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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: usucapione nella causa iscritta al n. 62 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.f. Parte_1
, residente in Bosa ed ivi elettivamente domiciliato C.F._1 alla via delle Conce n. 4 presso lo studio dell'avv. Piergavino Paolini che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del
12 febbraio 2024 comunicata con nota prot. 498/2024 del 13.2.2024;
APPELLANTE
CONTRO con sede in Bosa, Corso Vittorio Controparte_1
Emanuele, p. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Oristano alla via Carducci n. 44 presso lo studio dell'avv. Silvana Citroni che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLATA
1 All'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“In via preliminare, in riforma della pronuncia di primo grado, accertare e dichiarare l'illegittimità della condanna del alla Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 cpc;
- nel merito, sempre in riforma della pronuncia di primo grado, accertare e dichiarare per intervenuta usucapione il diritto di proprietà esclusiva dell'attore sul bene immobile per cui è causa e meglio contraddistinto al foglio 43, mappale 430, subalterno 1 del Comune di Bosa, con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, spese generali nella misura del 15% e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dello stato come per legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 409/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Oristano il 17.07.2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 409/2023 del 17 luglio 2023 il Tribunale di Oristano ha rigettato la domanda proposta da nei confronti Parte_1
della società volta a far accertare e dichiarare per intervenuta Controparte_1
usucapione la sua proprietà esclusiva del bene immobile distinto al foglio 43 mapp. 430 sub 1 del Comune di Bosa con ogni consequenziale provvedimento di legge. Il Tribunale ha altresì condannato alla Parte_1
rifusione delle spese di lite quantificate in euro 5077,00 e alla corresponsione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di una somma pari all'importo delle spese legali, nonché ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l'attore avesse agito con dolo.
Dopo la declaratoria di nullità della citazione per l'obiettiva incertezza dell'oggetto della domanda, il aveva chiarito in causa che la domanda Pt_1
2 aveva ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione della cantina posizionata al piano seminterrato distinta al foglio 43 mapp. 430 sub 1.
Premesso che l'attore aveva acquistato in forza di atto pubblico del 28 dicembre 1993 dalla società convenuta i subalterni 27 e 28, oggetto di espropriazione forzata e trasferiti con decreto del 27 gennaio 2015 in proprietà ad , il Tribunale ha rigettato la domanda Parte_2
attorea in quanto da quasi tutte le prove testimoniali era emerso che, a seguito del decreto di trasferimento, il a partire dal 2015 aveva rilasciato Pt_1
l'intero immobile, ivi compreso il subalterno 1, che era stato preso in comodato dal . “… L'aver rilasciato anche il subalterno 1, oltre Parte_2
ai subalterni 27 e 28, senza avere proposto per ben cinque anni alcuna causa di usucapione, costituisce una rinuncia tacita ad avvalersi dell'usucapione stessa, quand'anche questo giudice avesse ritenuto raggiunta la prova in ordine al possesso ventennale (questione su cui non è necessario pronunciarsi). Giurisprudenza pacifica afferma che l'effetto acquisitivo dell'usucapione non è automatico, ma richiede necessariamente una pronuncia o un titolo alternativo. Compiere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'effetto acquisitivo prima di formulare la domanda di usucapione costituisce rinuncia tacita a essa (Cass. n.1363/2018).”
Il giudice di prime cure ha poi condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza, spese che ha liquidato applicando, per le quattro fasi, i parametri medi dello scaglione individuato sulla base del valore della causa, euro 21.454,00, e, ritenendo che il Pt_1 avesse agito con dolo in quanto “sapendo di non poter rivendicare la cosa in base all'acquisto a titolo derivativo e sapendo che era passato troppo tempo dal rilascio per proporre una domanda di usucapione pura e semplice, aveva volutamente confuso le acque per creare incertezza, mischiando tra loro i due titoli di acquisto, e sperare così in un accoglimento della domanda”, lo ha condannato al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per una somma pari all'importo delle spese legali ed ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2024 Parte_1
propone appello.
[...]
3 Costituitasi in giudizio la società non accettata Controparte_1 dall'appellante la proposta transattiva formulata dal consigliere istruttore, all'udienza del 23 maggio 2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine per il deposito di note.
Primo motivo di appello: Sulla insussistenza della responsabilità aggravata in capo all'attore. Sulla erronea motivazione in ordine alla ritenuta rinuncia all'usucapione dell'immobile per cui è causa
Premesso che il provvedimento di revoca all'ammissione al gratuito patrocinio era stato già oggetto di apposito reclamo, con il primo motivo di appello il censura la sentenza laddove gli aveva attribuito una Pt_1
responsabilità aggravata e laddove, nel merito, aveva correlato alle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio l'istituto della rinuncia all'usucapione.
L'appellante, premesso che con i previsti rimedi processuali aveva corretto l'errata individuazione del subalterno distintivo del bene per il quale era stata chiesta tutela e che la causa era stata istruita nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, evidenzia che egli, prendendo atto dell'infondatezza della domanda fondata su un acquisto a titolo derivativo del bene alla luce dei documenti offerti dalla controparte, in sede di precisazione delle conclusioni aveva insistito sulla sola domanda di accertamento della proprietà dell'immobile oggetto di causa per intervenuta usucapione, come ben chiarito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17 luglio 2023.
Di conseguenza, l'assunto del giudice di prime cure secondo cui egli aveva voluto confondere le acque non era assolutamente condivisibile né alcun dolo era ravvisabile nella sua condotta processuale, avendo egli semplicemente esercitato le facoltà concesse dal codice di rito.
Con riguardo al percorso motivazionale seguito dal Tribunale,
l'appellante, premesso che al 2015 egli aveva già acquistato per usucapione il diritto di proprietà del locale de quo, evidenzia che del tutto irrilevante era il richiamo della controparte al contratto di comodato stipulato dal considerato che, non essendo mai stato registrato, esso non era Parte_2
conosciuto né conoscibile da esso attore i cui beni ed effetti personali
4 dovevano ritenersi ancora depositati nella cantina, sulla quale pertanto egli esercitava il possesso, quantomeno fino al 30 settembre 2016.
Dalla deposizione del teste dalle diffide del 4.8.2015 e Tes_1
14.10.2015 dell'avv. , dal verbale di sopralluogo dell'ASL CP_2 dell'11.8.2015, dalle foto prodotte dalla società e cronologicamente databili proprio nell'anno 2015, si evinceva con evidenza che egli aveva ancora il possesso della cantina nell'anno 2015, ovvero successivamente al rilascio dell'appartamento, oggetto di esecuzione forzata.
Egli contesta, pertanto, di aver tenuto una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi dell'avvenuto acquisto per usucapione, che non poteva ritenersi rinunciata, avendo egli il 30 settembre 2016 proposto querela, denunciando lo spossessamento del locale dove aveva depositato i propri effetti personali dopo aver dovuto lasciare l'immobile di sua proprietà in quanto venduto all'asta. A detta querela aveva allegato le dichiarazioni sottoscritte dei terzi che ne attestavano il possesso ultraventennale pubblico, pacifico e continuo.
Doveva ritenersi, altresì, errata la considerazione che l'azione di usucapione non poteva essere esperita per il troppo tempo passato dal rilascio del bene, considerato che con la sentenza di usucapione il giudice si limita ad accertare un diritto soggettivo già acquisito dal titolare, talché non si vedeva la ragione per la quale egli non avrebbe potuto proporre la domanda cinque anni dopo l'asserito rilascio del locale, non essendovi alcun termine decadenziale o altro termine preclusivo, per veder accertare il suo diritto di proprietà sulla cantina.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non era, pertanto, configurabile una rinuncia alla usucapione che per giurisprudenza costante richiede una incompatibilità assoluta della condotta del possessore con la volontà di avvalersene.
Alla luce delle esposte considerazioni dovevano, pertanto, ritenersi insussistenti i presupposti della pronuncia di sua responsabilità aggravata e della revoca del patrocinio a spese dello Stato nonché del rigetto delle domande.
5 Secondo motivo di appello: Sulla prova della fondatezza della pretesa attorea
Premesso che egli era convinto che il locale per cui è causa fosse stato da lui acquistato nel 1993 unitamente al garage, distinto al mappale 430 subalterno 27, convinzione la cui erroneità aveva condotto, come già sopra detto, alla modifica delle conclusioni, l'appellante sostiene che egli aveva posseduto uti dominus il bene distinto al subalterno 1 quantomeno dalla sottoscrizione dell'atto di acquisto del subalterno 27 del 28.12.1993, credendosene il proprietario per averlo acquistato, e almeno fino al
22.12.2015, data di sottoscrizione del contratto di comodato della società convenuta, odierna appellata, col che aveva dichiarato di aver Parte_2
iniziato ad esercitare il possesso del locale in detto anno. Egli si era poi accorto dello spossessamento mediante l'asporto dei propri beni ed effetti personali depositati al suo interno soltanto nei primi giorni di settembre 2016, come risultava dalla denuncia querela del 30 settembre 2016.
Il richiama, quindi, le prove già indicate nell'ambito del primo Pt_1
motivo di appello nonché le dichiarazioni dei testi , Testimone_2 Tes_3 che avevano confermato l'utilizzo da parte sua
[...] Testimone_4
in via esclusiva e pacifica del bene per cui è causa talché, alla luce delle risultanze istruttorie, doveva ritenersi che avesse offerto prova convincente della pretesa azionata.
I due motivi, strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
L'appello è fondato.
Deve premettersi che è pacifico principio che “La rinunzia tacita alla usucapione è configurabile soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione.” (così Cass., n. 10026/2002; conformi Cass., nn. 7847/2008;
17321/2015).
Come sopra detto, il Tribunale ha ritenuto configurarsi la rinuncia del all'usucapione per il fatto che egli aveva rilasciato il locale nel 2015, Pt_1
unitamente ai subalterni 27 e 28, a seguito del trasferimento della proprietà
6 degli immobili, che aveva acquistato nel 1993, nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata, senza proporre per ben cinque anni alcuna causa di usucapione.
La Corte condivide l'assunto dell'appellante laddove censura la sentenza per aver ritenuto configurabile una sua rinuncia all'asserita maturata usucapione.
Infatti, per un verso non risulta provato che egli abbia rilasciato il locale unitamente ai subalterni 27 e 28, oggetto del decreto di trasferimento a seguito della vendita all'asta, ed anzi, al contrario, risulta che nel locale erano depositati suoi beni personali quantomeno fino all'autunno del 2015 (il teste ha dichiarato che il locale era stato svuotato dagli Parte_2
ingombri e di immondizie poco prima del contratto di comodato stipulato il
29.12.2015) e che egli, seppure non immediatamente, ha reagito all'asserito spossessamento realizzato con l'apposizione di una nuova porta e delle inferriate alle finestre con la presentazione della querela.
Per altro verso, il tempo impiegato per proporre la domanda di usucapione, circa 5 anni dopo l'asserito spossessamento, non può considerarsi configurare una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi della causa di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del bene, non sussistendo termini preclusivi a detta proposizione.
La valutazione sulla quale si fonda la decisione appellata, ovvero la ricorrenza di una rinuncia del ad avvalersi dell'effetto acquisitivo, è Pt_1
basata, in conclusione, su una circostanza non provata ed una circostanza ininfluente.
All'accoglimento del primo motivo di impugnazione consegue la necessità di valutare le risultanze istruttorie in atti, sulle quali il Tribunale non si è pronunciato.
Ad avviso della Corte, esse conducono a ritenere che l'attore abbia offerto prova convincente di un possesso uti dominus ultraventennale del locale per cui è causa.
L'utilizzo del locale da parte del dal 1994 al 2015 come Pt_1
deposito dei propri beni ed effetti personali, è stato confermato dai testi
7 (ud.6.2.2023), (ud. 6.2.2023), Testimone_2 Testimone_5 Tes_3
ud.6.2.2023), (ud 23.3.2023).
[...] Testimone_4
In particolare:
- il teste , ha confermato che il aveva utilizzato il locale Testimone_2 Pt_1
per cui è causa dal 1994 al 2015 come deposito dei propri beni ed effetti personali ed ha riferito che egli aveva possesso delle chiavi di accesso al locale garage dal 1994 al settembre 2015;
- il teste teste indicato dalla parte convenuta, odierna Testimone_5
appellata, che è stato amministratore del condominio dal 2014 al 2019 e successivamente dal 2020 al 2021 ha riferito che “nell'anno 2015 il locale si presentava privo di serramenti e era pieno di materiali messi alla rinfusa e quindi un deposito di rifiuti ed è utilizzato dall'attore…. Il locale è sempre stato usato parallelamente ad un appartamento posto a circa 2 m di distanza dal locale. Nell'anno 2015 era di proprietà del mentre il locale di Pt_1 sgombero era della società convenuta… Confermo la proprietà dell CP_1
Ma non so se fosse materialmente utilizzato da . Non ho
[...] CP_1
mai visto personalmente effettuare alcun tipo di movimentazione nel Pt_1
locale per cui è causa. Posso riferire che nella mia qualità di amministratore condominiale sono venuto a conoscenza che il possesso del locale era esercitato dal . Mi è stato riferito da altri condomini, era una cosa Pt_1 risaputa.”. Il teste ha poi dichiarato che egli poteva riferire solo dall'anno
2014 e che sapeva che da tale data il locale veniva utilizzato dall'attore. “Per sentito riferire dagli altri condomini l'utilizzo del locale avveniva da parte del anche negli anni precedenti alla mia carica di amministratore.”; Pt_1
- il teste che abita nel complesso residenziale per cui è causa Testimone_3 dal 1996, prospiciente all'appartamento dell'attore, non avente nessun rapporto con le parti, ha dichiarato che dal 1996 egli aveva sempre conosciuto il locale come utilizzato dal che vi conservava i propri effetti personali Pt_1
e anche delle finestre in disuso;
il teste ha confermato che il lo Pt_1
utilizzava in via esclusiva e di ricordare la presenza di un cancelletto verde all'interno del seminterrato chiuso e non accessibile ai terzi, precisando che dal cancelletto non si poteva accedere ad altri stabili del ad CP_3
esclusione di quello del Pt_1
8 - il teste che ha acquistato un appartamento nel Testimone_4 complesso condominiale nel 2000, anch'egli non avente nessun rapporto con le parti, ha dichiarato che il aveva utilizzato fino al mese di settembre Pt_1
2015 il locale per cui è causa.
Non conduce ad una diversa conclusione la deposizione del teste
(ud. 23.3.2023), della cui attendibilità peraltro può Parte_2
dubitarsi tenendo conto che egli utilizza il locale per cui è causa in forza di un contratto di comodato gratuito con la società convenuta dall'anno 2015.
Egli ha dichiarato che il locale era in realtà aperto in quanto munito di cancello carrabile che tuttavia aveva una sola anta fin dall'anno 2013, ovvero dall'anno in cui aveva iniziato a visionare l'immobile per l'acquisto, cancello che egli aveva poi sostituito a sue spese e di cui lui solo aveva la chiave. Ha poi dichiarato che dei condomini gli avevano riferito che il cancello carrabile era stato abbattuto da un'autovettura nel 2002 e che dal momento dell'abbattimento era rimasto con una sola anta. Se anche così fosse, tuttavia, ciò non esclude che comunque il locale sia stato utilizzato esclusivamente dal come dichiarato dai condomini, sentiti quali testi, di cui deve Pt_1
segnalarsi la piena attendibilità in quanto assolutamente indifferenti.
Non pare peraltro fuor d'opera rammentare che, una volta perfezionatosi l'acquisto a titolo originario per usucapione per intervenuto decorso del termine ventennale del possesso uti dominus, le vicende successive non possono assumere alcun rilievo ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti, avendo la decisione giudiziale natura dichiarativa.
Premesso che l'unico uso ipotizzabile di questo locale era di deposito di beni vari, non può revocarsi in dubbio che sia risultato provato, all'esito del giudizio, che su di esso il abbia esercitato in via esclusiva un potere Pt_1
di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e che tale attività sia stata svolta uti dominus, considerato che egli riteneva di averlo acquistato unitamente all'appartamento, dovendosi evidenziare che il teste ha dichiarato che era un locale che era Tes_1
utilizzato parallelamente ad un appartamento sito a 2 metri di distanza. Deve altresì rimarcarsi che la società, proprietaria del locale, non ha in alcun modo
9 offerto prova di averlo utilizzato, non essendo stati i capi di prova da essa dedotti confermati da nessuno dei testi indicati. È vero che dalle fotografie prodotte risultano materiali edilizi e che la società ha allegato che essa lo utilizzava per il deposito di detti materiali, ma nessuna prova è stata offerta del tempo in cui essi erano stati in esso collocati e peraltro il nella Pt_1
querela del 30 settembre 2016 li ha indicati come di sua proprietà.
Alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve essere accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere Parte_1 dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile in Comune di Bosa, loc. S'Istagnone, istinto al foglio 43 mappale 430 subalterno 1.
Avendo il domandato in giudizio la pronuncia dei Pt_1
provvedimenti consequenziali, deve ordinarsi alla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante l'immediato rilascio del locale in suo favore.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
Con riguardo al primo grado del giudizio si fa propria la quantificazione di cui alla sentenza impugnata, non oggetto di censura.
Fermo il valore della causa indicato dal Tribunale, anch'esso non oggetto di impugnazione, le spese del presente giudizio vengono liquidate applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, nessun compenso riconoscendosi per la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 409/2023 del 17 luglio 2023 del Tribunale di Oristano:
1. dichiara che è proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione dell'immobile in Comune di Bosa, loc. S'Istagnone, distinto al foglio 43 mappale 430 subalterno 1;
2. ordina alla società in persona del legale rappresentante Controparte_1
l'immediato rilascio dell'immobile in Comune di Bosa, loc. S'Istagnone, distinto al foglio 43 mappale 430 subalterno 1 in favore di Parte_1
[...]
10 3. condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di che liquida per il primo grado in euro 5077,00 e Parte_1
per il presente grado in euro 3966,00, oltre spese vive, spese generali, IVA e
CPA, disponendo il pagamento in favore dell'Erario dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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