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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/12/2024, assunto in decisione in data 19/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato GARBAGNATI MARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato ROSATI UBERTO MATTIA DANTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2. Dare atto che le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Dare atto che il figlio minore manterrà la propria residenza con conseguente Persona_1 collocamento a tal fine presso l'abitazione paterna in Lissone (MB), via Spallanzani n.46 ed affidato ad entrambi i genitori, i quali, nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione, salute, attività sportive e residenza del figlio. Per quanto riguarda l'esercizio di tale responsabilità, questo avverrà in via disgiunta per quanto attiene la gestione ordinaria, mentre per quanto riguarda situazioni di straordinaria amministrazione, le parti concorderanno ogni decisione con congruo anticipo;
4. I tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore saranno pressoché paritari, in quanto ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio a settimane alternate, dalla domenica sera dopo cena, sino alla successiva;
5. A mente della tempistica paritaria di permanenza del minore presso entrambi i genitori viene stabilito un mantenimento di tipo diretto, ovvero ogni genitore manterrà il figlio per il tempo di permanenza presso di sé. Il tutto oltre alle spese straordinarie nell'interesse del minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come meglio infra.
6. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due / tre settimane anche consecutive tra i mesi di giugno, luglio e agosto, nei giorni da concordare con l'altro genitore orientativamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle eSIenze lavorative e personali di entrambi. Resta inteso che i genitori dovranno sempre informarsi vicendevolmente circa i luoghi di villeggiatura ove trascorreranno le vacanze con il minore, fornendo all'uopo apposito recapito della struttura di destinazione.
7. Secondo il principio dell'alternanza, durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà il giorno 24
Dicembre con il papà (incluso il pernottamento) ed il 25 Dicembre con la mamma (incluso il pernottamento). I genitori proseguiranno con l'ordinaria organizzazione dei tempi di permanenza del minore nel periodo dal 26 dicembre sino al 6 gennaio, mentre si alterneranno di anno in anno la festività del 31 dicembre/1° gennaio, precisando che nell'annualità in corso 2024/2025 passerà il Per_1 capodanno con il papà;
8. Il figlio trascorrerà le festività pasquali alternativamente con ciascuno dei genitori, indicativamente dalle ore 09:00 del sabato mattina sino alle 20:00 del lunedì; ogni altra ricorrenza (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, 7 e 8 dicembre, compresi i compleanni), il minore li trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori dalla sera antecedente la festività e sino alle 20:00 del giorno festivo.
9. Le parti concordano che ogni periodo di chiusura delle scuole venga regolamentato secondo l'ordinaria organizzazione di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore, come indicato nel punto 4); 10. Tutti gli accordi sopra riportati e relativi alla gestione del tempo che il figlio trascorrerà con ciascun genitore sono da intendersi validi ed applicabili, secondo il principio dell'alternanza, salvo ogni miglior accordo scritto che, di volta in volta, le parti eventualmente raggiungeranno tra loro;
11. Al fine di consentire l'effettiva esecuzione degli accordi di cui sopra, le parti si impegnano reciprocamente a mantenere anche in futuro le proprie abitazioni nelle vicinanze dell'attuale Comune di residenza di , e quindi il più possibile vicino al Comune di Lissone (MB). Le parti dovranno altresì Per_1 sempre garantire un sano rapporto di comunicazione tra loro sulle questioni che attengono il minore, nonché la possibilità di sentire il giovane telefonicamente e/o in videochiamata, con cadenza quotidiana.
12. In relazione alle spese per il figlio con decorrenza 01/12/24, in adesione alle linee guida condivise dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07/05/2018, i coniugi concordano che siano da considerarsi spese ordinarie tutte quelle che abbiamo carattere di prevedibilità e frequenza SInificativa, mentre saranno da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
A) Saranno ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del cosiddetto tempo prolungato, del cosiddetto pre-scuola o del cosiddetto dopo-scuola.
Ad integrazione del Protocollo in epigrafe, i ricorrenti concordano che il costo delle ripetizioni
(indicativamente € 100,00/settimana complessivi), verrà suddiviso a far data dall'A/S 2025/26 tra i genitori al 50% (per l'A/S 2024/25 il costo per eventuali ripetizioni rimane a carico esclusivo della SI.ra
. Parte_1
Inoltre le Parti convengono sulla suddivisione al 50% del canone telefonico annuale (attuali 80€ circa / Co Co annui con ) e del canone per internet del dispositivo tablet (attuali 20€ circa / mese con ), utili all'utilizzo di entrambi i dispositivi.
Ancora le Parti convengono sulla suddivisione della spesa mensile per il parrucchiere del figlio Per_1
(tetto di spesa 30€ mensili).
Di norma gli acquisti per gli indumenti e/o corredi sportivi biancheria etc. verranno effettuati dal papà con il figlio e rimborsati al 50% dalla mamma previa esibizione dei relativi scontrini / giustificativi. Stesso criterio per il materiale scolastico, sia di inizio anno che in corso.
B) saranno ricomprese nelle spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti la prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per l'acquisto di dispositivi per l'assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio la fisioterapia); spese mediche urgenti. Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da enti pubblici (ad esempio il Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio gli Oratori).
C) Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare le seguenti voci:
• Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
• Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici (ad esempio lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (consegui-mento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D) Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o rimborso, indipendentemente dalla necessità
o meno del consenso, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E) La richiesta di consenso alla spesa, ove occorrente, dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, whatsapp, ecc…), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati chiaramente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso. In mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F) I conteggi di rimborso delle spese di cui sopra verranno effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le voci e i costi di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta in forma scritta, anche coi mezzi telematici sopra descritti, con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordina-rio; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno tendenzialmente soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad Euro 500.00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e versare, prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza, evitando quindi all'altro di anticipare l'intero costo per poi attendere il rimborso;
13. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione o causa. In particolare, i ricorrenti dichiarano altresì di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ad eccezione di quelli afferenti la sola casa sita in Bormio via
Stelvio n.33, che resterà in comproprietà tra i coniugi e la cui sorte verrà definita in sede divorzile ove possibile, ovvero nella competente sede civile tramite giudizio divisionale.
Medio tempore, l'utilizzo del compendio;
i costi di manutenzione;
il rimborso delle rate di mutuo;
il versamento delle imposte, tasse ed altri oneri, tutti relativi a detto immobile, vengono regolati mediante accordo separato che viene SIlato da parte di ciascun comproprietario contestualmente alla firma del presente ricorso. La ripartizione di tutte le suddette voci di spesa e oneri viene suddivisa al 50% tra i comproprietari, i quali potranno in egual misura utilizzare il compendio, con esclusione di qualunque altro soggetto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
I ricorrenti dichiarano altresì di aver raggiunto il seguente accordo sulla divisione dei quadri acquistati durante il matrimonio:
le n.3 opere degli autori;
LO e EL ZZ verranno assegnate alla SI.ra Tes_1 Parte_1
le opere degli autori (1); (3), Caffè (1), (senza certificazione) verranno Per_2 Per_3 Per_4 assegnate al figlio , che ne diverrà proprietario al compimento del diciottesimo anno di età. Medio Per_1 tempore dette opere resteranno collocate presso la casa paterna, mentre la madre tratterrà le certificazioni di autenticità delle stesse;
14. Ad eccezione delle obbligazioni citate in atto o di quelle derivanti dall'applicazione di quanto convenuto nei punti precedenti, le parti dichiarano, inoltre di non avere altre pendenze tra di loro, avendo già risolto ogni altro aspetto economico e patrimoniale pregresso e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione o causa, con espressa esclusione di tutto ciò che riguarda i rapporti dare/avere relativi alla casa di Bormio;
15. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e del figlio e/o di ogni altro documento identificativo per loro e per il figlio minore, nonché a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
16. Solo ed unicamente per l'A/S 2024-2025, il padre si farà carico del pagamento integrale della retta scolastica relativa alla scuola privata frequentata da (terza media). Le spese extra per il figlio Per_1 Per_1 sostenute sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso sono già state conguagliate tra le Parti che condividono la vigenza e decorrenza del presente accordo a far data dall'1/12.
17. Le spese esenti del presente procedimento si intendono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Spese legali compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.10.2007 a Parte_1 Parte_2
SE (MB);
- Dall'unione è nato il figlio (15.03.2011); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.02.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 23/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio a SE (MB) in data 22.10.2007 (Atto n. 77, Parte Pt_2
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SE (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 20/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/12/2024, assunto in decisione in data 19/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato GARBAGNATI MARIANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato ROSATI UBERTO MATTIA DANTE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2. Dare atto che le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Dare atto che il figlio minore manterrà la propria residenza con conseguente Persona_1 collocamento a tal fine presso l'abitazione paterna in Lissone (MB), via Spallanzani n.46 ed affidato ad entrambi i genitori, i quali, nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, condividendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione, salute, attività sportive e residenza del figlio. Per quanto riguarda l'esercizio di tale responsabilità, questo avverrà in via disgiunta per quanto attiene la gestione ordinaria, mentre per quanto riguarda situazioni di straordinaria amministrazione, le parti concorderanno ogni decisione con congruo anticipo;
4. I tempi di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore saranno pressoché paritari, in quanto ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio a settimane alternate, dalla domenica sera dopo cena, sino alla successiva;
5. A mente della tempistica paritaria di permanenza del minore presso entrambi i genitori viene stabilito un mantenimento di tipo diretto, ovvero ogni genitore manterrà il figlio per il tempo di permanenza presso di sé. Il tutto oltre alle spese straordinarie nell'interesse del minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come meglio infra.
6. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due / tre settimane anche consecutive tra i mesi di giugno, luglio e agosto, nei giorni da concordare con l'altro genitore orientativamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle eSIenze lavorative e personali di entrambi. Resta inteso che i genitori dovranno sempre informarsi vicendevolmente circa i luoghi di villeggiatura ove trascorreranno le vacanze con il minore, fornendo all'uopo apposito recapito della struttura di destinazione.
7. Secondo il principio dell'alternanza, durante le festività Natalizie il figlio trascorrerà il giorno 24
Dicembre con il papà (incluso il pernottamento) ed il 25 Dicembre con la mamma (incluso il pernottamento). I genitori proseguiranno con l'ordinaria organizzazione dei tempi di permanenza del minore nel periodo dal 26 dicembre sino al 6 gennaio, mentre si alterneranno di anno in anno la festività del 31 dicembre/1° gennaio, precisando che nell'annualità in corso 2024/2025 passerà il Per_1 capodanno con il papà;
8. Il figlio trascorrerà le festività pasquali alternativamente con ciascuno dei genitori, indicativamente dalle ore 09:00 del sabato mattina sino alle 20:00 del lunedì; ogni altra ricorrenza (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, 7 e 8 dicembre, compresi i compleanni), il minore li trascorrerà alternativamente con ciascuno dei genitori dalla sera antecedente la festività e sino alle 20:00 del giorno festivo.
9. Le parti concordano che ogni periodo di chiusura delle scuole venga regolamentato secondo l'ordinaria organizzazione di permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore, come indicato nel punto 4); 10. Tutti gli accordi sopra riportati e relativi alla gestione del tempo che il figlio trascorrerà con ciascun genitore sono da intendersi validi ed applicabili, secondo il principio dell'alternanza, salvo ogni miglior accordo scritto che, di volta in volta, le parti eventualmente raggiungeranno tra loro;
11. Al fine di consentire l'effettiva esecuzione degli accordi di cui sopra, le parti si impegnano reciprocamente a mantenere anche in futuro le proprie abitazioni nelle vicinanze dell'attuale Comune di residenza di , e quindi il più possibile vicino al Comune di Lissone (MB). Le parti dovranno altresì Per_1 sempre garantire un sano rapporto di comunicazione tra loro sulle questioni che attengono il minore, nonché la possibilità di sentire il giovane telefonicamente e/o in videochiamata, con cadenza quotidiana.
12. In relazione alle spese per il figlio con decorrenza 01/12/24, in adesione alle linee guida condivise dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07/05/2018, i coniugi concordano che siano da considerarsi spese ordinarie tutte quelle che abbiamo carattere di prevedibilità e frequenza SInificativa, mentre saranno da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
A) Saranno ricomprese nel mantenimento ordinario: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby sitter, frequenza del cosiddetto tempo prolungato, del cosiddetto pre-scuola o del cosiddetto dopo-scuola.
Ad integrazione del Protocollo in epigrafe, i ricorrenti concordano che il costo delle ripetizioni
(indicativamente € 100,00/settimana complessivi), verrà suddiviso a far data dall'A/S 2025/26 tra i genitori al 50% (per l'A/S 2024/25 il costo per eventuali ripetizioni rimane a carico esclusivo della SI.ra
. Parte_1
Inoltre le Parti convengono sulla suddivisione al 50% del canone telefonico annuale (attuali 80€ circa / Co Co annui con ) e del canone per internet del dispositivo tablet (attuali 20€ circa / mese con ), utili all'utilizzo di entrambi i dispositivi.
Ancora le Parti convengono sulla suddivisione della spesa mensile per il parrucchiere del figlio Per_1
(tetto di spesa 30€ mensili).
Di norma gli acquisti per gli indumenti e/o corredi sportivi biancheria etc. verranno effettuati dal papà con il figlio e rimborsati al 50% dalla mamma previa esibizione dei relativi scontrini / giustificativi. Stesso criterio per il materiale scolastico, sia di inizio anno che in corso.
B) saranno ricomprese nelle spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: Spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti la prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per l'acquisto di dispositivi per l'assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio la fisioterapia); spese mediche urgenti. Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da enti pubblici (ad esempio il Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio gli Oratori).
C) Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare le seguenti voci:
• Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
• Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extra scolastici (ad esempio lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (consegui-mento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D) Ogni spesa per la quale si intenda chiedere il contributo o rimborso, indipendentemente dalla necessità
o meno del consenso, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E) La richiesta di consenso alla spesa, ove occorrente, dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, whatsapp, ecc…), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati chiaramente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso. In mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F) I conteggi di rimborso delle spese di cui sopra verranno effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le voci e i costi di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta in forma scritta, anche coi mezzi telematici sopra descritti, con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordina-rio; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno tendenzialmente soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad Euro 500.00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e versare, prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza, evitando quindi all'altro di anticipare l'intero costo per poi attendere il rimborso;
13. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione o causa. In particolare, i ricorrenti dichiarano altresì di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ad eccezione di quelli afferenti la sola casa sita in Bormio via
Stelvio n.33, che resterà in comproprietà tra i coniugi e la cui sorte verrà definita in sede divorzile ove possibile, ovvero nella competente sede civile tramite giudizio divisionale.
Medio tempore, l'utilizzo del compendio;
i costi di manutenzione;
il rimborso delle rate di mutuo;
il versamento delle imposte, tasse ed altri oneri, tutti relativi a detto immobile, vengono regolati mediante accordo separato che viene SIlato da parte di ciascun comproprietario contestualmente alla firma del presente ricorso. La ripartizione di tutte le suddette voci di spesa e oneri viene suddivisa al 50% tra i comproprietari, i quali potranno in egual misura utilizzare il compendio, con esclusione di qualunque altro soggetto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
I ricorrenti dichiarano altresì di aver raggiunto il seguente accordo sulla divisione dei quadri acquistati durante il matrimonio:
le n.3 opere degli autori;
LO e EL ZZ verranno assegnate alla SI.ra Tes_1 Parte_1
le opere degli autori (1); (3), Caffè (1), (senza certificazione) verranno Per_2 Per_3 Per_4 assegnate al figlio , che ne diverrà proprietario al compimento del diciottesimo anno di età. Medio Per_1 tempore dette opere resteranno collocate presso la casa paterna, mentre la madre tratterrà le certificazioni di autenticità delle stesse;
14. Ad eccezione delle obbligazioni citate in atto o di quelle derivanti dall'applicazione di quanto convenuto nei punti precedenti, le parti dichiarano, inoltre di non avere altre pendenze tra di loro, avendo già risolto ogni altro aspetto economico e patrimoniale pregresso e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione o causa, con espressa esclusione di tutto ciò che riguarda i rapporti dare/avere relativi alla casa di Bormio;
15. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e del figlio e/o di ogni altro documento identificativo per loro e per il figlio minore, nonché a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
16. Solo ed unicamente per l'A/S 2024-2025, il padre si farà carico del pagamento integrale della retta scolastica relativa alla scuola privata frequentata da (terza media). Le spese extra per il figlio Per_1 Per_1 sostenute sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso sono già state conguagliate tra le Parti che condividono la vigenza e decorrenza del presente accordo a far data dall'1/12.
17. Le spese esenti del presente procedimento si intendono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Spese legali compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.10.2007 a Parte_1 Parte_2
SE (MB);
- Dall'unione è nato il figlio (15.03.2011); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19.02.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 23/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio a SE (MB) in data 22.10.2007 (Atto n. 77, Parte Pt_2
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SE (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 20/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona