a conoscenza dell'intenzione del coniuge di mettere in vendita l'immobile per tramite di un'agenzia immobiliare della zona.
pagina 5 di 20 Affermava che sussisteva un suo credito nei confronti del marito, per la somma complessivamente indicata di € 125.597, 25 in ragione: del pagamento, da parte sua, della metà delle rate dei due mutui ( € 42.962,26) serviti per ristrutturare l' immobile di proprietà esclusiva del delle elargizioni fatte in favore della ricorrente CP_1
dai suoi genitori e confluite nel conto corrente comune per € 37.000,00; di un finanziamento Deutche Bank di € 12.600,00 finalizzato all'acquisto e all'installazione di una batteria di accumulo sempre ad esclusivo beneficio ed uso dell'immobile di proprietà esclusiva del convenuto;
del versamento sul conto corrente comune dell' anticipo TFR di € 10.000,00 e di un assegno circolare a lei sola intestato relativo ad un rimborso da parte della P.A.T. di euro 23.035,29.
Con decreto inaudita altera parte del 11.4.2022 il Tribunale di Rovereto autorizzava sequestro conservativo sull'immobile di proprietà identificato Controparte_1
tavolarmente nella p.ed. 2133 in C.C. Riva sino a concorrenza di € 130.000,00; pur notificato il non si costituiva e all'udienza del 26.4.2022 il decreto veniva CP_1
confermato.
Di qui la causa di merito introdotta con atto di citazione ex art. 668 octies cpc dd.
16.06.2022 con cui conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
nonché acquirente dell'immobile (venduto nelle more del CP_2
procedimento cautelare in data 8.4.2022, con iscrizione dell' atto all'Ufficio Tavolare in data 14.04.2022 suv G.N. 1281/2022 successiva rispetto a quella del sequestro conservativo avvenuta in data 12.04.2022 con il G.N. 1241/2022).
Con detto atto di citazione chiedeva che venisse accertato e Parte_1
dichiarato che era suo debitore per la somma di euro 125.597,55 e Controparte_1
chiedeva che egli venisse condannato al pagamento di detta somma o di altro importo ritenuto di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Sulla scorta delle allegazioni già spese nel ricorso per sequestro conservativo, invocava l'art 2041cc. affermando che ella aveva diritto alla ripetizione di tale somma “che rappresentava in gran parte il suo patrimonio “personale” e che era stata “ impiegata dal signor
pagina 6 di 20 a suo esclusivo beneficio, arricchendo senza alcuna giustificazione e/o CP_1
causa il patrimonio personale di quest'ultimo”.
Si costituiva contestando che sussistesse la legittimazione passiva Controparte_3
dell'acquirente dell'immobile ed esponendo in fatto che: la CP_2
ristrutturazione dell'immobile sito a Riva del Garda (da lui ricevuto in donazione dalla zia paterna) era iniziata ben prima del matrimonio, su insistenza della attrice che voleva destinarla, come poi avvenuto, a residenza familiare. Egli aveva lasciato la gestione di detta ristrutturazione alla attrice mettendole a disposizione inizialmente € 70.000,00; era stato poi acceso il primo mutuo di € 150.000,00 che era stato cointestato anche alla attrice per volontà della stessa che intendeva godere delle relative detrazioni fiscali;
la attrice aveva affidato la direzione lavori ad un geometra suo amico e i lavori, peraltro realizzati in minima parte era poi stati sospesi con un'ordinanza del Comune;
erano stati addirittura necessari alcuni interventi demolitivi sicchè egli aveva affidato la direzione dei lavori ad un altro professionista e si era resa necessaria la accensione del secondo mutuo, per altri 150.000,00 euro, anch'esso cointestato per volontà della attrice.
Richiamava il principio secondo cui che le spese sostenute da uno dei coniugi dovevano ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari ex art 143 cc e non sussisteva pertanto diritto di rimborso, ed affermava che anch'egli aveva sostenuto con denaro proprio altre spese per il progetto di vita comune ( si era ad esempio sobbarcato l'intera spesa per il pranzo di nozze di circa 13.000 Euro).
Contestava comunque anche il quantum dell'importo indicato dalla attrice quali ratei di mutuo in allora pagati, affermando che i ratei corrisposti “in condivisione” a copertura dei due mutui erano pari ad euro 36.238,17 sicchè al più la quota parte della attrice era pari ad euro 18.119,00; era stato poi solo il convenuto - una volta che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale ed egli aveva preso la decisione di vendere la casa- a pagare il residuo per l'importo di euro 267.857,12 così estinguendo i due mutui.
pagina 7 di 20 A fronte di ciò l'attrice aveva già usufruito di recupero fiscale di € 37.469.95 ed avrebbe continuato a beneficare di ulteriore recupero fiscale fino al 2029.
Contestava anche il quantum indicato dalla attrice relativamente ai versamenti nel conto corrente comune effettuati dai genitori della stessa nonché il titolo degli stessi.
Affermava che la attrice aveva avuto libero accesso alle somme riversate nel conto corrente dal convenuto e ciò sin dal periodo del fidanzamento avendo a disposizione un bancomat;
vari erano stati i prelievi da ella effettuati (per € 15.726,00); la Parte_1
aveva inoltre effettuato delle ricariche postepay sulla propria carta personale per oltre
€8.000,00, con provvista proveniente dal conto cointestato con il marito;
la attrice aveva anche stipulato polizze vita personali che aveva provveduto a pagare grazie al conto cointestato. Ella inoltre era intestataria di un' auto pagata in parte con denaro del
CP_1
Ancora il convenuto affermava che la attrice dopo aver deciso di abbandonare il tetto coniugale, aveva portato via con sé oltre alla proprie cose e agli effetti personali anche tutti i regali di nozze, tutte le suppellettili acquistate dal marito ed innumerevoli componenti del mobilio.
Altresì asseriva che con la richiesta di sequestro conservativo sull'immobile, che egli si era determinato a vendere dopo l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, quest'ultima gli aveva procurato danni di cui era tenuta a rispondere
Chiedeva conclusivamente il rigetto delle avverse domande e in via riconvenzionale così concludeva:
“ 3) in via riconvenzionale e principale, accertare e dichiarare il diritto, in capo al IG.
, alla restituzione di tutti gli importi – da parte della IG.ra Controparte_1 [...]
– così come indicati nel corpo del presente atto, il tutto oltre interessi Pt_1
decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge, di seguito si riportano:
pagina 8 di 20 a) la metà degli importi ricevuti (e da ricevere) a titolo di recuperi e benefici fiscali ottenuti in ragione dell'inserimento in dichiarazione dei redditi delle spese effettuate per la ristrutturazione dell'immobile di Riva, per un totale 20.793,695;
b) l'importo di € 15.307,00 corrisposto per l'autovettura Hyundai intestata alla sig.ra
(già detratto il valore della permuta, dei finanziamenti), oltre euro Parte_1
4.000,00 quali contributo della Provincia, che l'attrice ha versato sul proprio conto personale;
c) l'importo della polizza vita personale Forward, che la sig.ra di ha pagato Pt_1
utilizzando i soldi del marito, di euro 1.524,00; in merito alla determinazione economica succitata, la scrivente difesa, comunque, si riserva in corso di causa ogni e più opportuna quantificazione, fatta salva diversa determinazione del Giudicante adito ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4) in via riconvenzionale e subordinata al punto 3, nella denegata e remota ipotesi di mancato accoglimento del punto che precede, verificata la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché di quelle che emergeranno in corso di causa,
l'arricchimento senza causa della controparte, nella qualità di soggetto arricchito, nei confronti del IG. , nella veste di soggetto impoverito, e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la medesima, a rifondere al convenuto la somma che emergerà in corso di causa, anche alla luce dei poteri equitativi del giudice ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
5) in via riconvenzionale e principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, in integrale accoglimento della domanda spiegata dal convenuto, accertare e dichiarare la responsabilità della IG.ra per violazione dei principi di correttezza, lealtà Parte_1
e buona fede, e, per l'effetto (e comunque), condannare la medesima, al risarcimento dei danni occorsi al IG. che, in relazione al danno a titolo patrimoniale ex CP_1
art. 1223 c.c., ci si riserva una quantificazione esatta in corso di causa, ed a titolo di
pagina 9 di 20 danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., nella somma di € 30.000,00, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge con riguardo a tutte le voci di danno;
fatta espressamente salva distinta determinazione del Tribunale adito, posta in essere secondo equità e giustizia ed alla luce dell'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
6) in via riconvenzionale e subordinata al punto 5, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente punto 4, accertare e dichiarare, sempre per i motivi di cui in narrativa, verificati i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale dell'attrice in relazione ai fatti di causa, e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in favore del convenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come illustrati nel punto che precede, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge”
7) in via subordinata su tutte le domande, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante, all'esito del giudizio, dovesse accertare – in capo ai contendenti – rispettive posizioni di dare e avere, si chiede che venga disponga la compensazione giudiziale tra le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e seguenti c.c. del suddetto credito con le somme eventualmente dovute all'odierna attrice, nella misura che verrà accertata”.
A sua volta parte attrice formulava domande in via di in via di asserita reconventio reconventionis sopra trascritte nelle “conclusioni” .
Parte convenuta eccepiva la tardività di dette domande oltre alla loro infondatezza.
non si costituiva in giudizio. CP_2
Nelle more del giudizio di merito il convenuto formulava istanza di revoca del sequestro offrendo cauzione per l'ammontare dell'importo per il quale il sequestro era stato concesso, a cui parte attrice non si opponeva: l'istanza veniva accolta e la cauzione versata su libretto di risparmio depositato in Tribunale.
Con sentenza n.113/2024 il Tribunale di Rovereto:
1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2) rigettava le domande attoree sia svolte in via principale sia riconvenzionale pagina 10 di 20 3) rigettava tutte le domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale;
4) condannava la attrice alla rifusione in favore del convenuto di un quarto delle spese di causa
5) compensava i restanti tre quarti;
6) ordinava la restituzione al convenuto della somma versata sul Controparte_1
libretto postale di risparmio infruttifero n. 42082 (52778420) dd. 19/01/2023, intestato a con causale “cauzione sequestro sub R.G. 624- Parte_1
1/2022” .
7) dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Tribunale faceva proprio il principio secondo cui qualora uno dei coniugi versi sul conto della famiglia determinate somme di denaro che provengono dal proprio patrimonio personale, si presume che ciò venga fatto per soddisfare esigenze della famiglia sicchè, per tale ragione, di tali somme in caso di venire meno del rapporto coniugale, non può essere richiesta la restituzione.
Faceva anche riferimento a precedenti giurisprudenziali che vedevano nel conferimento di somme per soddisfare esigenze familiari una causa di liberalità ovvero di adempimento di obbligazione naturale sicchè non vi era un arricchimento senza causa dell'altro coniuge che legittimasse la ripetibilità delle somme conferite .
Precisava che rimaneva salva, in ogni caso, la possibilità da parte del coniuge conferente, di dimostrare di aver versato le somme ad un titolo diverso dalla prospettiva familiare ed osservava che l'attrice non aveva soddisfatto il relativo onere probatorio.
Ancora affermava che l'attrice non aveva fornito alcuna informazione in merito alla propria personale situazione patrimoniale, tale da consentire di ritenere sproporzionato il suo apporto rispetto al suo patrimonio ed ha affermato sul punto che risultava che essa fosse anche titolare di un conto corrente personale di cui però nulla era dato sapere.
Conclusivamente rigettava le domande svolte in citazione
Rigettava anche le domande riconvenzionali tutte del convenuto pagina 11 di 20 Considerava assorbite le domande svolte in via di reconventio reconventionis dalla attrice.
Regolava le spese di lite tenendo conto sia della reciproca soccombenza sia del rifiuto della attrice ad aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice in corso di causa.
Avverso detta sentenza propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello la lamenta che la sentenza ha operato una Parte_1
errata applicazione “estensiva” dell'art 143 cc facendo riferimento in modo acritico a precedenti giurisprudenziali inconferenti perché riferiti a fattispecie diverse (quale ad es. lo scioglimento della comunione legale tra coniugi o comunque a casi in cui l'immobile di proprietà esclusiva di uno dei due era stato destinato per anni a residenza familiare) mentre nel caso in esame il Tribunale non aveva considerato che solo una parte dell'immobile era stato adibito a residenza familiare, che esso era stato venduto pochi anni dopo esser stato ristrutturato e dunque aveva assolto per poco tempo alla funzione di residenza familiare, nonché che i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni;
in tale contesto le somme versate dalla attrice ed usate per pagare le rate di mutuo si traducevano in un ingiustificato arricchimento per il marito, proprietario esclusivo di detto immobile e ciò consentiva di ripetere le somme a lui conferite ex art 2041 cc.; affermava che nell'operazione immobiliare ella aveva investito tutto il proprio patrimonio personale e tutti i proventi del suo lavoro e senza il suo apporto il marito non sarebbe stato in grado di pagare le rate del mutuo.
Con secondo motivo di appello censura la parte della sentenza in cui è stato affermato in buona sostanza che la causa giustificante i conferimenti e i pagamenti dei ratei era una donazione indiretta;
afferma l'insussistenza di qualsivoglia causa donativa tale da giustificare i conferimenti eseguiti dall'appellante in favore del coniuge appellato e da determinarne la non ripetibilita'; lamenta che il Tribunale ha “evitato di considerare che la causa presupposta di tali conferimenti, al pari del pagamento delle rate dei due mutui contratti da entrambi i coniugi, da parte della signora era sostenuta Parte_1
dallo scopo precipuo di realizzare l'abitazione familiare e di incrementare le
pagina 12 di 20 disponibilità economiche della famiglia delle parti e che tale causa legittimante è venuta meno per fatto e colpa esclusivi del coniuge odierno appellato che si è avvalso di tali conferimenti della moglie, non certo a beneficio della famiglia costituita con la stessa signora bensì per il proprio tornaconto personale”. Parte_1
Infine con terzo motivo di appello contesta l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse provato il difetto di proporzionalita' dei versamenti eseguiti dall'odierna appellante sul c/c cointestato con il marito rispetto al patrimonio personale della stessa ed afferma che il giudice di primo grado è incorso in un evidente travisamento dei fatti applicando anche una inversione dell'onere probatorio. Ha in particolare negato di esser titolare di conto corrente “personale” ed affermato che non poteva esserle richiesto di fornire prova negativa di ciò.
si è costituito eccependo la inammissibilità dell'appello ex art 342 Controparte_1
cpc e 348 bis cpc., contestando anche nel merito la fondatezza dell'appello principale e chiedendone il rigetto.
In via subordinata propone appello incidentale condizionato all' accoglimento dell'appello principale
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale sub 3.
Quanto ai benefici fiscali afferma che non è esatta l'affermazione del Tribunale secondo cui avendo la pagato le rate di mutuo le spettano le detrazioni e ribadisce Parte_1
che la moglie ha pagato solo una piccola parte dei ratei ed ha già ottenuto una consistente detrazione fiscale e continua a beneficiare della detrazione fiscale fino al
2029; quanto agli esborsi relativi all'auto afferma che la motivazione del primo giudice è illogica e che a lui spettava quantomeno la metà del prezzo attinto dal conto corrente comune. Considerazioni analoghe ha svolto quanto alla polizza vita.
Con il secondo motivo di appello impugna il rigetto delle altre sue domande riconvenzionali pagina 13 di 20 Chiede da ultimo che valutato il rifiuto immotivato della controparte alla proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado venga riconosciuta a suo carico una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve escludersi che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. in quanto non è possibile affermare che le argomentazioni difensive esposte nei vari motivi di appello proposti avverso la sentenza del tribunale di Trento siano manifestamente infondati e può altresì escludersi la genericità degli stessi ai sensi articolo 342 c.p.c…
I tre motivi dell'appello principale vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi
Giova rammentare che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5385/23, si è soffermata sulla interpretazione dell'art 143 c.c. che regola i diritti e gli obblighi dei coniugi, e sulla individuazione degli obblighi di contribuzione sottolineando che
<L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (comma 1°). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2°)» - al terzo comma così dispone: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». In particolare, quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, si rileva: a) la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico", per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvede alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli); b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione
pagina 14 di 20 mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.); c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni (anche se soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, in particolare, non può impedirgli di venderli); d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi
(che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolga esclusivamente un'attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad un lavoro esterno;
o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), ma mai soppresso….. e) l'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.
2.2. Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascuno dei coniugi è tenuto a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.). Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le "sostanze' di cui dispone ciascun coniuge
(ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente
pagina 15 di 20 in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali
(come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo.>> (Cassazione Sez. 3, n. 5385,
21/3/2023)
Ribadisce altresì la Corte nella citata sentenza che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune: “L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare
l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.”.
Tale ricostruzione sistematica è stata ribadita anche in successive pronunce (v tra le altre: v Corte di Cassazione n. 17765 del 21.6.2023; Corte di Cassazione n. 34883 del
13.12 2023 ; Corte di Cassazione n.13366 del 15.5.2024); è stato in particolare rimarcato (v pronuncia n. 17765 del 21.6.2023 ) che “ dal matrimonio discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche. Un tale contributo non è suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale”.
Ed ancora: “Nelle fattispecie di dazioni del denaro tra coniugi in costanza di convivenza, riferibili al dovere di contribuzione per i bisogni della famiglia (nella specie funzionale all'acquisizione della nuova casa d'abitazione ove trasferire la residenza del nucleo familiare), in assenza di una specifica causa giustificativa del diritto alla restituzione ovvero della prova della causa o del titolo eventualmente allegato, deve
pagina 16 di 20 escludersi la ripetibilità delle stesse attribuzioni eseguite, seppur sopravvenga la separazione personale dei coniugi, siccome effettuate per concorrere a realizzare il progetto di vita comune, in conformità al principio solidaristico che permea il rapporto, nell'interesse collettivo della famiglia, non nell'interesse esclusivo del coniuge percipiente” (v Cass civ n 34883 del 13.12 2023).
Aderisce questo Collegio all'indirizzo su esposto, ormai consolidato, che sì pone come ricostruzione articolata e completa della disciplina in materia.
Va dunque evidenziato: che le dazioni effettuate per concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune non integrano donazioni bensì adempimento dell'obbligo di contribuzione imposto dall'art 143 cc;
che il dovere di contribuzione nell'interesse collettivo della famiglia sussiste anche in presenza di regime di separazione dei beni;
che esso può essere adempiuto con una pluralità di forme tra le quali anche
“partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni....." (Cass. 34883/2023); che la dazione di somme in costanza di rapporto matrimoniale si presume effettuata per contribuzione alla vita familiare in adempimento del dovere di solidarietà di cui trattasi, e che è onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma superare detta presunzione dimostrando il diverso titolo della dazione.
Orbene nel caso in esame la attrice appellante non ha fornito prova, adeguata a superare la presunzione della erogazione delle somme in questione per la realizzazione di un comune progetto di vita “familiare” e non ha invero , ancor prima, neppure fornito allegazioni idonee a sorreggere la sua pretesa di ripetizione. Al contrario è stata la stessa attrice ad allegare sin dalla citazione di primo grado che gli importi oggetto della domanda di ripetizione integrano somme investite per il comune progetto di ristrutturazione dell'immobile che pur di proprietà del parzialmente doveva CP_1
essere adibito a casa coniugale e in altra parte poi locato a terzi;
trattasi dunque di investimento effettuato per la realizzazione di un progetto familiare condiviso in adempimento dell'obbligo di solidarietà familiare di cui all' art 143 cc avendo le parti pagina 17 di 20 in vista della loro vita comune, deciso di ristrutturare l'immobile di proprietà esclusiva del da adibire in via prioritaria a casa familiare e con riferimento ad CP_1
alcune porzioni dello stesso immobile da mettere a reddito sì da ottenere una risorsa economica per la vita familiare (si veda anche l'andamento del conto corrente comune in cui risultano bonificati anche canoni locativi).
Non può neppure sostenersi che il progetto familiare si sia fermato alla soglia di un mero
“ irrealizzato” intento posto che nel periodo della convivenza familiare che è durata alcuni anni la famiglia (vi ricompresa la attrice) ha ben potuto beneficiare della prestigiosa abitazione coniugale di cui trattasi non rilevando il venir meno, in un secondo momento, del progetto di vita comune (v Cass 34883 del 13.12 2023), essendo stata l'attribuzione giustificata dall'adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare. A ciò si deve aggiungere ad colorandum che sopravvenuta la crisi familiare la attrice/ appellante non ha più contributo in alcun modo neppure al rimborso delle rate dei mutui cointestati tra i due ed accesi proprio per far fronte alla ristrutturazione.
Quanto alla censura in punto assenza di proporzionalità, devesi rilevare che effettivamente, come osservato dalla appellante non vi sono elementi che facciano ritenere che la fosse titolare di altro conto corrente personale e disponesse Parte_1
di altre risorse personali rispetto a quelle riversate nel conto corrente comune.
Nondimeno non possono ritenersi ripetibili le somme erogate per cui è causa: la proporzionalità va valutata considerando le necessità imposte dal progetto condiviso in relazione alle rispettive sostanze. Nel caso di specie entrambe le parti hanno concordemente aderito ad un ambizioso e assai costoso progetto di ristrutturazione;
un tal progetto, a cui devonsi aggiungere le spese necessarie per l'ordinario andamento della vita familiare, non poteva che comportare l'impiego di pressochè tutte le risorse economiche disponibili in capo ai coniugi: e del resto a detto impegno comune entrambi fatto fronte da un lato accendendo i mutui cointestati e dall'altro contribuendo in attuazione al dovere di solidarietà familiare (v anche andamento del conto corrente pagina 18 di 20 comune ) con gli apporti economici che le rispettive condizioni economiche e di lavoro consentivano loro.
Conclusivamente l'appello principale va rigettato..
Il rigetto dell'appello principale esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato svolto dal e delle altre domande riproposte dalla appellante quali CP_1
reconventio reconventionis per il caso di accoglimento delle domande riconvenzionali del CP_1
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc avendo il giudice di primo grado tenuto conto della condotta dell'attrice che non ha accettato la proposta conciliativa già nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite e non ravvisandosi sotto altri profili, una condotta della tale da integrare Parte_1
malafede o colpa grave.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate secondo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 nei medi, con distrazione in favore dell'avvocato Natale Callipari che ne ha fatto richiesta
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n.
113/2024
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14317,00 per compensi professionali , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
, con distrazione in favore dell'avvocato Natale Callipari
pagina 19 di 20 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame
Così deciso in Trento Camera di consiglio del 08/04/2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg n.92/2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2024 da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv. Lorella Sitzia e Sabrina Maroadi del Foro di Rovereto
- appellante - contro
( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Callipari, del Foro di Verona,
- appellata –
In punto: riforma della sentenza n.113/2024 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 15.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
pagina 1 di 20 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis ed in accoglimento del proposto appello, previo rigetto di ogni istanza domanda o eccezione proposta da parte appellata, con propria sentenza voglia così decidere:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione il proposto appello e per l'effetto in integrale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Rovereto n. 113/2024 pubblicata il 18.03.2024 –
Rep.n. 33/2024 del 18.03.2024 - nella causa sub RG 624/2022 - G.I. Dott.ssa Consuelo
Pasquali, notificata a mezzo pec nel domicilio eletto in data 22.03.2024, accogliere nel merito le conclusioni avanzate in primo grado che di seguito si ritrascrivono integralmente:
“Accertare e dichiarare dovuta dal signor la somma di euro Controparte_1
125.597,55 o la somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, a favore della signora
e conseguentemente condannare il convenuto signor Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 125.597,55 o altro importo ritenuto di CP_1
Giustizia a favore della signora oltre interessi legali dal dì del Parte_1
dovuto al saldo per la causale di cui in narrativa, convalidando così nel merito il sequestro conservativo disposto dal signor Giudice con decreto inaudita altera parte di data 11.04.2022 per la somma di 130.000,00 e successivamente dallo stesso confermato all'udienza di comparizione parti del 26.04.2022.
In via di reconventio reconventionis e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale principale sub nr. 3 di parte convenuta si richiede che l'adito
Giudice Voglia accertare e dichiarare il diritto in capo all'attrice signora Parte_1
di ottenere dal convenuto la restituzione, oltre che degli importi oggetto della
[...]
propria domanda principale anche della ½ delle seguenti somme maggiorate degli interessi legali maturati non anche della rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta e non di valore.
In dettaglio si richiede al convenuto il rimborso pro quota delle seguenti somme:
pagina 2 di 20 a) La metà degli importi da lui ricevuti e da ricevere a titolo di recuperi e benefici fiscali per effetto delle spese affrontate anche dall'attrice per la ristrutturazione dell'immobile intestato al solo signor pari a complessivi euro Controparte_1
63.716,00;
b) La metà dei costi locativi affrontati dal signor nei periodi in cui si è Controparte_1
trasferito a vivere a Vicenza ed a Venezia costi pari a complessivi euro 8.240,00 di cui: euro 2.000,00 prelevati dal c/c comune per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile sito in Vicenza occupato dal solo convenuto ed euro 6.240,00 anch'esso prelevato dal c/c comune per il pagamento dei canoni relativi all'appartamento utilizzato dal solo convenuto sito a Venezia;
c) La metà delle spese dentistiche affrontate dal signor pari ad euro Controparte_1
3.506,00 prelevati dal c/c cointestato alle parti;
d) La metà del mantenimento corrisposto mensilmente per la figlia del convenuto,
[...]
, pari a complessivi euro 4.800,00 prelevati dal c/c comune;
Per_1
e) La metà del mantenimento corrisposto mensilmente per il figlio del convenuto,
, pari a complessivi euro 9.300,00 prelevati dal c/c comune;
Persona_2
Sempre in via di reconventio reconventionis ed in via subordinata su tutte le domande ci si associa alla richiesta di compensazione giudiziale fra le rispettive posizioni di dare ed avere fra le parti così come richiesta ex art. 1241 e ss C.C. al punto nr. 7 delle conclusioni versate in causa dal convenuto e precisamente rappresentate per l'attrice dalla sommatoria della domanda principale con le domande in riconventio reconventionis dalla stessa avanzate e per parte convenuta dalla domanda riconvenzionale.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, che dovranno ricomprendere anche le spese e competenze del precedente giudizio cautelare in danno del signor
”. Controparte_1
pagina 3 di 20 IN VIA ISTRUTTORIA: si rinnovano le richieste così come articolate all'udienza di rimessione della causa in decisione in primo grado dd. 08.11.2023 così come riportate nell'atto di citazione in appello in quanto disattese.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e Cnpa come per Legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché della fase cautelare
APPELLATO
1. in via assolutamente preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità dell'appello promosso dalla sig.ra Parte_1
per tutti i motivi di cui in narrativa, giusto il combinato disposto degli artt.
[...]
342, 345 e 348 bis c.p.c.;
2. in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come integralmente trascritte e riportate, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
113/2024 delibata dal Tribunale di Rovereto in data 18.3.2024.
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata concretizzazione del precedente punto sub 1, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, previa riforma della sentenza di primo grado, accogliere le domande riconvenzionali spiegate, come precisamente riportate alle pagine 30, 31, 32 e 33 della comparsa di costituzione con appello incidentale e, per l'effetto, condannare la sig.ra alle Parte_1
restituzioni e al risarcimento dei danni come ivi richiesti, quantificati e precisati.
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositava presso il Tribunale di Rovereto ricorso cautelare Parte_1
datato 4.4.2022 con cui chiedeva nei confronti del marito Controparte_1
l'autorizzazione a procedere a “sequestro conservativo del bene catastalmente
pagina 4 di 20 identificato nel C.C. di Riva del Garda P.T. 3248 II p.ed. 2133 di proprietà del signor
o di beni mobili o somme e cose a lui dovute fino alla concorrenza Controparte_1
della somma di Euro 125.597,55” ... oltre agli interessi ed alle spese di procedura.
Premetteva la ricorrente di essere coniugata con il dal 21.05.2017, di non CP_1
avere con lui figli e di essere in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Allegava poi quanto segue. era proprietario esclusivo dell'immobile tavolarmente identificato Controparte_1
nella p.ed. 2133 in P.T. 3248 II - C.C. di Riva costituito da due unità abitative, una adibita ad abitazione familiare e l'altra data in locazione, oltre ad un locale uso ufficio anch'esso locato a terzi;
già in epoca anteriore al matrimonio, lei e il CP_1
avevano iniziato a ristrutturare detto immobile di esclusiva proprietà di quest'ultimo e la integrale ristrutturazione era avvenuta con risorse di entrambi i coniugi e ricorrendo al finanziamento ottenuto dalla Cassa Rurale di Ledro – Banca di Credito Cooperativo –
Società Cooperativa a mezzo di nr. 2 mutui ipotecari ovvero il mutuo nr. 6578 dd.
28.11.2016 avente scadenza di ammortamento al 27.11.2036 per un importo accordato di 150.000,00 euro ed il mutuo nr. 6915 dd. 14.07.2017 avente scadenza di ammortamento al 13.07.2038 per un importo accordato di 150.000,00 euro.
Il pagamento delle rate di detti mutui era avvenuto attraverso l'addebito sul c/c nr.
C01/06/106459 acceso presso il medesimo istituto di credito mutuante e cointestato alle parti;
in detto conto corrente comune erano stati versati, sino a pochi mesi prima del ricorso cautelare tutti i proventi del loro lavoro ed anche qualsiasi loro altra entrata sia di carattere personale che non;
esso era utilizzato dai coniugi per tutti i pagamenti sia personali (ad esempio per il mantenimento dei figli del sig. nati da sue CP_1
precedenti unioni) che comuni alla gestione familiare.
Il rapporto coniugale si era deteriorato, le parti erano prossime alla separazione ed ella era venuta casualmente a conoscenza dell'intenzione del coniuge di mettere in vendita l'immobile per tramite di un'agenzia immobiliare della zona.
pagina 5 di 20 Affermava che sussisteva un suo credito nei confronti del marito, per la somma complessivamente indicata di € 125.597, 25 in ragione: del pagamento, da parte sua, della metà delle rate dei due mutui ( € 42.962,26) serviti per ristrutturare l' immobile di proprietà esclusiva del delle elargizioni fatte in favore della ricorrente CP_1
dai suoi genitori e confluite nel conto corrente comune per € 37.000,00; di un finanziamento Deutche Bank di € 12.600,00 finalizzato all'acquisto e all'installazione di una batteria di accumulo sempre ad esclusivo beneficio ed uso dell'immobile di proprietà esclusiva del convenuto;
del versamento sul conto corrente comune dell' anticipo TFR di € 10.000,00 e di un assegno circolare a lei sola intestato relativo ad un rimborso da parte della P.A.T. di euro 23.035,29.
Con decreto inaudita altera parte del 11.4.2022 il Tribunale di Rovereto autorizzava sequestro conservativo sull'immobile di proprietà identificato Controparte_1
tavolarmente nella p.ed. 2133 in C.C. Riva sino a concorrenza di € 130.000,00; pur notificato il non si costituiva e all'udienza del 26.4.2022 il decreto veniva CP_1
confermato.
Di qui la causa di merito introdotta con atto di citazione ex art. 668 octies cpc dd.
16.06.2022 con cui conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
nonché acquirente dell'immobile (venduto nelle more del CP_2
procedimento cautelare in data 8.4.2022, con iscrizione dell' atto all'Ufficio Tavolare in data 14.04.2022 suv G.N. 1281/2022 successiva rispetto a quella del sequestro conservativo avvenuta in data 12.04.2022 con il G.N. 1241/2022).
Con detto atto di citazione chiedeva che venisse accertato e Parte_1
dichiarato che era suo debitore per la somma di euro 125.597,55 e Controparte_1
chiedeva che egli venisse condannato al pagamento di detta somma o di altro importo ritenuto di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Sulla scorta delle allegazioni già spese nel ricorso per sequestro conservativo, invocava l'art 2041cc. affermando che ella aveva diritto alla ripetizione di tale somma “che rappresentava in gran parte il suo patrimonio “personale” e che era stata “ impiegata dal signor
pagina 6 di 20 a suo esclusivo beneficio, arricchendo senza alcuna giustificazione e/o CP_1
causa il patrimonio personale di quest'ultimo”.
Si costituiva contestando che sussistesse la legittimazione passiva Controparte_3
dell'acquirente dell'immobile ed esponendo in fatto che: la CP_2
ristrutturazione dell'immobile sito a Riva del Garda (da lui ricevuto in donazione dalla zia paterna) era iniziata ben prima del matrimonio, su insistenza della attrice che voleva destinarla, come poi avvenuto, a residenza familiare. Egli aveva lasciato la gestione di detta ristrutturazione alla attrice mettendole a disposizione inizialmente € 70.000,00; era stato poi acceso il primo mutuo di € 150.000,00 che era stato cointestato anche alla attrice per volontà della stessa che intendeva godere delle relative detrazioni fiscali;
la attrice aveva affidato la direzione lavori ad un geometra suo amico e i lavori, peraltro realizzati in minima parte era poi stati sospesi con un'ordinanza del Comune;
erano stati addirittura necessari alcuni interventi demolitivi sicchè egli aveva affidato la direzione dei lavori ad un altro professionista e si era resa necessaria la accensione del secondo mutuo, per altri 150.000,00 euro, anch'esso cointestato per volontà della attrice.
Richiamava il principio secondo cui che le spese sostenute da uno dei coniugi dovevano ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni familiari ex art 143 cc e non sussisteva pertanto diritto di rimborso, ed affermava che anch'egli aveva sostenuto con denaro proprio altre spese per il progetto di vita comune ( si era ad esempio sobbarcato l'intera spesa per il pranzo di nozze di circa 13.000 Euro).
Contestava comunque anche il quantum dell'importo indicato dalla attrice quali ratei di mutuo in allora pagati, affermando che i ratei corrisposti “in condivisione” a copertura dei due mutui erano pari ad euro 36.238,17 sicchè al più la quota parte della attrice era pari ad euro 18.119,00; era stato poi solo il convenuto - una volta che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale ed egli aveva preso la decisione di vendere la casa- a pagare il residuo per l'importo di euro 267.857,12 così estinguendo i due mutui.
pagina 7 di 20 A fronte di ciò l'attrice aveva già usufruito di recupero fiscale di € 37.469.95 ed avrebbe continuato a beneficare di ulteriore recupero fiscale fino al 2029.
Contestava anche il quantum indicato dalla attrice relativamente ai versamenti nel conto corrente comune effettuati dai genitori della stessa nonché il titolo degli stessi.
Affermava che la attrice aveva avuto libero accesso alle somme riversate nel conto corrente dal convenuto e ciò sin dal periodo del fidanzamento avendo a disposizione un bancomat;
vari erano stati i prelievi da ella effettuati (per € 15.726,00); la Parte_1
aveva inoltre effettuato delle ricariche postepay sulla propria carta personale per oltre
€8.000,00, con provvista proveniente dal conto cointestato con il marito;
la attrice aveva anche stipulato polizze vita personali che aveva provveduto a pagare grazie al conto cointestato. Ella inoltre era intestataria di un' auto pagata in parte con denaro del
CP_1
Ancora il convenuto affermava che la attrice dopo aver deciso di abbandonare il tetto coniugale, aveva portato via con sé oltre alla proprie cose e agli effetti personali anche tutti i regali di nozze, tutte le suppellettili acquistate dal marito ed innumerevoli componenti del mobilio.
Altresì asseriva che con la richiesta di sequestro conservativo sull'immobile, che egli si era determinato a vendere dopo l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, quest'ultima gli aveva procurato danni di cui era tenuta a rispondere
Chiedeva conclusivamente il rigetto delle avverse domande e in via riconvenzionale così concludeva:
“ 3) in via riconvenzionale e principale, accertare e dichiarare il diritto, in capo al IG.
, alla restituzione di tutti gli importi – da parte della IG.ra Controparte_1 [...]
– così come indicati nel corpo del presente atto, il tutto oltre interessi Pt_1
decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge, di seguito si riportano:
pagina 8 di 20 a) la metà degli importi ricevuti (e da ricevere) a titolo di recuperi e benefici fiscali ottenuti in ragione dell'inserimento in dichiarazione dei redditi delle spese effettuate per la ristrutturazione dell'immobile di Riva, per un totale 20.793,695;
b) l'importo di € 15.307,00 corrisposto per l'autovettura Hyundai intestata alla sig.ra
(già detratto il valore della permuta, dei finanziamenti), oltre euro Parte_1
4.000,00 quali contributo della Provincia, che l'attrice ha versato sul proprio conto personale;
c) l'importo della polizza vita personale Forward, che la sig.ra di ha pagato Pt_1
utilizzando i soldi del marito, di euro 1.524,00; in merito alla determinazione economica succitata, la scrivente difesa, comunque, si riserva in corso di causa ogni e più opportuna quantificazione, fatta salva diversa determinazione del Giudicante adito ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4) in via riconvenzionale e subordinata al punto 3, nella denegata e remota ipotesi di mancato accoglimento del punto che precede, verificata la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché di quelle che emergeranno in corso di causa,
l'arricchimento senza causa della controparte, nella qualità di soggetto arricchito, nei confronti del IG. , nella veste di soggetto impoverito, e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la medesima, a rifondere al convenuto la somma che emergerà in corso di causa, anche alla luce dei poteri equitativi del giudice ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge;
5) in via riconvenzionale e principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, in integrale accoglimento della domanda spiegata dal convenuto, accertare e dichiarare la responsabilità della IG.ra per violazione dei principi di correttezza, lealtà Parte_1
e buona fede, e, per l'effetto (e comunque), condannare la medesima, al risarcimento dei danni occorsi al IG. che, in relazione al danno a titolo patrimoniale ex CP_1
art. 1223 c.c., ci si riserva una quantificazione esatta in corso di causa, ed a titolo di
pagina 9 di 20 danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., nella somma di € 30.000,00, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge con riguardo a tutte le voci di danno;
fatta espressamente salva distinta determinazione del Tribunale adito, posta in essere secondo equità e giustizia ed alla luce dell'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
6) in via riconvenzionale e subordinata al punto 5, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente punto 4, accertare e dichiarare, sempre per i motivi di cui in narrativa, verificati i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale dell'attrice in relazione ai fatti di causa, e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in favore del convenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come illustrati nel punto che precede, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge”
7) in via subordinata su tutte le domande, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante, all'esito del giudizio, dovesse accertare – in capo ai contendenti – rispettive posizioni di dare e avere, si chiede che venga disponga la compensazione giudiziale tra le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e seguenti c.c. del suddetto credito con le somme eventualmente dovute all'odierna attrice, nella misura che verrà accertata”.
A sua volta parte attrice formulava domande in via di in via di asserita reconventio reconventionis sopra trascritte nelle “conclusioni” .
Parte convenuta eccepiva la tardività di dette domande oltre alla loro infondatezza.
non si costituiva in giudizio. CP_2
Nelle more del giudizio di merito il convenuto formulava istanza di revoca del sequestro offrendo cauzione per l'ammontare dell'importo per il quale il sequestro era stato concesso, a cui parte attrice non si opponeva: l'istanza veniva accolta e la cauzione versata su libretto di risparmio depositato in Tribunale.
Con sentenza n.113/2024 il Tribunale di Rovereto:
1) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2) rigettava le domande attoree sia svolte in via principale sia riconvenzionale pagina 10 di 20 3) rigettava tutte le domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale;
4) condannava la attrice alla rifusione in favore del convenuto di un quarto delle spese di causa
5) compensava i restanti tre quarti;
6) ordinava la restituzione al convenuto della somma versata sul Controparte_1
libretto postale di risparmio infruttifero n. 42082 (52778420) dd. 19/01/2023, intestato a con causale “cauzione sequestro sub R.G. 624- Parte_1
1/2022” .
7) dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Tribunale faceva proprio il principio secondo cui qualora uno dei coniugi versi sul conto della famiglia determinate somme di denaro che provengono dal proprio patrimonio personale, si presume che ciò venga fatto per soddisfare esigenze della famiglia sicchè, per tale ragione, di tali somme in caso di venire meno del rapporto coniugale, non può essere richiesta la restituzione.
Faceva anche riferimento a precedenti giurisprudenziali che vedevano nel conferimento di somme per soddisfare esigenze familiari una causa di liberalità ovvero di adempimento di obbligazione naturale sicchè non vi era un arricchimento senza causa dell'altro coniuge che legittimasse la ripetibilità delle somme conferite .
Precisava che rimaneva salva, in ogni caso, la possibilità da parte del coniuge conferente, di dimostrare di aver versato le somme ad un titolo diverso dalla prospettiva familiare ed osservava che l'attrice non aveva soddisfatto il relativo onere probatorio.
Ancora affermava che l'attrice non aveva fornito alcuna informazione in merito alla propria personale situazione patrimoniale, tale da consentire di ritenere sproporzionato il suo apporto rispetto al suo patrimonio ed ha affermato sul punto che risultava che essa fosse anche titolare di un conto corrente personale di cui però nulla era dato sapere.
Conclusivamente rigettava le domande svolte in citazione
Rigettava anche le domande riconvenzionali tutte del convenuto pagina 11 di 20 Considerava assorbite le domande svolte in via di reconventio reconventionis dalla attrice.
Regolava le spese di lite tenendo conto sia della reciproca soccombenza sia del rifiuto della attrice ad aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice in corso di causa.
Avverso detta sentenza propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello la lamenta che la sentenza ha operato una Parte_1
errata applicazione “estensiva” dell'art 143 cc facendo riferimento in modo acritico a precedenti giurisprudenziali inconferenti perché riferiti a fattispecie diverse (quale ad es. lo scioglimento della comunione legale tra coniugi o comunque a casi in cui l'immobile di proprietà esclusiva di uno dei due era stato destinato per anni a residenza familiare) mentre nel caso in esame il Tribunale non aveva considerato che solo una parte dell'immobile era stato adibito a residenza familiare, che esso era stato venduto pochi anni dopo esser stato ristrutturato e dunque aveva assolto per poco tempo alla funzione di residenza familiare, nonché che i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni;
in tale contesto le somme versate dalla attrice ed usate per pagare le rate di mutuo si traducevano in un ingiustificato arricchimento per il marito, proprietario esclusivo di detto immobile e ciò consentiva di ripetere le somme a lui conferite ex art 2041 cc.; affermava che nell'operazione immobiliare ella aveva investito tutto il proprio patrimonio personale e tutti i proventi del suo lavoro e senza il suo apporto il marito non sarebbe stato in grado di pagare le rate del mutuo.
Con secondo motivo di appello censura la parte della sentenza in cui è stato affermato in buona sostanza che la causa giustificante i conferimenti e i pagamenti dei ratei era una donazione indiretta;
afferma l'insussistenza di qualsivoglia causa donativa tale da giustificare i conferimenti eseguiti dall'appellante in favore del coniuge appellato e da determinarne la non ripetibilita'; lamenta che il Tribunale ha “evitato di considerare che la causa presupposta di tali conferimenti, al pari del pagamento delle rate dei due mutui contratti da entrambi i coniugi, da parte della signora era sostenuta Parte_1
dallo scopo precipuo di realizzare l'abitazione familiare e di incrementare le
pagina 12 di 20 disponibilità economiche della famiglia delle parti e che tale causa legittimante è venuta meno per fatto e colpa esclusivi del coniuge odierno appellato che si è avvalso di tali conferimenti della moglie, non certo a beneficio della famiglia costituita con la stessa signora bensì per il proprio tornaconto personale”. Parte_1
Infine con terzo motivo di appello contesta l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse provato il difetto di proporzionalita' dei versamenti eseguiti dall'odierna appellante sul c/c cointestato con il marito rispetto al patrimonio personale della stessa ed afferma che il giudice di primo grado è incorso in un evidente travisamento dei fatti applicando anche una inversione dell'onere probatorio. Ha in particolare negato di esser titolare di conto corrente “personale” ed affermato che non poteva esserle richiesto di fornire prova negativa di ciò.
si è costituito eccependo la inammissibilità dell'appello ex art 342 Controparte_1
cpc e 348 bis cpc., contestando anche nel merito la fondatezza dell'appello principale e chiedendone il rigetto.
In via subordinata propone appello incidentale condizionato all' accoglimento dell'appello principale
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale sub 3.
Quanto ai benefici fiscali afferma che non è esatta l'affermazione del Tribunale secondo cui avendo la pagato le rate di mutuo le spettano le detrazioni e ribadisce Parte_1
che la moglie ha pagato solo una piccola parte dei ratei ed ha già ottenuto una consistente detrazione fiscale e continua a beneficiare della detrazione fiscale fino al
2029; quanto agli esborsi relativi all'auto afferma che la motivazione del primo giudice è illogica e che a lui spettava quantomeno la metà del prezzo attinto dal conto corrente comune. Considerazioni analoghe ha svolto quanto alla polizza vita.
Con il secondo motivo di appello impugna il rigetto delle altre sue domande riconvenzionali pagina 13 di 20 Chiede da ultimo che valutato il rifiuto immotivato della controparte alla proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado venga riconosciuta a suo carico una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve escludersi che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. in quanto non è possibile affermare che le argomentazioni difensive esposte nei vari motivi di appello proposti avverso la sentenza del tribunale di Trento siano manifestamente infondati e può altresì escludersi la genericità degli stessi ai sensi articolo 342 c.p.c…
I tre motivi dell'appello principale vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi
Giova rammentare che la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5385/23, si è soffermata sulla interpretazione dell'art 143 c.c. che regola i diritti e gli obblighi dei coniugi, e sulla individuazione degli obblighi di contribuzione sottolineando che
<L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (comma 1°). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2°)» - al terzo comma così dispone: «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». In particolare, quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, si rileva: a) la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico", per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvede alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli); b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione
pagina 14 di 20 mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.); c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni (anche se soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, in particolare, non può impedirgli di venderli); d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi
(che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolga esclusivamente un'attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad un lavoro esterno;
o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), ma mai soppresso….. e) l'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.
2.2. Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascuno dei coniugi è tenuto a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.). Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le "sostanze' di cui dispone ciascun coniuge
(ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente
pagina 15 di 20 in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali
(come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo.>> (Cassazione Sez. 3, n. 5385,
21/3/2023)
Ribadisce altresì la Corte nella citata sentenza che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune: “L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare
l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.”.
Tale ricostruzione sistematica è stata ribadita anche in successive pronunce (v tra le altre: v Corte di Cassazione n. 17765 del 21.6.2023; Corte di Cassazione n. 34883 del
13.12 2023 ; Corte di Cassazione n.13366 del 15.5.2024); è stato in particolare rimarcato (v pronuncia n. 17765 del 21.6.2023 ) che “ dal matrimonio discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche. Un tale contributo non è suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale”.
Ed ancora: “Nelle fattispecie di dazioni del denaro tra coniugi in costanza di convivenza, riferibili al dovere di contribuzione per i bisogni della famiglia (nella specie funzionale all'acquisizione della nuova casa d'abitazione ove trasferire la residenza del nucleo familiare), in assenza di una specifica causa giustificativa del diritto alla restituzione ovvero della prova della causa o del titolo eventualmente allegato, deve
pagina 16 di 20 escludersi la ripetibilità delle stesse attribuzioni eseguite, seppur sopravvenga la separazione personale dei coniugi, siccome effettuate per concorrere a realizzare il progetto di vita comune, in conformità al principio solidaristico che permea il rapporto, nell'interesse collettivo della famiglia, non nell'interesse esclusivo del coniuge percipiente” (v Cass civ n 34883 del 13.12 2023).
Aderisce questo Collegio all'indirizzo su esposto, ormai consolidato, che sì pone come ricostruzione articolata e completa della disciplina in materia.
Va dunque evidenziato: che le dazioni effettuate per concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune non integrano donazioni bensì adempimento dell'obbligo di contribuzione imposto dall'art 143 cc;
che il dovere di contribuzione nell'interesse collettivo della famiglia sussiste anche in presenza di regime di separazione dei beni;
che esso può essere adempiuto con una pluralità di forme tra le quali anche
“partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni....." (Cass. 34883/2023); che la dazione di somme in costanza di rapporto matrimoniale si presume effettuata per contribuzione alla vita familiare in adempimento del dovere di solidarietà di cui trattasi, e che è onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma superare detta presunzione dimostrando il diverso titolo della dazione.
Orbene nel caso in esame la attrice appellante non ha fornito prova, adeguata a superare la presunzione della erogazione delle somme in questione per la realizzazione di un comune progetto di vita “familiare” e non ha invero , ancor prima, neppure fornito allegazioni idonee a sorreggere la sua pretesa di ripetizione. Al contrario è stata la stessa attrice ad allegare sin dalla citazione di primo grado che gli importi oggetto della domanda di ripetizione integrano somme investite per il comune progetto di ristrutturazione dell'immobile che pur di proprietà del parzialmente doveva CP_1
essere adibito a casa coniugale e in altra parte poi locato a terzi;
trattasi dunque di investimento effettuato per la realizzazione di un progetto familiare condiviso in adempimento dell'obbligo di solidarietà familiare di cui all' art 143 cc avendo le parti pagina 17 di 20 in vista della loro vita comune, deciso di ristrutturare l'immobile di proprietà esclusiva del da adibire in via prioritaria a casa familiare e con riferimento ad CP_1
alcune porzioni dello stesso immobile da mettere a reddito sì da ottenere una risorsa economica per la vita familiare (si veda anche l'andamento del conto corrente comune in cui risultano bonificati anche canoni locativi).
Non può neppure sostenersi che il progetto familiare si sia fermato alla soglia di un mero
“ irrealizzato” intento posto che nel periodo della convivenza familiare che è durata alcuni anni la famiglia (vi ricompresa la attrice) ha ben potuto beneficiare della prestigiosa abitazione coniugale di cui trattasi non rilevando il venir meno, in un secondo momento, del progetto di vita comune (v Cass 34883 del 13.12 2023), essendo stata l'attribuzione giustificata dall'adempimento dei bisogni comuni e, conseguentemente, rispondente al principio di solidarietà familiare. A ciò si deve aggiungere ad colorandum che sopravvenuta la crisi familiare la attrice/ appellante non ha più contributo in alcun modo neppure al rimborso delle rate dei mutui cointestati tra i due ed accesi proprio per far fronte alla ristrutturazione.
Quanto alla censura in punto assenza di proporzionalità, devesi rilevare che effettivamente, come osservato dalla appellante non vi sono elementi che facciano ritenere che la fosse titolare di altro conto corrente personale e disponesse Parte_1
di altre risorse personali rispetto a quelle riversate nel conto corrente comune.
Nondimeno non possono ritenersi ripetibili le somme erogate per cui è causa: la proporzionalità va valutata considerando le necessità imposte dal progetto condiviso in relazione alle rispettive sostanze. Nel caso di specie entrambe le parti hanno concordemente aderito ad un ambizioso e assai costoso progetto di ristrutturazione;
un tal progetto, a cui devonsi aggiungere le spese necessarie per l'ordinario andamento della vita familiare, non poteva che comportare l'impiego di pressochè tutte le risorse economiche disponibili in capo ai coniugi: e del resto a detto impegno comune entrambi fatto fronte da un lato accendendo i mutui cointestati e dall'altro contribuendo in attuazione al dovere di solidarietà familiare (v anche andamento del conto corrente pagina 18 di 20 comune ) con gli apporti economici che le rispettive condizioni economiche e di lavoro consentivano loro.
Conclusivamente l'appello principale va rigettato..
Il rigetto dell'appello principale esime dall'esame dell'appello incidentale condizionato svolto dal e delle altre domande riproposte dalla appellante quali CP_1
reconventio reconventionis per il caso di accoglimento delle domande riconvenzionali del CP_1
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc avendo il giudice di primo grado tenuto conto della condotta dell'attrice che non ha accettato la proposta conciliativa già nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite e non ravvisandosi sotto altri profili, una condotta della tale da integrare Parte_1
malafede o colpa grave.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della appellante al pagamento delle spese del presente grado liquidate secondo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00 nei medi, con distrazione in favore dell'avvocato Natale Callipari che ne ha fatto richiesta
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n.
113/2024
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14317,00 per compensi professionali , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
, con distrazione in favore dell'avvocato Natale Callipari
pagina 19 di 20 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame
Così deciso in Trento Camera di consiglio del 08/04/2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
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