Art. 5.
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.
Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.
Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.
Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.
Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.