Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/02/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09837/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9837 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno emesso in data 02.08.2020, notificato il 15.09.2020, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana nr. -OMISSIS- presentata in data 03.06.2015, nonché di ogni eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente;
per l’accertamento
della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS- presentata da -OMISSIS- in data 03.06.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del 2 agosto 2020, notificato il 15 settembre 2020, con cui il Ministro dell’Interno ha rigettato la domanda da egli presentata per il conseguimento della cittadinanza italiana.
1.1. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato il Ministero, premesso che “[…]in data 24/10/2016 sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – irrevocabile il 18/03/2017 per falsa attribuzione di lavori altrui in concorso (art. 110 c.p., art. 1 comma 2 l. 19/04/1925 n. 475) da cui si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda – idonei a fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis […] considerato che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9 della citata Legge n. 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa; ritenuto che non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.[...]” ha rigettato la domanda di cittadinanza presentata in data 3 giugno 2015.
2. Dell’impugnato decreto il ricorrente ha chiesto l’annullamento lamentando la violazione di legge per carenza di motivazione, per l’errata valutazione degli elementi sintomatici di integrazione emersi nel corso dell’istruttoria, nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancato o inadeguato bilanciamento degli interessi coinvolti. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione ha riconosciuto automatico rilievo ostativo ad una condanna di lieve entità (8 mesi di reclusione) risalente al 2016, per un fatto commesso nel 2013, ritenendola indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, nonostante egli avesse ottenuto il beneficio della sospensione della pena ai sensi dell’art. 163 cod. pen. e, successivamente, la piena riabilitazione. Inoltre, il Ministero avrebbe totalmente omesso ogni considerazione in ordine al radicamento del ricorrente e della sua famiglia nel territorio nazionale, alla stabile attività lavorativa svolta (con redditi da lavoro superiori ai 26.000,00 euro annuali) e alla sua anzianità contributiva.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in data 27 novembre 2020, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
5. All'udienza straordinaria del 17 gennaio 2025, svolta con modalità da remoto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Preliminarmente, il Collegio osserva come il provvedimento impugnato abbia dato rilievo ostativo al pregiudizio penale rappresentato dalla condanna emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data 24 ottobre 2016 a carico del ricorrente, rispetto alla quale gli è stata riconosciuta prima la sospensione condizionale della pena e, successivamente, la riabilitazione (in data 23 febbraio 2021).
1.2. In questo quadro, appare utile richiamare gli approdi a cui è pervenuto questo stesso T.A.R. in ordine al potere attribuito all'amministrazione nella materia in esame, all'interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento.
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l'esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità - consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall'art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” , consistenti nell'apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale con valutazioni funzionali alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l'attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l'effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l'inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Se, dunque, il potere dell'Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell'effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez.II quater, n. 5665/2012).
2. Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere fondate le censure formulate dal ricorrente.
2.1. Si osserva, infatti, che l'Amministrazione ha respinto l'istanza di concessione dello status per l'emersione sul conto del richiedente di una sentenza di condanna per un fatto di entità estremamente lieve, tanto che è stato oggetto di un provvedimento di sospensione condizionale della pena e successivamente di riabilitazione.
In questo quadro, il Collegio ritiene che il provvedimento sia effettivamente inficiato dal difetto di istruttoria e di motivazione indicato dal ricorrente. Infatti, il provvedimento, al di là di mere clausole di stile, non consente di ravvisare in maniera chiara la valutazione degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto che, nonostante il tempo trascorso, hanno consentito all’Amministrazione di ritenere che il singolo fatto in esame, estremamente lieve, fosse invece talmente rilevante da giustificare un giudizio negativo sull'effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte.
Questo T.A.R., infatti, ha già avuto modo di affermare che in relazione a fatti risalenti nel tempo e di entità estremamente lieve, l'Autorità procedente “è onerata di chiarire la specifica valenza negativa degli stessi; in dette circostanze il diniego presuppone la formulazione di un giudizio globale della situazione dello straniero, in quanto rispetto a notizie di reato tanto risalenti, l'Amministrazione deve procedere alla valutazione delle circostanze del caso concreto, con specifico riferimento alla gravità della vicenda penale e all'effettiva pericolosità del richiedente, le quali, anche se non vincolano la valutazione dell'Amministrazione nell'ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di puntualità dei presupposti di fatto della determinazione assunta dell'autorità procedente” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 14/08/2023, n.13306)
Nel caso di specie, pertanto, pur trattandosi di un provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f ), della legge n. 91 del 1992, che costituisce un atto altamente discrezionale e la cui adozione presuppone una valutazione di opportunità politico-amministrativa, è mancato il necessario approfondimento istruttorio da parte del Ministero, che avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali il singolo pregiudizio penale, risalente nel tempo ed estremamente lieve, dovesse comunque ritenersi ostativo al rilascio della cittadinanza.
Nel provvedimento impugnato, invece, non si ravvisa alcuna considerazione puntuale e concreta, al di là della valutazione stereotipata della rilevanza del fatto commesso. Né, tantomeno, l’Amministrazione ha in alcun modo considerato le documentate circostanze relative alla regolare attività lavorativa svolta dal ricorrente, al reddito stabilmente prodotto (ben superiore alla soglia richiesta per il riconoscimento della cittadinanza), al radicamento nel territorio nazionale di tutto il nucleo familiare del ricorrente.
Ne deriva, pertanto, che sussiste il vizio di istruttoria e di motivazione evidenziato dal ricorrente e che il provvedimento deve essere annullato, fermo restando che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi alla luce dei principi stabiliti dalla presente sentenza, spettando soltanto a quest’ultima l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza. Conseguentemente la domanda di accertamento, proposta sul punto dal ricorrente, non può essere accolta, vertendo su un potere amministrativo che ancora deve essere esercitato.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.