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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/11/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 568/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa EL BE Presidente
Dott. AR EL Giudice rel.
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2024 R.V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MARCO FIMIANI, giusta procura in C.F._2 calce al ricorso elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da note congiunte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 07/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto in data 13/02/2016 matrimonio civile in Torre Orsaia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune al N. 1, Parte I, serie Unica, Ufficio 1, Anno 2016; di aver adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio non erano nati figli ed evidenziato che il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 82/2024 depositata in data 18/01/2024 pronunciava la separazione personale dei predetti coniugi, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, avendo rinunciato a comparire personalmente, con il deposito di note congiunte in sostituzione dell'udienza prevista per il 28/10/2025, confermavano la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, quindi, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto
(alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto ai provvedimenti accessori i ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: “
1.i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. la casa coniugale resta assegnata al Sig. , mentre la moglie, già Parte_2 da tempo allontanatasi dalla casa coniugale, ha già provveduto ad asportare i suoi beni ed effetti personali;
4. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano, tra loro, alla corresponsione di un assegno;
ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti, non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione, precisando che il Collegio si limita a prendere atto delle condizioni del suddetto accordo.
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
dichiara
-lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Torre Orsaia (SA) il 13/02/2016 tra e alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente riportate;
manda
-alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara
-interamente compensate fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Vallo della Lucania, 30.10.2025
Il Presidente
EL BE
Il Giudice relatore
AR EL
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa EL BE Presidente
Dott. AR EL Giudice rel.
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 568/2024 R.V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MARCO FIMIANI, giusta procura in C.F._2 calce al ricorso elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da note congiunte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 07/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto in data 13/02/2016 matrimonio civile in Torre Orsaia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune al N. 1, Parte I, serie Unica, Ufficio 1, Anno 2016; di aver adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio non erano nati figli ed evidenziato che il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 82/2024 depositata in data 18/01/2024 pronunciava la separazione personale dei predetti coniugi, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, avendo rinunciato a comparire personalmente, con il deposito di note congiunte in sostituzione dell'udienza prevista per il 28/10/2025, confermavano la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, quindi, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto
(alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto ai provvedimenti accessori i ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: “
1.i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. la casa coniugale resta assegnata al Sig. , mentre la moglie, già Parte_2 da tempo allontanatasi dalla casa coniugale, ha già provveduto ad asportare i suoi beni ed effetti personali;
4. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano, tra loro, alla corresponsione di un assegno;
ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti, non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione, precisando che il Collegio si limita a prendere atto delle condizioni del suddetto accordo.
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
dichiara
-lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Torre Orsaia (SA) il 13/02/2016 tra e alle condizioni di cui in parte motiva, da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente riportate;
manda
-alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara
-interamente compensate fra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Vallo della Lucania, 30.10.2025
Il Presidente
EL BE
Il Giudice relatore
AR EL