Articolo 5 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 ottobre 1930
Art. 5.

Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.

Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.

Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930
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