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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 10545/2023, vertente:
TRA
SOC. , C.F./P. IVA in persona legale Parte_1 P.IVA_1
rap..te p.t. con sede in Aversa (CE) alla piazzetta Lucarelli 9 rapp.ta CP_1
e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, 3° comma,
c.p.c., dall'avv. Antonio D'Avino (codice fiscale: ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Pozzopagnotti n. 32
OPPONENTE
E
(c.f.: , nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(Na), il 31/05/1966 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla costituzione in giudizio, dall'Avv.Antimo Paciolla ( ), del Foro di Napoli Nord, con C.F._3
Studio in Casandrino (Na), alla via A. Moro n. 31
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1
3113/2023 emesso il 17.10.2023 con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 21.372,00 Controparte_2
oltre interessi moratori, spese, competenze, nonché onorari della procedura monitoria, per il mancato pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore della dall'anno 2019 a maggio 2023. Parte_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione nonché
l'insussistenza della prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria stante le difficoltà organizzative create dalla mancata attenzione della dott.ssa CP_2 nell'espletamento dell'attività professionale.
Sulla base di tali premesse, pertanto, l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 6 comma ter d.lgs.
6/20 2) Insusistenza delle condizioni previste art. 633 cpc In via principale:
Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio contestando l'avverso dedotto e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa sulla scorta della documentazione prodotta, veniva rinviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di contratto d'opera. Vi è infatti prova in atti dell'attivazione del procedimento de quo, conclusosi con esito negativo per
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la mancata partecipazione della parte invitata (cfr. verbali negativi di mediazione in atti).
Nel merito l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Orbene, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto. Il principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sentenza
973/96; 3232/98; 11629/99). Appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697
c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva
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dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sentenza
973/96; 3232/98; 11629/99).
Per quanto attiene alla prova del credito, va osservato che parte opposta ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la produzione in fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione del contratto d'opera e della notula dei compensi munita di asseverazione nonché della documentazione comprovante l'espletamento dell'incarico (doc.
3-8 all. alla comparsa di costituzione e risposta).
Del resto, l'esistenza del rapporto è stata confermata anche dall'opponente che si è limitata a contestare una generica disattenzione della opposta nell'espletamento dell'attività professionale foriera di disagi organizzativi alla società committente.
In definitiva, dunque, la opponente si è limitata a sollevare contestazioni generiche con l'atto introduttivo del presente giudizio per poi non coltivare la spiegata opposizione a seguito della pronuncia ex art 648 c.p.c. e proprio tale successiva condotta processuale che ha visto l'opponente non depositare alcuna memoria e/o nota di trattazione costituiscono ulteriori elementi valutabili dal
Tribunale ai sensi dell'art 116 c.p.c. ai fini del rigetto dell'opposizione.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, e successive modifiche tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo;
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• condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore di che Controparte_2
liquida in complessivi euro 141,00 per spese ed euro 5077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, lì 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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