TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22643 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PAPARONE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. PAPARONE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/12/2024 e Parte_1 CP_1
,premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 10/08/2002, dalla cui unione nascevano i fili ( nata a [...] il [...]) e ( nata a [...] il Persona_1 Persona_2
21.06.2011) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ – Gli istanti convengono che la sig.ra unitamente alle figlie e resteranno nella casa di proprietà CP_1 Per_1 Per_2 della sig.ra sita in Quarto (NA) alla Via Salvo D'Acquisto n.1 sc.D int.7, mentre il CP_1
sig. resterà nella casa dei genitori sita in Pozzuoli (NA) alla Via Rocco Parte_1
Galdieri n.11 int. 10,- In ordine all'affidamento dei figli gli istanti convengono che gli stessi verranno affidati congiuntamente ai genitori con dimora privilegiata presso l'abitazione della madre attualmente sita in Quarto alla Via Salvo D'Acquisto n.1 s.d p.3 i.
7. Resta inteso, tuttavia, che le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovranno essere concordemente e/o adottate dai genitori con particolare riguardo all'educazione e all'istruzione, in particolare il padre potrà vedere la figlia minore secondo il seguente calendario dal quale viene esclusa la figlia Per_1
perch maggiorenne: - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia in ogni occasione Per_2
possibile, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e alle esigenze della stessa, potrà prelevarla presso l'abitazione della madre oppure presso l'istituto scolastico frequentato dalla stessa previo accordo con la sig.ra ; inoltre avrà diritto di tenere con sé la figlia il CP_1
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze della minore;
- per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, la minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività; in particolare il Natale dalle ore 15.00 del 23/12 alle ore 20.00 del 27/12 ed il
Capodanno dalle ore 15.00 del 30/12 alle ore 20.00 del 02/01 ( con inizio per il primo Natale per la madre e conseguentemente il primo Capodanno con il padre) nonché i giorni dell'Epifania 5-
76 gennaio alternativamente. La minore trascorrerà i giorni di Pasqua con la stessa alternanza.
In particolare, la minore inizierà trascorrendo il giorno di Pasqua e lunedì in Albis con la madre;
- i coniugi si impegnano in occasione delle ferie estive a trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive, anche con la possibilità di recarsi fuori dalla città di Napoli ma con l'obbligo di comunicare reciprocamente con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima, il luogo esatto della località in cui si intende trascorrere le vacanze e consentire alla minore di telefonare almeno una volta al giorno all'altro genitore;
- I genitori si riservano la facoltà di modificare le predette modalità di visita appena l'età della minore lo consentirà e di concordare eventuali modifiche in caso di forza maggiore;
- quanto al mantenimento il sig. Parte_1
2 verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per lei e le figlie e , la CP_1 Per_1 Per_2
somma di euro settecento (700,00) mensili, di cui 250,00 per ciascun figlio ed euro 200,00 per la sig.ra da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi in CP_1
contanti o a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese sul seguente IBAN
[...]; - in ordine alle spese straordinarie, mediche scolastiche e ludiche, occorrenti alle figlie, le parti convengono che le stesse siano poste al 50% tra i coniugi, se concordate preventivamente ovvero, nell'impossibilità di farlo, documentate;
- i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o domicilio ( ex art. 6 c.12, L. 1/12/70, n.898). – i coniugi dichiarano che tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.271,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2002 ) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
3 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4