Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/11/2025, n. 7649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7649 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3931 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da AB Endomedica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B12883E435, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.Re.Sa - Società Regionale per la Sanità., non costituita in giudizio;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PU Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Perani, Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero ”Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa dispone di aggiudicare il lotto n. 1 - CIG B12883E435 alla PU Italia s.r.l. società unipersonale, al prezzo di aggiudicazione di € 1.674.835,47;
b) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del Seggio di gara del 26 maggio 2025, ad oggetto “verifica costo manodopera e congruità offerta Lotto 1 CIG B12883E435”;
c) della lex specialis di gara, se e per quanto occorra ai fini del presente ricorso;
d) del contratto, ove stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;
e) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la condanna
della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l'Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso;
in subordine
perché sia ordinato all'amministrazione resistente di rinnovare la fase procedurale di verifica dei costi della manodopera, estendendola alla verifica dell'anomalia dell'offerta complessiva presentata dell'aggiudicataria provvisoria PU Italia S.r.l., secondo le modalità e con i criteri che saranno indicati da codesto Tribunale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIAB ENDOMEDICA S.P.A. il 5\8\2025:
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero ”Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa non dispone di escludere la PU Italia s.r.l. società unipersonale dalla gara per il lotto 1 – CIG B12883E435, nonché per quanto dispone di aggiudicare il lotto n. 1 – CIG B12883E435 alla stessa PU, al prezzo di aggiudicazione di € 1.674.835,47;
b) del verbale del seggio di gara del 26 maggio 2025, della nota del Rup prot. n. 0124176/Provv. del 16.5.2025, del verbale della commissione aggiudicatrice n. 8 del 28.3.2025, per quanto non hanno disposto l’esclusione di PU dal lotto 1 in gara;
c) di tutti gli atti e provvedimenti, anche non noti, presupposti, connessi e/o consequenziali ai provvedimenti sub a) e sub b);
d) in subordine, del bando, del disciplinare e di tutta la legge di gara (e di ogni atto e/o provvedimento, anche non noto, ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale) nei limiti di cui al presente ricorso;
e per la condanna
della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 1 in gara alla ricorrente AB Endomedica S.p.A., previa declaratoria di inefficacia del con-tratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OLYMPUS ITALIA S.R.L. il 5\9\2025:
- della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 904 del 20 giugno 2025, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione di AB Endomedica S.p.A. dal lotto 1 (CIG B12883E435) della “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione”;
- dei verbali di gara (e relativi allegati), nei limiti di cui al presente ricorso;
- della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso;
- nonché di ogni altro documento, provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o conseguente, nei limiti di cui al presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIAB ENDOMEDICA S.P.A. il 20\10\2025:
per l’annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da desti-nare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa dispone di aggiudicare il lotto n. 1 – CIG B12883E435 alla PU Italia s.r.l. società unipersonale, al prezzo di aggiudicazione di € 1.674.835,47;
b) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del seggio di gara del 26 maggio 2025, ad oggetto “verifica costo manodopera e congruità offerta Lotto 1 CIG B12883E435”, della nota del Rup prot. n. 0124176/Provv. del 16.5.2025, del verbale della commissione aggiudicatrice n. 8 del 28.3.2025, per quanto non hanno disposto l’esclusione di PU dal lotto 1 in gara;
c) della lex specialis di gara, se e per quanto occorra ai fini del presente ricorso;
d) del contratto, ove stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria;
e) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PU Italia S.r.l. e dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa SA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in oggetto la ricorrente, seconda classificata nella procedura di affidamento di cui in epigrafe, ha impugnato la delibera del Direttore Generale dell’A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, che dispone l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura in discorso alla PU Italia S.r.l. società unipersonale, al prezzo di aggiudicazione di € 1.674.835,47.
Espone in fatto che:
- con deliberazione del Direttore generale dell’A.s.l. Caserta n. 600 del 29.3.2024 è stata indetta la “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise”;
- Il valore complessivo dell’appalto era determinato negli atti di gara in € 3.650.000,00, oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza da interferenza stimati in € 4.000,00 per l’intera durata dell’appalto.
- La gara era suddivisa in due lotti: lotto 1, CIG B12883E435, con importo a base d’asta di € 3.200.000,00 oltre iva; lotto 2, CIG B12883F508, con importo a base d’asta di € 450.000,00 oltre iva.;
- Per il lotto 1 (CIG B12883E435) di interesse nel predetto ricorso pervenivano n. 2 offerte: quella della PU Italia S.r.l. e quella della odierna ricorrente AB Endomedica S.p.a., alle quali, all’esito delle operazioni, venivano assegnati i seguenti punteggi: PU Italia S.r.l. prima classificata con p. 89,48; AB Endomedica S.p.A. seconda classificata con p. 85,70;
- con nota del Rup del 16.5.2025 si richiedeva alla PU Italia S.r.l., prima classificata in relazione al lotto 1 della gara, di fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta alla voce “costi di manodopera”, ai sensi dell’art. 108 del Codice; la PU Italia S.r.l. faceva pervenire i relativi riscontri con nota del 21.5.2025, all’esito della verifica dei quali, veniva emanata la delibera di aggiudicazione che viene impugnata con il ricorso in oggetto.
La ricorrente espone, altresì, che la Stazione appaltante, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 36 del d.lgs. 36/2023, non provvedeva a rendere disponibili attraverso la piattaforma telematica l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. Conseguentemente, la ricorrente provvedeva ad inoltrare richiesta di accesso agli atti che, in un primo momento veniva denegata, successivamente solo parzialmente accolta. La ricorrente, pertanto, si riservava di proporre ulteriori motivi aggiunti.
Avverso l’aggiudicazione impugnata la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara e in particolare del par. 12 “modalità di presentazione dell’offerta”, del par. 14 “Documentazione tecnica – contenuto” e del par. 12.1 “Soccorso istruttorio”; violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico di gara; violazione dell’art. 101, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del principio di parità dei concorrenti.
L’aggiudicazione impugnata sarebbe illegittima in quanto sarebbero state presenti carenze nella documentazione dell’offerta tecnica trasmessa dall’aggiudicataria PU Italia S.r.l., tali da comportarne l’esclusione dalla gara. La controinteressata, infatti, in presunta violazione dei par. 12 e 14 del disciplinare di gara, avrebbe inserito nell’offerta tecnica la scheda tecnica “Specifications for Diagnostic Ultrasound System Arietta 750VE Endoscopic”, relativa all’omonimo sistema diagnostico a ultrasuoni endoscopico, interamente ed esclusivamente redatta in lingua inglese. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, trattandosi di documentazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b) del Codice, le indicate carenze avrebbero portata escludente e non potrebbero essere sanate tramite soccorso istruttorio.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 1, 108, comma 9 e 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; della lex specialis e, in particolare, dei paragrafi 17.4 e 18 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per error in procedendo, manifesta illogicità, irragionevolezza, contrasto con l’interesse pubblico alla serietà, affidabilità, realizzabilità e sostenibilità dell’offerta, disparità di trattamento; sviamento. Violazione dei principi del risultato, della fiducia e di buona fede e affidamento, di cui agli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Secondo parte ricorrente la Stazione appaltante avrebbe errato non sottoponendo l’offerta presentata dalla controinteressata a verifica di anomalia, stante il ribasso del 47,66% circa rispetto all’importo a base d’asta di € 3.200.000,00, limitandosi a richiedere alla PU Italia S.r.l. i giustificativi del costo della manodopera ai sensi dell’art. 108 del Codice. Tanto più, secondo parte ricorrente, che in relazione all’affidamento del lotto n. 2 (non di interesse nel presente ricorso), la stazione appaltante, all’esito delle operazioni della Commissione di gara, riteneva l’offerta presentata dall’aggiudicataria provvisoria Bioh Filtrazione S.r.l. anormalmente bassa in ragione dello sconto del 33,40% offerto, e la sottoponeva, dunque, a verifica ai sensi dell’art. 110 del Codice.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 1, 108, comma 9 e 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; della lex specialis e, in particolare, dei paragrafi 17.4 e 18 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contrasto con l’interesse pubblico alla serietà, all’affidabilità, alla realizzabilità e alla sostenibilità dell’offerta; sviamento. Violazione dei principi del risultato, della fiducia e di buona fede e affidamento, di cui agli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Sarebbe illegittima, secondo parte ricorrente, anche la scelta dell’Amministrazione di ritenere congrua l’offerta all’esito del procedimento di verifica sui costi di manodopera, in quanto i dati forniti dalla controinteressata non sarebbero stati supportati da elementi idonei e necessari a suffragare la congruità della stima dei costi della manodopera in relazione alla specifica attività da svolgere. Inoltre, dagli stessi dati, emergerebbero contraddizioni nelle dichiarazioni presenti nell’offerta della controinteressata, che si porrebbero come indici di un errato calcolo e rappresentazione dei predetti costi.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5.08.2025, la ricorrente, a seguito dell’accoglimento della propria istanza di accesso atti e dell’ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata, ha impugnato gli atti precedentemente censurati con il ricorso introduttivo, meglio articolando le censure in esso contenute.
Ha proposto, pertanto, i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 15, 16.3 e 17.4 del Disciplinare di gara; violazione degli artt. 101 e 2 del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36. Violazione della par condicio tra gli operatori, del principio di autoresponsabilità, degli obblighi di legittimità, trasparenza e correttezza dell’agire amministrativo, del principio della fiducia. Eccesso di potere per error in procedendo, omessa, insufficiente e inadeguata istruttoria; carenza, insufficienza e illogicità della motivazione; sviamento
Secondo la ricorrente, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, dall’esame dell’offerta economica presentata dalla PU Italia S.r.l. per il lotto 1, sarebbero emersi diffusi e reiterati errori, nella specie, la palese incoerenza tra gli importi unitari indicati nella colonna D della scheda (D – importo unitario in cifre (iva esclusa)”) e gli importi complessivi indicati nella colonna E ( “E - importo complessivo in cifre (iva esclusa)” che non corrisponderebbero al prodotto della moltiplicazione importi unitari offerti per quantità di strumenti. La ricorrente, pertanto, censura il fatto che l’importo complessivo offerto dalla controinteressata risulterebbe svincolato da qualunque riferimento ai prezzi unitari offerti, né apparirebbe giustificato da alcun elemento riportato nell’offerta. L’importo complessivo offerto di € 1.674.835,47 risulterebbe inferiore alla somma dei prezzi unitari offerti, che, ad un calcolo matematico, risulterebbe essere pari a € 2.439.262,60 (con una differenza in eccesso di € 764.000 circa). La stazione appaltante, dunque, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto escludere al controinteressata, innanzi ad una offerta incoerente e oscura, non potendo attivare né il soccorso istruttorio, trattandosi di offerta economica, né la correzione dell’errore materiale, non vertendosi, nel caso di specie, di un mero errore di calcolo.
2) Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 15, 16.3 e 17.4 del Disciplinare di gara; violazione degli artt. 101 e 2 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36. Violazione della par condicio tra gli operatori, del principio di autoresponsabilità, degli obblighi di legittimità, trasparenza e correttezza dell’agire amministrativo, del principio della fiducia. Eccesso di potere per error in procedendo, omessa, insufficiente e inadeguata istruttoria; erroneo uso della discrezionalità tecnica, errore di calcolo; sviamento.
Secondo la ricorrente, se anche si volesse consentire la rettifica per errore di calcolo, l’operazione corretta darebbe l’esito un prezzo complessivo pari a euro 2.439.262,60, ben maggiore dell’importo di € 1.674.835,47 indicato dalla controinteressata e considerato dalla stazione appaltante quale prezzo complessivo offerto. Conseguentemente la Stazione appaltante avrebbe dovuto assegnare il punteggio in base a tale valore e ciò avrebbe comportato il complessivo ottenimento, per la ricorrente, di un punteggio maggiore rispetto alla controinteressata, punteggio che l’avrebbe resa aggiudicataria della procedura.
3. La controinteressata, ritualmente costituitasi, con ricorso incidentale depositato il 5.09.2025, ha impugnato la delibera del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 904 del 20 giugno 2025, di aggiudicazione della procedura in discorso, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della AB Endomedica S.p.A. dal lotto 1.
Avvero il predetto atto ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti.
Secondo la ricorrente incidentale, la ricorrente principale AB Endomedica S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per mancata indicazione, nella propria offerta, degli oneri di sicurezza aziendali, con violazione, pertanto, dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 di natura imperativa e portata eterointegrativa del bando. Non ricorrerebbe, secondo la ricorrente principale, uno dei casi previsti dalla giurisprudenza di materiale impossibilità di separata indicazione, considerato che la ricorrente incidentale medesima avrebbe inserito tali costi.
2) Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti.
Secondo la ricorrente incidentale, inoltre, l’offerta della ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa anche perché non avrebbe compreso nella propria assistenza e garanzia una serie di eventi - e, quindi, i conseguenti danni da ciò derivanti - che non rientrerebbero nell’ambito del dolo, che invece rappresenterebbe l’unica esclusione consentita dalla legge di gara. Questa infatti prevede che l’assistenza e la garanzia richieste erano di tipo “tutto incluso, nulla escluso”, ad eccezione dei soli danni o malfunzionamenti derivanti dal dolo.
3) Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per 10 travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; omessa/carente istruttoria; motivazione erronea e carente; illogicità e contraddittorietà.
Le dichiarazioni con le quali la ricorrente principale avrebbe indicato delle fattispecie escluse dalla propria garanzia non rientranti nell’ambito del dolo sarebbero state contrastanti rispetto alla dichiarazione, contenuta nella propria relazione, di offrire, invece, un’assistenza tecnica per tutti i tipi di danni, con la sola esclusione del dolo. Tali dichiarazioni, secondo la ricorrente incidentale, rileverebbero ai sensi degli articoli 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 e, pertanto, avrebbero dovuto condurre la Stazione appaltante a escludere la ricorrente principale.
4) Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 36/2023; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di unicità, non ambiguità e non contraddittorietà delle offerte, par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; omessa/carente istruttoria; motivazione erronea e carente; illogicità e contraddittorietà.
La ricorrente principale avrebbe violato anche i principi di non ambiguità e non contraddittorietà dell’offerta presentata in gara dai concorrenti, che richiedono che la stessa sia chiara, esatta e precisa nel suo contenuto. Per gli stessi motivi, l’offerta di AB Endomedica S.p.A. presenterebbe anche, secondo parte ricorrente, i tratti dell’offerta alternativa, in violazione del principio di unicità dell’offerta, di cui all’art. 17, comma 4, del Codice, e dell’art. 12 del disciplinare.
5) Violazione ed erronee applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione ed erronee applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti.
Secondo la ricorrente incidentale la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa anche perché avrebbe offerto uno strumento con conforme ai requisiti indicati dalla legge di gara. In particolare, mentre tra gli strumenti oggetto della fornitura de qua erano richiesti anche cinque videocolonscopi lunghi a magnificazione ottica con “Campo visivo di almeno 140°” ( senza alcuna differenziazione, tra il campo visivo “normale” e campo visivo “ vicino”), la ricorrente principale avrebbe offerto un videocolonscopio dotato di un campo visivo pari a 140° in relazione soltanto al campo visivo “normale” e non anche al campo visivo “vicino” (pari, nel caso di specie a 56°e, quindi, ampiamente sotto il limite minimo richiesto).
4. L’Asl Caserta, ritualmente costituitasi, ha depositato documentazione e controdedotto alle censure della ricorrente principale, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 2204/2025 è stata accolta la richiesta cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55, comma 10 c.p.a. Contestualmente è stato ordinato a tutte le parti costituite di depositare documentati chiarimenti circa l’assolvimento o meno dell’onere di indicazione degli oneri della sicurezza da parte degli operatori economici ricorrenti e le determinazioni dell’Amministrazione eventualmente assunte al riguardo.
6. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20.10.2025, la ricorrente principale ha impugnato il processo verbale verifica congruità offerta lotto 1 del 1° agosto 2025, che la Stazione appaltante aveva depositato agli atti del giudizio.
Avverso il predetto atto ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, del par. 18 del disciplinare di gara. Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti, del risultato, della fiducia. Incompetenza per carenza di potere in concreto, illegittima composizione del seggio di gara. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, error in procedendo, difetto di motivazione.
Con l’impugnato verbale del 1° agosto 2025 l’A.s.l. resistente avrebbe atto di aver effettuato la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla PU Italia S.r.l. solo dopo che la gara si era conclusa con l’aggiudicazione definitiva del lotto 1 in favore della stessa PU Italia S.r.l., e dopo che la AB Endomedica S.p.A. aveva già notificato e depositato il ricorso principale per cui è causa. La stazione appaltante, infatti, avrebbe chiesto all’aggiudicataria PU Italia S.r.l. di fornire adeguate spiegazioni circa le difformità riscontrate nell’Allegato “E-Dettaglio economico” tra i prezzi unitari per singola voce moltiplicati per i quantitativi richiesti e il prezzo complessivo offerto come riportato nel medesimo campo in piattaforma SIAPS e come riportato nel medesimo dettaglio economico. La stazione appaltante, inoltre, dopo aver ricevuto i riscontri della PU Italia S.r.l., con istanza avrebbe chiesto ulteriori dettagli, e successivamente avrebbe concluso il procedimento con l’impugnato verbale del 1.08.2025.
Secondo la ricorrente principale l’operato della stazione appaltante sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 110 del Codice, in quanto la norma escluderebbe la possibilità di aggravare il procedimento istruttorio attraverso la reiterazione dell’istanza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione e non sarebbe consentita la successiva integrazione da parte dell’operatore economico dei chiarimenti forniti con ulteriori elementi.
II. Violazione dell’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, violazione e falsa applicazione dei paragrafi 12.1 e 15 del disciplinare di gara, del principio di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contrasto tra le premesse e le conclusioni, violazione del giusto procedimento; sviamento
Con l’impugnato verbale la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente consentito alla PU Italia S.r.l. dopo aver disposto l’aggiudicazione definitiva in suo favore, di integrare la propria offerta economica con l’indicazione dei prezzi unitari, non precedentemente indicati (o comunque erroneamente indicati) nell’Allegato E dell’offerta presentata dalla stessa PU Italia S.r.l., consentendo, pertanto, un soccorso – postumo – nel caso di una vera e propria carenza dell’offerta, non relegabile al rango di mera irregolarità sanabile ( circostanza evincibile, secondo la ricorrente principale, dall’analisi dello stesso verbale del 1°.08.2025).
III. Violazione dell’art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, violazione e falsa applicazione dei paragrafi 12.1 e 15 del disciplinare di gara, del principio di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contrasto tra le premesse e le conclusioni, violazione del giusto procedimento; sviamento.
I chiarimenti forniti dalla PU Italia S.r.l. a seguito delle richieste della stazione appaltante, non solo rappresenterebbero, per la ricorrente principale, una inammissibile modifica/integrazione dell’offerta originaria, ma inoltre, complicherebbero ulteriormente la comprensibilità dell’offerta stessa. L’amministrazione appaltante avrebbe dovuto, dunque, prendere atto che le spiegazioni fornite dalla PU Italia S.r.l. non erano idonee a comprovare la serietà e l’attendibilità dell’offerta, e conseguentemente disporne l’esclusione dalla gara, invece di accettare acriticamente le giustificazioni addotte e sostenere che il modello per l’offerta economica predisposto dalla stessa stazione appaltante non costituisse offerta economica.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 1, 108, comma 9 e 54 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; della lex specialis e, in particolare, dei paragrafi 17.4 e 18 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per error in procedendo, manifesta illogicità, irragionevolezza, contrasto con l’interesse pubblico alla serietà, affidabilità, realizzabilità e sostenibilità dell’offerta, disparità di trattamento; sviamento. Violazione dei principi del risultato, della fiducia e di buona fede e affidamento, di cui agli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’analisi del verbale del 1.08.2025 confermerebbe quanto censurato in tutti i motivi che precedono e cioè che la verifica dell’offerta di anomalia sarebbe stata effettuata dopo oltre un mese dall’aggiudicazione, avrebbe avuto ad oggetto incongruenze ictu oculi rilevabili dalla Stazione appaltante ma indagate solo a seguito della presentazione del ricorso della ricorrente principale, che la Stazione appaltante, dopo aver ricevuto chiarimenti dall’operatore economico, avrebbe richiesto ulteriori precisazioni in merito, invece di chiudere il sub procedimento di verifica e, nel caso, ritenere insufficienti i chiarimenti ottenuti.
7. Con memoria depositate il 24.10.2025, il 29.10.2025, il 31.10.2025 e il 7.11.2025, le parti costituite, in adempimento della citata ordinanza n. 2204/2025, hanno precisato le proprie deduzioni in merito alla questione dell’indicazione separata dei costi di sicurezza e manodopera, insistendo sulle proprie posizioni e chiedendo l’accoglimento delle proprie rispettive tesi. In particolare l’Amministrazione ha affermato che “ la Commissione, organo tecnico della procedura, nella fase di esame ed ammissione delle offerte economiche degli operatori all’esito dello sblocco non ha evidentemente proceduto a verificare tale aspetto ”, avendo svolto “ i controlli ex art. 17, comma 5, Dlgs 36/2023, sulla proposta di aggiudicazione pervenuta dalla Commissione giudicatrice con verbale n.8 del 28.03.2025 che, nel caso di specie, era stata formulata nei confronti dell’operatore economico PU Italia S.r.l. ”. La ricorrente principale ha prospettato un’impossibilità oggettiva di inserimento nella domanda dei predetti costi, non previsti dalla stazione appaltante nella lex specialis e non valorizzati nel format allegato al bando. La ricorrente incidentale, di contro, ha sottolineato la portata precettiva e eterointegrativa dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 rispetto al bando, nonché la mancanza, nel caso di specie, di una impossibilità nell’indicazione di tali oneri, posto che il format allegato dalla Stazione appaltante era in formato exel modificabile e che essa stessa aggiudicataria aveva indicato separatamente tali costi.
8. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. In linea preliminare, ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431) .” (Consiglio di Stato sez. IV, 15.09.2025, n.7323).
2. Come evidenziato in fatto, con ricorso principale, integrato da successivi motivi aggiunti, la ricorrente principale AB Endomedica S.p.A. ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura de qua alla controinteressata PU Italia S.r.l., per asserite incongruità nell’offerta che avrebbero dovuto comportare l’esclusione della controinteressata medesima dalla gara o, al più, l’attribuzione alla stessa di un punteggio minore, a seguito del quale la ricorrente principale sarebbe risultata aggiudicataria. In particolare, oltre all’asserito contrasto con la lex specialis della presentazione di una scheda tecnica solo in inglese, priva della corrispondente traduzione in italiano, le censure della ricorrente principale si soffermano, principalmente, sulla incongruenza esistente nell’offerta economica della aggiudicataria tra gli importi unitari indicati nella colonna D della scheda (D – importo unitario in cifre (iva esclusa)”) e gli importi complessivi indicati nella colonna E ( “E - importo complessivo in cifre (iva esclusa)” che non corrisponderebbero al prodotto della moltiplicazione “importi unitari offerti per la quantità di strumenti”. In particolare la ricorrente principale ha evidenziato che l’importo complessivo offerto di € 1.674.835,47 risulterebbe inferiore alla somma dei prezzi unitari offerti, che, ad un calcolo matematico, risulterebbe essere pari a € 2.439.262,60 (con una differenza in eccesso di € 764.000 circa). Circostanza, peraltro, che avrebbe condotto la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e dopo la presentazione del ricorso, ad attivare un procedimento di verifica chiedendo chiarimenti all’aggiudicataria circa le incongruenze evidenti, e chiedendo ulteriori chiarimenti sui chiarimenti già offerti, procedimento ritenuto illegittimo dalla ricorrente principale, ai sensi dell’art. 110, d.lgs. 36/2023.
2.1. Con riferimento alla censura riguardante la presentazione di una scheda tecnica di un prodotto solo in lingua inglese, come evidenziato dall’aggiudicataria e depositato in atti, all’offerta era allegata, unitamente a tale scheda, anche la traduzione della stessa in italiano, come previsto dal bando di gara. Il motivo, pertanto, è privo di fondamento.
2.2. Con riferimento alla censura con cui la ricorrente principale lamenta l’inammissibile soccorso istruttorio concesso dalla Stazione appaltante all’aggiudicataria in relazione a quanto indicato nell’offerta economica, deve osservarsi che dall’esame della documentazione in atti è evidente che la stazione appaltante non si è avveduta, in sede di esame dell’offerta, di una palese difformità esistente tra gli importi unitari indicati nella colonna D della scheda dell’offerta e gli importi complessivi indicati nella colonna E della stessa, e che la verifica al riguardo è stata effettuata solo un mese dopo l’aggiudicazione e dopo il deposito del ricorso da parte della ricorrente principale. Parimenti il detto procedimento di verifica, che l’Amministrazione definisce come una richiesta giustificata da mere esigenze contabili della P.A, si è articolato, dopo una prima richiesta di chiarimenti, in una ulteriore richiesta tesa ad ottenere una specificazione dei chiarimenti ottenuti. Questa circostanza rafforza il dubbio circa un’effettiva scarsa comprensibilità originaria dell’offerta (chiara solo nel suo importo complessivo ma non negli importi parziali concorrenti a tale importo) e di cui l’amministrazione non si è avveduta in sede di valutazione, pur attribuendole un punteggio che ha consentito alla controinteressata di risultare aggiudicataria. Invero, la Stazione appaltante nel chiedere chiarimenti il 23.07.2025 afferma che “ Riguardo al Lotto 1, l’offerta presentata dalla ditta PU risulta errata, con uno scostamento economico, in eccesso, apri a circa € 800.000, rideterminando il valore dell’offerta realmente ufficiale a € 2.439.262,60 e non già € 1.674.835,47 (abnormemente irrisoria) riportato in piattaforma, letto durante il seggio di gara, trascritto nell’aggiudicazione provvisoria e nell’atto deliberativo ”. In riscontro alla predetta richiesta, l’operatore economico ha affermato che “ Nel prezzo unitario, pertanto, abbiamo incluso anche il costo dell’assistenza tecnica riguardante non il singolo bene, ma l’intera categoria a cui lo stesso appartiene. Tale costo, conseguentemente, non deve essere moltiplicato per il quantitativo dei beni richiesti. In ragione di ciò, il prezzo complessivo di ciascuna tipologia di prodotto è costituito dal prezzo del singolo bene, senza la quota di assistenza tecnica, moltiplicato per il quantitativo richiesto più la quota di assistenza tecnica. Quest’ultima viene, quindi, aggiunta dopo tale moltiplicazione, essendo, come detto, unica per l’intera tipologia di prodotto ”.
A seguito dei predetti chiarimenti, con nota del 31.07.2025 la stazione appaltante ha chiesto all’operatore di “… fornire ulteriori dettagli e, nello specifico, di fornire un dettaglio analitico dei prezzi per singolo prodotto in modo che si evinca con chiarezza il prezzo unitario del prodotto e la quota di assistenza tecnica/manutenzione, il tutto in coerenza con l’offerta economica presentata, fornendo il corretto corredo informativo già richiesto in sede di gara con la compilazione dell’allegato E ”.
Dal tenore della evidenziata corrispondenza, invero, il procedimento attivato dalla stazione appaltante in data 23.07.2025, un mese dopo la delibera di aggiudicazione, appare effettivamente come un procedimento di verifica dell’offerta (la richiesta di chiarimenti del 23.07.2025 si esprime in termini di offerta “abnormemente irrisoria”) e non come un procedimento attivato per mere ragioni contabili della stazione appaltante stessa. Inoltre dalla lettura della evidenziata corrispondenza emerge, per la Stazione appaltante, una oggettiva incomprensibilità dell’offerta depositata, valutata, comunque, congrua ai fini dell’aggiudicazione. La mancata corrispondenza tra l’importo complessivamente offerto e il prodotto della moltiplicazione “importi unitari per quantità offerte”, infatti, era un’operazione contabile facilmente effettuabile dall’amministrazione e che avrebbe immediatamente evidenziato l’incongruenza del risultato.
2.3. Nonostante tali criticità, tuttavia, aderendo ai principi formulati dalla giurisprudenza sul tema, deve evidenziarsi che:
- il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell'offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (in questi termini, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1307 del 2024)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8047);
- nell'ambito di una gara pubblica, nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1624). Invero, l'immodificabilità dell'offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell'offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale (Consiglio di Stato sez. V, 29.07.2025, n.6710)
- nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale" (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 12 luglio 2018, n. 4284). (Tar Catanzaro, sez. I, 14.05.2024, n. 759);
- Nelle gare pubbliche, ed in particolare con riferimento al sub procedimento di anomalia dell'offerta, il concorrente, in sede di giustificazioni, può provvedere ad una compensazione tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica stessa. Tuttavia, tale operazione non deve essere tale da determinare una modifica strutturale dell'originaria offerta economica, sì da alterarne l'originario equilibrio, diversamente verificandosi una violazione della par condicio competitorum , posto che il concorrente ammesso a giustificazioni si gioverebbe di una sostanziale modifica dell'originario piano economico-finanziario, al di fuori di qualsivoglia confronto competitivo con le altre imprese partecipanti alla gara (T.A.R. Campania PO Sez. V, 13.10.2020, n. 4490);
2.4. Di talché, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, i chiarimenti offerti alla stazione appaltante dall’operatore economico aggiudicatario non possono ritenersi – in conformità alla giurisprudenza citata - inammissibili integrazioni postume dell’offerta economica, in quanto l’operatore ha proceduto a scomputare dall’originaria indicazione nei prezzi unitari la quota parte relativa all’assistenza tecnica, indicandola singolarmente, rimodulando, pertanto, le voci di costo ma entro l’immutata cornice del corrispettivo complessivamente offerto, ritenuto già adeguato e congruo dalla stazione appaltante. Secondo un consolidato indirizzo, “ il giudizio di anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità (ovvero l'attendibilità) complessiva dell'offerta. Per tale via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla Stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A.) e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. ” (T.A.R. PO, sez. V, 08.03.2022, n.1580).
Sebbene la Stazione appaltante abbia proceduto, nella valutazione dell’offerta, con una sorta di inversione dei segmenti procedimentali, ancorché qualifichi la verifica postuma come chiarimento determinato da mere ragioni contabili e non come valutazione di anomalia, la giurisprudenza è chiara nell’affermare che la rimodulazione dei costi unitari non costituisce ex se un sintomo di anomalia dell'offerta economica, purché ovviamente non trasmodi in una modifica dell'offerta medesima in fase di verifica. Essendo, peraltro, la verifica riservata all'esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione, laddove le valutazioni di quest'ultima in ordine alla congruità dell’offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico-discrezionale e fondate su dati non manifestamente errati né travisati non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione. Nel caso di specie, invero, lo scorporo da parte dell’operatore economico della quota parte di assistenza tecnica dai prezzi dei singoli prodotti ha comportato che fosse divenuta chiara la modalità attraverso la quale veniva proposto il prezzo complessivo indicato nell’offerta, che, peraltro, non è mutato a seguito dei chiarimenti richiesti e delle rimodulazioni a seguito degli stessi effettati.
Neppure può ritenersi che il procedimento, in quanto di verifica, sia stato illegittimo, come sostenuto da parte ricorrente, per via della duplice richiesta di chiarimenti all’operatore economico. Invero, è stato affermato che la Stazione Appaltante ben può richiedere - se necessario - plurimi e successivi chiarimenti all'operatore economico interessato dal subprocedimento dell'anomalia, ridendosi, anzi, che “ una tale condotta, considerate la ratio e la finalità dell'istituto, deve ritenersi doverosa allorché permangano, dopo prime interlocuzioni, alcune perplessità in ordine all'attendibilità/fattibilità dell'offerta; del resto a più riprese la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che "ben può accadere in concreto che [come si è verificato nel caso di specie], ricevuti i primi giustificativi, l'amministrazione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia e decida per questo di avanzare ulteriori richieste all'operatore economico ” (T.A.R. PO, sez. IV, 07.02.2023, n.867).
2.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono ritenersi infondati e vanno respinti.
3. L’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando così dispone;
- rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente AB Endomedica S.p.A.;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale presentato dalla aggiudicataria PU S.r.l.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controinteressata aggiudicataria, delle spese di giudizio che si liquidano in € 6.000,00, oltre oneri di legge.
Compensa le spese in riferimento all’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU RE Di PO, Presidente
SA LE, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LE | GU RE Di PO |
IL SEGRETARIO