Versione
4 ottobre 1930
4 ottobre 1930
Art. 5.
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.
Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.
Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.
Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.
Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/12/1986, n. 269Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n. 1278 (Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione) promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1979 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di TA AN iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1979 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1979; […] che l'ipotesi delittuosa prevista dal primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n.1278 (che il giudice a quo ritiene ancora vigente nel nostro ordinamento) non trova alcun precedente nella legislazione anteriore al 1930 ed è in contrasto con l'orientamento seguito da quest'ultima in sede di composizione strutturale delle fattispecie tipiche di propaganda tesa a favorire l'emigrazione. […]Leggi di più...
- sent. 269/86. emigrazione·
- illegittimita' costituzionale parziale.