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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3694/2020 R.A.C.C.
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Carlo Montanino, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Franceso Ceccarelli ed Emanuele
Silvestri, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.10.2020, ha citato Parte_1
in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta CP_1
risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti per effetto della clausola risolutiva espressa pattuita ovvero per vedere accertato pagina 1 di 10 l'inadempimento della società convenuta, in ragione dell'inesatta e incompleta esecuzione dei lavori pattuiti, e conseguentemente dichiarata la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
La società attrice deduce che:
- in forza di contratto di appalto stipulato in data 7.9.2011,
[...]
ha affidato a la fornitura e posa in Parte_1 CP_1
opera delle facciate ventilate in cotto e degli infissi esterni del cantiere sito in Pescara, relativo al fabbricato denominato “Opera” (individuato al NCT sub Fg. 28, p.lle dal n. 2388 al n. 2397 e al n. 694);
- in data 29.12.2014 la ha presentato ricorso per essere Parte_1
ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 182 bis l. fall., previa autorizzazione al pagamento integrale e anticipato in favore della dell'importo di € 566.654,68 per le CP_1
lavorazioni effettuate prima della presentazione della suddetta domanda, e il
Tribunale di Pescara ne ha disposto l'omologa in data 21.1.2016;
- l'importo di € 566.654,68 è stato integralmente corrisposto alla società
convenuta, mentre sono insorte discordanze tra le parti circa i crediti sorti successivamente alla presentazione della domanda di concordato;
- in data 31.7.2020 ha intimato a il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 249.346,43, oltre interessi di mora, sulla base delle fatture relative alle prestazioni eseguite dal 2017 al 2019 e non ancora saldate dalla società attrice;
- l'importo oggetto della diffida è stato contestato dalla società intimata in quanto alla luce delle verifiche effettuate in cantiere sono state rilevate criticità e danneggiamenti imputabili alla nonché nello stato CP_1
di avanzamento dei lavori sono state indicate attività mai eseguite sebbene integralmente fatturate e pagate;
- in particolare, secondo quanto dedotto dall'attore:
a) le voci “smaltimento pannelli isolanti a discarica autorizzata” per €
20.100,00, “ripristino pannello spessore 10” per € 90.733,16 e pagina 2 di 10 “ripristino pannello spessore 4” per € 89.166,00, ammontanti nel complesso a € 199.999,16, si riferiscono a prestazioni non eseguite dalla
CP_1
b) la somma di € 26.541,87, oltre Iva, costituisce un'eccedenza tra quanto corrisposto e i certificati di pagamento firmati dal Direttore dei Lavori, dovuta all'erronea quantificazione di Focchi dei lavori effettuati, non risultando neppure presente in cantiere il personale dichiarato;
c) sussistono non conformità, errati montaggi e danneggiamenti attribuibili all'appaltatore per almeno € 21.355,00;
d) nel certificato di pagamento sono stati erroneamente contabilizzati importi non corrispondenti ai lavori eseguiti sulle superfici dei pannelli isolanti per un importo di € 47.245,88 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Sulla scorta di queste deduzioni, la società attrice così conclude:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del medesimo per avere la società convenuta rifiutato di eseguire la demolizione e il rifacimento di opere difformi rispetto a quanto pattuito e per avere sospeso i lavori senza un legittimo motivo ovvero, in subordine, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto imputabile alla CP_1
- accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito residuale in capo a nei confronti di per avvenuta CP_1 Parte_1
compensazione delle contrapposte ragioni di credito.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, nonché ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere dall'attrice il pagamento residuo per i lavori svolti pari all'importo di €
249.346,43.
Precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul merito
pagina 3 di 10 La domanda di risoluzione per inadempimento del contratto va accolta.
Al fine di illustrare le ragioni a fondamento dell'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'attore, occorre procedere alla disamina delle voci di danno lamentate da e alla verifica della relativa fondatezza. Pt_1
L'attore sostiene che talune delle attività indicate nello stato di avanzamento al
31.10.2016 (doc. 6) non risultano effettivamente eseguite da CP_1
Si tratta, in particolare, delle voci relative allo “smaltimento dei pannelli isolanti a discarica autorizzata” per l'importo di € 20.100,00, al “ripristino pannello spessore 10” per € 90.733,16 e al “ripristino pannello spessore 4” per
€ 89.166,00, per un ammontare totale di € 199.999,16.
A tal proposito, occorre rilevare come la circostanza che i suddetti importi risultino certificati all'interno dei S.A.L. (n. 15 e n. 16), dedotta dalla convenuta con l'intento di ritenere pacifica e non più contestabile l'avvenuta esecuzione dei lavori che ne costituiscono oggetto, è irrilevante ai fini della prova dell'effettiva esecuzione dei medesimi.
La giurisprudenza è difatti pacifica nell'affermare che “la contabilizzazione dei lavori eseguiti, fatta direttamente dalle parti o in contraddittorio con il direttore dei lavori e certificata nei S.A.L., non sostituisce la verifica dell'opera; il committente conserva infatti il diritto di eseguire la verifica dopo la sua ultimazione. Gli stati di avanzamento e il pagamento degli acconti non comportano dunque alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori” (Cass. Civ., sez. II, n. 13224 del 2019; Trib. Trieste, sez. I, n. 565 del
9.10.2021).
Occorre rilevare altresì come nel caso di specie non sia mai avvenuta la verifica finale dell'opera, con contestuale accettazione della medesima, da parte di con la conseguenza che non risulta preclusa la possibilità per il Pt_1
pagina 4 di 10 committente di contestare all'appaltatore l'inesatta o incompleta esecuzione dei lavori pattuiti.
Riconosciuta dunque l'inidoneità degli importi contenuti nei S.A.L. a fungere da prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono, occorre analizzare le risultanze degli accertamenti compiuti dalla CTU, al fine di stabilire se i lavori di cui trattasi risultino effettivamente eseguiti e, conseguentemente, accertare la debenza o meno in favore della degli CP_1
importi indicati.
A tal proposito, l'Ing. ha rilevato che con riguardo alla voce Persona_1 relativa allo “smaltimento dei pannelli isolanti a discarica autorizzata” non risulta condivisibile l'assenza di riscontri effettivi, come sostenuto dall'attore, circa i materiali conferiti in cantiere e le lavorazioni effettuate dalla CP_1
In particolare, “risultano essere stati smaltiti kg 10.440 di pannelli di coibentazione, sostanzialmente corrispondenti alla quantità di 3000 mq di pannelli in lana di roccia. Trattasi dunque di attività documentata per cui è da riconoscere il relativo importo di € 20.100,00 oltre IVA contabilizzato e richiesto dalla ”. CP_1
Per quanto attiene, invece, alle voci relative al “ripristino pannello spessore 10” per mq 2700 e al “ripristino pannello spessore 4” per mq 5404, corrispondenti rispettivamente agli importi di € 90.733,16 e € 89.166,00, risulta che “non sono oggi rilevabili e non risultano riscontrate (in atti) da ordini di servizio e/o dall'esecuzione di altre opere propedeutiche (essenziali) alla loro realizzazione, come lo smontaggio di pannelli deteriorati e/o del rivestimento in cotto, sotto cui è posto lo strato isolante”.
Dalla relazione del CTU Ing. emerge, dunque, l'accertamento Persona_1 positivo circa l'effettiva esecuzione esclusivamente della lavorazione relativa allo “smaltimento dei pannelli isolanti a discarica autorizzata” per l'importo di
€ 20.100,00, mentre non risulta in alcun modo dagli atti, né dagli accertamenti compiuti sul fabbricato, la realizzazione delle lavorazioni relative al “ripristino pannelli spessore 10” e al ripristino pannelli spessore 4”.
pagina 5 di 10 Ne deriva pertanto la mancata debenza da parte di dell'importo di € Pt_1
179.899,16, corrispondente ai lavori non eseguiti dalla e in relazione ai CP_1
quali, dunque, la convenuta è inadempiente.
In secondo luogo, contesta di essere debitrice della somma di € Pt_1
26.541,87, in quanto trattasi di un'eccedenza tra l'importo risultante dalle fatture e i certificati di pagamento firmati dal Direttore dei Lavori, dovuta all'erronea quantificazione di Focchi dei lavori effettuati.
Tale circostanza risulta confermata dagli accertamenti compiuti dall'Ing.
[...]
, che ha rilevato che “effettivamente nelle fatture e nei relativi SAL N° Per_1
30 al 31/05/2018, N°31 al 30/06/2018 e 32 al 31/07/2018 redatti dalla CP_1
(in atti) sono indicati gli importi di € 45.228,07 € 19.521,24 e € 23.576,75
[...] per un totale di € 88.326,06 (al netto di IVA al 4%) mentre nei certificati di pagamento N°30 del 31/05/2018, N°31 del 30/06/2018 e N°32 del 31/07/2018 a firma del D.L. Ing. (in atti) detti importi sono rispettivamente Persona_2 pari ad €24.814,51, € 22.722,62 e € 13.847,06 per un totale di € 61.384, 19
(oltre IVA). Sussiste, dunque, una differenza tra dette due contabilità pari ad €
26.541,87 oltre IVA – che non trova giustificazione nei documenti tecnici/contabili redatti dalla D.L. Allo stato non è materialmente possibile accertare se sono state effettuate lavorazioni per quantità superiori rispetto a quanto contabilizzato dal D.L. nei certificati di pagamento”.
La difformità tra gli importi contabilizzati contestata da risulta pertanto Pt_1
confermata alla luce degli accertamenti compiuti dalla CTU.
Risultando inoltre sfornita di prova la circostanza che l'importo di € 26.541,87 sia dovuto per l'esecuzione di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle documentate, deve ritenersi che la società convenuta non vanti alcun credito in relazione all'importo in questione.
A tal proposito risulta inconferente il richiamo della alla clausola di cui CP_1 all'art. 9 del contratto di appalto, che prevede che la contabilità consegnata alla committente, decorsi sette giorni, si intende approvata.
pagina 6 di 10 La norma fa esplicitamente salve, difatti, le eventuali contestazioni avanzate dalla committente medesima, che precludono l'incontestabilità degli importi richiesti dall'appaltatore.
L'attore, inoltre, contesta la debenza dell'importo di € 21.355,00, in ragione degli errati montaggi e danneggiamenti attribuibili alla e corrispondenti, CP_1
in particolare, a: vetrerie degli infissi danneggiati durante la posa e il montaggio e mai sostituiti;
difetto di registrazione e bilanciamento di quasi tutti gli infissi con infiltrazioni di aria lamentate dalla clientela;
mancanza di parte degli imbotti del piano 13°, pur se quantificati;
scorretta lavorazione e posa degli imbotti al piano terra, che risultano minorati rispetto ai riferimenti di piano e che lasciano scoperta parte della struttura con compromissione dell'estetica delle finiture;
frantumazione di uno dei vetri della chiostrina per errata posa ovvero per non conformità del materiale fornito.
A tal proposito, si rileva tuttavia come l'attore abbia omesso di provare l'attribuibilità dei danni lamentati in capo alla società convenuta.
Dal momento che risulta trascorso circa un decennio dall'esecuzione dei lavori a opera della sarebbe stata necessaria prova specifica circa la CP_1 riconducibilità causale dei danneggiamenti in questione all'opera prestata dalla convenuta, anche in considerazione degli interventi edili in seguito autonomamente eseguiti da sull'Opera, secondo quanto dedotto in atti. Pt_1
In relazione a tale aspetto, inoltre, il geometra e il geometra , Tes_1 Tes_2
sentiti come testi, hanno negato la sussistenza di danni non riparati al tempo in cui le lavorazioni sono state eseguite.
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi provato il credito di € 21.355,00 in capo a nei confronti di Pt_1 CP_1
Da ultimo, sostiene come nel certificato di pagamento n. 13 del Pt_1
2.8.2013 siano stati indicati compensi non dovuti pari all'importo di €
47.245,88 a causa dell'erronea quantificazione della fornitura e posa della lana di roccia.
pagina 7 di 10 Tale circostanza è stata tuttavia introdotta dall'attore soltanto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., unitamente al deposito della consulenza tecnica di parte definitiva dell'ing. , e deve pertanto ritenersi tardiva. Persona_3
Soltanto la prima memoria consente difatti alle parti di precisare la domanda, le eccezioni o le conclusioni originarie.
Peraltro, secondo le regole fissate dal codice di rito, “la memoria di cui all'art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece presentate a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ., sez. III, n. 30745 del 26.11.2019).
La seconda memoria prevista dall'art. 183 c.p.c. assolve invece esclusivamente alla funzione di replica alle domande o eccezioni eventualmente precisate dall'altra parte con la prima memoria e non consente a sua volta la precisazione o modifica delle domande già proposte, né tantomeno, chiaramente,
l'introduzione di domande nuove.
Non può dunque procedersi all'accertamento circa l'asserita infondatezza del credito vantato dalla con la conseguenza che è tenuto a CP_1 Pt_1
corrispondere in favore della società convenuta l'importo di € 47.245,88, come risultante dalle fatture relativamente alle prestazioni fornite.
All'esito delle considerazioni svolte, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare risolto il contratto di appalto.
Quanto alla risoluzione di diritto, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 14 del contratto, si osserva come quest'ultima risulti circoscritta all'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti di eseguire la demolizione e il rifacimento di opere difformi ai disegni esecutivi, alle prescrizioni della
Direzione Lavori e ai patti contrattuali, nonché all'ipotesi in cui rifiuti di CP_1
eseguire opere comunque commissionate e, infine, all'ipotesi in cui non CP_1
rispettando i termini contrattuali per sua colpa, abbia accumulato un ritardo superiore a 60 giorni ovvero abbia sospeso i lavori senza legittimo motivo.
pagina 8 di 10 Ebbene, l'attore non risulta aver fornito prova di alcuna tra le circostanze indicate, con la conseguenza dell'inoperatività della risoluzione di diritto.
Le circostanze allegate in atti e oggetto delle deposizioni dei testi dimostrano, al contrario, come la abbia tempestivamente provveduto a riparare CP_1
eventuali danneggiamenti secondo le indicazioni della committente e, inoltre, come i lievi ritardi riscontrati nell'esecuzione dei medesimi non risultino imputabili alla società convenuta.
Merita invece accoglimento la richiesta di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte e sulla base delle risultanze degli accertamenti compiuti in sede di CTU, risulta difatti che la non ha CP_1 eseguito lavori per l'importo di € 179.899,16, che costituisce senz'altro inadempimento di non scarsa importanza.
La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 1453 c.c. in materia di appalto al ricorrere dei suoi presupposti, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata e, dunque, non abbia eseguito la totalità dei lavori pattuiti.
Per le ragioni esposte, si accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice e si dichiara risolto il contratto di appalto concluso tra le parti in data 7.9.2011.
Sulla domanda riconvenzionale
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla con la quale la CP_1
società convenuta pretende dall'attrice il pagamento di € 249.346,43, questa va accolta limitatamente all'importo di € 67.345,88.
Trattasi difatti dell'importo dovuto per i lavori effettivamente eseguiti dalla che corrispondono alle attività di “smaltimento dei pannelli isolanti a CP_1 discarica autorizzata”, pari a € 20.100,00, come accertato in sede di CTU, nonché dell'importo di € 47.245,88, in quanto la domanda proposta dall'attrice per contestare l'esistenza del credito in questione in capo alla convenuta deve ritenersi tardiva per le ragioni precedentemente esposte.
pagina 9 di 10 Gli importi residui richiesti dalla società convenuta risultano privi di giustificazione causale, in quanto non corrispondono a lavori effettivamente eseguiti.
Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, sono compensate tra le parti nella misura del 30%, con condanna della convenuta alla refusione della restante parte in CP_1 favore dell'attrice, liquidato l'intero come da d.m. 147/22 (scaglione da 52 mila a 260 mila euro, secondo i parametri) in € 14.103,00 per compensi, oltre €
786,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
dichiara risolto il contratto concluso tra le parti in data 7.9.2011;
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta di € 67.345,88 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta alla refusione della restante parte in favore dell'attrice, liquidato l'intero in € 14.103,00 per compensi oltre € 786,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 18.2.2025
Il giudice
-dott.ssa Stefania Ursoleo-
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3694/2020 R.A.C.C.
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Carlo Montanino, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Franceso Ceccarelli ed Emanuele
Silvestri, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.10.2020, ha citato Parte_1
in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta CP_1
risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso dalle parti per effetto della clausola risolutiva espressa pattuita ovvero per vedere accertato pagina 1 di 10 l'inadempimento della società convenuta, in ragione dell'inesatta e incompleta esecuzione dei lavori pattuiti, e conseguentemente dichiarata la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
La società attrice deduce che:
- in forza di contratto di appalto stipulato in data 7.9.2011,
[...]
ha affidato a la fornitura e posa in Parte_1 CP_1
opera delle facciate ventilate in cotto e degli infissi esterni del cantiere sito in Pescara, relativo al fabbricato denominato “Opera” (individuato al NCT sub Fg. 28, p.lle dal n. 2388 al n. 2397 e al n. 694);
- in data 29.12.2014 la ha presentato ricorso per essere Parte_1
ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 182 bis l. fall., previa autorizzazione al pagamento integrale e anticipato in favore della dell'importo di € 566.654,68 per le CP_1
lavorazioni effettuate prima della presentazione della suddetta domanda, e il
Tribunale di Pescara ne ha disposto l'omologa in data 21.1.2016;
- l'importo di € 566.654,68 è stato integralmente corrisposto alla società
convenuta, mentre sono insorte discordanze tra le parti circa i crediti sorti successivamente alla presentazione della domanda di concordato;
- in data 31.7.2020 ha intimato a il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 249.346,43, oltre interessi di mora, sulla base delle fatture relative alle prestazioni eseguite dal 2017 al 2019 e non ancora saldate dalla società attrice;
- l'importo oggetto della diffida è stato contestato dalla società intimata in quanto alla luce delle verifiche effettuate in cantiere sono state rilevate criticità e danneggiamenti imputabili alla nonché nello stato CP_1
di avanzamento dei lavori sono state indicate attività mai eseguite sebbene integralmente fatturate e pagate;
- in particolare, secondo quanto dedotto dall'attore:
a) le voci “smaltimento pannelli isolanti a discarica autorizzata” per €
20.100,00, “ripristino pannello spessore 10” per € 90.733,16 e pagina 2 di 10 “ripristino pannello spessore 4” per € 89.166,00, ammontanti nel complesso a € 199.999,16, si riferiscono a prestazioni non eseguite dalla
CP_1
b) la somma di € 26.541,87, oltre Iva, costituisce un'eccedenza tra quanto corrisposto e i certificati di pagamento firmati dal Direttore dei Lavori, dovuta all'erronea quantificazione di Focchi dei lavori effettuati, non risultando neppure presente in cantiere il personale dichiarato;
c) sussistono non conformità, errati montaggi e danneggiamenti attribuibili all'appaltatore per almeno € 21.355,00;
d) nel certificato di pagamento sono stati erroneamente contabilizzati importi non corrispondenti ai lavori eseguiti sulle superfici dei pannelli isolanti per un importo di € 47.245,88 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Sulla scorta di queste deduzioni, la società attrice così conclude:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del medesimo per avere la società convenuta rifiutato di eseguire la demolizione e il rifacimento di opere difformi rispetto a quanto pattuito e per avere sospeso i lavori senza un legittimo motivo ovvero, in subordine, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto imputabile alla CP_1
- accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito residuale in capo a nei confronti di per avvenuta CP_1 Parte_1
compensazione delle contrapposte ragioni di credito.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, nonché ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere dall'attrice il pagamento residuo per i lavori svolti pari all'importo di €
249.346,43.
Precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul merito
pagina 3 di 10 La domanda di risoluzione per inadempimento del contratto va accolta.
Al fine di illustrare le ragioni a fondamento dell'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'attore, occorre procedere alla disamina delle voci di danno lamentate da e alla verifica della relativa fondatezza. Pt_1
L'attore sostiene che talune delle attività indicate nello stato di avanzamento al
31.10.2016 (doc. 6) non risultano effettivamente eseguite da CP_1
Si tratta, in particolare, delle voci relative allo “smaltimento dei pannelli isolanti a discarica autorizzata” per l'importo di € 20.100,00, al “ripristino pannello spessore 10” per € 90.733,16 e al “ripristino pannello spessore 4” per
€ 89.166,00, per un ammontare totale di € 199.999,16.
A tal proposito, occorre rilevare come la circostanza che i suddetti importi risultino certificati all'interno dei S.A.L. (n. 15 e n. 16), dedotta dalla convenuta con l'intento di ritenere pacifica e non più contestabile l'avvenuta esecuzione dei lavori che ne costituiscono oggetto, è irrilevante ai fini della prova dell'effettiva esecuzione dei medesimi.
La giurisprudenza è difatti pacifica nell'affermare che “la contabilizzazione dei lavori eseguiti, fatta direttamente dalle parti o in contraddittorio con il direttore dei lavori e certificata nei S.A.L., non sostituisce la verifica dell'opera; il committente conserva infatti il diritto di eseguire la verifica dopo la sua ultimazione. Gli stati di avanzamento e il pagamento degli acconti non comportano dunque alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori” (Cass. Civ., sez. II, n. 13224 del 2019; Trib. Trieste, sez. I, n. 565 del
9.10.2021).
Occorre rilevare altresì come nel caso di specie non sia mai avvenuta la verifica finale dell'opera, con contestuale accettazione della medesima, da parte di con la conseguenza che non risulta preclusa la possibilità per il Pt_1
pagina 4 di 10 committente di contestare all'appaltatore l'inesatta o incompleta esecuzione dei lavori pattuiti.
Riconosciuta dunque l'inidoneità degli importi contenuti nei S.A.L. a fungere da prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono, occorre analizzare le risultanze degli accertamenti compiuti dalla CTU, al fine di stabilire se i lavori di cui trattasi risultino effettivamente eseguiti e, conseguentemente, accertare la debenza o meno in favore della degli CP_1
importi indicati.
A tal proposito, l'Ing. ha rilevato che con riguardo alla voce Persona_1 relativa allo “smaltimento dei pannelli isolanti a discarica autorizzata” non risulta condivisibile l'assenza di riscontri effettivi, come sostenuto dall'attore, circa i materiali conferiti in cantiere e le lavorazioni effettuate dalla CP_1
In particolare, “risultano essere stati smaltiti kg 10.440 di pannelli di coibentazione, sostanzialmente corrispondenti alla quantità di 3000 mq di pannelli in lana di roccia. Trattasi dunque di attività documentata per cui è da riconoscere il relativo importo di € 20.100,00 oltre IVA contabilizzato e richiesto dalla ”. CP_1
Per quanto attiene, invece, alle voci relative al “ripristino pannello spessore 10” per mq 2700 e al “ripristino pannello spessore 4” per mq 5404, corrispondenti rispettivamente agli importi di € 90.733,16 e € 89.166,00, risulta che “non sono oggi rilevabili e non risultano riscontrate (in atti) da ordini di servizio e/o dall'esecuzione di altre opere propedeutiche (essenziali) alla loro realizzazione, come lo smontaggio di pannelli deteriorati e/o del rivestimento in cotto, sotto cui è posto lo strato isolante”.
Dalla relazione del CTU Ing. emerge, dunque, l'accertamento Persona_1 positivo circa l'effettiva esecuzione esclusivamente della lavorazione relativa allo “smaltimento dei pannelli isolanti a discarica autorizzata” per l'importo di
€ 20.100,00, mentre non risulta in alcun modo dagli atti, né dagli accertamenti compiuti sul fabbricato, la realizzazione delle lavorazioni relative al “ripristino pannelli spessore 10” e al ripristino pannelli spessore 4”.
pagina 5 di 10 Ne deriva pertanto la mancata debenza da parte di dell'importo di € Pt_1
179.899,16, corrispondente ai lavori non eseguiti dalla e in relazione ai CP_1
quali, dunque, la convenuta è inadempiente.
In secondo luogo, contesta di essere debitrice della somma di € Pt_1
26.541,87, in quanto trattasi di un'eccedenza tra l'importo risultante dalle fatture e i certificati di pagamento firmati dal Direttore dei Lavori, dovuta all'erronea quantificazione di Focchi dei lavori effettuati.
Tale circostanza risulta confermata dagli accertamenti compiuti dall'Ing.
[...]
, che ha rilevato che “effettivamente nelle fatture e nei relativi SAL N° Per_1
30 al 31/05/2018, N°31 al 30/06/2018 e 32 al 31/07/2018 redatti dalla CP_1
(in atti) sono indicati gli importi di € 45.228,07 € 19.521,24 e € 23.576,75
[...] per un totale di € 88.326,06 (al netto di IVA al 4%) mentre nei certificati di pagamento N°30 del 31/05/2018, N°31 del 30/06/2018 e N°32 del 31/07/2018 a firma del D.L. Ing. (in atti) detti importi sono rispettivamente Persona_2 pari ad €24.814,51, € 22.722,62 e € 13.847,06 per un totale di € 61.384, 19
(oltre IVA). Sussiste, dunque, una differenza tra dette due contabilità pari ad €
26.541,87 oltre IVA – che non trova giustificazione nei documenti tecnici/contabili redatti dalla D.L. Allo stato non è materialmente possibile accertare se sono state effettuate lavorazioni per quantità superiori rispetto a quanto contabilizzato dal D.L. nei certificati di pagamento”.
La difformità tra gli importi contabilizzati contestata da risulta pertanto Pt_1
confermata alla luce degli accertamenti compiuti dalla CTU.
Risultando inoltre sfornita di prova la circostanza che l'importo di € 26.541,87 sia dovuto per l'esecuzione di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle documentate, deve ritenersi che la società convenuta non vanti alcun credito in relazione all'importo in questione.
A tal proposito risulta inconferente il richiamo della alla clausola di cui CP_1 all'art. 9 del contratto di appalto, che prevede che la contabilità consegnata alla committente, decorsi sette giorni, si intende approvata.
pagina 6 di 10 La norma fa esplicitamente salve, difatti, le eventuali contestazioni avanzate dalla committente medesima, che precludono l'incontestabilità degli importi richiesti dall'appaltatore.
L'attore, inoltre, contesta la debenza dell'importo di € 21.355,00, in ragione degli errati montaggi e danneggiamenti attribuibili alla e corrispondenti, CP_1
in particolare, a: vetrerie degli infissi danneggiati durante la posa e il montaggio e mai sostituiti;
difetto di registrazione e bilanciamento di quasi tutti gli infissi con infiltrazioni di aria lamentate dalla clientela;
mancanza di parte degli imbotti del piano 13°, pur se quantificati;
scorretta lavorazione e posa degli imbotti al piano terra, che risultano minorati rispetto ai riferimenti di piano e che lasciano scoperta parte della struttura con compromissione dell'estetica delle finiture;
frantumazione di uno dei vetri della chiostrina per errata posa ovvero per non conformità del materiale fornito.
A tal proposito, si rileva tuttavia come l'attore abbia omesso di provare l'attribuibilità dei danni lamentati in capo alla società convenuta.
Dal momento che risulta trascorso circa un decennio dall'esecuzione dei lavori a opera della sarebbe stata necessaria prova specifica circa la CP_1 riconducibilità causale dei danneggiamenti in questione all'opera prestata dalla convenuta, anche in considerazione degli interventi edili in seguito autonomamente eseguiti da sull'Opera, secondo quanto dedotto in atti. Pt_1
In relazione a tale aspetto, inoltre, il geometra e il geometra , Tes_1 Tes_2
sentiti come testi, hanno negato la sussistenza di danni non riparati al tempo in cui le lavorazioni sono state eseguite.
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi provato il credito di € 21.355,00 in capo a nei confronti di Pt_1 CP_1
Da ultimo, sostiene come nel certificato di pagamento n. 13 del Pt_1
2.8.2013 siano stati indicati compensi non dovuti pari all'importo di €
47.245,88 a causa dell'erronea quantificazione della fornitura e posa della lana di roccia.
pagina 7 di 10 Tale circostanza è stata tuttavia introdotta dall'attore soltanto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., unitamente al deposito della consulenza tecnica di parte definitiva dell'ing. , e deve pertanto ritenersi tardiva. Persona_3
Soltanto la prima memoria consente difatti alle parti di precisare la domanda, le eccezioni o le conclusioni originarie.
Peraltro, secondo le regole fissate dal codice di rito, “la memoria di cui all'art.
183, comma 6, n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece presentate a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ., sez. III, n. 30745 del 26.11.2019).
La seconda memoria prevista dall'art. 183 c.p.c. assolve invece esclusivamente alla funzione di replica alle domande o eccezioni eventualmente precisate dall'altra parte con la prima memoria e non consente a sua volta la precisazione o modifica delle domande già proposte, né tantomeno, chiaramente,
l'introduzione di domande nuove.
Non può dunque procedersi all'accertamento circa l'asserita infondatezza del credito vantato dalla con la conseguenza che è tenuto a CP_1 Pt_1
corrispondere in favore della società convenuta l'importo di € 47.245,88, come risultante dalle fatture relativamente alle prestazioni fornite.
All'esito delle considerazioni svolte, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare risolto il contratto di appalto.
Quanto alla risoluzione di diritto, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 14 del contratto, si osserva come quest'ultima risulti circoscritta all'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti di eseguire la demolizione e il rifacimento di opere difformi ai disegni esecutivi, alle prescrizioni della
Direzione Lavori e ai patti contrattuali, nonché all'ipotesi in cui rifiuti di CP_1
eseguire opere comunque commissionate e, infine, all'ipotesi in cui non CP_1
rispettando i termini contrattuali per sua colpa, abbia accumulato un ritardo superiore a 60 giorni ovvero abbia sospeso i lavori senza legittimo motivo.
pagina 8 di 10 Ebbene, l'attore non risulta aver fornito prova di alcuna tra le circostanze indicate, con la conseguenza dell'inoperatività della risoluzione di diritto.
Le circostanze allegate in atti e oggetto delle deposizioni dei testi dimostrano, al contrario, come la abbia tempestivamente provveduto a riparare CP_1
eventuali danneggiamenti secondo le indicazioni della committente e, inoltre, come i lievi ritardi riscontrati nell'esecuzione dei medesimi non risultino imputabili alla società convenuta.
Merita invece accoglimento la richiesta di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte e sulla base delle risultanze degli accertamenti compiuti in sede di CTU, risulta difatti che la non ha CP_1 eseguito lavori per l'importo di € 179.899,16, che costituisce senz'altro inadempimento di non scarsa importanza.
La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 1453 c.c. in materia di appalto al ricorrere dei suoi presupposti, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata e, dunque, non abbia eseguito la totalità dei lavori pattuiti.
Per le ragioni esposte, si accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice e si dichiara risolto il contratto di appalto concluso tra le parti in data 7.9.2011.
Sulla domanda riconvenzionale
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla con la quale la CP_1
società convenuta pretende dall'attrice il pagamento di € 249.346,43, questa va accolta limitatamente all'importo di € 67.345,88.
Trattasi difatti dell'importo dovuto per i lavori effettivamente eseguiti dalla che corrispondono alle attività di “smaltimento dei pannelli isolanti a CP_1 discarica autorizzata”, pari a € 20.100,00, come accertato in sede di CTU, nonché dell'importo di € 47.245,88, in quanto la domanda proposta dall'attrice per contestare l'esistenza del credito in questione in capo alla convenuta deve ritenersi tardiva per le ragioni precedentemente esposte.
pagina 9 di 10 Gli importi residui richiesti dalla società convenuta risultano privi di giustificazione causale, in quanto non corrispondono a lavori effettivamente eseguiti.
Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, sono compensate tra le parti nella misura del 30%, con condanna della convenuta alla refusione della restante parte in CP_1 favore dell'attrice, liquidato l'intero come da d.m. 147/22 (scaglione da 52 mila a 260 mila euro, secondo i parametri) in € 14.103,00 per compensi, oltre €
786,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
dichiara risolto il contratto concluso tra le parti in data 7.9.2011;
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta di € 67.345,88 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30% e condanna la convenuta alla refusione della restante parte in favore dell'attrice, liquidato l'intero in € 14.103,00 per compensi oltre € 786,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 18.2.2025
Il giudice
-dott.ssa Stefania Ursoleo-
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