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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Demaria Presidente estensore dott.ssa Silvia Semini Giudice dott.ssa Simona Gambacorta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16204/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Fabio Pasqualini del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio;
parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1 C.F._2 Franco Bozzini e Stefania Spiniello, presso il cui studio in Torino ha eletto domicilio;
parte convenuta contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'Avv.Franca Gioiello, presso il cui studio in Torino ha eletto domicilio;
parte convenuta contro
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._4 CP_4
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Guido Francesco Bronsino C.F._5 e Gianni Gallo, presso il cui studio in Torino hanno eletto domicilio;
parti convenute
e nel contraddittorio con
(C.F. rappresentato e difeso dagli Controparte_5 C.F._6 Avv.ti Alessandro Barale e Raffaella Diana DI Tarsia di Belmonte, presso il cui studio in Torino ha eletto domicilio;
intervenuto (quale creditore di Parte_1 Conclusioni precisate dalle parti ex art.127 ter c.p.c. nel termine del 10.3.2025 come segue:
Parte attrice:
"IA On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui alla narrativa dell'atto introduttivo:
A) dichiarare la nullità, annullamento e/o invalidità per violazione di legge, del testamento olografo de quo. dell'atto di transazione del 2.08.2018, e, comunque, dichiarare tale atto risolto per grave inadempimento della IG.ra ; CP_1 dichiarare la IG.ra indegna a succedere al IG. , ai sensi CP_1 Parte_2 dell'art. 463 n. 6 c.c., e, per l'effetto, previa ricostituzione dell'asse ereditario:
B) condannare la IG.ra , a restituire agli eredi tutte le somme rivenienti CP_1 dall'eredità del IG. , e, quindi, quelle dei conti correnti bancari, depositi, Parte_2 polizze, fondi, donazioni e quant'altro indicati nella premessa dell'atto di citazione, nonché quelle percepite per i canoni locatizi degli immobili facenti parte dell'asse ereditario e tutti i frutti derivanti dall'asse ereditario;
C) in ogni caso, computare le somme e i frutti anzidetti ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e sua divisione;
D)dichiarare ed accertare ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, che il IG. ha avuto in donazione la somma di euro 310.447,00, per l'acquisto CP_2 della sua casa di Asti, e procedere alla divisione giudiziale del compendio ereditario de quo ex art. 1111 c.c. o secondo legge, salva la divisione di cui alla causa R.G. 21197/21 da riunire alla presente e rimessione nei termini dell'attore per la nullità dell'atto di citazione relativo alla stessa causa R.G. 21197/21;
F) ordinare alla IG.ra di rendicontare, i canoni percepiti dall'apertura della CP_1 successione de qua, attraverso le locazioni dei beni immobili de quibus, e comunque, le somme e tutti i frutti e interessi legali percepiti sui depositi bancari delle somme dell'asse ereditario, sulle polizze e ogni altro valore mobiliare riveniente dall'eredità del IG. .” Parte_2
In via istruttoria.
“Si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c.. e. comunque , ai sensi di legge , alle Banche sopra indicate e ai convenuti il deposito degli estratti di conto corrente, dei titoli e dei valori tutti, nonché dei contratti di locazione stipulati o in essere dall'apertura della successione ad oggi.
Si chiede di ammettere CTU, affinchè, previa visione degli atti di causa, dei luoghi, dei documenti contabili e bancari da acquisire anche presso le banche e dei documenti ipo- catastali reperibili presso P.A., ricostruisca l'asse ereditario de quo, determinando il valore di ogni unità abitativa, delle pertinenze e dei terreni ed elabori un progetto divisionale dei beni caduti in successione, con determinazione delle quote di conguaglio, anche previo accesso presso le Banche per acquisire gli estratti di c/c, i valori e le somme ivi depositate in precedenza e nell'attualità”.
pag. 2 di 15 Parte convenuta e : CP_3 CP_4
“ Voglia l'On.le Tribunale di Torino, dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'avversa domanda di scioglimento della comunione ordinaria relativamente agli immobili in comproprietà tra le concludenti e gli eredi di ( Parte_3 Parte_2 CP_1
, e , essendo la stessa già stata definita mediante
[...] CP_2 Parte_1 approvazione del progetto divisionale nella causa RG 21197/2021.
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle concludenti rispetto alle altre domande formulate dall'attore riguardanti la successione ereditaria del sig Pt_2
, mandando assolte le medesime da ogni avversa pretesa.
[...]
In via subordinata, nel caso in cui il processo dovesse proseguire sulle domande tra le altre parti ritenute ammissibili, estromettere le concludenti dal giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite sia della fase cautelare che del presente giudizio di merito”.
Parte convenuta EI
IA al Tribunale Ill.mo
*ferme restando le dedotte istanze istruttorie e precisamente in ordine ai capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 da sub A1) a sub A6); da sub C1) a sub C6); da sub D1) e a sub D21) e sub E1) con i testi specificamente ivi indicati;
*ferme restando le contestazioni tutte formulate in ordine alle argomentazioni difensive di ed anche relativamente alle istanze istruttorie dedotte da Parte_1 quest'ultimo e tutte integralmente da respingersi per le ragioni esposte nei pregressi atti difensivi di ed in particolare in comparsa costitutiva ed in memorie ex CP_1 art. 183 comma VI n. 6 c.p.c. nn. 1,2 e 3;
*reiette le avversarie istanze di rendicontazione e di tutte le avversarie istanze ex art. 210 c.p.c. e di riferimento di CTU calligrafa e contabile;
*richiamata l'ordinanza esecutiva emessa da questo stesso Giudice nella causa RG. n. 21197/2021 e la sentenza n. 3967/2024 depositata in data 11/07/2024 a conclusione del procedimento di divisione preindicato con la quale sentenza sono state respinte tutte le domande formulate da ed esattamente simmetriche con quelle formulate Parte_1 nel presente giudizio;
-dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea di “divisione giudiziale del compendio ereditario de quo ex art. 1111 c.c. o secondo legge, tra i fratelli ed eredi IGnori e e la IGnora e Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
”;
[...]
-respingere l'avversaria eccezione di nullità della citazione formulata da Pt_1
[...]
-dichiarare l'inammissibilità e comunque la decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c. di da tutte le domande formulate da quest'ultimo; Parte_1
pag. 3 di 15 -dichiarare l'inammissibilità e comunque la decadenza e l'infondatezza della domanda di declaratoria di indegnità a succedere di;
CP_1
-dichiarare l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità per falsità del testamento olografo e dell'atto di transazione del 02.08.2018, trattandosi di domande nuove e comunque tardive;
-dichiarare il difetto di interesse ad agire e la carenza di legittimazione attiva di Pt_1 in ordine alla domanda di indegnità a succedere di;
[...] CP_1
-respingere la domanda attorea volta ad accertare la risoluzione dell'accordo transattivo in data 02/08/2018 per inadempimento di;
CP_1
- dichiarare con sentenza non definitiva che la successione ereditaria della quale le parti , e chiedono lo scioglimento è CP_1 CP_2 Parte_1 regolata dal testamento pubblicato in data 24/10/2016.
-dato atto che intende rimanere in comunione con CP_1 CP_2 procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del predetto dante causa
, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, tenuto Parte_2 conto delle somme già incassate dagli eredi per la vendita di beni ereditari e tenuto conto altresì delle anticipazioni economiche per la successione de qua e di quella della madre del de cuius e per la gestione della comunione ereditaria, in conformità all'atto di transazione 02/08/2018 accettato anche da CP_2
*in assenza di contestazioni predisporre con ordinanza il progetto divisionale assegnando i lotti corrispondenti alle rispettive quote delle parti con eventuali conguagli ove in esso previsti;
*respingere le eventuali contestazioni avversarie, creando i lotti per ciascuna quota partecipante;
-disattendere la domanda di rendicontazione ex adverso formulata e comunque rigettare la domanda stessa per i motivi indicati nella pregressa difesa;
-respingere le ulteriori domande di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto;
-subordinatamente nel merito in via riconvenzionale trasversale nei confronti di Pt_1
accertare e dichiarare la sussistenza di testamento nuncupativo di
[...] Pt_2
avente identico contenuto delle disposizioni testamentarie per cui è causa e,
[...] ritenutane la nullità per difetto di forma, dichiarare l'intervenuta sanatoria ex art. 590 c.c.;
-in via di estremo subordine e in via riconvenzionale trasversale nei confronti di Pt_1 dichiarare quest'ultimo indegno a succedere al IG. ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 463, n. 6 c.c. e per l'effetto procedere allo scioglimento mediante divisione della comunione ereditaria secondo legge e previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, anche con riferimento alla fase cautelare oltre rimborso forfettario, CPA e IVA”.
pag. 4 di 15 Parte convenuta CP_2
Voglia il Tribunale adito,
-respingere tutte le domande formulate da parte del sig. in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto;
-dare atto che l'attore non ha proposto la domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria;
-dare atto che, a seguito delle memorie istruttorie, l'attore non ha offerto elementi di prova sufficienti a dimostrare la veridicità delle proprie allegazioni, non sostituibili con la mera richiesta di CTU grafologica;
-dare atto che l'onere della prova grava su chi contesta l'autenticità del testamento;
-dare atto che l'attore non ha depositato il testamento originale, né la copia autentica dello stesso, né le scritture di raffronto;
-dare atto che il sig. ha dato volontaria esecuzione al testamento stesso Parte_1 e pertanto, nel caso di specie, vale la disposizione di cui all'art. 590 c.c.;
-dichiarare con sentenza che la successione ereditaria del sig. deve essere Parte_2 regolata sulla base del testamento pubblicato.
-in seguito, rimettere la causa sul ruolo onde consentire la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, ancora esistente tra , CP_1 e CP_2 Parte_1
-dare atto che il sig. intende rimanere in comunione con la madre sig.ra CP_2
CP_1
-procedere alla divisione dell'eredità del sig. , previa acquisizione Parte_2 dell'ordinanza di divisione della comunione ordinaria, già operata tra le i sigg.ri
e (da una parte) e le sigg.re CP_2 Parte_1 CP_1 CP_3 e (dall'altra parte) nella causa RG 21197/202, previa collazione
[...] CP_4 e in modo conforme alla scrittura di transazione del 2-8-2018, accettata dal sig. CP_2
[...]
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio anche per la fase cautelare e per la procedura di mediazione”.
Parte intervenuta Bandiera:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino:
1) con riferimento ai beni immobili aventi i seguenti dati catastali: 1) Comune: A651 – Bardonecchia (TO); Indirizzo: Via Einaudi 9; foglio: 30; particella: 1177; subalterno: 9; categoria: C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse); consistenza: 11 metri quadri;
2) Comune: A651 – Bardonecchia (TO); Indirizzo: Via Einaudi 9; foglio: 30; particella: 1177; subalterno: 31; categoria: A/2 (abitaz. di tipo civile); consistenza: 3,5 vani – beni da trattarsi in modo autonomo rispetto agli altri beni per non pregiudicare
pag. 5 di 15 le ragioni del creditore che vi ha trascritto il pignoramento senza rinvenire la previa trascrizione della domanda di divisione giudiziale di cui è causa – vincolare alla procedura espropriativa r.g.e. n. 190/2023 tali beni immobili, richiedendone l'assegnazione in proprietà esclusiva al IG. e/o le somme dovute al Parte_1 medesimo IG. a titolo di conguaglio o quale quota del prezzo della Parte_1 cosa, se questa è venduta a un terzo, al fine del soddisfo del credito del Dott. CP_5
, pari ad € 57.401,83 quale importo precettato in data 03-19.08.2022, oltre
[...] interessi e spese;
2) con riferimento a tutti gli ulteriori beni immobili che all'esito dello scioglimento della comunione ordinaria con le IG.re e sono stati assegnati in CP_3 CP_4 quota indivisa al IG. , al IG. e alla IG.ra Parte_1 CP_2 CP_1 usufruttuaria) (come risulta dagli atti del relativo procedimento, già ex adverso
[...] prodotti e qui acclusi sub doc. 10, sentenza, doc. 11, progetto divisionale approvato e doc. 12, contenente il provvedimento che dichiara il progetto esecutivo), beni su cui l'esponente ha iscritto ipoteca in data 21.02.2023 – dettagliatamente indicati nella nota di iscrizione ipotecaria allegata quale doc. 8:
a) accertare, dichiarare o comunque dare atto che la suddetta ipoteca iscritta dal Dott.
produrrà effetto sui beni o sulla porzione dei beni che Controparte_5 risulteranno assegnati al IG. nell'odierna divisione e per l'effetto, di Parte_1 conseguenza, ordinarne l'estensione sull'interezza di tali beni o di tali porzioni;
b) e/o assegnare all'esponente le somme eventualmente riconosciute al IG. Pt_1
per conguagli o comunque sulle somme in denaro a questi spettanti sino alla
[...] soddisfazione del credito del Dott. pari ad € 57.401,83 quale Controparte_5 importo precettato in data 03-19.08.2022, oltre interessi e spese;
c) con riferimento ai beni o alle porzioni di beni che non risulteranno assegnati al IG.
all'esito dell'odierna divisione, accertare che la suddetta ipoteca Parte_1 costituisce un vincolo svuotato da ogni effettività e meramente apparente, non costituendo un ostacolo giuridico effettivo alla circolazione dei suddetti beni e se ritenuto, ordinarne la cancellazione, a cura e spese di coloro che vi saranno interessati (in tal caso specificando nell'ordine di cancellazione che l'ipoteca da cancellare è stata iscritta in data 21.02.2023, al reg. gen. n. 7124 e reg. part. n. 1005);
3) in punto spese, riconoscere all'esponente Dott. i compensi e le Controparte_5 spese tutte del presente procedimento”.
Oggetto: questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria di Pt_2
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e svolgimento del processo
1. , marito di e padre di e , Parte_2 CP_1 Parte_1 CP_2 decedette il 18.8.2016 in Orbassano.
Su istanza congiunta di e (di seguito CP_1 Parte_1 CP_2 denominati cumulativamente eredi ), il notaio in data Pt_1 Persona_1
pag. 6 di 15 24.10.2016 pubblicò il testamento olografo datato “Grugliasco, 8.7.2016” col quale dispose dei suoi beni come segue: Parte_2
“Lascio l'usufrutto di tutti gli immobili che possiedo in totale proprietà o quota di comproprietà a mia moglie, mentre lascio la nuda proprietà degli stessi ai miei figli e in parti uguali. Parte_1 CP_2
Lascio tutte le altre mie proprietà, beni di qualsiasi genere (compresa l'auto), arredi, investimenti di qualsiasi genere e (depositi bancari a mia moglie”[n.d.r.: la parentesi aperta prima di “depositi bancari” e non chiusa a fine paragrafo è refuso presente nell'originale del testamento]
2.Con atto di citazione datato 1.9.2022 e contenente contestuale “richiesta di sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. e conservativo ex art.671 c.p.c.” (respinta dal G.D. con ordinanza in data 9.12.2022) , sul presupposto che il testamento olografo Parte_1 pubblicato dal notaio - apparentemente regolante la successione del Persona_1 padre, fosse stato rinunciato da tutti gli eredi legittimi, siccome apocrifo Parte_2 (circostanza asseritamente appresa dall'attore col deposito della perizia calligrafica datata 4.7.2018 a doc.6), e sostituito con transazione stipulata in data 2.8.2018, ha lamentato che la mamma avesse “sottratto beni alla massa ereditaria” (anche relativi alla successione della nonna, , vicenda estranea al presente giudizio) e Persona_2 comunque non avesse rispettato l'accordo transattivo omettendo di rendicontare la gestione del patrimonio ereditario e di attivarsi per sciogliere la comunione ordinaria ed ereditaria.
Ha formulato nei confronti dei convenuti eredi domande volte a dichiarare la Pt_1 nullità, annullamento e/o invalidità dell'atto di transazione 2.8.2018 e comunque la risoluzione dello stesso per gravi inadempimenti di nei cui confronti ha CP_1 anche chiesto la declaratoria di indegnità a succedere ex art.463 n.6 c.c.; ha poi svolto alcune domande finalizzate alla ricostruzione dell'asse ereditario (accertamento della donazione di €.310.447,00 ricevuta da e condanna di alla CP_2 CP_1 restituzione di tutte le liquidità ereditarie e dei frutti maturati) e allo scioglimento della relativa comunione.
Ha chiamato in giudizio e , estranee alla contesa CP_3 CP_4 successoria interna agli eredi , allegando che nella perizia stragiudiziale di stima Pt_1 delle proprietà di a firma del Geom. , “vengono indicate Parte_2 Parte_4 anche le quote di proprietà di alcuni immobili de quibus, della IGn.ra CP_3
litisconsorte necessaria in questo giudizio, unitamente alla madre della stessa
[...] IGn.ra ”(cfr. atto di citazione, foglio 1, penultimo cpv). CP_4
Sul punto, merita rilevare che parte del consistente patrimonio immobiliare morendo relitto da era, in effetti, in comunione con la cugina, , e la Parte_2 CP_3 zia, , le quali, con atto di citazione notificato il 9.11.2021 (e poi trascritto) CP_4 ebbero però a promuovere contro e CP_1 Parte_1 CP_2 giudizio di scioglimento della comunione ordinaria (rubricato a R.G. n.21197/2021 e denominato convenzionalmente primo giudizio), domanda alla quale aderirono da subito e allegando, al fine di individuare le rispettive quote, CP_1 CP_2 il testamento di . si costituì tardivamente in questo primo Parte_2 Parte_1
pag. 7 di 15 giudizio il 27.12.2022 (in corso di CTU) per richiedere la riunione a questo primo giudizio di altro (l'attuale, rubricato a R.G.16204/2022, denominato convenzionalmente secondo giudizio, nel mentre incardinato e volto, tra l'altro, allo scioglimento della sola comunione ereditaria) e per formulare altre domande, identiche a quelle proposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, valutate tardive e dichiarate inammissibili nella sentenza definitoria del primo giudizio.
Il primo giudizio fu definito con ordinanza/progetto divisionale (alla quale Pt_1
, già costituito, che non si è apposto), dichiarato esecutivo il 20.2.2024, al quale
[...] seguì sentenza di regolazione delle spese e di definizione delle residue questioni contenziose n.3969/2024 sollevate dall'intervenuto (creditore di Controparte_5
). Parte_1
Ciò premesso, nell'ambito del presente (secondo) giudizio, riunito al primo e poi separato con ordinanza 5.7.2023, in sede di prima memoria del Parte_1 13.2.2024 (preceduta da udienza ex art.183 c.p.c. del 16.1.2024) ha integrato le domande dell'atto di citazione chiedendo al Tribunale di “dichiarare la nullità, annullamento e/o invalidità per violazione di legge del testamento olografo de quo..”.
3.Si sono tempestivamente costituite, con separate difese, le parti convenute CP_1 e per resistere a tutte le domande attoree diverse dalla divisione
[...] CP_2 ereditaria, alla quale ultima hanno aderito, e per formulare, la sola in via CP_1 riconvenzionale subordinata, le domande in epigrafe trascritte evidenziando, in particolare, l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, già delibata in separato giudizio, e l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di nullità per falsità del testamento olografo, siccome formulata tardivamente solo in prima memoria e comunque non provata.
Anche le convenute e , estranee alla contesa ereditaria in CP_3 CP_4 essere tra gli eredi , si sono costituite per eccepire la cessazione della materia del Pt_1 contendere con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria e per richiedere l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in ordine alle residue domande dispiegate da . Parte_1
E' infine intervenuto in giudizio ai sensi dell'art.1113 comma 3 c.c., quale creditore iscritto di e creditore pignorante nella procedura esecutiva R.G.E. Parte_1 n.190/2023 -avente a oggetto l'appartamento e il box di comproprietà di quest'ultimo in Bardonecchia, distinti a F.30 n.1177 subb.31 e 9- il quale, nel Controparte_5 timore di vedere insoddisfatto il proprio credito all'esito della predetta azione esecutiva, in data 21.2.2023 ha iscritto ipoteca su tutti i beni di (oggetto di Parte_1 comunione ereditaria e ordinaria) intervenendo in entrambi i giudizi di cognizione.
4.Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art.183 comma 6 c.p.c. la causa è stata assunta a decisione per statuire in merito alle questioni preliminari alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sintetizzabili nella individuazione dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio divisorio e dei condividenti capaci e meritevoli di delazione ereditaria nonché nell'accertamento del titolo che regola la successione ereditaria di . Parte_2
pag. 8 di 15 Motivi della decisione
1.Le questioni, autonome dalla domanda di divisione ereditaria e mature per la presente decisione - da assumere, a termini di cfr. Cass.SS.UU.10242/2021, con le forme della sentenza definitiva parziale- sono, in ordine logico-giuridico, (a) la legittimazione passiva di e , (b) la sorte della transazione (b.1), del testamento (b.2) e CP_3 CP_4
(c) della domanda di indegnità a succedere di CP_1
(a)
L'eccezione di difetto di legittimazione di e è fondata. CP_3 CP_4
In atto di citazione l'attore ha svolto nei confronti dei familiari coeredi domande afferenti alla quantificazione e al porzionamento della massa ereditaria paterna assumendo, quanto alla domanda di divisione, che “detti eredi [ Parte_1 CP_2 e ] sono…proprietari pro-indiviso e per l'intero delle unità
[...] CP_1 immobiliari, costituenti la massa ereditaria, come individuati nella perizia elaborata dal Geom. [ove] vengono individuate anche le quote di Persona_3 proprietà di alcuni immobili de quibus della IGn.ra , litisconsorte CP_3 necessaria in questo giudizio, unitamente alla madre della stessa IGn.ra CP_4
” (cfr. ivi, primo foglio, terzo cpv). In sede di prima memoria ha poi precisato
[...] che “la presente causa ha ad oggetto la divisione ereditaria perché non vi è stata la riunione con la causa R.G.n.21197/21, che ha per oggetto la divisione ordinaria” (cfr. ivi, p.1 par.A n.2).
Così scrivendo, ha implicitamente aderito alle conclusioni di e Parte_1 CP_3
. Ha infatti ammesso che l'estensione del contraddittorio a e CP_4 CP_3
fosse connessa esclusivamente alla domanda di scioglimento della CP_4 divisione ordinaria (processo del cui svolgimento ed esito si è brevemente dato conto nella parte in fatto) e che, una volta definita la stessa con separato giudizio (R.G. n.21197/21), il coinvolgimento della cugina e della zia non avesse più ragion d'essere nell'ambito della presente vertenza.
La logica conseguenza è che nel presente giudizio di divisione ereditaria (così qualificata dallo stesso la domanda dallo stesso svolta nel presente Parte_1 giudizio) e non siano litisconsorti necessarie, essendosi nei loro CP_3 CP_4 confronti già sciolta, con separato giudizio, la comunione ordinaria con il de cuius. Col che le stesse non hanno titolo e interesse a partecipare al presente giudizio. Nei loro confronti deve essere pertanto accertato il difetto di legittimazione passiva con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite provocate con il loro inutile coinvolgimento in causa.
(b)
(b.1) E' documentato in causa che gli eredi , dopo avere congiuntamente Pt_1 richiesto al notaio la pubblicazione in data 24.10.2016 del Persona_1 testamento olografo di , trascritto al superiore paragrafo 1 della parte in Parte_2 fatto, abbiano stipulato, su sollecitazione di , la transazione datata Parte_1 2.8.2018.
Con la sottoscrizione della stessa, le parti, al dichiarato fine di prevenire controversia pag. 9 di 15 ereditaria di impugnativa di testamento e di riduzione, derivante dalla presunta apocrifia del testamento olografo a firma di in data 8.7.2016 (allegata da Parte_2 Pt_1
, che assumeva la conoscenza della falsità, negata da a seguito del
[...] CP_1 deposito di perizia grafologica stragiudiziale datata 4.7.2018) hanno, per quanto d'interesse, convenuto, con clausole non sempre di agevole interpretazione e pronta attuazione:
- di rinunciare al contenuto e agli effetti del testamento olografo e di dividere tutto il patrimonio ereditario in ragione di 1/3 ciascuno (cfr. transazione par. “b”) con obbligo di a versare al figlio entro e non oltre il 30.10.2018 “la quota di CP_1 Pt_1 1/3 di quanto esistente sui conti correnti e conti titoli, di cui al lascito del defunto Pt_2
” (cfr. ivi par.f) ;
[...]
-di addivenire (parrebbe per il futuro) alla divisione della massa ereditaria (comprensiva di “tutti i beni mobili, immobili, somme, investimenti, titoli, obbligazioni ed eventuali donazioni precedenti”, non meglio specificati in transazione) attribuendo a Pt_1
il terzo a lui pattiziamente riconosciuto (cfr. ivi par.c) e di operare
[...] reciprocamente (parrebbe per il passato) le operazioni di trasferimento e di acquiescenza necessarie affinchè “gli eredi legittimi reintegrino ognuno la piena proprietà di 1/3” (cfr. ivi par.d);
-di realizzare lo scioglimento della comunione ereditaria con e entro e CP_3 CP_4 non oltre il 30.3.2019 (cfr. ivi par.h);
- di reintegrare nella quota di 1/3 delle rendite nette degli immobili Parte_1 ereditari da calcolarsi, con cadenza trimestrale, scomputando dal lordo incassato i costi di gestione rendicontati da e approvati da entro trenta CP_1 Parte_1 giorni dall'invio del giustificativo di spesa (cfr. ivi par.i);
-di rendicontare a le entrate e le uscite del compendio ereditario dalla Parte_1 apertura della successione all'attualità (con particolare riferimento alla documentazione bancaria) con obbligazione in tal senso assunta da (cfr. ivi par.j) e di CP_1 gestire, per il futuro, il patrimonio ereditario con modalità congiunta ((cfr. ivi par.k).
Secondo la prospettazione di , detta transazione sarebbe nulla e/o Parte_1 annullabile, per ragioni non meglio esplicitate, e comunque da dichiarare risolta per grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nei paragrafi sopra CP_1 indicati (cfr. ivi par.b, c, d, f, h, i, j e k).
La tesi attorea è infondata.
La transazione non si appalesa affatto nulla o annullabile “per violazione di legge”.
La possibilità degli eredi di rinunciare in via negoziale al contenuto e agli effetti del testamento che li riguarda è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede esclusivamente l'accordo di tutti i coeredi e la redazione della transazione per atto scritto ove nella successione siano presenti beni immobili (cfr. Cass.5666/1998, 12685/2014, 9130/2022 e 9904/2024). La transazione su diritti disponibili -quali sono quelli vantati dai successori o potenziali tali in caso di apertura della successione- si risolve infatti in una ammissibile modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo.
pag. 10 di 15 La transazione non è neppure passibile di risoluzione per grave inadempimento di sostanzialmente ricondotto da parte attrice alla pretesa violazione da parte CP_1 della madre dell'obbligo di rendicontazione e di coinvolgimento del figlio nella Pt_1 gestione dei beni ereditari e di attivazione per lo scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria.
A smentita delle doglianze attoree, che rasentano la temerarietà, parte convenuta CP_1 ha offerto in produzione copiosa documentazione (mai contestata dall'attore) che prova, quanto alla rendicontazione e all'offerta di gestione congiunta del patrimonio familiare, l'invio al figlio di documentazione bancaria, conteggi e inviti alla collaborazione (cfr. docc.da 28 a 51 e doc.15); quanto all'impegno profuso per sciogliere con atto notarile la comunione ordinaria, la bozza di atto notarile del dr. e l'invito a presenziare al Per_4 rogito (cfr. docc.23-24); quanto alle concrete proposte di scioglimento della comunione ereditaria, le proposte divisionali inoltrate in plurime occasioni (cfr. docc.8-21). Documentazione e comunicazioni mai riscontrate da . Parte_1
Di contro, in adesione alla tesi sostenuta dalla difesa di in sede di comparsa di CP_1 costituzione nel procedimento cautelare, ritiene il Collegio che l'accordo transattivo debba dichiararsi risolto per mutuo consenso, che determina effetti solutori operanti sul piano obbligatorio.
La chiara e inequivoca volontà di entrambe le parti di porre fine alla transazione risulta infatti palesata da plurimi comportamenti assolutamente incompatibili con la volontà di dare esecuzione alla stessa.
Depone in tal senso la stipula da parte di tutti i coeredi, in epoca successiva alla sottoscrizione della transazione (2.8.2018) e pure alla allegata conoscenza da parte dell'attore della perizia calligrafica datata 14.7.2018 (prodotta dall'attore quale doc.6), di plurimi atti di disposizione di immobili ereditari: atto di compravendita in data 8.10.2018, atto di compravendita in data 8.1.2019 e contratto preliminare 6.3.2019 (prodotti nel sub-procedimento cautelare e riprodotti nel giudizio di merito quali allegati della comparsa di costituzione avv.Bozzini e Spiniello a docc.3-4-5), atti tutti ai quali gli eredi , in ossequio alle disposizioni testamentarie, hanno partecipato, quanto a Pt_1
quale usufruttuaria sull'intero, e, quanto a e , quali CP_1 Pt_1 CP_2 nudi proprietari in ragione del 50% ciascuno.
Ulteriore prova della volontà di di regolare la successione in base al Parte_1 testamento è il progetto di divisione dichiarato esecutivo nel procedimento R.G. n.21197/2021, nel quale il lotto attribuito agli eredi è stato assegnato per la nuda Pt_1 proprietà indivisa ai fratelli e per l'usufrutto alla mamma.
In ultimo, non resta che evidenziare che la volontà delle parti di risolvere la transazione e di riportare la successione di entro il solco del testamento sia Parte_2 correttamente espressa con atti scritti, in quanto tali dotati della forma necessaria per risolvere la transazione ereditaria (anche immobiliare) per la quale è prevista la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass.12685/2014, 9130/2022 e 9904/2024).
(b.2) La domanda attorea di nullità del testamento olografo per apocrifia ai sensi del combinato disposto degli artt.602 e 606 comma 1 c.c. (così qualificata l'imprecisa e pag. 11 di 15 generica domanda di declaratoria di “nullità, annullamento e/o invalidità” dello stesso) è inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata.
Quanto al primo profilo, l'attore ha enunciato in due distinti passi dell'atto di citazione (cfr.ivi foglio 2, penultimo cpv e foglio 12, secondo cpv) l'allegata falsità del testamento, desunta da perizia stragiudiziale prodotta a documento 6, ma non ha tratto, in quella sede, coerenti conclusioni, che sono rimaste limitate alla richiesta di “nullità, annullamento e/o invalidità” della sola transazione. Oltre a omettere la formulazione di domanda di accertamento negativo della scrittura contestata, non ha specificati i termini e l'ampiezza della contestazione di apocrifia, non ha chiesto la produzione in originale del testamento né ha indicato scritture di comparazione e mezzi di prova.
Neppure in sede di udienza ex art.183 c.p.c., nonostante le ampie difese prese sul punto dai convenuti, ha formalizzato domanda di impugnativa di testamento, che è apparsa nelle conclusioni della prima memoria (cfr.ivi p.4 par.”A” delle conclusioni), ove, ribadendo in narrativa la proposizione della domanda di indegnità a succedere di CP_1
ha sostenuto che la “domanda di declaratoria di nullità per falsità del
[...] testamento e dell'atto di transazione del 2.8.2018” fossero “presupposte a quella di declaratoria di indegnità a succedere della ex art.463 n.6 c.c.” (cfr. ivi pag.1 CP_1 par.”A” n.4).
Con l'introduzione, oltre la barriera preclusiva costituita dalla prima udienza, di un tema d'indagine nuovo e diverso da quello prospettato con l'atto di citazione (ove il testamento veniva citato come superato dalla transazione sullo stesso) l'attore ha violato il disposto dell'art.183 comma 4 c.c., il quale “consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione….perchè l'introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo” (cfr. Cass.28547/2024).
La domanda di impugnativa del testamento non risulta ammissibile neppure in base all'ampliamento della mutatio libelli elaborata dalla Cassazione sulla scia del principio di teleologica complanarità delle domande (cfr. Cass.SS.UU.12310/2015 e 22404/2018; Cass.18546/2020 e 28873/2024), che consente il superamento della barriera preclusiva a condizione che “ il [nuovo] diritto così introdotto in giudizio” attenga “alla medesima vicenda sostanziale già dedotta”, corra “tra le stesse parti”, tenda “dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque” risulti “incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio”.
Le condizioni poste dalla giurisprudenza non ricorrono nel caso di specie.
Infatti le domande originarie (indegnità e annullamento/risoluzione della transazione) non risultano rinunciate con la formulazione della nuova domanda di impugnativa del testamento, che non può neppure ammissibilmente cumularsi alle prime (a termini di Cass. 28873/2024) avendo a oggetto negozi giuridici diversi (transazione e testamento),
pag. 12 di 15 impugnati in forza di asseriti vizi di natura diversa (vizio funzionale afferente all'esecuzione della transazione e vizio genetico afferente alla formazione del testamento).
A chiusura del tema -– e con valenza assorbente rispetto ai motivi di inammissibilità sopra indicati- la domanda introdotta con la prima memoria integra una mutatio libelli perché non può dirsi in alcun modo legata alle precedenti domande dal richiesto rapporto di connessione per "incompatibilità" logica”.
In ogni caso, la domanda di impugnativa del testamento, anche qualora fosse delibabile in funzione (vale a dire quale presupposto) della tempestiva proposizione di domanda di indegnità di sarebbe infondata in quanto: CP_1
-la perizia stragiudiziale- prodotta in causa dall'attore a doc.6 e contestata dalla difesa di oltre a valere quale semplice memoria difensiva, non conforta affatto la tesi CP_1 attorea di apocrifia della scheda per mano di non attribuendo alla parte gli CP_1 elementi grafici valutati apocrifi (data e firma);
-parte attrice non ha assolto l'onere della prova, pacificamente gravante su colui che contesta la validità del testamento (cfr. Cass.24835/2022); in seconda memoria si è infatti limitata a chiedere l'ammissione di CTU calligrafa senza peritarsi di indicare e produrre scritture di comparazione (così rendendo sostanzialmente impossibile l'accertamento tecnico, il quale, in ogni caso, avrebbe potuto “condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta” a termini di Cass. n.15686/2015) e senza dedurre prove sul punto (tenuto conto che il G.I. “ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità» cfr. Cass.n.24835/2022, n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007);
-il testamento olografo ha trovato plurime conferme ed esecuzioni da parte degli eredi
, i quali, dopo la sottoscrizione della transazione (2.8.2018) hanno dato corso agli Pt_1 atti di disposizione citati al superiore paragrafo “b.1”, ai quali hanno partecipato, conformemente alla istituzione testamentaria, in qualità di usufruttuaria dell'intero ( e di nudi proprietari in ragione di ½ ciascuno (i fratelli ). CP_1 Pt_1
Il Collegio non ignora che la Suprema Corte, con indirizzo ormai consolidato, abbia escluso l'operatività dell'art.590 c.c. nel caso di disposizione testamentaria nulla per accertata apocrifia, la quale esclude in radice la riconducibilità della disposizione, sia pure viziata, alla volontà del testatore (cfr.Cass.10065/2020 e 9935/2025).
Tuttavia, nel caso di specie, in cui parte attrice ha fallito la prova della apocrifia del testamento e, dunque, manca l'accertamento della falsità della disposizione di ultima volontà apparentemente riferibile a , nulla osta alla applicazione del Parte_2 disposto dell'art.590 c.c.
In conclusione, una volta stabilito che la transazione è risolta per mutuo consenso, la successione di risulta regolata dal testamento olografo datato 8.7.2016, al Parte_2 quale gli eredi hanno dato esecuzione e conferma volontaria ai sensi dell'art.590 Pt_1 c.c.
pag. 13 di 15 (c)
Il rigetto della domanda di impugnativa del testamento per apocrifia assorbe quella di indegnità a succedere, ai sensi dell'art.463 c.6 c.c. di Una volta esclusa la CP_1 falsità del testamento e, soprattutto, la riconducibilità della allegata falsificazione alla mano di la richiesta declaratoria di indegnità a succedere della parte si svuota di CP_1 fondamento.
2. Per pronunciare in via definitiva sulle questioni preliminari in motivazione esaminate si dispone la separazione della presente causa da quella di divisione ereditaria, che proseguirà, come da separata ordinanza, tra i soli eredi nel contraddittorio con Pt_1
creditore iscritto di . Controparte_5 Parte_1
La natura definitiva della presente sentenza impone la regolazione delle spese di lite sino a ora sostenute dalle parti.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza di in ordine alle Parte_1 domande -di merito- oggetto della presente sentenza parziale definitiva, preceduta da domande -cautelari- di sequestro conservativo e giudiziario (entrambe rigettate).
Le spese sono liquidate, come da dispositivo, nel medio tariffario per tutte le fasi in relazione a valore indeterminabile con complessità media della controversia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, previa separazione della presente causa da quella di divisione ereditaria in essere tra , e , che Parte_1 CP_1 CP_2 prosegue come da separata ordinanza monocratica:
1.accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_3 CP_4 ;
[...]
2.dichiara tenuto e condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_3 CP_4
, unitariamente difese, le spese di lite, che liquida, quanto alla fase cautelare, in
[...]
€.6.637,00 per compenso, e, quanto alla fase di merito, in €.10.860,00 per compenso, oltre, per entrambe le fasi, al 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a per legge;
3.respinge la domanda attorea di risoluzione per inadempimento di della CP_1 transazione sottoscritta in data 2.8.2018 da , e Parte_1 CP_1 CP_2
;
[...]
4.dichiara risolta per mutuo consenso la transazione sottoscritta in data 2.8.2018 da
, e;
Parte_1 CP_1 CP_2
5.dichiara inammissibile -e comunque infondata nel merito-la domanda attorea di nullità per apocrifia del testamento olografo a firma -datato 8.7.2016 e pubblicato Parte_2 dal notaio con verbale in data 24.10.2016, rep.2018-1655-; Persona_1
6.respinge la domanda attorea di indegnità a succedere di CP_1
pag. 14 di 15 7.accerta e dichiara che la successione di ( ), Parte_2 CodiceFiscale_7 apertasi il 18.8.2016 in Orbassano, è regolata dal testamento olografo datato 8.7.2016 e pubblicato dal notaio con verbale in data 24.10.2016 (rep.2018- Persona_1 1655);
8.dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 CP_1 le spese di lite relative alla presente sentenza parziale definitiva, spese che, liquida, quanto alla fase cautelare, in €.6.637,00 per compenso, e, quanto alla fase di merito, in
€.10.860,00 per compenso, oltre, per entrambe le fasi, al 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a per legge;
9. dichiara tenuto e condanna a rimborsare al convenuto Parte_1 CP_2 le spese di lite relative alla presente sentenza parziale definitiva, spese che, liquida, quanto alla fase cautelare, in €.6.637,00 per compenso, e, quanto alla fase di merito, in
€.10.860,00 per compenso, oltre, per entrambe le fasi, al 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Paola Demaria
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Demaria Presidente estensore dott.ssa Silvia Semini Giudice dott.ssa Simona Gambacorta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16204/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Fabio Pasqualini del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio;
parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1 C.F._2 Franco Bozzini e Stefania Spiniello, presso il cui studio in Torino ha eletto domicilio;
parte convenuta contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_2 C.F._3 dall'Avv.Franca Gioiello, presso il cui studio in Torino ha eletto domicilio;
parte convenuta contro
(C.F. e (C.F. CP_3 C.F._4 CP_4
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Guido Francesco Bronsino C.F._5 e Gianni Gallo, presso il cui studio in Torino hanno eletto domicilio;
parti convenute
e nel contraddittorio con
(C.F. rappresentato e difeso dagli Controparte_5 C.F._6 Avv.ti Alessandro Barale e Raffaella Diana DI Tarsia di Belmonte, presso il cui studio in Torino ha eletto domicilio;
intervenuto (quale creditore di Parte_1 Conclusioni precisate dalle parti ex art.127 ter c.p.c. nel termine del 10.3.2025 come segue:
Parte attrice:
"IA On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui alla narrativa dell'atto introduttivo:
A) dichiarare la nullità, annullamento e/o invalidità per violazione di legge, del testamento olografo de quo. dell'atto di transazione del 2.08.2018, e, comunque, dichiarare tale atto risolto per grave inadempimento della IG.ra ; CP_1 dichiarare la IG.ra indegna a succedere al IG. , ai sensi CP_1 Parte_2 dell'art. 463 n. 6 c.c., e, per l'effetto, previa ricostituzione dell'asse ereditario:
B) condannare la IG.ra , a restituire agli eredi tutte le somme rivenienti CP_1 dall'eredità del IG. , e, quindi, quelle dei conti correnti bancari, depositi, Parte_2 polizze, fondi, donazioni e quant'altro indicati nella premessa dell'atto di citazione, nonché quelle percepite per i canoni locatizi degli immobili facenti parte dell'asse ereditario e tutti i frutti derivanti dall'asse ereditario;
C) in ogni caso, computare le somme e i frutti anzidetti ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e sua divisione;
D)dichiarare ed accertare ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, che il IG. ha avuto in donazione la somma di euro 310.447,00, per l'acquisto CP_2 della sua casa di Asti, e procedere alla divisione giudiziale del compendio ereditario de quo ex art. 1111 c.c. o secondo legge, salva la divisione di cui alla causa R.G. 21197/21 da riunire alla presente e rimessione nei termini dell'attore per la nullità dell'atto di citazione relativo alla stessa causa R.G. 21197/21;
F) ordinare alla IG.ra di rendicontare, i canoni percepiti dall'apertura della CP_1 successione de qua, attraverso le locazioni dei beni immobili de quibus, e comunque, le somme e tutti i frutti e interessi legali percepiti sui depositi bancari delle somme dell'asse ereditario, sulle polizze e ogni altro valore mobiliare riveniente dall'eredità del IG. .” Parte_2
In via istruttoria.
“Si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c.. e. comunque , ai sensi di legge , alle Banche sopra indicate e ai convenuti il deposito degli estratti di conto corrente, dei titoli e dei valori tutti, nonché dei contratti di locazione stipulati o in essere dall'apertura della successione ad oggi.
Si chiede di ammettere CTU, affinchè, previa visione degli atti di causa, dei luoghi, dei documenti contabili e bancari da acquisire anche presso le banche e dei documenti ipo- catastali reperibili presso P.A., ricostruisca l'asse ereditario de quo, determinando il valore di ogni unità abitativa, delle pertinenze e dei terreni ed elabori un progetto divisionale dei beni caduti in successione, con determinazione delle quote di conguaglio, anche previo accesso presso le Banche per acquisire gli estratti di c/c, i valori e le somme ivi depositate in precedenza e nell'attualità”.
pag. 2 di 15 Parte convenuta e : CP_3 CP_4
“ Voglia l'On.le Tribunale di Torino, dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'avversa domanda di scioglimento della comunione ordinaria relativamente agli immobili in comproprietà tra le concludenti e gli eredi di ( Parte_3 Parte_2 CP_1
, e , essendo la stessa già stata definita mediante
[...] CP_2 Parte_1 approvazione del progetto divisionale nella causa RG 21197/2021.
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle concludenti rispetto alle altre domande formulate dall'attore riguardanti la successione ereditaria del sig Pt_2
, mandando assolte le medesime da ogni avversa pretesa.
[...]
In via subordinata, nel caso in cui il processo dovesse proseguire sulle domande tra le altre parti ritenute ammissibili, estromettere le concludenti dal giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite sia della fase cautelare che del presente giudizio di merito”.
Parte convenuta EI
IA al Tribunale Ill.mo
*ferme restando le dedotte istanze istruttorie e precisamente in ordine ai capi di prova per interrogatorio formale e testi dedotti in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 da sub A1) a sub A6); da sub C1) a sub C6); da sub D1) e a sub D21) e sub E1) con i testi specificamente ivi indicati;
*ferme restando le contestazioni tutte formulate in ordine alle argomentazioni difensive di ed anche relativamente alle istanze istruttorie dedotte da Parte_1 quest'ultimo e tutte integralmente da respingersi per le ragioni esposte nei pregressi atti difensivi di ed in particolare in comparsa costitutiva ed in memorie ex CP_1 art. 183 comma VI n. 6 c.p.c. nn. 1,2 e 3;
*reiette le avversarie istanze di rendicontazione e di tutte le avversarie istanze ex art. 210 c.p.c. e di riferimento di CTU calligrafa e contabile;
*richiamata l'ordinanza esecutiva emessa da questo stesso Giudice nella causa RG. n. 21197/2021 e la sentenza n. 3967/2024 depositata in data 11/07/2024 a conclusione del procedimento di divisione preindicato con la quale sentenza sono state respinte tutte le domande formulate da ed esattamente simmetriche con quelle formulate Parte_1 nel presente giudizio;
-dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea di “divisione giudiziale del compendio ereditario de quo ex art. 1111 c.c. o secondo legge, tra i fratelli ed eredi IGnori e e la IGnora e Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
”;
[...]
-respingere l'avversaria eccezione di nullità della citazione formulata da Pt_1
[...]
-dichiarare l'inammissibilità e comunque la decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c. di da tutte le domande formulate da quest'ultimo; Parte_1
pag. 3 di 15 -dichiarare l'inammissibilità e comunque la decadenza e l'infondatezza della domanda di declaratoria di indegnità a succedere di;
CP_1
-dichiarare l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità per falsità del testamento olografo e dell'atto di transazione del 02.08.2018, trattandosi di domande nuove e comunque tardive;
-dichiarare il difetto di interesse ad agire e la carenza di legittimazione attiva di Pt_1 in ordine alla domanda di indegnità a succedere di;
[...] CP_1
-respingere la domanda attorea volta ad accertare la risoluzione dell'accordo transattivo in data 02/08/2018 per inadempimento di;
CP_1
- dichiarare con sentenza non definitiva che la successione ereditaria della quale le parti , e chiedono lo scioglimento è CP_1 CP_2 Parte_1 regolata dal testamento pubblicato in data 24/10/2016.
-dato atto che intende rimanere in comunione con CP_1 CP_2 procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del predetto dante causa
, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, tenuto Parte_2 conto delle somme già incassate dagli eredi per la vendita di beni ereditari e tenuto conto altresì delle anticipazioni economiche per la successione de qua e di quella della madre del de cuius e per la gestione della comunione ereditaria, in conformità all'atto di transazione 02/08/2018 accettato anche da CP_2
*in assenza di contestazioni predisporre con ordinanza il progetto divisionale assegnando i lotti corrispondenti alle rispettive quote delle parti con eventuali conguagli ove in esso previsti;
*respingere le eventuali contestazioni avversarie, creando i lotti per ciascuna quota partecipante;
-disattendere la domanda di rendicontazione ex adverso formulata e comunque rigettare la domanda stessa per i motivi indicati nella pregressa difesa;
-respingere le ulteriori domande di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto;
-subordinatamente nel merito in via riconvenzionale trasversale nei confronti di Pt_1
accertare e dichiarare la sussistenza di testamento nuncupativo di
[...] Pt_2
avente identico contenuto delle disposizioni testamentarie per cui è causa e,
[...] ritenutane la nullità per difetto di forma, dichiarare l'intervenuta sanatoria ex art. 590 c.c.;
-in via di estremo subordine e in via riconvenzionale trasversale nei confronti di Pt_1 dichiarare quest'ultimo indegno a succedere al IG. ai sensi
[...] Parte_2 dell'art. 463, n. 6 c.c. e per l'effetto procedere allo scioglimento mediante divisione della comunione ereditaria secondo legge e previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, anche con riferimento alla fase cautelare oltre rimborso forfettario, CPA e IVA”.
pag. 4 di 15 Parte convenuta CP_2
Voglia il Tribunale adito,
-respingere tutte le domande formulate da parte del sig. in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto;
-dare atto che l'attore non ha proposto la domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria;
-dare atto che, a seguito delle memorie istruttorie, l'attore non ha offerto elementi di prova sufficienti a dimostrare la veridicità delle proprie allegazioni, non sostituibili con la mera richiesta di CTU grafologica;
-dare atto che l'onere della prova grava su chi contesta l'autenticità del testamento;
-dare atto che l'attore non ha depositato il testamento originale, né la copia autentica dello stesso, né le scritture di raffronto;
-dare atto che il sig. ha dato volontaria esecuzione al testamento stesso Parte_1 e pertanto, nel caso di specie, vale la disposizione di cui all'art. 590 c.c.;
-dichiarare con sentenza che la successione ereditaria del sig. deve essere Parte_2 regolata sulla base del testamento pubblicato.
-in seguito, rimettere la causa sul ruolo onde consentire la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, ancora esistente tra , CP_1 e CP_2 Parte_1
-dare atto che il sig. intende rimanere in comunione con la madre sig.ra CP_2
CP_1
-procedere alla divisione dell'eredità del sig. , previa acquisizione Parte_2 dell'ordinanza di divisione della comunione ordinaria, già operata tra le i sigg.ri
e (da una parte) e le sigg.re CP_2 Parte_1 CP_1 CP_3 e (dall'altra parte) nella causa RG 21197/202, previa collazione
[...] CP_4 e in modo conforme alla scrittura di transazione del 2-8-2018, accettata dal sig. CP_2
[...]
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio anche per la fase cautelare e per la procedura di mediazione”.
Parte intervenuta Bandiera:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino:
1) con riferimento ai beni immobili aventi i seguenti dati catastali: 1) Comune: A651 – Bardonecchia (TO); Indirizzo: Via Einaudi 9; foglio: 30; particella: 1177; subalterno: 9; categoria: C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse); consistenza: 11 metri quadri;
2) Comune: A651 – Bardonecchia (TO); Indirizzo: Via Einaudi 9; foglio: 30; particella: 1177; subalterno: 31; categoria: A/2 (abitaz. di tipo civile); consistenza: 3,5 vani – beni da trattarsi in modo autonomo rispetto agli altri beni per non pregiudicare
pag. 5 di 15 le ragioni del creditore che vi ha trascritto il pignoramento senza rinvenire la previa trascrizione della domanda di divisione giudiziale di cui è causa – vincolare alla procedura espropriativa r.g.e. n. 190/2023 tali beni immobili, richiedendone l'assegnazione in proprietà esclusiva al IG. e/o le somme dovute al Parte_1 medesimo IG. a titolo di conguaglio o quale quota del prezzo della Parte_1 cosa, se questa è venduta a un terzo, al fine del soddisfo del credito del Dott. CP_5
, pari ad € 57.401,83 quale importo precettato in data 03-19.08.2022, oltre
[...] interessi e spese;
2) con riferimento a tutti gli ulteriori beni immobili che all'esito dello scioglimento della comunione ordinaria con le IG.re e sono stati assegnati in CP_3 CP_4 quota indivisa al IG. , al IG. e alla IG.ra Parte_1 CP_2 CP_1 usufruttuaria) (come risulta dagli atti del relativo procedimento, già ex adverso
[...] prodotti e qui acclusi sub doc. 10, sentenza, doc. 11, progetto divisionale approvato e doc. 12, contenente il provvedimento che dichiara il progetto esecutivo), beni su cui l'esponente ha iscritto ipoteca in data 21.02.2023 – dettagliatamente indicati nella nota di iscrizione ipotecaria allegata quale doc. 8:
a) accertare, dichiarare o comunque dare atto che la suddetta ipoteca iscritta dal Dott.
produrrà effetto sui beni o sulla porzione dei beni che Controparte_5 risulteranno assegnati al IG. nell'odierna divisione e per l'effetto, di Parte_1 conseguenza, ordinarne l'estensione sull'interezza di tali beni o di tali porzioni;
b) e/o assegnare all'esponente le somme eventualmente riconosciute al IG. Pt_1
per conguagli o comunque sulle somme in denaro a questi spettanti sino alla
[...] soddisfazione del credito del Dott. pari ad € 57.401,83 quale Controparte_5 importo precettato in data 03-19.08.2022, oltre interessi e spese;
c) con riferimento ai beni o alle porzioni di beni che non risulteranno assegnati al IG.
all'esito dell'odierna divisione, accertare che la suddetta ipoteca Parte_1 costituisce un vincolo svuotato da ogni effettività e meramente apparente, non costituendo un ostacolo giuridico effettivo alla circolazione dei suddetti beni e se ritenuto, ordinarne la cancellazione, a cura e spese di coloro che vi saranno interessati (in tal caso specificando nell'ordine di cancellazione che l'ipoteca da cancellare è stata iscritta in data 21.02.2023, al reg. gen. n. 7124 e reg. part. n. 1005);
3) in punto spese, riconoscere all'esponente Dott. i compensi e le Controparte_5 spese tutte del presente procedimento”.
Oggetto: questioni preliminari allo scioglimento della comunione ereditaria di Pt_2
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e svolgimento del processo
1. , marito di e padre di e , Parte_2 CP_1 Parte_1 CP_2 decedette il 18.8.2016 in Orbassano.
Su istanza congiunta di e (di seguito CP_1 Parte_1 CP_2 denominati cumulativamente eredi ), il notaio in data Pt_1 Persona_1
pag. 6 di 15 24.10.2016 pubblicò il testamento olografo datato “Grugliasco, 8.7.2016” col quale dispose dei suoi beni come segue: Parte_2
“Lascio l'usufrutto di tutti gli immobili che possiedo in totale proprietà o quota di comproprietà a mia moglie, mentre lascio la nuda proprietà degli stessi ai miei figli e in parti uguali. Parte_1 CP_2
Lascio tutte le altre mie proprietà, beni di qualsiasi genere (compresa l'auto), arredi, investimenti di qualsiasi genere e (depositi bancari a mia moglie”[n.d.r.: la parentesi aperta prima di “depositi bancari” e non chiusa a fine paragrafo è refuso presente nell'originale del testamento]
2.Con atto di citazione datato 1.9.2022 e contenente contestuale “richiesta di sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. e conservativo ex art.671 c.p.c.” (respinta dal G.D. con ordinanza in data 9.12.2022) , sul presupposto che il testamento olografo Parte_1 pubblicato dal notaio - apparentemente regolante la successione del Persona_1 padre, fosse stato rinunciato da tutti gli eredi legittimi, siccome apocrifo Parte_2 (circostanza asseritamente appresa dall'attore col deposito della perizia calligrafica datata 4.7.2018 a doc.6), e sostituito con transazione stipulata in data 2.8.2018, ha lamentato che la mamma avesse “sottratto beni alla massa ereditaria” (anche relativi alla successione della nonna, , vicenda estranea al presente giudizio) e Persona_2 comunque non avesse rispettato l'accordo transattivo omettendo di rendicontare la gestione del patrimonio ereditario e di attivarsi per sciogliere la comunione ordinaria ed ereditaria.
Ha formulato nei confronti dei convenuti eredi domande volte a dichiarare la Pt_1 nullità, annullamento e/o invalidità dell'atto di transazione 2.8.2018 e comunque la risoluzione dello stesso per gravi inadempimenti di nei cui confronti ha CP_1 anche chiesto la declaratoria di indegnità a succedere ex art.463 n.6 c.c.; ha poi svolto alcune domande finalizzate alla ricostruzione dell'asse ereditario (accertamento della donazione di €.310.447,00 ricevuta da e condanna di alla CP_2 CP_1 restituzione di tutte le liquidità ereditarie e dei frutti maturati) e allo scioglimento della relativa comunione.
Ha chiamato in giudizio e , estranee alla contesa CP_3 CP_4 successoria interna agli eredi , allegando che nella perizia stragiudiziale di stima Pt_1 delle proprietà di a firma del Geom. , “vengono indicate Parte_2 Parte_4 anche le quote di proprietà di alcuni immobili de quibus, della IGn.ra CP_3
litisconsorte necessaria in questo giudizio, unitamente alla madre della stessa
[...] IGn.ra ”(cfr. atto di citazione, foglio 1, penultimo cpv). CP_4
Sul punto, merita rilevare che parte del consistente patrimonio immobiliare morendo relitto da era, in effetti, in comunione con la cugina, , e la Parte_2 CP_3 zia, , le quali, con atto di citazione notificato il 9.11.2021 (e poi trascritto) CP_4 ebbero però a promuovere contro e CP_1 Parte_1 CP_2 giudizio di scioglimento della comunione ordinaria (rubricato a R.G. n.21197/2021 e denominato convenzionalmente primo giudizio), domanda alla quale aderirono da subito e allegando, al fine di individuare le rispettive quote, CP_1 CP_2 il testamento di . si costituì tardivamente in questo primo Parte_2 Parte_1
pag. 7 di 15 giudizio il 27.12.2022 (in corso di CTU) per richiedere la riunione a questo primo giudizio di altro (l'attuale, rubricato a R.G.16204/2022, denominato convenzionalmente secondo giudizio, nel mentre incardinato e volto, tra l'altro, allo scioglimento della sola comunione ereditaria) e per formulare altre domande, identiche a quelle proposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, valutate tardive e dichiarate inammissibili nella sentenza definitoria del primo giudizio.
Il primo giudizio fu definito con ordinanza/progetto divisionale (alla quale Pt_1
, già costituito, che non si è apposto), dichiarato esecutivo il 20.2.2024, al quale
[...] seguì sentenza di regolazione delle spese e di definizione delle residue questioni contenziose n.3969/2024 sollevate dall'intervenuto (creditore di Controparte_5
). Parte_1
Ciò premesso, nell'ambito del presente (secondo) giudizio, riunito al primo e poi separato con ordinanza 5.7.2023, in sede di prima memoria del Parte_1 13.2.2024 (preceduta da udienza ex art.183 c.p.c. del 16.1.2024) ha integrato le domande dell'atto di citazione chiedendo al Tribunale di “dichiarare la nullità, annullamento e/o invalidità per violazione di legge del testamento olografo de quo..”.
3.Si sono tempestivamente costituite, con separate difese, le parti convenute CP_1 e per resistere a tutte le domande attoree diverse dalla divisione
[...] CP_2 ereditaria, alla quale ultima hanno aderito, e per formulare, la sola in via CP_1 riconvenzionale subordinata, le domande in epigrafe trascritte evidenziando, in particolare, l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, già delibata in separato giudizio, e l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di nullità per falsità del testamento olografo, siccome formulata tardivamente solo in prima memoria e comunque non provata.
Anche le convenute e , estranee alla contesa ereditaria in CP_3 CP_4 essere tra gli eredi , si sono costituite per eccepire la cessazione della materia del Pt_1 contendere con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria e per richiedere l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in ordine alle residue domande dispiegate da . Parte_1
E' infine intervenuto in giudizio ai sensi dell'art.1113 comma 3 c.c., quale creditore iscritto di e creditore pignorante nella procedura esecutiva R.G.E. Parte_1 n.190/2023 -avente a oggetto l'appartamento e il box di comproprietà di quest'ultimo in Bardonecchia, distinti a F.30 n.1177 subb.31 e 9- il quale, nel Controparte_5 timore di vedere insoddisfatto il proprio credito all'esito della predetta azione esecutiva, in data 21.2.2023 ha iscritto ipoteca su tutti i beni di (oggetto di Parte_1 comunione ereditaria e ordinaria) intervenendo in entrambi i giudizi di cognizione.
4.Dopo il deposito delle memorie autorizzate ex art.183 comma 6 c.p.c. la causa è stata assunta a decisione per statuire in merito alle questioni preliminari alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sintetizzabili nella individuazione dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio divisorio e dei condividenti capaci e meritevoli di delazione ereditaria nonché nell'accertamento del titolo che regola la successione ereditaria di . Parte_2
pag. 8 di 15 Motivi della decisione
1.Le questioni, autonome dalla domanda di divisione ereditaria e mature per la presente decisione - da assumere, a termini di cfr. Cass.SS.UU.10242/2021, con le forme della sentenza definitiva parziale- sono, in ordine logico-giuridico, (a) la legittimazione passiva di e , (b) la sorte della transazione (b.1), del testamento (b.2) e CP_3 CP_4
(c) della domanda di indegnità a succedere di CP_1
(a)
L'eccezione di difetto di legittimazione di e è fondata. CP_3 CP_4
In atto di citazione l'attore ha svolto nei confronti dei familiari coeredi domande afferenti alla quantificazione e al porzionamento della massa ereditaria paterna assumendo, quanto alla domanda di divisione, che “detti eredi [ Parte_1 CP_2 e ] sono…proprietari pro-indiviso e per l'intero delle unità
[...] CP_1 immobiliari, costituenti la massa ereditaria, come individuati nella perizia elaborata dal Geom. [ove] vengono individuate anche le quote di Persona_3 proprietà di alcuni immobili de quibus della IGn.ra , litisconsorte CP_3 necessaria in questo giudizio, unitamente alla madre della stessa IGn.ra CP_4
” (cfr. ivi, primo foglio, terzo cpv). In sede di prima memoria ha poi precisato
[...] che “la presente causa ha ad oggetto la divisione ereditaria perché non vi è stata la riunione con la causa R.G.n.21197/21, che ha per oggetto la divisione ordinaria” (cfr. ivi, p.1 par.A n.2).
Così scrivendo, ha implicitamente aderito alle conclusioni di e Parte_1 CP_3
. Ha infatti ammesso che l'estensione del contraddittorio a e CP_4 CP_3
fosse connessa esclusivamente alla domanda di scioglimento della CP_4 divisione ordinaria (processo del cui svolgimento ed esito si è brevemente dato conto nella parte in fatto) e che, una volta definita la stessa con separato giudizio (R.G. n.21197/21), il coinvolgimento della cugina e della zia non avesse più ragion d'essere nell'ambito della presente vertenza.
La logica conseguenza è che nel presente giudizio di divisione ereditaria (così qualificata dallo stesso la domanda dallo stesso svolta nel presente Parte_1 giudizio) e non siano litisconsorti necessarie, essendosi nei loro CP_3 CP_4 confronti già sciolta, con separato giudizio, la comunione ordinaria con il de cuius. Col che le stesse non hanno titolo e interesse a partecipare al presente giudizio. Nei loro confronti deve essere pertanto accertato il difetto di legittimazione passiva con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite provocate con il loro inutile coinvolgimento in causa.
(b)
(b.1) E' documentato in causa che gli eredi , dopo avere congiuntamente Pt_1 richiesto al notaio la pubblicazione in data 24.10.2016 del Persona_1 testamento olografo di , trascritto al superiore paragrafo 1 della parte in Parte_2 fatto, abbiano stipulato, su sollecitazione di , la transazione datata Parte_1 2.8.2018.
Con la sottoscrizione della stessa, le parti, al dichiarato fine di prevenire controversia pag. 9 di 15 ereditaria di impugnativa di testamento e di riduzione, derivante dalla presunta apocrifia del testamento olografo a firma di in data 8.7.2016 (allegata da Parte_2 Pt_1
, che assumeva la conoscenza della falsità, negata da a seguito del
[...] CP_1 deposito di perizia grafologica stragiudiziale datata 4.7.2018) hanno, per quanto d'interesse, convenuto, con clausole non sempre di agevole interpretazione e pronta attuazione:
- di rinunciare al contenuto e agli effetti del testamento olografo e di dividere tutto il patrimonio ereditario in ragione di 1/3 ciascuno (cfr. transazione par. “b”) con obbligo di a versare al figlio entro e non oltre il 30.10.2018 “la quota di CP_1 Pt_1 1/3 di quanto esistente sui conti correnti e conti titoli, di cui al lascito del defunto Pt_2
” (cfr. ivi par.f) ;
[...]
-di addivenire (parrebbe per il futuro) alla divisione della massa ereditaria (comprensiva di “tutti i beni mobili, immobili, somme, investimenti, titoli, obbligazioni ed eventuali donazioni precedenti”, non meglio specificati in transazione) attribuendo a Pt_1
il terzo a lui pattiziamente riconosciuto (cfr. ivi par.c) e di operare
[...] reciprocamente (parrebbe per il passato) le operazioni di trasferimento e di acquiescenza necessarie affinchè “gli eredi legittimi reintegrino ognuno la piena proprietà di 1/3” (cfr. ivi par.d);
-di realizzare lo scioglimento della comunione ereditaria con e entro e CP_3 CP_4 non oltre il 30.3.2019 (cfr. ivi par.h);
- di reintegrare nella quota di 1/3 delle rendite nette degli immobili Parte_1 ereditari da calcolarsi, con cadenza trimestrale, scomputando dal lordo incassato i costi di gestione rendicontati da e approvati da entro trenta CP_1 Parte_1 giorni dall'invio del giustificativo di spesa (cfr. ivi par.i);
-di rendicontare a le entrate e le uscite del compendio ereditario dalla Parte_1 apertura della successione all'attualità (con particolare riferimento alla documentazione bancaria) con obbligazione in tal senso assunta da (cfr. ivi par.j) e di CP_1 gestire, per il futuro, il patrimonio ereditario con modalità congiunta ((cfr. ivi par.k).
Secondo la prospettazione di , detta transazione sarebbe nulla e/o Parte_1 annullabile, per ragioni non meglio esplicitate, e comunque da dichiarare risolta per grave inadempimento di alle obbligazioni assunte nei paragrafi sopra CP_1 indicati (cfr. ivi par.b, c, d, f, h, i, j e k).
La tesi attorea è infondata.
La transazione non si appalesa affatto nulla o annullabile “per violazione di legge”.
La possibilità degli eredi di rinunciare in via negoziale al contenuto e agli effetti del testamento che li riguarda è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede esclusivamente l'accordo di tutti i coeredi e la redazione della transazione per atto scritto ove nella successione siano presenti beni immobili (cfr. Cass.5666/1998, 12685/2014, 9130/2022 e 9904/2024). La transazione su diritti disponibili -quali sono quelli vantati dai successori o potenziali tali in caso di apertura della successione- si risolve infatti in una ammissibile modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo.
pag. 10 di 15 La transazione non è neppure passibile di risoluzione per grave inadempimento di sostanzialmente ricondotto da parte attrice alla pretesa violazione da parte CP_1 della madre dell'obbligo di rendicontazione e di coinvolgimento del figlio nella Pt_1 gestione dei beni ereditari e di attivazione per lo scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria.
A smentita delle doglianze attoree, che rasentano la temerarietà, parte convenuta CP_1 ha offerto in produzione copiosa documentazione (mai contestata dall'attore) che prova, quanto alla rendicontazione e all'offerta di gestione congiunta del patrimonio familiare, l'invio al figlio di documentazione bancaria, conteggi e inviti alla collaborazione (cfr. docc.da 28 a 51 e doc.15); quanto all'impegno profuso per sciogliere con atto notarile la comunione ordinaria, la bozza di atto notarile del dr. e l'invito a presenziare al Per_4 rogito (cfr. docc.23-24); quanto alle concrete proposte di scioglimento della comunione ereditaria, le proposte divisionali inoltrate in plurime occasioni (cfr. docc.8-21). Documentazione e comunicazioni mai riscontrate da . Parte_1
Di contro, in adesione alla tesi sostenuta dalla difesa di in sede di comparsa di CP_1 costituzione nel procedimento cautelare, ritiene il Collegio che l'accordo transattivo debba dichiararsi risolto per mutuo consenso, che determina effetti solutori operanti sul piano obbligatorio.
La chiara e inequivoca volontà di entrambe le parti di porre fine alla transazione risulta infatti palesata da plurimi comportamenti assolutamente incompatibili con la volontà di dare esecuzione alla stessa.
Depone in tal senso la stipula da parte di tutti i coeredi, in epoca successiva alla sottoscrizione della transazione (2.8.2018) e pure alla allegata conoscenza da parte dell'attore della perizia calligrafica datata 14.7.2018 (prodotta dall'attore quale doc.6), di plurimi atti di disposizione di immobili ereditari: atto di compravendita in data 8.10.2018, atto di compravendita in data 8.1.2019 e contratto preliminare 6.3.2019 (prodotti nel sub-procedimento cautelare e riprodotti nel giudizio di merito quali allegati della comparsa di costituzione avv.Bozzini e Spiniello a docc.3-4-5), atti tutti ai quali gli eredi , in ossequio alle disposizioni testamentarie, hanno partecipato, quanto a Pt_1
quale usufruttuaria sull'intero, e, quanto a e , quali CP_1 Pt_1 CP_2 nudi proprietari in ragione del 50% ciascuno.
Ulteriore prova della volontà di di regolare la successione in base al Parte_1 testamento è il progetto di divisione dichiarato esecutivo nel procedimento R.G. n.21197/2021, nel quale il lotto attribuito agli eredi è stato assegnato per la nuda Pt_1 proprietà indivisa ai fratelli e per l'usufrutto alla mamma.
In ultimo, non resta che evidenziare che la volontà delle parti di risolvere la transazione e di riportare la successione di entro il solco del testamento sia Parte_2 correttamente espressa con atti scritti, in quanto tali dotati della forma necessaria per risolvere la transazione ereditaria (anche immobiliare) per la quale è prevista la forma scritta ad substantiam (cfr. Cass.12685/2014, 9130/2022 e 9904/2024).
(b.2) La domanda attorea di nullità del testamento olografo per apocrifia ai sensi del combinato disposto degli artt.602 e 606 comma 1 c.c. (così qualificata l'imprecisa e pag. 11 di 15 generica domanda di declaratoria di “nullità, annullamento e/o invalidità” dello stesso) è inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata.
Quanto al primo profilo, l'attore ha enunciato in due distinti passi dell'atto di citazione (cfr.ivi foglio 2, penultimo cpv e foglio 12, secondo cpv) l'allegata falsità del testamento, desunta da perizia stragiudiziale prodotta a documento 6, ma non ha tratto, in quella sede, coerenti conclusioni, che sono rimaste limitate alla richiesta di “nullità, annullamento e/o invalidità” della sola transazione. Oltre a omettere la formulazione di domanda di accertamento negativo della scrittura contestata, non ha specificati i termini e l'ampiezza della contestazione di apocrifia, non ha chiesto la produzione in originale del testamento né ha indicato scritture di comparazione e mezzi di prova.
Neppure in sede di udienza ex art.183 c.p.c., nonostante le ampie difese prese sul punto dai convenuti, ha formalizzato domanda di impugnativa di testamento, che è apparsa nelle conclusioni della prima memoria (cfr.ivi p.4 par.”A” delle conclusioni), ove, ribadendo in narrativa la proposizione della domanda di indegnità a succedere di CP_1
ha sostenuto che la “domanda di declaratoria di nullità per falsità del
[...] testamento e dell'atto di transazione del 2.8.2018” fossero “presupposte a quella di declaratoria di indegnità a succedere della ex art.463 n.6 c.c.” (cfr. ivi pag.1 CP_1 par.”A” n.4).
Con l'introduzione, oltre la barriera preclusiva costituita dalla prima udienza, di un tema d'indagine nuovo e diverso da quello prospettato con l'atto di citazione (ove il testamento veniva citato come superato dalla transazione sullo stesso) l'attore ha violato il disposto dell'art.183 comma 4 c.c., il quale “consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione….perchè l'introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo” (cfr. Cass.28547/2024).
La domanda di impugnativa del testamento non risulta ammissibile neppure in base all'ampliamento della mutatio libelli elaborata dalla Cassazione sulla scia del principio di teleologica complanarità delle domande (cfr. Cass.SS.UU.12310/2015 e 22404/2018; Cass.18546/2020 e 28873/2024), che consente il superamento della barriera preclusiva a condizione che “ il [nuovo] diritto così introdotto in giudizio” attenga “alla medesima vicenda sostanziale già dedotta”, corra “tra le stesse parti”, tenda “dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque” risulti “incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio”.
Le condizioni poste dalla giurisprudenza non ricorrono nel caso di specie.
Infatti le domande originarie (indegnità e annullamento/risoluzione della transazione) non risultano rinunciate con la formulazione della nuova domanda di impugnativa del testamento, che non può neppure ammissibilmente cumularsi alle prime (a termini di Cass. 28873/2024) avendo a oggetto negozi giuridici diversi (transazione e testamento),
pag. 12 di 15 impugnati in forza di asseriti vizi di natura diversa (vizio funzionale afferente all'esecuzione della transazione e vizio genetico afferente alla formazione del testamento).
A chiusura del tema -– e con valenza assorbente rispetto ai motivi di inammissibilità sopra indicati- la domanda introdotta con la prima memoria integra una mutatio libelli perché non può dirsi in alcun modo legata alle precedenti domande dal richiesto rapporto di connessione per "incompatibilità" logica”.
In ogni caso, la domanda di impugnativa del testamento, anche qualora fosse delibabile in funzione (vale a dire quale presupposto) della tempestiva proposizione di domanda di indegnità di sarebbe infondata in quanto: CP_1
-la perizia stragiudiziale- prodotta in causa dall'attore a doc.6 e contestata dalla difesa di oltre a valere quale semplice memoria difensiva, non conforta affatto la tesi CP_1 attorea di apocrifia della scheda per mano di non attribuendo alla parte gli CP_1 elementi grafici valutati apocrifi (data e firma);
-parte attrice non ha assolto l'onere della prova, pacificamente gravante su colui che contesta la validità del testamento (cfr. Cass.24835/2022); in seconda memoria si è infatti limitata a chiedere l'ammissione di CTU calligrafa senza peritarsi di indicare e produrre scritture di comparazione (così rendendo sostanzialmente impossibile l'accertamento tecnico, il quale, in ogni caso, avrebbe potuto “condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta” a termini di Cass. n.15686/2015) e senza dedurre prove sul punto (tenuto conto che il G.I. “ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità» cfr. Cass.n.24835/2022, n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007);
-il testamento olografo ha trovato plurime conferme ed esecuzioni da parte degli eredi
, i quali, dopo la sottoscrizione della transazione (2.8.2018) hanno dato corso agli Pt_1 atti di disposizione citati al superiore paragrafo “b.1”, ai quali hanno partecipato, conformemente alla istituzione testamentaria, in qualità di usufruttuaria dell'intero ( e di nudi proprietari in ragione di ½ ciascuno (i fratelli ). CP_1 Pt_1
Il Collegio non ignora che la Suprema Corte, con indirizzo ormai consolidato, abbia escluso l'operatività dell'art.590 c.c. nel caso di disposizione testamentaria nulla per accertata apocrifia, la quale esclude in radice la riconducibilità della disposizione, sia pure viziata, alla volontà del testatore (cfr.Cass.10065/2020 e 9935/2025).
Tuttavia, nel caso di specie, in cui parte attrice ha fallito la prova della apocrifia del testamento e, dunque, manca l'accertamento della falsità della disposizione di ultima volontà apparentemente riferibile a , nulla osta alla applicazione del Parte_2 disposto dell'art.590 c.c.
In conclusione, una volta stabilito che la transazione è risolta per mutuo consenso, la successione di risulta regolata dal testamento olografo datato 8.7.2016, al Parte_2 quale gli eredi hanno dato esecuzione e conferma volontaria ai sensi dell'art.590 Pt_1 c.c.
pag. 13 di 15 (c)
Il rigetto della domanda di impugnativa del testamento per apocrifia assorbe quella di indegnità a succedere, ai sensi dell'art.463 c.6 c.c. di Una volta esclusa la CP_1 falsità del testamento e, soprattutto, la riconducibilità della allegata falsificazione alla mano di la richiesta declaratoria di indegnità a succedere della parte si svuota di CP_1 fondamento.
2. Per pronunciare in via definitiva sulle questioni preliminari in motivazione esaminate si dispone la separazione della presente causa da quella di divisione ereditaria, che proseguirà, come da separata ordinanza, tra i soli eredi nel contraddittorio con Pt_1
creditore iscritto di . Controparte_5 Parte_1
La natura definitiva della presente sentenza impone la regolazione delle spese di lite sino a ora sostenute dalle parti.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza di in ordine alle Parte_1 domande -di merito- oggetto della presente sentenza parziale definitiva, preceduta da domande -cautelari- di sequestro conservativo e giudiziario (entrambe rigettate).
Le spese sono liquidate, come da dispositivo, nel medio tariffario per tutte le fasi in relazione a valore indeterminabile con complessità media della controversia.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, previa separazione della presente causa da quella di divisione ereditaria in essere tra , e , che Parte_1 CP_1 CP_2 prosegue come da separata ordinanza monocratica:
1.accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_3 CP_4 ;
[...]
2.dichiara tenuto e condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_3 CP_4
, unitariamente difese, le spese di lite, che liquida, quanto alla fase cautelare, in
[...]
€.6.637,00 per compenso, e, quanto alla fase di merito, in €.10.860,00 per compenso, oltre, per entrambe le fasi, al 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a per legge;
3.respinge la domanda attorea di risoluzione per inadempimento di della CP_1 transazione sottoscritta in data 2.8.2018 da , e Parte_1 CP_1 CP_2
;
[...]
4.dichiara risolta per mutuo consenso la transazione sottoscritta in data 2.8.2018 da
, e;
Parte_1 CP_1 CP_2
5.dichiara inammissibile -e comunque infondata nel merito-la domanda attorea di nullità per apocrifia del testamento olografo a firma -datato 8.7.2016 e pubblicato Parte_2 dal notaio con verbale in data 24.10.2016, rep.2018-1655-; Persona_1
6.respinge la domanda attorea di indegnità a succedere di CP_1
pag. 14 di 15 7.accerta e dichiara che la successione di ( ), Parte_2 CodiceFiscale_7 apertasi il 18.8.2016 in Orbassano, è regolata dal testamento olografo datato 8.7.2016 e pubblicato dal notaio con verbale in data 24.10.2016 (rep.2018- Persona_1 1655);
8.dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla convenuta Parte_1 CP_1 le spese di lite relative alla presente sentenza parziale definitiva, spese che, liquida, quanto alla fase cautelare, in €.6.637,00 per compenso, e, quanto alla fase di merito, in
€.10.860,00 per compenso, oltre, per entrambe le fasi, al 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a per legge;
9. dichiara tenuto e condanna a rimborsare al convenuto Parte_1 CP_2 le spese di lite relative alla presente sentenza parziale definitiva, spese che, liquida, quanto alla fase cautelare, in €.6.637,00 per compenso, e, quanto alla fase di merito, in
€.10.860,00 per compenso, oltre, per entrambe le fasi, al 15% per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Paola Demaria
pag. 15 di 15