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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/11/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1182 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Manola Iezzi, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore appellante;
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2 convenuto appellato contumace;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 308/24 emessa dal giudice di pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 308/2024 resa dal Giudice di Pace di Chieti (R.G. n. 1609/2023) e pubblicata il 16 settembre 2024, chiedendone la parziale riforma limitatamente alla liquidazione delle spese di lite.
Con la decisione di primo grado il giudice di pace, pronunciando sul ricorso proposto dallo stesso per il pagamento degli onorari maturati in qualità di Parte_1 difensore d'ufficio del sig. nel proc. R.G.N.R. 852/2018, ha condannato CP_1 il convenuto al versamento di € 1.513,00 oltre accessori di legge e interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 244,00 “per competenze (D.M. 55/2022 e succ. mod. D.M. 147/2022), considerate per fase studio e fase introduttiva”, escludendo ogni ulteriore voce. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2024 in contumacia del resistente, e all'udienza del 16 settembre 2024 sono state precisate le conclusioni.
A fondamento dell'appello, l'odierno appellante ha rappresentato che, con il ricorso introduttivo del primo grado, ha domandato il pagamento degli onorari per la difesa prestata d'ufficio nel richiamato procedimento penale per l'importo di €
1.534,51, nonostante i ripetuti solleciti rimasti senza riscontro;
ha rilevato, inoltre, che il giudice di pace ha espressamente ritenuto la controversia “sufficientemente istruita sulla base dei documenti prodotti”, reputando la produzione “ampiamente esaustiva”
e idonea ad attestare il pieno assolvimento dell'onere probatorio “sia nell'an che nel quantum” della domanda, nonché la prova della condotta omissiva del convenuto.
Nondimeno - ha lamentato l'appellante - la liquidazione delle spese è stata limitata alle sole fasi di studio e introduttiva, con omessa considerazione della fase istruttoria e della fase decisionale, pur essendo state svolte le relative attività, compresa la precisazione delle conclusioni, formalmente depositata in data 6 settembre 2024.
L'appellante ha censurato, altresì, la mancata liquidazione del rimborso degli esborsi documentati (“spese vive”) sostenuti per l'introduzione del giudizio e le relative notifiche, quantificati in € 110,74, evidenziando come tali esborsi siano distinti dalle spese generali forfettarie e debbano essere riconosciuti in aggiunta a
2 queste ultime. Ha rappresentato, a tal fine, che la nota spese complessiva per il primo grado - comprensiva delle voci riferibili alle fasi non liquidate e agli esborsi - ammonta a € 1.623,68.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante ha chiesto, in via principale,
l'accoglimento del gravame e la parziale riforma della sentenza n. 308/2024, con integrale riconoscimento delle competenze professionali per tutte le fasi del giudizio di primo grado (ivi incluse le fasi istruttoria e decisionale) e con la liquidazione del rimborso delle spese vive, per l'importo complessivo di € 1.623,68, oltre accessori di legge;
in via subordinata, ha domandato che, ove non si ritenga applicabile il parametro medio, le competenze vengano comunque liquidate nella misura minima per tutte e quattro le fasi del giudizio.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
Tanto brevemente premesso circa la posizione delle parti, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La questione sottoposta all'esame concerne la corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ai fini della liquidazione delle spese processuali nel giudizio di primo grado. In tale sede il giudice di pace, pur avendo accolto integralmente la domanda dell'odierno appellante e condannato il convenuto al pagamento di € 1.513,00 oltre accessori, ha liquidato le spese in soli € 244,00, riconoscendo esclusivamente le fasi di studio e introduttiva e omettendo di liquidare le successive fasi processuali effettivamente svolte.
Tale decisione non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso relativo alla fase di trattazione - comprensiva dell'eventuale attività istruttoria - spetta al difensore della parte vittoriosa anche qualora non siano stati svolti atti istruttori in senso tecnico, essendo sufficiente la trattazione della causa
(Cass. civ., sez. II, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha espressamente affermato che la causa risultava “sufficientemente istruita sulla base dei documenti prodotti”, ritenendo la produzione “ampiamente esaustiva” e idonea a fornire la piena prova della domanda,
3 con ciò riconoscendo che vi è stata attività valutativa e trattazione idonea a giustificare il relativo compenso.
Parimenti fondato è il motivo relativo alla fase decisionale. Secondo Cass. civ., sez. trib., ord. 13 settembre 2023, n. 26483, il compenso per tale fase è dovuto anche in assenza di comparse conclusionali e memorie di replica, giacché essa comprende attività quali la precisazione delle conclusioni e l'esame della decisione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. n. 55/2014.
Anche la censura relativa alle spese vive è fondata. L'art. 13 della l. n. 247/2012 distingue infatti tra rimborso delle spese effettivamente sostenute e rimborso forfettario per spese generali, e la Corte di Cassazione ha ribadito che le spese vive non possono considerarsi ricomprese nella percentuale forfettaria (Cass. civ., ord. n.
15985/2020), trattandosi di voci autonome e cumulabili.
Sulla base di quanto osservato sopra, ne consegue che la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice risulta non conforme alla normativa e ai principi giurisprudenziali in materia. Tenuto conto del valore della causa (€ 1.534,51) rientrante nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, e applicati i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, le spese del primo grado devono essere rideterminate come segue: fase di studio € 236,00; fase introduttiva € 252,00; fase trattazione/istruttoria € 352,00; fase decisionale € 425,00; per un totale di € 1.265,00 a titolo di compensi professionali, cui si sommano € 110,74 per spese vive documentate e € 189,75 a titolo di rimborso forfettario del 15%, per un totale complessivo di € 1.565,49.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado nei termini sopra indicati.
Le spese di lite del secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza.
p.q.m.
4 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 riforma la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che determina come segue: fase di studio € 236,00; fase introduttiva € 252,00; fase istruttoria/trattazione € 352,00; fase decisionale € 425,00; totale compensi € 1.265,00; spese vive documentate €
110,74; rimborso spese generali 15% € 189,75; totale complessivo € 1.565,49, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'attore appellante delle spese di lite, che liquida in complessivi € 79,87 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1182 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Manola Iezzi, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore appellante;
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2 convenuto appellato contumace;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 308/24 emessa dal giudice di pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 22 ottobre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 308/2024 resa dal Giudice di Pace di Chieti (R.G. n. 1609/2023) e pubblicata il 16 settembre 2024, chiedendone la parziale riforma limitatamente alla liquidazione delle spese di lite.
Con la decisione di primo grado il giudice di pace, pronunciando sul ricorso proposto dallo stesso per il pagamento degli onorari maturati in qualità di Parte_1 difensore d'ufficio del sig. nel proc. R.G.N.R. 852/2018, ha condannato CP_1 il convenuto al versamento di € 1.513,00 oltre accessori di legge e interessi legali dalla messa in mora al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 244,00 “per competenze (D.M. 55/2022 e succ. mod. D.M. 147/2022), considerate per fase studio e fase introduttiva”, escludendo ogni ulteriore voce. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2024 in contumacia del resistente, e all'udienza del 16 settembre 2024 sono state precisate le conclusioni.
A fondamento dell'appello, l'odierno appellante ha rappresentato che, con il ricorso introduttivo del primo grado, ha domandato il pagamento degli onorari per la difesa prestata d'ufficio nel richiamato procedimento penale per l'importo di €
1.534,51, nonostante i ripetuti solleciti rimasti senza riscontro;
ha rilevato, inoltre, che il giudice di pace ha espressamente ritenuto la controversia “sufficientemente istruita sulla base dei documenti prodotti”, reputando la produzione “ampiamente esaustiva”
e idonea ad attestare il pieno assolvimento dell'onere probatorio “sia nell'an che nel quantum” della domanda, nonché la prova della condotta omissiva del convenuto.
Nondimeno - ha lamentato l'appellante - la liquidazione delle spese è stata limitata alle sole fasi di studio e introduttiva, con omessa considerazione della fase istruttoria e della fase decisionale, pur essendo state svolte le relative attività, compresa la precisazione delle conclusioni, formalmente depositata in data 6 settembre 2024.
L'appellante ha censurato, altresì, la mancata liquidazione del rimborso degli esborsi documentati (“spese vive”) sostenuti per l'introduzione del giudizio e le relative notifiche, quantificati in € 110,74, evidenziando come tali esborsi siano distinti dalle spese generali forfettarie e debbano essere riconosciuti in aggiunta a
2 queste ultime. Ha rappresentato, a tal fine, che la nota spese complessiva per il primo grado - comprensiva delle voci riferibili alle fasi non liquidate e agli esborsi - ammonta a € 1.623,68.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante ha chiesto, in via principale,
l'accoglimento del gravame e la parziale riforma della sentenza n. 308/2024, con integrale riconoscimento delle competenze professionali per tutte le fasi del giudizio di primo grado (ivi incluse le fasi istruttoria e decisionale) e con la liquidazione del rimborso delle spese vive, per l'importo complessivo di € 1.623,68, oltre accessori di legge;
in via subordinata, ha domandato che, ove non si ritenga applicabile il parametro medio, le competenze vengano comunque liquidate nella misura minima per tutte e quattro le fasi del giudizio.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
Tanto brevemente premesso circa la posizione delle parti, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La questione sottoposta all'esame concerne la corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ai fini della liquidazione delle spese processuali nel giudizio di primo grado. In tale sede il giudice di pace, pur avendo accolto integralmente la domanda dell'odierno appellante e condannato il convenuto al pagamento di € 1.513,00 oltre accessori, ha liquidato le spese in soli € 244,00, riconoscendo esclusivamente le fasi di studio e introduttiva e omettendo di liquidare le successive fasi processuali effettivamente svolte.
Tale decisione non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso relativo alla fase di trattazione - comprensiva dell'eventuale attività istruttoria - spetta al difensore della parte vittoriosa anche qualora non siano stati svolti atti istruttori in senso tecnico, essendo sufficiente la trattazione della causa
(Cass. civ., sez. II, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha espressamente affermato che la causa risultava “sufficientemente istruita sulla base dei documenti prodotti”, ritenendo la produzione “ampiamente esaustiva” e idonea a fornire la piena prova della domanda,
3 con ciò riconoscendo che vi è stata attività valutativa e trattazione idonea a giustificare il relativo compenso.
Parimenti fondato è il motivo relativo alla fase decisionale. Secondo Cass. civ., sez. trib., ord. 13 settembre 2023, n. 26483, il compenso per tale fase è dovuto anche in assenza di comparse conclusionali e memorie di replica, giacché essa comprende attività quali la precisazione delle conclusioni e l'esame della decisione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. n. 55/2014.
Anche la censura relativa alle spese vive è fondata. L'art. 13 della l. n. 247/2012 distingue infatti tra rimborso delle spese effettivamente sostenute e rimborso forfettario per spese generali, e la Corte di Cassazione ha ribadito che le spese vive non possono considerarsi ricomprese nella percentuale forfettaria (Cass. civ., ord. n.
15985/2020), trattandosi di voci autonome e cumulabili.
Sulla base di quanto osservato sopra, ne consegue che la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice risulta non conforme alla normativa e ai principi giurisprudenziali in materia. Tenuto conto del valore della causa (€ 1.534,51) rientrante nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, e applicati i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, le spese del primo grado devono essere rideterminate come segue: fase di studio € 236,00; fase introduttiva € 252,00; fase trattazione/istruttoria € 352,00; fase decisionale € 425,00; per un totale di € 1.265,00 a titolo di compensi professionali, cui si sommano € 110,74 per spese vive documentate e € 189,75 a titolo di rimborso forfettario del 15%, per un totale complessivo di € 1.565,49.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado nei termini sopra indicati.
Le spese di lite del secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza.
p.q.m.
4 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 riforma la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che determina come segue: fase di studio € 236,00; fase introduttiva € 252,00; fase istruttoria/trattazione € 352,00; fase decisionale € 425,00; totale compensi € 1.265,00; spese vive documentate €
110,74; rimborso spese generali 15% € 189,75; totale complessivo € 1.565,49, oltre IVA e CPA come per legge, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'attore appellante delle spese di lite, che liquida in complessivi € 79,87 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 31 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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