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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/03/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5314/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e Parte_1 difeso dagli Avv.ti SCARPATO ANTONIO e CAVALLARO RAFFAELLA, presso il cui studio elett.te domiciliata in Scafati alla Via S. Antonio Abate n. 183 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv.to Stefano Azzano, con cui elett.te domiciliato a Napoli alla Via de Gasperi n. 55 presso l Controparte_2 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento della CP_1 pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 05/09/2023, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP recante n. R.G. 3811/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 6/07/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CT nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CT (pari al 54%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in
1 opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dottoressa , la quale ha dato conto Persona_1 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CT ha rilevato le buone condizioni generali del paziente e, più nel dettaglio, che il paziente è vigile e collaborante;
risulta, inoltre, disponibile al colloquio con l'esaminatore; la deambulazione è autonoma e l'addome risulta trattabile (cfr. pag. 2 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte
, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 54%, così come già accertato dal CT, senza diritto alla pensione ordinaria di inabilità e senza riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 05/09/2023 nei confronti dell' così provvede: rigetta CP_1 la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 06/03/2024 Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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, nato il [...] a [...], rapp.to e Parte_1 difeso dagli Avv.ti SCARPATO ANTONIO e CAVALLARO RAFFAELLA, presso il cui studio elett.te domiciliata in Scafati alla Via S. Antonio Abate n. 183 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv.to Stefano Azzano, con cui elett.te domiciliato a Napoli alla Via de Gasperi n. 55 presso l Controparte_2 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento della CP_1 pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 05/09/2023, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CT nel procedimento per ATP recante n. R.G. 3811/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 6/07/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CT nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CT (pari al 54%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in
1 opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dottoressa , la quale ha dato conto Persona_1 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CT ha rilevato le buone condizioni generali del paziente e, più nel dettaglio, che il paziente è vigile e collaborante;
risulta, inoltre, disponibile al colloquio con l'esaminatore; la deambulazione è autonoma e l'addome risulta trattabile (cfr. pag. 2 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte
, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CT , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 54%, così come già accertato dal CT, senza diritto alla pensione ordinaria di inabilità e senza riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 05/09/2023 nei confronti dell' così provvede: rigetta CP_1 la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' CP_1 le spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 06/03/2024 Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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