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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3985/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. TRANI ALESSANDRO per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) RO P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CANCRINI ARTURO per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.18486/2020 pubblicata in data 23.12.2020
FATTO E DIRITTO Le questioni controverse sono esposte nella sentenza impugnata come segue:
<< 1.1. La parte attrice in epigrafe ( – n.d.r.), evocando in Parte_1 giudizio l' ha chiesto al tribunale di: CP_1
“condannare l' – Istituti di Santa Maria in Aquiro (IPAB) … al pagamento in favore della CP_1
… della somma complessiva di € 796.530,31, per i titoli di cui Parte_1 alle riserve come sopra apposte dall'istante nel corso dell'appalto per cui è causa, e di € 1.408.338,50 a titolo di corrispettivo ad oggi maturato per gli eseguiti lavori come da intercorso contratto di appalto, od altra accertanda come di giustizia per le esplicitate riserve e gli eseguiti e collaudati lavori, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002”. A motivo di tali domande, ha esposto che: - a seguito di licitazione privata e di aggiudicazione disposta in data 13 giugno 2008, l'esponente riceveva in affidamento dall' , con contratto del 22 ottobre 2008, prot. 4857, i lavori di restauro CP_1 e ristrutturazione del complesso edilizio in Roma via della Guglia n.69/b, destinato a sede degli uffici dell'Ente, al fine di adeguare gli spazi alle esigenze della committente, di operare il risanamento statico delle strutture e delle coperture, di predisporre l'immobile all'adeguamento impiantistico;
- i lavori venivano consegnati in data 18 giugno 2009, ed avrebbero dovuto compiersi in 365 giorni;
- in data 30 ottobre 2009 veniva emesso il I SAL;
- la committente disponeva, in data 15 dicembre 2009, la sospensione parziale dei lavori, essendo emerse delle criticità non conoscibili in sede di progettazione e che occorreva indagare più approfonditamente: per tali ragioni il Direttore dei Lavori ordinava all'Impresa di eseguire prove di carico del solaio relativo al locale 2-13, delle indagini microsismiche sulle murature, delle prove di resistenza delle strutture lignee;
- in data 31 maggio 2010 le parti sottoscrivevano un addendum al contratto di appalto, con conseguenti correzioni e rettifiche anche del piano di ammortamento concordato per il pagamento del corrispettivo;
- in data 18 giugno 2010 veniva emesso il II SAL e, di lì a poco, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Lazio, Sardegna ed Abruzzo subentrava nella Direzione dei Lavori;
- in data 20 luglio 2010 la D.L. faceva luogo alla sospensione totale dei lavori, in attesa di definire gli aspetti progettuali relativi agli interventi di consolidamento della copertura e delle murature, alla luce delle indagini espletate e delle indicazioni della CP_2
- in data 29 luglio 2011 i lavori venivano ripresi solo parzialmente, per la parte non interessata dallo scambio di locali tra l' ed il Senato della Repubblica, ed in attesa di definire gli aspetti CP_1 progettuali relativi ai locali liberati dall'affittuario (Senato);
- in data 2 marzo 2012 veniva emesso il III SAL, ed in pari data la D.L. nuovamente disponeva la sospensione totale dei lavori, in attesa della redazione del progetto esecutivo in variante, da predisporre per i locali rilasciati dal Senato, inizialmente non inclusi nel piano dell'opera;
- in data 17 maggio 2012 il Comitato Tecnico Amministrativa esprimeva parere favorevole al progetto in variante, predisposto senza aumento dell'importo contrattuale, e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni;
- in data 17 gennaio 2013 veniva disposta la ripresa totale dei lavori;
- in data 29 marzo 2013 veniva emesso il IV SAL, ed in data 4 giugno 2013 veniva emesso il V SAL;
- in data 6 settembre 2013 veniva disposta nuovamente la sospensione parziale dei lavori, per la perdurante indisponibilità delle aree al terzo piano;
- in data 28 novembre 2013 venivano consegnati gli ultimi lavori ancora da ultimare, che venivano completati in data 20 dicembre 2013, con l'emissione del VI SAL;
- in data 27 dicembre 2013 la Direzione dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione dei lavori, quindi in data 13 marzo 2014 veniva emesso il conto finale, ed in data 13 ottobre 2014 il certificato di collaudo. Ancora, la parte attrice ha rappresentato: (i) che la Committente avesse mancato di versare la complessiva somma di € 1.408.338,50, ancora dovuta per contratto;
(ii) di avere firmato con riserva il verbale di ripresa totale dei lavori in data 17 gennaio 2013, nonché il Registro di Contabilità al IV SAL, emesso in data 29 marzo 2013, accusando di avere sofferto maggiori oneri a seguito delle modifiche progettuali apportate dalla Committente in corso d'opera, nonché per effetto dell'ingiustificato protrarsi della sospensione per oltre sette mesi, dopo l'approvazione della perizia di variante, per un complessivo avere di € 723.809,49, preteso a titolo di
“rimborsa quota spese generali” non ammortizzate, di indennizzo per il “sotto utilizzo dei macchinari ed attrezzature” e per il “mancato utile”, a titolo di risarcimento del “danno finanziario per ritardato conseguimento dell'utile” e per “prolungamento delle polizze fideiussorie”, a titolo d'indennizzo delle “maggiori spese afferenti il personale tecnico di cantiere” e del “costo della guardiania oltre i tempi previsti”, nonché d'indennizzo per “l'aumento dei costi delle materie prime”; (iii) di avere firmato con riserva anche il V SAL, emesso in data 4 giugno 2013, in relazione al complessivo credito di € 72.720,83, a motivo: della mancata produzione di alcune lavorazioni variate (in diminuzione) dalla Direzione dei Lavori;
dei maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione, in sicurezza, delle lavorazioni relative al vano scala, rimasto accessibile al pubblico ed ai dipendenti dell' , e che invece secondo il progetto originario avrebbero dovuto restare intercluso;
dei CP_1 maggiori oneri e della sottoproduzione sofferta a seguito di ritrovamenti imprevisti avvenuti nel corso dei lavori, che avevano imposto nuovi e più gravosi interventi;
della minore produttività del cantiere per indisponibilità dei locali al terzo piano, fino a data prossima alla ultimazione dei lavori;
(iv) che i maggiori oneri e minori guadagni sofferti nel corso dell'appalto fossero imputabili alla Committente, che solo in corso di lavori aveva disposto un approfondimento delle indagini sulla capacità statica di un solaio al secondo piano, e successivamente aveva radicalmente modificato, in corso d'opera, le aree d'intervento, imponendo lavorazioni differenti e più gravose di quelle previste in progetto, nonché consentendo che le aree di cantiere fossero accessibili al pubblico ed ai dipendenti;
inoltre la Committente aveva ingiustificatamente protratto la sospensione dei lavori, dopo l'approvazione della perizia di variante, ed aveva ritardato la consegna dei locali all'ultimo piano;
(v) che per fatto e colpa della Committente l'appalto, da ultimare in 365 giorni, si erano protratto per 1.645 giorni, dei quali 726 giorni trascorsi in sospensione totale;
(vi) di avere pertanto maturato diritto a vedersi risarcire o indennizzare le voci di danno, maggiori oneri e minori guadagni, in dettaglio indicate nello scritto introduttivo, per complessivi € 796.530,31; (vii) di avere diritto a percepire il saldo dei lavori, non versato dalla Committente, per € 1.408.338,50. Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite. 1.2 Attivato il contraddittorio, l' si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha riepilogato i CP_1 fatti salienti, relativi al rapporto intercorso con la In particolare, Parte_1 ha (tra l'altro) rappresentato che: (a) a termini dell'art. 5 del contratto di appalto, giacché l'Impresa aveva richiesto di ricorrere all'auto- finanziamento, per sostenere il costo dell'intervento, il pagamento dei lavori sarebbe stato eseguito
“mediante utilizzo di n. 10 rate annuali costanti, decorrenti dal 2008 al 2017, dell'importo di Euro 284.865,08” ciascuna, da corrispondere all'Impresa “su stati di avanzamento dei lavori”, e restando inteso che il pagamento del saldo finale fosse subordinato “all'espletamento del collaudo ed alla successiva approvazione da parte della stazione appaltante”; (b) il contratto prevedeva che i lavori avrebbero dovuto ultimarsi in giorni 540 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna (del 18 giugno 2009); (c) dal Certificato di Collaudo emesso dall'Amministrazione, unitamente al RUP ed al D.L., risultava che il credito residuo riconoscibile all'Appaltatore, al netto degli acconti già versati, fosse pari ad € 6.979,98. Tanto esposto in fatto l' ha argomentato, in diritto, che: CP_1 (i) il contratto di appalto inter partes fosse radicalmente nullo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 comma 1, 1421 c.c., per violazione di norme imperative, e segnatamente degli artt. 114 e 116 d.P.R. n. 554/1999, artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000, prevedendo delle modalità di versamento del corrispettivo difformi da quelle previste, in via inderogabile, dalle norme su richiamate: in particolare, secondo l'art. 5 del documento negoziale, il pagamento sarebbe stato dilazionato in dieci anni, con il pagamento di rate costanti comprensive dell'interesse del 4,67% annuo effettivo, ammettendosi l'Appaltatore all'autofinanziamento del costo dell'opera, in deroga alle previsioni dell'art. 160-bis d.lgs. n. 163/2006 (c.d. leasing in costruendo); (ii) il contratto medesimo, proprio per le peculiari modalità previste per il pagamento del corrispettivo, presentasse una causa atipica connotata da alcuni elementi sia della concessione dei lavori pubblici, sia dell'appalto, sia del leasing in costruendo, tale da giungere al risultato (non voluto dalla legge) di imporre (o consentire) all'Appaltatore di ricorrere all'autofinanziamento, in assenza di risorse disponibili alla Committente per il pagamento del corrispettivo dell'Appaltatore; (iii) l'Appaltatore non avesse iscritto riserva né sul verbali di sospensione (totale) dei lavori in data 20 luglio 2010, né sul verbale di sospensione (totale) dei lavori in data 2 marzo 2012, né sui correlativi verbali di ripresa (parziale) dei lavori, rispettivamente in data 29 luglio 2011 ed in data 17 gennaio 2013, né (infine) sul verbale di sospensione (parziale) del 6 settembre 2013 e sul verbale di sospensione (totale) del 11 ottobre 2013, sì che la riserva apposta, per la prima volta, in data 28 novembre 2013 doveva dirsi intempestiva;
(iv) inoltre, l'Appaltatore avesse firmato senza riserve il III SAL, per tutti i lavori al 2 marzo 2012, allorquando la durata dei lavori si era già palesemente procrastinata oltre il previsto, sì da esser decaduto da qualsiasi pretesa correlata alla minore produzione del cantiere, sino a quella data;
(v) l'Appaltatore avesse inoltre sottoscritto, in data 6 luglio 2012, un “atto di sottomissione” alla perizia di variante nel frattempo approvata, con il quale si obbligava ed accettava “senza condizioni e/o riserve di sorta, ad eseguire i variati lavori previsti nel progetto esecutivo di variante”; (vi) l'Appaltatore avesse sottoscritto senza riserva il verbale di ripresa dei lavori in data 17 gennaio 2013, ed in ogni caso – pure dolendosi dell'ingiustificata protrazione della sospensione disposta dal 2 marzo 2012 – non aveva fatto luogo all'interpello previsto dall'art. 24, comma 3, del d.m. n. 145/2000, sì da esser decaduto da qualsiasi pretesa correlata al procrastinarsi della sospensione, sino al 17 gennaio 2013; (vii) l'Appaltatore, benché la durata complessiva delle diverse sospensioni subite dai lavori fosse superiore ad oltre ¼ della durata dei lavori prevista in contratto, non avesse formulato istanza di recesso, a termini dell'art. 24, comma 4, d.m. n.145/2000; (viii) in ogni caso, le voci di credito indicate nella riserva iscritta in occasione del verbale di ripresa dei lavori, in data 28 novembre 2013, fossero state calcolate in modo arbitrario, ed in assenza di prove dimostrative a corredo;
(ix) anche la riserva iscritta in occasione della firma del V SAL, in data 4 giugno 2013, avrebbe dovuto dirsi intempestiva, avendo l'Appaltatore ricevuto senza sollevare eccezione alcuna, in data 17 gennaio 2013, la riconsegna dei lavori (già sospesi) così come modificati a seguito dell'approvazione della perizia in variante, ed avendo sottoscritto il IV SAL, in data 29 marzo 2013, senza iscrivere riserva quanto al danno lamentato, ed imputato alle difficoltà incontrate nelle lavorazioni nel cortile interno, alle interferenze presenti nella zona scale (destinata ai lavori ed al contempo promiscuamente utilizzata dai dipendenti e dal pubblico), alle maggiori lavorazioni relative al rifacimento del solaio sovrastante l'androne e al rinforzo della trave in legno del solaio del secondo piano, benché tutte queste lavorazioni fossero state già contabilizzate e considerate nel IV SAL;
(x) da ultimo, che a fronte di lavori contabilizzati per € 1.395.779,98, lo stesso Appaltatore avesse ammesso di avere ricevuto la complessiva somma di € 1.020.933,04, sì che anche la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo avrebbe dovuto essere respinta. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande dell'Avversario, con favore delle spese della lite. 1.3 All'udienza di trattazione la difesa attrice ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, in ordine all'eccezione di nullità formulata dalla difesa dell' ; all'esito delle memorie di appendice CP_1 scritta all'udienza di trattazione, il tribunale ha pronunciato (su richiesta della parte attrice) ordinanza ingiuntiva di pagamento della somma di € 374.847,00, a carico dell' , ed i termini del contendere CP_1 sono rimasti pressoché invariati>>.
§ 2. – All'esito dell'istruttoria, espletata in via documentale e mediante consulenza tecnica, il tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accertato la nullità della clausola di cui all'art.5 del contratto di appalto, che determina le modalità di pagamento del corrispettivo in dieci rate annuali comprensive di interessi, in divergenza dalle prescrizioni dell'art.114 DPR n.554/1999; ha tuttavia respinto l'eccezione di nullità dell'intero contratto sollevata da in forza della nullità della CP_1 clausola;
ha quantificato il credito dell'appaltatore sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati al netto dell'importo degli acconti ricevuti;
ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per le riserve iscritte da CCG in quanto tardive e, in parte, anche inammissibili sotto altri profili e non documentate. Il primo giudice, quindi, ha così provveduto: << conferma l'ordinanza ingiunzione emessa, ex art. 186 ter c.p.c., in data 19 settembre 2019, e la condanna ivi contenuta;
- dato atto che la parte convenuta ha pagato la sorte capitale di € 374.847,00, nelle more della lite, condanna l' al pagamento, in favore della parte attrice, degli interessi legali e di mora CP_1 prodotti, sulla sorte capitale, dalla data del 20 settembre 2014 alla data di intervenuto pagamento, al saggio di cui all'art. 133 d. lgs. n. 163/2006, nonché di cui all'art. 30, comma 3, d.m. n. 145/2000;
- rigetta, per il resto, le domande della parte attrice;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti, con l'eccezione di quelle già liquidate nell'ordinanza ingiuntiva sopra indicata, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per la misura del 50% ciascuna>>.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata in via principale da Parte_1
(da ora in poi: CCG) con un atto articolato in quattro motivi e in via incidentale
[...] da con un atto articolato in due motivi. CP_1
La causa, già rinviata per precisazione delle conclusioni al 6.10.2023, poi rinviata d'ufficio all'11.7.2025, con contestuale mutamento del rito ex art.281 sexies c.p.c. e assegnazione alle parti di un termine per note fino al 2.36.2025, è stata discussa oralmente all'udienza del 11.7.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per CCG:
< l'Ecc.ma Corte, rilevato l'intervenuto giudicato sulla questione di nullità, accolga per quanto di ragione i motivi dell'appello principale, con il rigetto l'avverso appello incidentale, siccome precluso dal giudicato medesimo, inammissibile e comunque infondato nel merito>>.
<(…) condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore: Parte_1 1) della somma di € 222.621,25, od altra come di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, per i titoli di cui alle riserve apposte dall'Impresa nel corso dell'appalto per cui è causa;
2) della somma di € 1.408.338,50, od altra come di giustizia, a titolo di corrispettivo maturato alla proposizione della domanda per gli eseguiti lavori come da intercorso contratto d'appalto, da cui va detratta la somma di
€ 374.847,00, oltre interessi, già ricevuta in forza dell'ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva in data 19-09-2019 e della conseguente sentenza del Tribunale;
il tutto oltre gli interessi ulteriori nelle misure di legge (ex D.Lgs. n. 231/2002, D.M. 145/2000, ovvero Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis) e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio.>> Per : CP_1
<< rigettare l'atto di appello proposto da con conseguente reiezione dei motivi di Parte_1 impugnazione e conferma sulle parti ex adverso impugnate della sentenza appellata;
- in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello incidentale, riformare in parte qua la sentenza impugnata, e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla restituzione della somma pari ad € 494.660,89 in favore di oltre interessi CP_1 legali e moratori, anche anatocistici e/o ex d.lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, d.lgs. n. 231/2002, e alla rivalutazione monetaria e IVA, se dovuta, come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari>>.
§ 4. – L'appello principale è articolato in quattro motivi. Il primo motivo criticava il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sull'eccezione di nullità del contratto di appalto sollevata da , ma è stato CP_1 abbandonato dall'appellante nelle note conclusive, in cui ha eccepito che la questione della nullità della clausola di cui all'art.5, riguardante le modalità di pagamento del corrispettivo dell'opera appaltata, è ormai superata dall'accertamento della validità della clausola e quindi dell'intero contratto contenuto nella sentenza di questa Corte d'Appello n.5399/2023 pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato.
L'eccezione di giudicato è fondata. La sentenza n.5399/2023, pronunciata da questa Corte nel giudizio n.3893/2017 R.G. tra le stesse parti, ha deciso l'appello di contro la sentenza del Tribunale di Roma CP_1
n.22853/2016, avente a oggetto, tra l'altro, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19466 Contr dell'11.10.2012, ottenuto da nei confronti di per il pagamento della quarta CP_1 rata del corrispettivo di cui al contratto a trattativa privata del 22.10.2008, rep. prot. 4857, e relativo addendum del maggio 2010. La Corte, nell'esaminare il primo motivo di appello, con cui aveva riproposto la questione della nullità della clausola di CP_1 cui all'art.5 del contratto, ha così statuito:
<< la clausola in contestazione è l'art. 5 del contratto del 2 ottobre 2008 del seguente tenore
“ Il pagamento dei lavori sarà eseguito mediante utilizzo di n. 10 rate annuali costanti decorrenti dal 2008 al 2017 dell'importo di euro 284.865,08 calcolate al tasso fisso nominale pari al “interest rate SWAP” “IRS” a dieci anni 4,52% rilevato alle ore 11,00 del 21 ottobre 2008 maggiorato dello spread pari al 0,15 che ha portato all'applicazione di un tasso 4,67% annuo effettivo. Per il pagamento dei lavori e delle somme a disposizione, le suddette rate annuali saranno corrisposte all'impresa su stati di avanzamento lavori emessi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di appalto e liquidati dal Responsabile del Procedimento e/o su richiesta di ristoro delle somme anticipate. Resta inteso che il pagamento del saldo finale è subordinato all'espletamento del collaudo ed alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione . L'Amministrazione assumerà impegni pluriennali sulla base del proprio programma come determinato e provvederà al rimborso delle somme mutuate, come sopra , mediante 10 rate con cadenza annuale da corrispondersi entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 fino all'esercizio finanziario 2017, da euro 284.865,08 ciascuna secondo il piano di ammortamento approvato che allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale . All'atto del collaudo e contestualmente all'erogazione della rata di saldo , l'Amministrazione definirà l'impegno effettivo relativo all'intervento di cui trattasi sia in termini di lavori che di somme a disposizione nonché di oneri finanziari conseguenti alle modalità di corresponsione del corrispettivo di appalto ed inclusi nel valore netto dello stesso. Resta quindi inteso Part che l'importo degli oneri finanziari dovuti sui vari e somme a disposizione come anticipate saranno oggetto di specifica fatturazione cumulativa unitamente alla fattura della rata di saldo , ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare anche in corso d'opera la fatturazione della quota parte degli oneri finanziari già maturati al fine di consentire il ricorso al credito . Per tutto quanto sopra l'impresa non potrà avanzare pretesa alcuna per danni , interessi e qualsivoglia altra giustificazione economica restando così l'Amministrazione impegnata solo alla corresponsione della rata maturata , previa presentazione di idonea documentazione giustificativa”. Secondo l'appellante la clausola sarebbe contraria al principio di tipicità delle forme contrattuali imposte dal codice degli appalti all'art. 3 per l'evidente deviazione dallo schema negoziale dell'appalto pubblico di lavori;
gli appalti non possono essere banditi senza la necessaria copertura finanziaria facendo affidamento su future provviste economiche provenienti da un terzo;
il pagamento degli acconti e del saldo non può essere derogato in violazione degli artt. 141,143 e 144 D.p.r. 207/2010; le violazioni di legge indicate sono idonee ad integrare la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1418 c.c. Ritiene la Corte che nessuna di tali pretese violazioni sia in grado di determinare la nullità della clausola contrattuale sopra riportata. Il principio di tipicità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione ha avuto nel tempo un'interpretazione evolutiva riconoscendosi alle amministrazioni - come rilevato dallo stesso istituto appellante - sempre una maggiore libertà di contrattare ai sensi dell'art. 1322 c.c.. tanto che lo strumento autoritativo ha cessato di essere lo strumento primario dell'azione della p.a., in favore dell'utilizzo degli strumenti privatistici, tra i quali il contratto, anche atipico. In passato l'attività contrattuale della p.a. era considerata conforme al principio di legalità che regge l'agire amministrativo soltanto quando si svolgesse nelle modalità e nei limiti indicati dalla disciplina pubblicistica di riferimento, e laddove ci si avvalesse di modelli contrattuali tipici, la cui meritevolezza degli interessi perseguiti è già valutata a priori dal legislatore e per i quali esiste una disciplina di diritto comune applicabile. La funzionalizzazione al perseguimento dell'interesse pubblico, come concretizzato nello scopo istituzionale dell'ente, non necessita tuttavia del contratto tipizzato la cui meritevolezza sia definita a monte dal legislatore, ben potendo dirsi soddisfatta anche attraverso l'utilizzo del contratto atipico . A tale ultimo fine si impone il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 co. 2 del c.c., mediante il quale l'ente pubblico, cui è riconosciuta la piena capacità ed autonomia negoziale, può valutare di porre in essere un contratto non tipizzato quando le caratteristiche di questo siano compatibili con il proprio fine istituzionale, a prescindere da una normativa di stampo pubblicistico che lo legittimi a tale scelta. Non essendo infatti il principio di tipicità riferibile all'attività contrattuale, la p.a. è libera di ricorrere a schemi contrattuali atipici in forza della propria autonomia contrattuale, senza dover rintracciare nell'ordinamento una norma di stampo pubblicistico che a ciò la legittimi. Del resto è stato osservato che proprio il crescente utilizzo di contratti atipici - modulati dagli strumenti utilizzati dalle prassi commerciali dei privati - da parte degli enti pubblici ai fini di realizzare scopi di interesse pubblico, stia a dimostrare l'assenza di qualsivoglia limite all'autonomia contrattuale della p.a., che dunque può perseguire il proprio fine istituzionale anche mediante contratti atipici non normati dal diritto comune né previsti in linea di principio dalla normativa dei contratti pubblici. Tanto premesso in generale , nella specie, appare evidente come non sia condivisibile l'assunto da cui muove l' appellante secondo cui lo scostamento del contratto oggetto di causa dalle Pt_3 previsioni normative inerenti il contratto di appalto renderebbe di per sé nullo il contratto stesso, affermazione che peraltro si pone in netto contrasto con quanto dallo stesso attestato sia nella Pt_3 fase di scelta del contraente che di contrattazione ed esecuzione del contratto. La nullità della clausola di pagamento del corrispettivo contenuta nell'articolo 5 non può essere affermata, secondo quanto sopra rilevato, infatti, soltanto perché difforme dallo schema tipico del contratto di appalto ma avrebbe dovuto semmai essere denunciata ai sensi dell'art. 1322 c.c. in rapporto alla non meritevolezza del rapporto contrattuale come in concreto atteggiatosi e voluto dallo stesso appellante avuto riguardo allo scopo istituzionale dell'ente . Pt_3 Ora, in base al testo complessivo della disposizione che prevedeva, non solo la dilazione del pagamento del corrispettivo ma anche che le rate annuali sarebbero state corrisposte all'impresa su stati di avanzamento lavori emessi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale così come prevedeva l'impegno dell'Amministrazione al rimborso delle somme secondo un preciso piano di ammortamento , non si rinviene alcuna illiceità della clausola che, si ripete , non può ritenersi nulla soltanto perché divergente dalla disciplina tipica . L'esistenza di una disciplina tipica del contratto di appalto non implica, infatti, il divieto per la pubblica amministrazione di concludere contratti atipici che meglio si attaglino alle esigenze concrete dell'ente>>. La sentenza è passata in giudicato perché non impugnata, come da attestazione della Cancelleria in data 10.6.2025 allegata alle note conclusive di CCG. Pertanto non è più contestabile la validità della clausola in questione, e con essa dell'intero contratto di appalto.
§ 5. – L'accoglimento dell'eccezione di giudicato assorbe interamente l'appello incidentale di , con cui l'Ente critica la sentenza per non aver accolto l'eccezione CP_1 di nullità dell'intero contratto quale conseguenza della nullità della clausola di cui all'art.5 e per avere, pertanto, confermato l'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. con cui l'aveva condannata al pagamento del saldo del corrispettivo quantificato sulla base dei lavori contabilizzati.
§ 6. – Rimangono da esaminare il terzo e il quarto motivo dell'appello principale. Contr Con il terzo motivo critica l'accertamento del proprio credito in misura di soli € 374.847,00 e chiede, in via principale, che, attesa la validità della clausola di cui all'art.5 del contratto, la sorte del credito sia rideterminata in € 1.407.578,00, comprensivo della quota di interesse prevista nel concordato piano di ammortamento decennale, pari all'importo delle rate V, VI, VII, VIII e IX dell'importo di € 281.151,56 ciascuna (come riparametrato nell'addendum al contratto) e che, tenuto conto del pagamento della somma di € 374.847,00, già versata dall' in forza dell'ordinanza CP_1 ingiunzione emessa nel corso del giudizio di primo grado, si accerti il residuo dovuto di € 1.032.731,00.
contesta il motivo affermando che, anche presupponendo la validità dell'art.5 CP_1 del contratto, la clausola non consentirebbe all'appaltatore di pretendere il pagamento di somme eccedenti l'importo dei lavori contabilizzati all'atto del collaudo finale, pari a € 1.395.779,98 netti.
Il motivo va accolto per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato, che impone la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la nullità della clausola di cui all'art.5 del contratto. La tesi di , secondo cui la clausola CP_1 suddetta conterrebbe un limite all'obbligo di pagamento del corrispettivo dettato dall'importo dei lavori contabilizzati nel collaudo finale, non è condivisibile. La modalità del pagamento del corrispettivo, dilazionata in dieci rate annuali dell'importo di € 281.151,56, prevede, per l'ente appaltante, l'esborso di una somma complessivamente eccedente l'importo dei lavori affidato all'impresa, quantificato nel contratto in € 1.410.513,45, in quanto comprende una quota di interessi dovuta all'impresa quale corrispettivo dell'autofinanziamento dei lavori. Quanto alla parte della clausola che stabilisce che “All'atto del collaudo e contestualmente all'erogazione della rata di saldo, l'Amministrazione definirà l'impegno effettivo relativo all'intervento di cui trattasi sia in termini di lavori che di somme a disposizione nonché di oneri finanziari conseguenti alle modalità di corresponsione del corrispettivo di appalto ed inclusi nel valore Part netto dello stesso. Resta quindi inteso che l'importo degli oneri finanziari dovuti sui vari somme a disposizione come anticipate saranno oggetto di specifica fatturazione cumulativa unitamente alla fattura della rata di saldo , ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare anche in corso d'opera la fatturazione della quota parte degli oneri finanziari già maturati al fine di consentire il ricorso al credito”, si ritiene che abbia la funzione di chiarire che il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo presuppone l'esito positivo del collaudo, fatti salvi i pagamenti delle rate maturate in corso d'opera, e che obblighi la stazione appaltante a rideterminare, all'esito del collaudo, gli oneri finanziari dovuti sui vari s.a.l., nel rispetto tuttavia delle pattuizioni contrattuali. Poiché non è in questione l'esito positivo del collaudo dei lavori appaltati, contabilizzati per un importo pressoché coincidente con quello determinato nel contratto, mentre l'amministrazione è rimasta silente circa la determinazione degli oneri finanziari ai fini della fatturazione, si ritiene accertato il credito dell'appaltatore nell'importo desumibile dal piano di ammortamento allegato al contratto e rettificato con l'addendum. Contr Pertanto va condanna a pagare a la somma di € 1.032.731,00, pari alla CP_1 sorte delle rate ancora insolute al netto del pagamento effettuato nel corso del giudizio di primo grado, su cui sono maturati interessi legali e di mora al tasso di cui all'art.133 d.lgs.n.163/2006, come accertato dal primo giudice con statuizione non impugnata e passata in giudicato, con decorrenza, sull'importo di ciascuna rata, dalla relativa scadenza.
§ 7. – Con il quarto motivo, CCG critica la sentenza nella parte in cui ha respinto le istanze di risarcimento danno o di indennizzo formulate da parte attrice in relazione alle riserve apposte, perché le ha ritenute inammissibili e/o infondate. L'appellante critica la decisione perché non avrebbe dato corretta applicazione ai principi in materia di tempestività delle riserve, non tenendo conto del fatto che l'onere di iscrizione della riserva relativa a fatti a effetti continuativi – come le sospensioni dei lavori – sorge al cessare del fatto pregiudizievole e che, più in generale, l'onere sorge quado l'appaltatore abbia preso conoscenza dell'evento dannoso. Osserva quindi che la riserva n.1, riguardante le reiterate sospensioni dei lavori dal 20.7.2010 fino alla ripresa totale del 17.1.2013, è stata tempestivamente iscritta il 17.1.2013 perché solamente in tale data sarebbe stato possibile, per l'appaltatore, quantificare con esattezza i danni subiti.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta minimamente con l'ampia e articolata motivazione della decisione impugnata. Occorre quindi ricordare che il tribunale ha motivato l'accertamento della inammissibilità della riserva n.1, in primo luogo, in ragione dell'esplicita rinuncia dell'appaltatore a qualunque pretesa, anche futura, relativa alla sospensione dei lavori dal 20.7.2010 fino al 29.7.2011, rinuncia formulata all'atto della ripresa dei lavori e quindi certamente non più revocabile. Quanto alla sospensione disposta in data 2.3.2012 e protrattasi fino al 17.1.2013, il giudice non ha attribuito rilevanza solamente alla dichiarazione di rinuncia dell'appaltatore, questa volta formulata al momento iniziale della sospensione, ma anche alla oggettiva illegittimità della sospensione, disposta per esigenze dell' , CP_1 ossia per circostanze esulanti da quelle che avrebbero consentito ex art.24 D.M.n.145/2000, la sospensione legittima dei lavori. L'illegittimità della sospensione, rilevabile sin dal momento in cui venne disposta, onerava CCG dell'iscrizione immediata della riserva, secondo il principio di diritto cui la stessa appellante fa riferimento (Cass n.7479/2017, tra le molte: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato”).
Quanto al rigetto della domanda di indennizzo ancorata alla riserva n.2, le voci di danno non riguardano sospensioni dei lavori, ma:
1) le più onerose condizioni dei lavori stessi, correlate alle modifiche di cui alla perizia di variante in corso d'opera, che il tribunale ha accertato esser stata sottoscritta dall'appaltatore per accettazione senza condizioni e riserve;
2) maggiori o più difficoltose lavorazioni, che il tribunale ha ritenuto non provate;
3) mancata esecuzione di alcuni lavori e sottoproduzione del cantiere, che il tribunale ha ritenuto non provate e comunque inferiori al quinto d'obbligo sino a concorrenza del quale per legge (DPR n.554/1999) e per capitolato speciale, l'appaltatore non avrebbe potuto vantare credito.
Anche in relazione alla motivazione del rigetto della domanda basata sulla riserva n.2 l'appello è inammissibile perché totalmente aspecifico.
§ 8. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere CP_1 Contr condannata a pagare a la somma di ulteriore di € 1.032.731,00, oltre interessi al tasso di cui all'art.133 d.lgs.n.163/2006 con decorrenza, sull'importo di ciascuna rata, dalla relativa scadenza. Si conferma, invece, il rigetto della domanda di condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 222.621,25 o altra come di giustizia, per i titoli di cui alle riserve apposte dall'Impresa nel corso dell'appalto. L'esito complessivo della lite giustifica la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vanno poste a carico di , soccombente in misura largamente CP_1 prevalente, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1000.000,01 e € 2000.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, applicando in misura della metà l'aumento massimo sui valori dell'ultimo scaglione di cui all'art.6 D.M.n.55/14. Le spese per compensi si liquidano quindi, per tutte le fasi in € 30.204,00 per il giudizio di primo grado (€ 22.457,00 + € 7747,00 ex art.6) e in € 23.106,00 per il giudizio di appello (€ 17.179,00 + € 5927,00 ex art.6) oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale e in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.18486/2020, pubblicata in data 23/12/2020 , così decide:
- rigetta l'appello incidentale di RO
;
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello principale di
[...] condanna Parte_1 RO
a pagare a
[...] Parte_1 la somma, ulteriore rispetto a quella oggetto dell'ordinanza ingiunzione
[...] confermata dalla sentenza di primo grado, di € 1.032.731,00, oltre interessi al tasso di cui all'art.133 d.lgs.n.163/2006 decorrenti, sull'importo di ciascuna rata, dalla relativa scadenza;
- condanna a rifondere a RO le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compensi in € 30.204,00 per il giudizio di primo grado e in € 23.106,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3985/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. TRANI ALESSANDRO per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) RO P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CANCRINI ARTURO per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.18486/2020 pubblicata in data 23.12.2020
FATTO E DIRITTO Le questioni controverse sono esposte nella sentenza impugnata come segue:
<< 1.1. La parte attrice in epigrafe ( – n.d.r.), evocando in Parte_1 giudizio l' ha chiesto al tribunale di: CP_1
“condannare l' – Istituti di Santa Maria in Aquiro (IPAB) … al pagamento in favore della CP_1
… della somma complessiva di € 796.530,31, per i titoli di cui Parte_1 alle riserve come sopra apposte dall'istante nel corso dell'appalto per cui è causa, e di € 1.408.338,50 a titolo di corrispettivo ad oggi maturato per gli eseguiti lavori come da intercorso contratto di appalto, od altra accertanda come di giustizia per le esplicitate riserve e gli eseguiti e collaudati lavori, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi ex d. lgs. n. 231/2002”. A motivo di tali domande, ha esposto che: - a seguito di licitazione privata e di aggiudicazione disposta in data 13 giugno 2008, l'esponente riceveva in affidamento dall' , con contratto del 22 ottobre 2008, prot. 4857, i lavori di restauro CP_1 e ristrutturazione del complesso edilizio in Roma via della Guglia n.69/b, destinato a sede degli uffici dell'Ente, al fine di adeguare gli spazi alle esigenze della committente, di operare il risanamento statico delle strutture e delle coperture, di predisporre l'immobile all'adeguamento impiantistico;
- i lavori venivano consegnati in data 18 giugno 2009, ed avrebbero dovuto compiersi in 365 giorni;
- in data 30 ottobre 2009 veniva emesso il I SAL;
- la committente disponeva, in data 15 dicembre 2009, la sospensione parziale dei lavori, essendo emerse delle criticità non conoscibili in sede di progettazione e che occorreva indagare più approfonditamente: per tali ragioni il Direttore dei Lavori ordinava all'Impresa di eseguire prove di carico del solaio relativo al locale 2-13, delle indagini microsismiche sulle murature, delle prove di resistenza delle strutture lignee;
- in data 31 maggio 2010 le parti sottoscrivevano un addendum al contratto di appalto, con conseguenti correzioni e rettifiche anche del piano di ammortamento concordato per il pagamento del corrispettivo;
- in data 18 giugno 2010 veniva emesso il II SAL e, di lì a poco, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Lazio, Sardegna ed Abruzzo subentrava nella Direzione dei Lavori;
- in data 20 luglio 2010 la D.L. faceva luogo alla sospensione totale dei lavori, in attesa di definire gli aspetti progettuali relativi agli interventi di consolidamento della copertura e delle murature, alla luce delle indagini espletate e delle indicazioni della CP_2
- in data 29 luglio 2011 i lavori venivano ripresi solo parzialmente, per la parte non interessata dallo scambio di locali tra l' ed il Senato della Repubblica, ed in attesa di definire gli aspetti CP_1 progettuali relativi ai locali liberati dall'affittuario (Senato);
- in data 2 marzo 2012 veniva emesso il III SAL, ed in pari data la D.L. nuovamente disponeva la sospensione totale dei lavori, in attesa della redazione del progetto esecutivo in variante, da predisporre per i locali rilasciati dal Senato, inizialmente non inclusi nel piano dell'opera;
- in data 17 maggio 2012 il Comitato Tecnico Amministrativa esprimeva parere favorevole al progetto in variante, predisposto senza aumento dell'importo contrattuale, e con la proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 giorni;
- in data 17 gennaio 2013 veniva disposta la ripresa totale dei lavori;
- in data 29 marzo 2013 veniva emesso il IV SAL, ed in data 4 giugno 2013 veniva emesso il V SAL;
- in data 6 settembre 2013 veniva disposta nuovamente la sospensione parziale dei lavori, per la perdurante indisponibilità delle aree al terzo piano;
- in data 28 novembre 2013 venivano consegnati gli ultimi lavori ancora da ultimare, che venivano completati in data 20 dicembre 2013, con l'emissione del VI SAL;
- in data 27 dicembre 2013 la Direzione dei Lavori emetteva il Certificato di Ultimazione dei lavori, quindi in data 13 marzo 2014 veniva emesso il conto finale, ed in data 13 ottobre 2014 il certificato di collaudo. Ancora, la parte attrice ha rappresentato: (i) che la Committente avesse mancato di versare la complessiva somma di € 1.408.338,50, ancora dovuta per contratto;
(ii) di avere firmato con riserva il verbale di ripresa totale dei lavori in data 17 gennaio 2013, nonché il Registro di Contabilità al IV SAL, emesso in data 29 marzo 2013, accusando di avere sofferto maggiori oneri a seguito delle modifiche progettuali apportate dalla Committente in corso d'opera, nonché per effetto dell'ingiustificato protrarsi della sospensione per oltre sette mesi, dopo l'approvazione della perizia di variante, per un complessivo avere di € 723.809,49, preteso a titolo di
“rimborsa quota spese generali” non ammortizzate, di indennizzo per il “sotto utilizzo dei macchinari ed attrezzature” e per il “mancato utile”, a titolo di risarcimento del “danno finanziario per ritardato conseguimento dell'utile” e per “prolungamento delle polizze fideiussorie”, a titolo d'indennizzo delle “maggiori spese afferenti il personale tecnico di cantiere” e del “costo della guardiania oltre i tempi previsti”, nonché d'indennizzo per “l'aumento dei costi delle materie prime”; (iii) di avere firmato con riserva anche il V SAL, emesso in data 4 giugno 2013, in relazione al complessivo credito di € 72.720,83, a motivo: della mancata produzione di alcune lavorazioni variate (in diminuzione) dalla Direzione dei Lavori;
dei maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione, in sicurezza, delle lavorazioni relative al vano scala, rimasto accessibile al pubblico ed ai dipendenti dell' , e che invece secondo il progetto originario avrebbero dovuto restare intercluso;
dei CP_1 maggiori oneri e della sottoproduzione sofferta a seguito di ritrovamenti imprevisti avvenuti nel corso dei lavori, che avevano imposto nuovi e più gravosi interventi;
della minore produttività del cantiere per indisponibilità dei locali al terzo piano, fino a data prossima alla ultimazione dei lavori;
(iv) che i maggiori oneri e minori guadagni sofferti nel corso dell'appalto fossero imputabili alla Committente, che solo in corso di lavori aveva disposto un approfondimento delle indagini sulla capacità statica di un solaio al secondo piano, e successivamente aveva radicalmente modificato, in corso d'opera, le aree d'intervento, imponendo lavorazioni differenti e più gravose di quelle previste in progetto, nonché consentendo che le aree di cantiere fossero accessibili al pubblico ed ai dipendenti;
inoltre la Committente aveva ingiustificatamente protratto la sospensione dei lavori, dopo l'approvazione della perizia di variante, ed aveva ritardato la consegna dei locali all'ultimo piano;
(v) che per fatto e colpa della Committente l'appalto, da ultimare in 365 giorni, si erano protratto per 1.645 giorni, dei quali 726 giorni trascorsi in sospensione totale;
(vi) di avere pertanto maturato diritto a vedersi risarcire o indennizzare le voci di danno, maggiori oneri e minori guadagni, in dettaglio indicate nello scritto introduttivo, per complessivi € 796.530,31; (vii) di avere diritto a percepire il saldo dei lavori, non versato dalla Committente, per € 1.408.338,50. Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite. 1.2 Attivato il contraddittorio, l' si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha riepilogato i CP_1 fatti salienti, relativi al rapporto intercorso con la In particolare, Parte_1 ha (tra l'altro) rappresentato che: (a) a termini dell'art. 5 del contratto di appalto, giacché l'Impresa aveva richiesto di ricorrere all'auto- finanziamento, per sostenere il costo dell'intervento, il pagamento dei lavori sarebbe stato eseguito
“mediante utilizzo di n. 10 rate annuali costanti, decorrenti dal 2008 al 2017, dell'importo di Euro 284.865,08” ciascuna, da corrispondere all'Impresa “su stati di avanzamento dei lavori”, e restando inteso che il pagamento del saldo finale fosse subordinato “all'espletamento del collaudo ed alla successiva approvazione da parte della stazione appaltante”; (b) il contratto prevedeva che i lavori avrebbero dovuto ultimarsi in giorni 540 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna (del 18 giugno 2009); (c) dal Certificato di Collaudo emesso dall'Amministrazione, unitamente al RUP ed al D.L., risultava che il credito residuo riconoscibile all'Appaltatore, al netto degli acconti già versati, fosse pari ad € 6.979,98. Tanto esposto in fatto l' ha argomentato, in diritto, che: CP_1 (i) il contratto di appalto inter partes fosse radicalmente nullo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 comma 1, 1421 c.c., per violazione di norme imperative, e segnatamente degli artt. 114 e 116 d.P.R. n. 554/1999, artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000, prevedendo delle modalità di versamento del corrispettivo difformi da quelle previste, in via inderogabile, dalle norme su richiamate: in particolare, secondo l'art. 5 del documento negoziale, il pagamento sarebbe stato dilazionato in dieci anni, con il pagamento di rate costanti comprensive dell'interesse del 4,67% annuo effettivo, ammettendosi l'Appaltatore all'autofinanziamento del costo dell'opera, in deroga alle previsioni dell'art. 160-bis d.lgs. n. 163/2006 (c.d. leasing in costruendo); (ii) il contratto medesimo, proprio per le peculiari modalità previste per il pagamento del corrispettivo, presentasse una causa atipica connotata da alcuni elementi sia della concessione dei lavori pubblici, sia dell'appalto, sia del leasing in costruendo, tale da giungere al risultato (non voluto dalla legge) di imporre (o consentire) all'Appaltatore di ricorrere all'autofinanziamento, in assenza di risorse disponibili alla Committente per il pagamento del corrispettivo dell'Appaltatore; (iii) l'Appaltatore non avesse iscritto riserva né sul verbali di sospensione (totale) dei lavori in data 20 luglio 2010, né sul verbale di sospensione (totale) dei lavori in data 2 marzo 2012, né sui correlativi verbali di ripresa (parziale) dei lavori, rispettivamente in data 29 luglio 2011 ed in data 17 gennaio 2013, né (infine) sul verbale di sospensione (parziale) del 6 settembre 2013 e sul verbale di sospensione (totale) del 11 ottobre 2013, sì che la riserva apposta, per la prima volta, in data 28 novembre 2013 doveva dirsi intempestiva;
(iv) inoltre, l'Appaltatore avesse firmato senza riserve il III SAL, per tutti i lavori al 2 marzo 2012, allorquando la durata dei lavori si era già palesemente procrastinata oltre il previsto, sì da esser decaduto da qualsiasi pretesa correlata alla minore produzione del cantiere, sino a quella data;
(v) l'Appaltatore avesse inoltre sottoscritto, in data 6 luglio 2012, un “atto di sottomissione” alla perizia di variante nel frattempo approvata, con il quale si obbligava ed accettava “senza condizioni e/o riserve di sorta, ad eseguire i variati lavori previsti nel progetto esecutivo di variante”; (vi) l'Appaltatore avesse sottoscritto senza riserva il verbale di ripresa dei lavori in data 17 gennaio 2013, ed in ogni caso – pure dolendosi dell'ingiustificata protrazione della sospensione disposta dal 2 marzo 2012 – non aveva fatto luogo all'interpello previsto dall'art. 24, comma 3, del d.m. n. 145/2000, sì da esser decaduto da qualsiasi pretesa correlata al procrastinarsi della sospensione, sino al 17 gennaio 2013; (vii) l'Appaltatore, benché la durata complessiva delle diverse sospensioni subite dai lavori fosse superiore ad oltre ¼ della durata dei lavori prevista in contratto, non avesse formulato istanza di recesso, a termini dell'art. 24, comma 4, d.m. n.145/2000; (viii) in ogni caso, le voci di credito indicate nella riserva iscritta in occasione del verbale di ripresa dei lavori, in data 28 novembre 2013, fossero state calcolate in modo arbitrario, ed in assenza di prove dimostrative a corredo;
(ix) anche la riserva iscritta in occasione della firma del V SAL, in data 4 giugno 2013, avrebbe dovuto dirsi intempestiva, avendo l'Appaltatore ricevuto senza sollevare eccezione alcuna, in data 17 gennaio 2013, la riconsegna dei lavori (già sospesi) così come modificati a seguito dell'approvazione della perizia in variante, ed avendo sottoscritto il IV SAL, in data 29 marzo 2013, senza iscrivere riserva quanto al danno lamentato, ed imputato alle difficoltà incontrate nelle lavorazioni nel cortile interno, alle interferenze presenti nella zona scale (destinata ai lavori ed al contempo promiscuamente utilizzata dai dipendenti e dal pubblico), alle maggiori lavorazioni relative al rifacimento del solaio sovrastante l'androne e al rinforzo della trave in legno del solaio del secondo piano, benché tutte queste lavorazioni fossero state già contabilizzate e considerate nel IV SAL;
(x) da ultimo, che a fronte di lavori contabilizzati per € 1.395.779,98, lo stesso Appaltatore avesse ammesso di avere ricevuto la complessiva somma di € 1.020.933,04, sì che anche la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo avrebbe dovuto essere respinta. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande dell'Avversario, con favore delle spese della lite. 1.3 All'udienza di trattazione la difesa attrice ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, in ordine all'eccezione di nullità formulata dalla difesa dell' ; all'esito delle memorie di appendice CP_1 scritta all'udienza di trattazione, il tribunale ha pronunciato (su richiesta della parte attrice) ordinanza ingiuntiva di pagamento della somma di € 374.847,00, a carico dell' , ed i termini del contendere CP_1 sono rimasti pressoché invariati>>.
§ 2. – All'esito dell'istruttoria, espletata in via documentale e mediante consulenza tecnica, il tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accertato la nullità della clausola di cui all'art.5 del contratto di appalto, che determina le modalità di pagamento del corrispettivo in dieci rate annuali comprensive di interessi, in divergenza dalle prescrizioni dell'art.114 DPR n.554/1999; ha tuttavia respinto l'eccezione di nullità dell'intero contratto sollevata da in forza della nullità della CP_1 clausola;
ha quantificato il credito dell'appaltatore sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati al netto dell'importo degli acconti ricevuti;
ha respinto la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per le riserve iscritte da CCG in quanto tardive e, in parte, anche inammissibili sotto altri profili e non documentate. Il primo giudice, quindi, ha così provveduto: << conferma l'ordinanza ingiunzione emessa, ex art. 186 ter c.p.c., in data 19 settembre 2019, e la condanna ivi contenuta;
- dato atto che la parte convenuta ha pagato la sorte capitale di € 374.847,00, nelle more della lite, condanna l' al pagamento, in favore della parte attrice, degli interessi legali e di mora CP_1 prodotti, sulla sorte capitale, dalla data del 20 settembre 2014 alla data di intervenuto pagamento, al saggio di cui all'art. 133 d. lgs. n. 163/2006, nonché di cui all'art. 30, comma 3, d.m. n. 145/2000;
- rigetta, per il resto, le domande della parte attrice;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti, con l'eccezione di quelle già liquidate nell'ordinanza ingiuntiva sopra indicata, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per la misura del 50% ciascuna>>.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata in via principale da Parte_1
(da ora in poi: CCG) con un atto articolato in quattro motivi e in via incidentale
[...] da con un atto articolato in due motivi. CP_1
La causa, già rinviata per precisazione delle conclusioni al 6.10.2023, poi rinviata d'ufficio all'11.7.2025, con contestuale mutamento del rito ex art.281 sexies c.p.c. e assegnazione alle parti di un termine per note fino al 2.36.2025, è stata discussa oralmente all'udienza del 11.7.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per CCG:
< l'Ecc.ma Corte, rilevato l'intervenuto giudicato sulla questione di nullità, accolga per quanto di ragione i motivi dell'appello principale, con il rigetto l'avverso appello incidentale, siccome precluso dal giudicato medesimo, inammissibile e comunque infondato nel merito>>.
<(…) condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore: Parte_1 1) della somma di € 222.621,25, od altra come di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, per i titoli di cui alle riserve apposte dall'Impresa nel corso dell'appalto per cui è causa;
2) della somma di € 1.408.338,50, od altra come di giustizia, a titolo di corrispettivo maturato alla proposizione della domanda per gli eseguiti lavori come da intercorso contratto d'appalto, da cui va detratta la somma di
€ 374.847,00, oltre interessi, già ricevuta in forza dell'ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva in data 19-09-2019 e della conseguente sentenza del Tribunale;
il tutto oltre gli interessi ulteriori nelle misure di legge (ex D.Lgs. n. 231/2002, D.M. 145/2000, ovvero Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis) e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio.>> Per : CP_1
<< rigettare l'atto di appello proposto da con conseguente reiezione dei motivi di Parte_1 impugnazione e conferma sulle parti ex adverso impugnate della sentenza appellata;
- in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello incidentale, riformare in parte qua la sentenza impugnata, e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla restituzione della somma pari ad € 494.660,89 in favore di oltre interessi CP_1 legali e moratori, anche anatocistici e/o ex d.lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, d.lgs. n. 231/2002, e alla rivalutazione monetaria e IVA, se dovuta, come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari>>.
§ 4. – L'appello principale è articolato in quattro motivi. Il primo motivo criticava il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sull'eccezione di nullità del contratto di appalto sollevata da , ma è stato CP_1 abbandonato dall'appellante nelle note conclusive, in cui ha eccepito che la questione della nullità della clausola di cui all'art.5, riguardante le modalità di pagamento del corrispettivo dell'opera appaltata, è ormai superata dall'accertamento della validità della clausola e quindi dell'intero contratto contenuto nella sentenza di questa Corte d'Appello n.5399/2023 pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato.
L'eccezione di giudicato è fondata. La sentenza n.5399/2023, pronunciata da questa Corte nel giudizio n.3893/2017 R.G. tra le stesse parti, ha deciso l'appello di contro la sentenza del Tribunale di Roma CP_1
n.22853/2016, avente a oggetto, tra l'altro, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19466 Contr dell'11.10.2012, ottenuto da nei confronti di per il pagamento della quarta CP_1 rata del corrispettivo di cui al contratto a trattativa privata del 22.10.2008, rep. prot. 4857, e relativo addendum del maggio 2010. La Corte, nell'esaminare il primo motivo di appello, con cui aveva riproposto la questione della nullità della clausola di CP_1 cui all'art.5 del contratto, ha così statuito:
<< la clausola in contestazione è l'art. 5 del contratto del 2 ottobre 2008 del seguente tenore
“ Il pagamento dei lavori sarà eseguito mediante utilizzo di n. 10 rate annuali costanti decorrenti dal 2008 al 2017 dell'importo di euro 284.865,08 calcolate al tasso fisso nominale pari al “interest rate SWAP” “IRS” a dieci anni 4,52% rilevato alle ore 11,00 del 21 ottobre 2008 maggiorato dello spread pari al 0,15 che ha portato all'applicazione di un tasso 4,67% annuo effettivo. Per il pagamento dei lavori e delle somme a disposizione, le suddette rate annuali saranno corrisposte all'impresa su stati di avanzamento lavori emessi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di appalto e liquidati dal Responsabile del Procedimento e/o su richiesta di ristoro delle somme anticipate. Resta inteso che il pagamento del saldo finale è subordinato all'espletamento del collaudo ed alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione . L'Amministrazione assumerà impegni pluriennali sulla base del proprio programma come determinato e provvederà al rimborso delle somme mutuate, come sopra , mediante 10 rate con cadenza annuale da corrispondersi entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 fino all'esercizio finanziario 2017, da euro 284.865,08 ciascuna secondo il piano di ammortamento approvato che allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale . All'atto del collaudo e contestualmente all'erogazione della rata di saldo , l'Amministrazione definirà l'impegno effettivo relativo all'intervento di cui trattasi sia in termini di lavori che di somme a disposizione nonché di oneri finanziari conseguenti alle modalità di corresponsione del corrispettivo di appalto ed inclusi nel valore netto dello stesso. Resta quindi inteso Part che l'importo degli oneri finanziari dovuti sui vari e somme a disposizione come anticipate saranno oggetto di specifica fatturazione cumulativa unitamente alla fattura della rata di saldo , ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare anche in corso d'opera la fatturazione della quota parte degli oneri finanziari già maturati al fine di consentire il ricorso al credito . Per tutto quanto sopra l'impresa non potrà avanzare pretesa alcuna per danni , interessi e qualsivoglia altra giustificazione economica restando così l'Amministrazione impegnata solo alla corresponsione della rata maturata , previa presentazione di idonea documentazione giustificativa”. Secondo l'appellante la clausola sarebbe contraria al principio di tipicità delle forme contrattuali imposte dal codice degli appalti all'art. 3 per l'evidente deviazione dallo schema negoziale dell'appalto pubblico di lavori;
gli appalti non possono essere banditi senza la necessaria copertura finanziaria facendo affidamento su future provviste economiche provenienti da un terzo;
il pagamento degli acconti e del saldo non può essere derogato in violazione degli artt. 141,143 e 144 D.p.r. 207/2010; le violazioni di legge indicate sono idonee ad integrare la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1418 c.c. Ritiene la Corte che nessuna di tali pretese violazioni sia in grado di determinare la nullità della clausola contrattuale sopra riportata. Il principio di tipicità dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione ha avuto nel tempo un'interpretazione evolutiva riconoscendosi alle amministrazioni - come rilevato dallo stesso istituto appellante - sempre una maggiore libertà di contrattare ai sensi dell'art. 1322 c.c.. tanto che lo strumento autoritativo ha cessato di essere lo strumento primario dell'azione della p.a., in favore dell'utilizzo degli strumenti privatistici, tra i quali il contratto, anche atipico. In passato l'attività contrattuale della p.a. era considerata conforme al principio di legalità che regge l'agire amministrativo soltanto quando si svolgesse nelle modalità e nei limiti indicati dalla disciplina pubblicistica di riferimento, e laddove ci si avvalesse di modelli contrattuali tipici, la cui meritevolezza degli interessi perseguiti è già valutata a priori dal legislatore e per i quali esiste una disciplina di diritto comune applicabile. La funzionalizzazione al perseguimento dell'interesse pubblico, come concretizzato nello scopo istituzionale dell'ente, non necessita tuttavia del contratto tipizzato la cui meritevolezza sia definita a monte dal legislatore, ben potendo dirsi soddisfatta anche attraverso l'utilizzo del contratto atipico . A tale ultimo fine si impone il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 co. 2 del c.c., mediante il quale l'ente pubblico, cui è riconosciuta la piena capacità ed autonomia negoziale, può valutare di porre in essere un contratto non tipizzato quando le caratteristiche di questo siano compatibili con il proprio fine istituzionale, a prescindere da una normativa di stampo pubblicistico che lo legittimi a tale scelta. Non essendo infatti il principio di tipicità riferibile all'attività contrattuale, la p.a. è libera di ricorrere a schemi contrattuali atipici in forza della propria autonomia contrattuale, senza dover rintracciare nell'ordinamento una norma di stampo pubblicistico che a ciò la legittimi. Del resto è stato osservato che proprio il crescente utilizzo di contratti atipici - modulati dagli strumenti utilizzati dalle prassi commerciali dei privati - da parte degli enti pubblici ai fini di realizzare scopi di interesse pubblico, stia a dimostrare l'assenza di qualsivoglia limite all'autonomia contrattuale della p.a., che dunque può perseguire il proprio fine istituzionale anche mediante contratti atipici non normati dal diritto comune né previsti in linea di principio dalla normativa dei contratti pubblici. Tanto premesso in generale , nella specie, appare evidente come non sia condivisibile l'assunto da cui muove l' appellante secondo cui lo scostamento del contratto oggetto di causa dalle Pt_3 previsioni normative inerenti il contratto di appalto renderebbe di per sé nullo il contratto stesso, affermazione che peraltro si pone in netto contrasto con quanto dallo stesso attestato sia nella Pt_3 fase di scelta del contraente che di contrattazione ed esecuzione del contratto. La nullità della clausola di pagamento del corrispettivo contenuta nell'articolo 5 non può essere affermata, secondo quanto sopra rilevato, infatti, soltanto perché difforme dallo schema tipico del contratto di appalto ma avrebbe dovuto semmai essere denunciata ai sensi dell'art. 1322 c.c. in rapporto alla non meritevolezza del rapporto contrattuale come in concreto atteggiatosi e voluto dallo stesso appellante avuto riguardo allo scopo istituzionale dell'ente . Pt_3 Ora, in base al testo complessivo della disposizione che prevedeva, non solo la dilazione del pagamento del corrispettivo ma anche che le rate annuali sarebbero state corrisposte all'impresa su stati di avanzamento lavori emessi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale così come prevedeva l'impegno dell'Amministrazione al rimborso delle somme secondo un preciso piano di ammortamento , non si rinviene alcuna illiceità della clausola che, si ripete , non può ritenersi nulla soltanto perché divergente dalla disciplina tipica . L'esistenza di una disciplina tipica del contratto di appalto non implica, infatti, il divieto per la pubblica amministrazione di concludere contratti atipici che meglio si attaglino alle esigenze concrete dell'ente>>. La sentenza è passata in giudicato perché non impugnata, come da attestazione della Cancelleria in data 10.6.2025 allegata alle note conclusive di CCG. Pertanto non è più contestabile la validità della clausola in questione, e con essa dell'intero contratto di appalto.
§ 5. – L'accoglimento dell'eccezione di giudicato assorbe interamente l'appello incidentale di , con cui l'Ente critica la sentenza per non aver accolto l'eccezione CP_1 di nullità dell'intero contratto quale conseguenza della nullità della clausola di cui all'art.5 e per avere, pertanto, confermato l'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. con cui l'aveva condannata al pagamento del saldo del corrispettivo quantificato sulla base dei lavori contabilizzati.
§ 6. – Rimangono da esaminare il terzo e il quarto motivo dell'appello principale. Contr Con il terzo motivo critica l'accertamento del proprio credito in misura di soli € 374.847,00 e chiede, in via principale, che, attesa la validità della clausola di cui all'art.5 del contratto, la sorte del credito sia rideterminata in € 1.407.578,00, comprensivo della quota di interesse prevista nel concordato piano di ammortamento decennale, pari all'importo delle rate V, VI, VII, VIII e IX dell'importo di € 281.151,56 ciascuna (come riparametrato nell'addendum al contratto) e che, tenuto conto del pagamento della somma di € 374.847,00, già versata dall' in forza dell'ordinanza CP_1 ingiunzione emessa nel corso del giudizio di primo grado, si accerti il residuo dovuto di € 1.032.731,00.
contesta il motivo affermando che, anche presupponendo la validità dell'art.5 CP_1 del contratto, la clausola non consentirebbe all'appaltatore di pretendere il pagamento di somme eccedenti l'importo dei lavori contabilizzati all'atto del collaudo finale, pari a € 1.395.779,98 netti.
Il motivo va accolto per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato, che impone la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la nullità della clausola di cui all'art.5 del contratto. La tesi di , secondo cui la clausola CP_1 suddetta conterrebbe un limite all'obbligo di pagamento del corrispettivo dettato dall'importo dei lavori contabilizzati nel collaudo finale, non è condivisibile. La modalità del pagamento del corrispettivo, dilazionata in dieci rate annuali dell'importo di € 281.151,56, prevede, per l'ente appaltante, l'esborso di una somma complessivamente eccedente l'importo dei lavori affidato all'impresa, quantificato nel contratto in € 1.410.513,45, in quanto comprende una quota di interessi dovuta all'impresa quale corrispettivo dell'autofinanziamento dei lavori. Quanto alla parte della clausola che stabilisce che “All'atto del collaudo e contestualmente all'erogazione della rata di saldo, l'Amministrazione definirà l'impegno effettivo relativo all'intervento di cui trattasi sia in termini di lavori che di somme a disposizione nonché di oneri finanziari conseguenti alle modalità di corresponsione del corrispettivo di appalto ed inclusi nel valore Part netto dello stesso. Resta quindi inteso che l'importo degli oneri finanziari dovuti sui vari somme a disposizione come anticipate saranno oggetto di specifica fatturazione cumulativa unitamente alla fattura della rata di saldo , ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di autorizzare anche in corso d'opera la fatturazione della quota parte degli oneri finanziari già maturati al fine di consentire il ricorso al credito”, si ritiene che abbia la funzione di chiarire che il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo presuppone l'esito positivo del collaudo, fatti salvi i pagamenti delle rate maturate in corso d'opera, e che obblighi la stazione appaltante a rideterminare, all'esito del collaudo, gli oneri finanziari dovuti sui vari s.a.l., nel rispetto tuttavia delle pattuizioni contrattuali. Poiché non è in questione l'esito positivo del collaudo dei lavori appaltati, contabilizzati per un importo pressoché coincidente con quello determinato nel contratto, mentre l'amministrazione è rimasta silente circa la determinazione degli oneri finanziari ai fini della fatturazione, si ritiene accertato il credito dell'appaltatore nell'importo desumibile dal piano di ammortamento allegato al contratto e rettificato con l'addendum. Contr Pertanto va condanna a pagare a la somma di € 1.032.731,00, pari alla CP_1 sorte delle rate ancora insolute al netto del pagamento effettuato nel corso del giudizio di primo grado, su cui sono maturati interessi legali e di mora al tasso di cui all'art.133 d.lgs.n.163/2006, come accertato dal primo giudice con statuizione non impugnata e passata in giudicato, con decorrenza, sull'importo di ciascuna rata, dalla relativa scadenza.
§ 7. – Con il quarto motivo, CCG critica la sentenza nella parte in cui ha respinto le istanze di risarcimento danno o di indennizzo formulate da parte attrice in relazione alle riserve apposte, perché le ha ritenute inammissibili e/o infondate. L'appellante critica la decisione perché non avrebbe dato corretta applicazione ai principi in materia di tempestività delle riserve, non tenendo conto del fatto che l'onere di iscrizione della riserva relativa a fatti a effetti continuativi – come le sospensioni dei lavori – sorge al cessare del fatto pregiudizievole e che, più in generale, l'onere sorge quado l'appaltatore abbia preso conoscenza dell'evento dannoso. Osserva quindi che la riserva n.1, riguardante le reiterate sospensioni dei lavori dal 20.7.2010 fino alla ripresa totale del 17.1.2013, è stata tempestivamente iscritta il 17.1.2013 perché solamente in tale data sarebbe stato possibile, per l'appaltatore, quantificare con esattezza i danni subiti.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta minimamente con l'ampia e articolata motivazione della decisione impugnata. Occorre quindi ricordare che il tribunale ha motivato l'accertamento della inammissibilità della riserva n.1, in primo luogo, in ragione dell'esplicita rinuncia dell'appaltatore a qualunque pretesa, anche futura, relativa alla sospensione dei lavori dal 20.7.2010 fino al 29.7.2011, rinuncia formulata all'atto della ripresa dei lavori e quindi certamente non più revocabile. Quanto alla sospensione disposta in data 2.3.2012 e protrattasi fino al 17.1.2013, il giudice non ha attribuito rilevanza solamente alla dichiarazione di rinuncia dell'appaltatore, questa volta formulata al momento iniziale della sospensione, ma anche alla oggettiva illegittimità della sospensione, disposta per esigenze dell' , CP_1 ossia per circostanze esulanti da quelle che avrebbero consentito ex art.24 D.M.n.145/2000, la sospensione legittima dei lavori. L'illegittimità della sospensione, rilevabile sin dal momento in cui venne disposta, onerava CCG dell'iscrizione immediata della riserva, secondo il principio di diritto cui la stessa appellante fa riferimento (Cass n.7479/2017, tra le molte: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato”).
Quanto al rigetto della domanda di indennizzo ancorata alla riserva n.2, le voci di danno non riguardano sospensioni dei lavori, ma:
1) le più onerose condizioni dei lavori stessi, correlate alle modifiche di cui alla perizia di variante in corso d'opera, che il tribunale ha accertato esser stata sottoscritta dall'appaltatore per accettazione senza condizioni e riserve;
2) maggiori o più difficoltose lavorazioni, che il tribunale ha ritenuto non provate;
3) mancata esecuzione di alcuni lavori e sottoproduzione del cantiere, che il tribunale ha ritenuto non provate e comunque inferiori al quinto d'obbligo sino a concorrenza del quale per legge (DPR n.554/1999) e per capitolato speciale, l'appaltatore non avrebbe potuto vantare credito.
Anche in relazione alla motivazione del rigetto della domanda basata sulla riserva n.2 l'appello è inammissibile perché totalmente aspecifico.
§ 8. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere CP_1 Contr condannata a pagare a la somma di ulteriore di € 1.032.731,00, oltre interessi al tasso di cui all'art.133 d.lgs.n.163/2006 con decorrenza, sull'importo di ciascuna rata, dalla relativa scadenza. Si conferma, invece, il rigetto della domanda di condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 222.621,25 o altra come di giustizia, per i titoli di cui alle riserve apposte dall'Impresa nel corso dell'appalto. L'esito complessivo della lite giustifica la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vanno poste a carico di , soccombente in misura largamente CP_1 prevalente, liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1000.000,01 e € 2000.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, applicando in misura della metà l'aumento massimo sui valori dell'ultimo scaglione di cui all'art.6 D.M.n.55/14. Le spese per compensi si liquidano quindi, per tutte le fasi in € 30.204,00 per il giudizio di primo grado (€ 22.457,00 + € 7747,00 ex art.6) e in € 23.106,00 per il giudizio di appello (€ 17.179,00 + € 5927,00 ex art.6) oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale e in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.18486/2020, pubblicata in data 23/12/2020 , così decide:
- rigetta l'appello incidentale di RO
;
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello principale di
[...] condanna Parte_1 RO
a pagare a
[...] Parte_1 la somma, ulteriore rispetto a quella oggetto dell'ordinanza ingiunzione
[...] confermata dalla sentenza di primo grado, di € 1.032.731,00, oltre interessi al tasso di cui all'art.133 d.lgs.n.163/2006 decorrenti, sull'importo di ciascuna rata, dalla relativa scadenza;
- condanna a rifondere a RO le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compensi in € 30.204,00 per il giudizio di primo grado e in € 23.106,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo