TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17330 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13629del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(SVIZZERA, 19/08/1956), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIANNOTTI AMEDEO GIULIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BULGARIA, 03/07/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. AMICUCCI ANNALISA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 04 dicembre 2012 contraeva in Parigi matrimonio con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (13 febbraio 2005),
[...] Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa del contegno contrario al dovere di fedeltà e poco attento alla gestione del menage familiare serbato dalla moglie, di talché chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ed ogni conseguente statuizione ossia disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio , porre a carico del Per_1
ricorrente il 70% delle spese extra ed integralmente quelle relative agli studi del figlio all'estero, esonerare il resistente dal pagamento di qualsivoglia contributo al mantenimento della moglie.
Il rappresentava di aver superato una malattia (carcinoma Pt_1
alla gola), di non aver frequentato i figli del primo matrimonio stante il rifiuto della moglie a condividere la famiglia allargata, di aver, nel maggio
2022, rinnovato i voti del matrimonio davanti alla grotta di Lourdes con la 3 resistente ed infine di aver scoperto, ad agosto nel corso di una vacanza in barca in Turchia, che la medesima intratteneva, da anni, una relazione extraconiugale con il maestro di zumba circostanza poi confermata dalla relazione investigativa;
a seguito di ciò, nel mese di settembre dello stesso anno, di aver appreso dalla moglie che “a lei del matrimonio inteso come
legame non interessava più niente, che potevano benissimo vivere da
separati in casa, che a lei interessava continuare a frequentare la nobiltà
romana e mantenere il titolo di principessa.”; che la coppia si era conosciuta nell'anno 2004 e sposata nel 2012, e dopo il matrimonio la famiglia, nel frattempo nel 2005 era nato il figlio , aveva vissuto in Per_1
Cambogia, Giordania e a Roma dal 2011; che il predetto si era sempre occupato delle incombenze domestiche quali spesa, bollette, cura della casa in quanto la resistente era dedita alla cura della sua persona;
che inoltre in occasione della scoperta del carcinoma alla gola la moglie non solo non lo supportava ma impediva anche ai suoi figli di venirlo a trovare ed addirittura partiva per due settimane per un viaggio a Cuba lasciando il marito solo e dimagrito di circa 35 chili ed il quale doveva ricorrere al supporto di un infermiere delegato anche alla somministrazione di soluzioni proteiche da assumere mediante un sondino;
che a un certo punto anche i rapporti intimi erano venuti meno per volontà della moglie ed il ricorrente notava il suo cambiamento di atteggiamento e la frequentazione quotidiana della palestra e del corso di zumba;
che quanto al figlio frequentava Per_1
il Liceo Chateaubriand a Roma, le cui spese di circa 6.500,00 euro annui venivano sostenute dal padre, ed era in procinto di andare a studiare nell'anno successivo a Barcellona presso la EU Business School.
Si costituiva in giudizio che, pur aderendo alla Controparte_1 4 domanda separativa, contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo il rigetto della avversa domanda di addebito, l'assegnazione della casa coniugale a sè medesima in cui abitare con il figlio, prevedere un assegno di mantenimento per la medesima ed il figlio di Euro 2.500 mensili complessivi oltre al 50% delle spese extra e porre le spese scolastiche integralmente a carico del marito.
La deduceva che la coppia proveniva da un precedente CP_1
matrimonio; che il aveva già due figli (34 anni) e Pt_1 Per_2
(30 anni), economicamente indipendenti e la resistente due figli Per_3
(25 anni) studente e ( 26 anni) economicamente Per_4 Persona_5
autosufficiente; che la residenza delle coppia era sempre stata a Roma
nell'appartamento costituito da due unità collegate uniti e di proprietà del marito in Passeggiata di Ripetta n. 11, che inoltre i coniugi erano proprietari di una casa a Parigi acquistata in comproprietà per volontà della stessa moglie nonostante il marito volesse intestarla solo a lei ed al figlio;
che la crisi coniugale era antecedente alla malattia oncologica e dovuta ai tradimenti del marito che faceva anche abuso di alcool e uso di sostanze stupefacenti pure alla presenza del figlio al quale avrebbe consentito di fumare spinelli;
che inoltre il marito era ossessionato da gelosia ed a tal riguardo aveva affrontato il cugino al circolo della caccia, CP_2
da lui incolpato falsamente di avere una relazione con la moglie mentre a dire dello stesso cugino era stato lui ad aver avuto una relazione con la moglie di un cugino;
che il ricorrente aveva pure incolpato la moglie di aver avuto una relazione omosessuale con tale;
che tale gelosia si Persona_6
era manifestata soprattutto con riguardo all'attività lavorativa della moglie,
sempre ostacolata in ogni suo progetto lavorativo;
che la resistente era 5 responsabile delle attività internazionali della FINEDIN, società con vari interessi all'estero, e nel periodi di permanenza in Cambogia dal 2006 al
2011 con il marito per seguire il progetto pilota per conto dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, la resistente contestualmente aveva avviato un'attività relativamente ad un progetto congiunto del Ministero della
Cultura, dell'Ambasciata francese e dell'UNESCO ed il marito avrebbe esercitato “pesanti violenze psicologiche” osteggiando questa sua attività
che, a suo dire, la allontanava dalla casa e dal figlio;
che successivamente la medesima si era sempre occupata di attività di volontariato presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed accompagnato il marito nelle missioni all'estero occupandosi di gestire la sue relazione grazie anche alle sue conoscenze delle lingue straniere;
che nell'anno 2015 il marito si era opposto ad una proposta di lavoro formulata alla moglie dal Presidente
dell'Ospedale Bambino Gesù; che il marito pretendeva che la moglie si occupasse solo di supportarlo nelle sue attività per l'Ospedale Bambino
Gesù, per il Circolo San Pietro e per l'Ordine di Malta a quest'ultimo riguardo quando il predetto aveva assunto l'incarico di diplomatico ad
Amman (Giordania); che quanto al periodo della malattia del marito il viaggio a Cuba era stato progettato dalla coppia e solo all'ultimo il marito si era rifiutato di partire;
che relativamente all'episodio occorso durante la vacanza in barca, mentre la resistente stava facendo un bagno, il marito aveva risposto ad una telefonata del di lei figlio si è fatto dare dallo Per_4
stesso la password del telefono leggendo i messaggi ivi presenti
“estrapolando da questi alcune frasi e (deformandone il significato) si è
convinto di inesistenti infedeltà della moglie”; che dopo aver deciso di separarsi, il ricorrente si era introdotto nella abitazione familiare prelevando 6 oltre agli effetti personali, regali di nozze, gioielli della moglie (anche quelli di provenienza della famiglia di lei o donati dall'ex marito), quadri di valore e documenti di interesse comune;
che inoltre aveva bloccato l'accesso della moglie al conto corrente da cui la medesima prelevava Euro 1500 mensili per le proprie spese e la carta di debito da cui prelevava circa Euro 1000 al mese lasciando moglie e figlio senza risorse e costringendo a resistente ad attingere ad aiuti dalla propria famiglia di origine;
che inoltre era venuto meno anche l'unica fonte di reddito della moglie ossia la locazione dell'appartamento a Parigi in quanto il marito aveva diffidato l'agenzia immobiliare dall'affittare l'appartamento ed aveva ritirato i tre mazzi di chiavi;
che a ciò aggiungasi il conto corrente in comune presso una banca a
Parigi era risultato privo di disponibilità sin dal 12 dicembre 2022; che dopo il Natale 2022 il ricorrente era tornato nella casa coniugale, adducendo l'eccessiva onerosità di altre abitazioni, rinchiudendosi in una parte della casa e chiudendo a chiave la propria stanza;
che infine il marito non stava versando nulla per il mantenimento di moglie e figlio se non provvedere alle utenze domestiche, alla donna di servizio per due volte a settimana, al vitto scolastico del figlio, alla palestra, a sporadici acquisti alimentari;
che quanto al dedotto tradimento non corrispondeva al vero avendo la stessa frequentato il maestro di zumba, tale , solo in Persona_7
palestra o in occasioni conviviali con le altre frequentatrici del corso;
che poi non corrispondeva neanche al vero che la medesima sarebbe interessata solo al titolo nobiliare posto il marito il titolo se lo era fatto attribuire nel
2011 dal Principe con atto, tuttavia, privo di ratifica Persona_8
pontificia e dunque privo di valore;
che non era neppure vero che la medesima aveva osteggiato i rapporti del marito con il figli di primo letto 7 posto che tali rapporti non erano di per sé buoni nei confronti della figlia in quanto questa aveva a sua volta buoni rapporti con la propria Per_3
madre e quanto al figlio trattato con sufficienza dal padre ed anzi Per_2
entrambi per un periodo avevano vissuto con le parti;
che venendo alla attualità il figlio non sarebbe andato a studiare a Barcellona in Per_1
quanto il padre non gli aveva messo a disposizione la somma necessaria per l'iscrizione.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, si riservava e poi adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto. 2) Dispone che corrisponda a Parte_1 CP_1
, a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese e a far data dal giugno 2023 (data della domanda della ), la CP_1
somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli
indici Istat con base giugno 2023, e condanna il medesimo al pagamento
dei relativi importi. 3) Pone integralmente a carico del padre il
mantenimento ordinario e il pagamento delle spese extra afferenti il figlio
comune (2005). 4) Dà atto dell'accordo delle parti a dividere la Per_1
casa familiare in due unità autonome ove ciascuno potrà continuare ad
abitare, con oneri a carico del che invita a provvedere con Pt_1
sollecitudine alla divisione dell'immobile. 5) Manda ad ambo le parti di
serbare un contegno di reciproco rispetto”
Con sentenza non definitiva n. 2331 del 13.02.25 il Tribunale
dichiarava la separazioni dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...] 8
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletati il tentativo di conciliazione e le prove orali ed effettuate le indagini a mezzo della guardia di finanza, all'udienza dell'08 luglio 2025 il g.i.
rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo alla domanda di addebito, il ricorrente deduce di aver scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con il maestro di zumba, tale , e di averlo scoperto in Persona_7
occasione di una vacanza in barca in Turchia quando prendeva atto di messaggi inequivocabili e vedeva immagini sul cellulare della consorte che nel frattempo stava facendo il bagno.
Orbene la ricostruzione formulata da parte ricorrente appare priva di riscontri concreti.
Le dedotte indagini investigative non risultano allegata in atti, i testi interpellati hanno reso tutti testimonianze de relato ossia informazioni non per conoscenza diretta delle circostanze ma per aver averle apprese da o da altre persone, e pertanto trattasi di deposizione “de Parte_1
relato” che non possono assurgere a prova di un fatto (per tutte Cass. 569/2015).
Ed invero ha così dichiarato: “è vero Controparte_3
che nel corso della vacanza estiva in caicco in Turchia, ad agosto 2022,
prendeva atto di alcuni messaggi da parte del signor Parte_1
sul telefono della moglie, non conosco il Persona_7
contenuto dei messaggi ma posso dire che hanno creato forte turbamento
nel tanto che da quel momento la vacanza è stata rovinata. Tanto Pt_1
posso dire in quanto ero anche io in vacanza in Caicco e la circostanza che
da quel momento è risultata rovinata lo ho constatato personalmente 9 mentre la circostanza del fatto che l'elemento scatenante fosse stato il fatto
che il ha visto sul telefono della moglie messaggi compromettenti Pt_1
del sig. mi è stata riferita da un'altra persona che era con noi in Per_7
vacanza, il sig. ”. Parte_2
Analogamente madre della resistente, Persona_9
ha affermato: “so che nel corso della vacanza estiva in caicco in Turchia,
ad agosto 2022, vi è stato uno scandalo e poco dopo mi Parte_1
ha mandato un messaggio con la foto di un uomo di colore dicendomi che
lui sarebbe stato il mio futuro genero ma non so se in quell'occasione
prendeva atto di alcuni messaggi da parte del signor Parte_1
sul telefono di mia figlia con foto di nudo Persona_7
maschile, tatuaggi e riferimenti a posizioni sessuali e messaggi vocali in
materia di posizioni sessuali da loro intraprese”.
ha dichiarato “è vero che nel corso della vacanza Controparte_4
estiva in caicco in Turchia, ad agosto 2022, prendeva Parte_1
atto di alcuni messaggi da parte del signor sul Persona_7
telefono della moglie con foto di nudo maschile, tatuaggi e riferimenti a
posizioni sessuali e messaggi vocali in materia di posizioni sessuali da loro
intraprese. Tanto so in quanto riferitomi sia da che da amici, Pt_1 [...]
e che erano con lui in Caicco ed erano presenti CP_3 Parte_2
quanto lui ha visto questi messaggi”
ha riportato che “è vero che nel corso della vacanza Parte_2
estiva in caicco in Turchia, ad agosto 2022, prendeva Parte_1
atto di alcuni messaggi da parte del signor sul Persona_7
telefono della moglie con foto di nudo maschile, tatuaggi e riferimenti a
posizioni sessuali e messaggi vocali in materia di posizioni sessuali da loro 10 intraprese. Tanto so in quanto riferitomi la Parte_1
nell'imminenza della scoperta. ADR anche io ero sul Caicco con loro in
vacanza ma non ho visto i messaggi sul telefono” .
Dalle predette dichiarazioni emerge come nessuno dei testi ha preso visione di quanto presente sul cellulare della resistente, né ha riportato altri episodi comprovanti la dedotta relazione extraconiugale.
Sotto altro profilo non ricorrono neanche circostanze conclamate di violazione del dover di collaborazione in capo alla atteso che se è CP_1
pur vero che la stessa ha effettuato un viaggio a Cuba quanto il marito era ammalato di tumore, tale circostanza isolata non può di per sé, in mancanza di altri elementi, non forniti, comportare l'addebito della separazione.
Alla luce di tutte le suddette circostante la domanda formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
In ordine ai rapporti economici il Collegio reputa equo confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali il è tenuto al mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del figlio , prendendo atto dell'accordo delle Per_1
parti in ordine alla divisione della casa familiare in due unità abitate ciascuna da uno dei coniugi.
Relativamente alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge che: il ricorrente, pensionato, è titolare di un reddito mensile netto pari a circa euro 2.500 su tredici mensilità, come si evince dai cedolini atti, ha dichiarato redditi netti negli anni 2024, 2023, 2022 pari a €
31.510,69, € 33.159,90, € 32.123,73 (vedi CU 2025,2024,2023 in atti) con una media mensile di Euro 2.690,00 circa;
ha proprietà immobiliari e precisamente immobile in passeggiata di Ripetta n. 11-10B Piano T- Roma 11
Cat.A/4, n. 11 - Scala B Interno 7 Piano 5 Cat.A/2, Scala B Interno 6 Piano
5 Cat. A/10, Interno A/2 Piano T Cat. C/6 ed infine in via Angelo Brunetti
n.55 Interno A/2; è intestatario di titoli con un controvalore di Euro 500.000
circa, ha tre conti, di cui uno presso saldi al 31.3.22 € 226.333,40, al CP_5
31.12.22 € 124.363,24, al 31.12.23 € 54.443,87, al 30.06.24 € 44.227,47 e due presso con saldi c/c 105495330, saldi 1/1/2022 € 27.457,79, CP_6
01/05/2024 € 10,52 e c/c 400143239, saldi 1/1/2022 € 2.634,05 e
28/05/2024 € -1689,01; ha le seguenti partecipazioni Associazione cavalieri italiani sovrano ordine di Malta, rappresentante legale e socio amministratore, Controparte_7
società in accomandita semplice, socio accomandante, Controparte_8
con capitale sociale 10.000 euro, socio al 16,67%.
La è inoccupata, beneficiaria dell'assegno di mantenimento di CP_1
Euro 500,00 disposto in sede di ordinanza dell'01/09/2023, della rendita derivante dalla comproprietà (con il dell'appartamento in Parigi Pt_1
da cui ricava una rendita di almeno Euro 500,00 mensili, è intestataria proquota del predetto appartamento e del 100% di un appartamento a Sofia
(in cui vive la madre), ha un conto corrente con saldi 30.06.24 € CP_9
322,29, 31.12.23 € 179,88, 31.12.22 € 256,26.
Orbene, la resistente di anni 56, non dispone di mezzi economici propri ad eccezione della nota casa di Parigi, acquistata dal marito quale fatto pacifico, ed intestata alla medesima al 50% e che, come appare anche dalle foto in atti, è del tutto idonea a produrre una fonte certa di reddito oltre al valore insito nella proprietà medesima.
L'oggettivo e notevole divario economico esistente tra i due coniugi unitamente alla non addebitabilità della separazione, l'impossidenza da 12 parte della stessa di adeguati mezzi propri giustificano il riconoscimento di un assegno mantenimento.
Considerato da un lato il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, desumibile anche da alcuni indici quali ad es. le spese per l'istruzione del figlio dapprima presso il liceo Chateaubriand a Per_1
Roma (circa Euro 6.500 annui) e poi la scuola in Spagna (doc. 39 allegato da parte ricorrente), la scelta di fissazione della casa familiare presso un immobile di prestigio nel centro di Roma (passeggiata di Ripetta n. 11), le residenze all'estero della famiglia a seguito degli incarichi assunti dal in Cambogia, Giordania etc…….ma, dall'altro lato, il fatto che il Pt_1
dovrà provvedere integralmente a tutte le esigenze ordinarie e Pt_1
straordinarie del figlio studente all'estero (Spagna), la circostanza Per_1
che la ex casa familiare costituita da due appartamenti ora divisi - di proprietà integrale del ricorrente – è di fatto in godimento da entrambi i i coniugi di talchè la resistente può di fatto beneficiare di un alloggio senza spese - salvo ovviamente quelle per le utenze ed il condominio - e che costituisce un valore economico non indifferente trattandosi di una abitazione nel centro di Roma, nonché la integrazione economica derivante dalla messa a reddito della suddetta casa di Parigi, il Collegio ritiene equo porre a carico del un assegno di mantenimento di Euro 700,00 Pt_1
mensili a far data dal dicembre 2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori.
Sul punto la Suprema Corte ha di recente ribadito che
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo 13 coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della
condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il
dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con
tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli
obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che
ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio”(Cass. 12196/2017).
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la parziale soccombenza del giustificano Pt_1
la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 35%
ponendo il restante 65 % a carico del ricorrente come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13629/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che corrisponda a , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento della medesima, entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di dicembre 2025, la somma mensile di euro
700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base 14 dicembre 2025, e lo condanna al pagamento dei relativi ratei;
- pone integralmente a carico di le spese Parte_1
ordinarie e straordinarie del figlio (Roma, 13/02/2005) Per_1
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 17
dicembre 2014 dal Tribunale di Roma con il locale Foro;
- dà atto dell'accordo delle parti in ordine alla divisione della casa familiare in due unità autonome ove ciascuno abita in Roma,
Passeggiata di Ripetta n. 11;
- rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del
35% e condanna il al pagamento, in favore della , del Pt_1 CP_1
restante 65% che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA