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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 1275/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. A. M. Lombardo) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. Controparte_1
Vernuccio e dall'avv. A. Giannone), avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi;
rilevato
che l deduce: che con decreto ingiuntivo 231/2021 Parte_1 reso in data 17 maggio 2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, su istanza di è stato ingiunto ad essa ricorrente il pagamento di € Controparte_1
32.700,00, oltre accessori, nonché le spese legali da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, per un importo di € 1.305,00 oltre € 259,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali;
che tale titolo è stato notificato unitamente all'atto di precetto da parte della;
che quest'ultima non ha diritto a procedere ad CP_1 esecuzione forzata;
che, quando il Giudice attribuisce all'Avvocato anticipatario le spese processuali, il difensore distrattario è titolare di un proprio ed autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo;
che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore o dei difensori con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra gli Avvocati “distrattari” e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal Giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore;
che la notificazione del titolo esecutivo, titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione – che costituisce la “ratio” dell'art. 479 cod. proc. civ. – di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto;
che pertanto è nullo il precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore;
che inoltre, a mente dell'art. 475, 2 comma c.p.c.: «la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita»; che nel caso di specie non viene indicata alcuna persona;
che, non vertendosi in tema di nullità, deve escludersi la sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.. sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia “A) in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare, ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'irregolarità dell'atto di precetto poiché è inesistente il diritto da parte del Sig. in via esclusiva a procedere ad esecuzione Parte_2 forzata richiedendo le somme relative alle spese legali distratte dagli Avvocati Giannone e Vernuccio, privando di ogni effetto la connessa intimazione di pagamento ivi formulata in quanto la formula esecutiva è stata rilasciata a richiesta dell'Avv. Antonio Giannone;
B) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità, irregolarità, l'inefficacia ed illegittimità del precetto opposto e pertanto dichiarare che i presunti creditori non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa e che comunque l'esecuzione è improcedibile;
”; il tutto oltre spese di lite;
che la resistente chiede disattendersi l'opposizione; che parte opponente ha del tutto trascurato di specificare quale concreto pregiudizio abbia subìto a causa delle censurate irregolarità; che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, si determina la sanatoria dell'atto nullo ogni qualvolta non risulti concretamente leso l'interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie;
ciò in quanto non sussiste nel nostro ordinamento “un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”, ragion per cui “la parte che intende far valere la nullità processuale deve (…) indicare quale attività processuale le sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità” (cfr. Cass. n. 3967/2019 con riferimento alla materia esecutiva, ove si chiarisce che la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. dev'essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, con la conseguenza che l'opponente non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. anche, su tali profili, Cass. ord. n. 259000/2016); che l'opposizione va dunque rigettata;
che le spese processuali seguono la soccombenza;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere a parte resistente le spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 10 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 1275/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. A. M. Lombardo) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. Controparte_1
Vernuccio e dall'avv. A. Giannone), avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi;
rilevato
che l deduce: che con decreto ingiuntivo 231/2021 Parte_1 reso in data 17 maggio 2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, su istanza di è stato ingiunto ad essa ricorrente il pagamento di € Controparte_1
32.700,00, oltre accessori, nonché le spese legali da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, per un importo di € 1.305,00 oltre € 259,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali;
che tale titolo è stato notificato unitamente all'atto di precetto da parte della;
che quest'ultima non ha diritto a procedere ad CP_1 esecuzione forzata;
che, quando il Giudice attribuisce all'Avvocato anticipatario le spese processuali, il difensore distrattario è titolare di un proprio ed autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo;
che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore o dei difensori con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra gli Avvocati “distrattari” e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal Giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore;
che la notificazione del titolo esecutivo, titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione – che costituisce la “ratio” dell'art. 479 cod. proc. civ. – di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto;
che pertanto è nullo il precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore;
che inoltre, a mente dell'art. 475, 2 comma c.p.c.: «la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita»; che nel caso di specie non viene indicata alcuna persona;
che, non vertendosi in tema di nullità, deve escludersi la sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.. sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia “A) in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare, ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'irregolarità dell'atto di precetto poiché è inesistente il diritto da parte del Sig. in via esclusiva a procedere ad esecuzione Parte_2 forzata richiedendo le somme relative alle spese legali distratte dagli Avvocati Giannone e Vernuccio, privando di ogni effetto la connessa intimazione di pagamento ivi formulata in quanto la formula esecutiva è stata rilasciata a richiesta dell'Avv. Antonio Giannone;
B) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità, irregolarità, l'inefficacia ed illegittimità del precetto opposto e pertanto dichiarare che i presunti creditori non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa e che comunque l'esecuzione è improcedibile;
”; il tutto oltre spese di lite;
che la resistente chiede disattendersi l'opposizione; che parte opponente ha del tutto trascurato di specificare quale concreto pregiudizio abbia subìto a causa delle censurate irregolarità; che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, si determina la sanatoria dell'atto nullo ogni qualvolta non risulti concretamente leso l'interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie;
ciò in quanto non sussiste nel nostro ordinamento “un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria”, ragion per cui “la parte che intende far valere la nullità processuale deve (…) indicare quale attività processuale le sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità” (cfr. Cass. n. 3967/2019 con riferimento alla materia esecutiva, ove si chiarisce che la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. dev'essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, con la conseguenza che l'opponente non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. anche, su tali profili, Cass. ord. n. 259000/2016); che l'opposizione va dunque rigettata;
che le spese processuali seguono la soccombenza;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere a parte resistente le spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 10 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)