CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 440 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Saracino
-APPELLANTE-
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Tommaso Degli Atti e Pablo Enrico Allegro;
-APPELLATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha esposto di essere stato socio al 50% con l'altro socio Controparte_1
della società in nome collettivo Edil.Gl. e che a seguito dello scioglimento e Parte_1 CP_2
cancellazione della società, persistendo numerose debitorie sociali, faceva fronte al pagamento della somma
1 di euro 16.253,92 intimata dall' con la notifica di cartelle esattoriali. Controparte_3
Ciò premesso l'attore ha richiesto all'ex socio il rimborso di euro 8.126,96 pari Parte_1
al 50% dell'importo pagato al Concessionario di Riscossione ovvero altro importo accertato in corso di causa. si è costituito in giudizio eccependo l'incompetenza del Tribunale ordinario Parte_1
in favore del Tribunale delle imprese, la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del debito societario e l'infondatezza della domanda concludendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di euro 2.110,00 a titolo di controvalore di strumenti edili societari trattenuti dal al momento CP_1
dello scioglimento della società. Con ordinanza del 04/04/2022, respinta l'eccezione d'incompetenza funzionale, veniva mutato il rito speciale in ordinario. La causa è stata istruita con produzione di documenti ed interrogatorio formale reso dal All'udienza del 17/02/2023 il giudice formulava CP_1
alle parti una proposta transattiva che prevedeva il pagamento di euro 3.000,00 da parte del Parte_1
in favore del con spese compensate, proposta che è stata disattesa indi la causa è stata assunta in CP_1
decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti autorizzate anche al deposito di conclusionali e repliche nei termini di legge.”
Con sentenza n. 1248/2024, pubblicata in data 08.04.2024, il Tribunale di Lecce – respinte sia le eccezioni, perchè infondate, sia la domanda riconvenzionale, di parte convenuta, in quanto non proficuamente coltivata in sede istruttoria - ha accolto la domanda attorea e ha condannato al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 8.126,96 oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo. Il
Tribunale ha condannato, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di lite, quantificandole in euro 2.660,00, di cui euro 160,00 per anticipazioni non imponibili, ed euro 2.500,00 per compenso oltre spese generali 15%, IVA e CAP se e in quanto dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 9.05.2024, Controparte_1
ha interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai Parte_1
motivi di cui appresso, e ha chiesto alla Corte, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata: di accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Lecce a decidere la controversia per essere competente a decidere il
Tribunale delle Imprese di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 e, per l'effetto, di dichiarare la domanda improcedibile;
di accertare e dichiarare il difetto di
2 legittimazione passiva del sig. e, per l'effetto, dichiarare la domanda Parte_1
inammissibile e improcedibile;
in via preliminare nel merito, di accertare e dichiarare che la domanda avanzata dal ricorrente si è prescritta per effetto del decorso quinquennale del termine per proporre la stessa e, per l'effetto, dichiararla inammissibile e improcedibile;
nel merito, in via principale, di rigettare l'avversa domanda in quanto nella fattispecie non si applica il principio di solidarietà di cui all'art. 2291 c.c.; di rigettare l'avversa domanda in quanto le somme richieste in pagamento dal ricorrente non sono ripetibili in quanto erroneamente pagate;
di dichiarare che il sig. è creditore nei Parte_1
confronti del sig. della somma di euro 2.110,00 e, per l'effetto, ove il Controparte_1
Giudice si ritenga competente a decidere la presente controversia, opporla in compensazione con quella rivendicata dal ricorrente;
in ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.09.2024, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto sia dell'istanza inibitoria, sia dell'intero Controparte_1
atto di gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A seguito del deposito di note scritte, con ordinanza del 14.10.2024, la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e ha disposto la decisione della controversia ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c..
Con ordinanza del 13.01.2024, lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso, la Corte ha riservato la decisione ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Nullità della sentenza per vizio di omessa motivazione, per motivazione apparente o incongrua (pag. 2 capov. 1 rigo da 2 a 4 della sentenza impugnata) con riferimento all'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata dall'appellante nel giudizio di primo grado”, la difesa appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente rigettato l'avanzata eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della sezione specializzata del Tribunale delle imprese, senza fornire adeguata motivazione al riguardo, ma limitandosi a statuire che la
3 fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle enucleate nel richiamato art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003.
1.1. Il motivo deve essere disatteso.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità e di merito citata dall'appellante a supporto della propria tesi è del tutto inconferente rispetto alla questione sottoposta alla Corte,
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza articolata dal emerge a chiare Parte_1
lettere sol che si consideri il dato normativo di cui al citato articolo 3 D. Lgs. n. 168/2003.
Il secondo comma di tale articolo, a più riprese invocato dal , infatti, Parte_1
circoscrive la competenza delle sezioni specializzate alle “società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento”. È evidente che, essendo la EDIL.GL. una società in nome collettivo, la cui disciplina va rinvenuta nel Libro V, Titolo V, Capo III del codice civile, collocata, dunque, al di fuori dei capi richiamati dall'art. 3, la controversia in esame non rientra certamente fra quelle devolute alle sezioni specializzate (sul punto anche Cass. n. 6054 del 2023).
La statuizione del tribunale che ha, correttamente, ritenuto la propria competenza, va, pertanto, confermata.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Nullità della sentenza per inidoneità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice nel giudizio di primo grado, per travisamento dei fatti e per motivazione contraddittoria (Pag. 2 capov. 5,6,7,8 da rigo 13 a rigo 35 della sentenza impugnata) con riferimento all'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante nel giudizio di primo grado”, l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale – richiamando Cass. n.,
656172017 - ha escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. ritenendo che il termine quinquennale trovi applicazione solo con riferimento a pretese scaturenti dal contratto sociale o da una deliberazione della società.
Secondo l'appellante il Tribunale escludendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale al credito fatto valere dal nei propri confronti avrebbe, però, CP_1
omesso erroneamente di attribuire a tale credito la natura di pretesa derivante dal
4 contratto sociale - trattandosi di iscrizioni a ruolo per mancato pagamento di contributi alla Camera di Commercio e di contributi – e, conseguentemente, di affermare CP_4
l'assoggettamento di tale pretesa al termine prescrizionale quinquennale.
2.1. Il motivo è infondato.
La ristretta portata applicativa del citato art. 2949 c.c., che si estende ai soli diritti che derivano dai rapporti sociali (direttamente inerenti gli obblighi assunti con il contratto sociale), se la società è iscritta nel registro delle imprese, esclude che alla fattispecie in esame possa applicarsi il più breve termine di prescrizione quinquennale.
Invero, la pretesa dedotta in giudizio dal non trova, diversamente da quanto CP_5
sostiene l'appellante, la sua fonte in obblighi giuridici derivanti dal contratto sociale, e cioè inerenti ad attività giuridiche rappresentanti esplicazione diretta degli obblighi assunti con il contratto sociale, bensì, piuttosto, in obblighi giuridici che la società, al pari di ogni altro soggetto dell'ordinamento, si trova ad assumere nei confronti dell'Erario, ragion per cui non può invocarsi l'applicazione dell'art. 2949 c.c..
La stessa giurisprudenza citata nell'atto di gravame, lungi dall'essere idonea a supportare la tesi dell'appellante, conferma l'esclusione dalla portata applicativa di tale norma di “tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto” (pag. 12 atto di appello, Cass. n. 1475 del 9/3/1982).
Da quanto detto discende, pertanto, il rigetto del presente motivo di gravame.
3. Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (Pag. 3 capov. 5 da rigo 18 a rigo 24 della sentenza impugnata) con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellante”, il censura Parte_1
la pronuncia di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di difetto della legittimazione passiva del convenuto in quanto citato in giudizio non nella qualità di socio, ma in proprio, senza adeguatamente motivare sul punto, limitandosi a richiamare i principi di cui all'art. 2291 c.c.. Secondo l'appellante, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il socio illimitatamente responsabile sia convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo profittare del preventivo beneficio di escussione sul patrimonio sociale, specificamente previsto a tutela della posizione giuridica del socio
5 all'interno di una compagine sociale. Nel caso di specie, la fondatezza dell'eccezione discenderebbe dalla circostanza che il non ha potuto usufruire di tale Parte_1
beneficio, in quanto, al momento dello scioglimento della società in data 20.05.2011, non vi erano passività alle quali far fronte. Aggiunge, altresì, la difesa appellante, che è da escludersi che il possa rispondere dei debiti appartenenti alla compagine Parte_1
sociale ormai cessata, in un momento in cui egli ha perso il suo status giuridico di socio, poiché il principio della responsabilità illimitata del socio di una s.n.c. non trova applicazione nei rapporti interni tra soci.
3.1. Il motivo è, all'evidenza, infondato, sol che si consideri che le obbligazioni sociali di cui egli è stato chiamato a rispondere (cui ha fatto fronte il il quale in questa sede CP_1
ha agito per ottenere il rimborso del 50% di quanto pagato) altro non sono che sopravvenienze passive, ossia residui passivi emersi solo a seguito della cancellazione della società, ossia in un momento in cui non esisteva più alcun patrimonio sociale da escutere.
Pertanto, a meno che non si voglia giungere all'aberrante conclusione secondo cui, in tutte le ipotesi in cui non sia possibile una preventiva escussione del patrimonio sociale, i creditori sociali debbano rimanere insoddisfatti, non potendo agire in via diretta nei confronti degli ex soci (evenienza esclusa dalla Suprema Corte, v. SS.UU. n. 6071 del
13.03.2013), questi ultimi sono tenuti personalmente, quali ex soci, a rispondere dei debiti assunti dalla società anche in seguito alla cancellazione della stessa. Tanto avviene in virtù di quel fenomeno giuridico - richiamato in un apposito capo della sentenza impugnata, da ritenersi passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte dell'appellante, - secondo cui a seguito dell'estinzione della società cancellata, cui consegue la perdita della capacità giuridica e processuale, i soci diventano successori dell'azienda e ogni pretesa deve essere indirizzata nei loro confronti (Cfr. Cass. civ. sent. n. 6070/2013).
Parimenti infondato è l'assunto secondo cui la responsabilità illimitata di cui all'art. 2291
c.c. opererebbe solo in favore dei creditori sociali, e non nei rapporti tra soci, essendo un diritto incontestabile del socio di una s.n.c. che abbia pagato un debito sociale quello di rivalersi direttamente nei confronti del , il quale è tenuto in via di regresso a Pt_2
rifondere la parte di debito su di lui gravante.
In virtù di quanto detto, anche il presente motivo d'appello deve essere rigettato.
6 4. Con il quarto motivo, rubricato “Nullità della sentenza per omessa pronuncia su punto fondamentale della controversia (pag. 3 capov. 6 rigo da 26 a rigo 30) in relazione al mancato rilievo da parte del giudice di primo grado dell'errato pagamento effettuato dall'appellato e della non ripetibilità delle somme pretese dallo stesso nei confronti dell'appellante”, l'appellante censura il mancato rilievo, da parte del giudice a quo, dell'erroneità del pagamento effettuato dal Quarta e della non ripetibilità delle somme pretese dallo stesso nei confronti dell'appellante. Secondo il
, il fatto che gli atti presupposti siano stati notificati al non in qualità Parte_1 CP_1
di ex socio della Edil.GI. (soggetto ormai inesistente e privo di passività), ma in proprio, comporta l'inesistenza nonché l'inefficacia degli stessi. Ciò significa, secondo l'appellante, che il avendo pagato male, non può pretendere in questa sede il rimborso di parte CP_1
delle somme indebitamente pagate.
4. Anche detto motivo deve essere disatteso.
Fermo restando quanto chiarito in precedenza, in merito al fatto che l'estinzione della società non comporta il venir meno dei crediti sociali ancora insoddisfatti, il che sarebbe di per sé sufficiente a comportare il rigetto del presente motivo, occorre evidenziare quanto segue. Come risulta dalla documentazione versata in atti (all. 3 fasc. primo grado), gli atti impositivi in questione sono stati notificati personalmente al Quarta a seguito della cessazione della società, avvenuta nel maggio 2011. Ebbene, a tal proposito, giova ricordare che, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza che sia nemmeno necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali (ex multis, Cass. ordinanza n. 753 del
7 9.01.2024). Ne discende la legittimità degli atti impositivi intestati e notificati al Quarta, quale successore della società estinta.
Del tutto irrilevante appare, poi, ogni riferimento all'art. 28 del D. Lgs. n. 175 del 2014, il quale, con riguardo alle ipotesi di cancellazione di società dal R.I. richieste dal 13.12.2014, nel sospendere gli effetti della cancellazione ai fini fiscali per un periodo di cinque anni decorrenti dalla richiesta di cancellazione, rende legittima – ma non impone, diversamente da quanto sostenuto dal - la notifica degli atti impositivi direttamente nei Parte_1
confronti della società. Resta ferma, infatti, la legittimità della notifica di tali atti, qualora essi siano indirizzati, come nella fattispecie in esame, agli ex soci.
Tutte le altre questioni, tra cui quella relativa alla asserita non automaticità del subentro degli ex soci nella posizione della società estinta dal lato passivo del rapporto d'imposta risultano sia inconferenti, in quanto fondate sul richiamo a disposizioni normative (l'art. 2945 c.c.) e ad arresti giurisprudenziali riguardanti le società di capitali, che, come noto, non presuppongono la responsabilità illimitata di tutti i soci, sia superate da quanto chiarito in precedenza.
5. Con il quinto e ultimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle prove (Pag. 4 capov. 3, 4, da rigo 7 a rigo 12 della sentenza impugnata) con riferimento all'eccezione riconvenzionale sollevata dall'appellante”, l'appellante censura il ragionamento del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito di € 2.110,00 che il assume di vantare nei confronti del a titolo di controvalore di Parte_1 CP_1
strumenti edili societari asseritamente trattenuti dal in sede di scioglimento della CP_1
società.
5.1. Anche tale ultimo motivo è infondato.
Il sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che il credito possa Parte_1
ritenersi fondato sulle fatture da lui prodotte in giudizio, considerato che il in sede CP_1
di interrogatorio formale, all'udienza del 25.07.2023, ha dichiarato di non aver pagato tali fatture, con ciò implicitamente riconoscendone l'esistenza. Senonchè il Parte_1
omette di considerare che avendo il in realtà, dichiarato: “non ho mai visto né mai CP_1
pagato le fatture che mi vengono mostrate”, sotto il profilo logico, deve escludersi che egli con
8 tali dichiarazioni abbia reso ammissioni sfavorevoli in ordine all'esistenza del credito della cui prova si tratta.
Sicchè, non essendo stata fornita dal altra prova del proprio diritto di credito, Parte_1
deve essere confermata la statuizione del Tribunale con cui è stata rigettata la sua domanda
6. Per tutto quanto indicato, deve integralmente confermarsi la sentenza impugnata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1
grado in favore di , liquidandole in complessivi € 5.809,00 oltre Controparte_1
accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati
Tommaso Degli Atti e Pablo Enrico, dichiaratisi antistatari;
- dà atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 con riferimento al pagamento del doppio del contributo unificato già versato.
Lecce, 7.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
9