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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14378/2018
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa da se stessa Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e (C.F. , entrambi rappresentati e Controparte_1 C.F._2
difesi dall'avv. Alessandro Di Dato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2018, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale la nonché il socio Controparte_1
accomandatario di questa, chiedendone la condanna a restituirle la somma di Controparte_1
€ 11.245,61 in forza di un mutuo intercorso nel 2015 tra ella istante e la predetta società.
A sostegno della sua pretesa, la sosteneva di aver acquistato, su esplicita richiesta del Pt_1
nella dedotta qualità, alcuni strumenti musicali, e di aver provveduto al relativo CP_1
pagamento mediante tre distinti bonifici bancari, eseguiti direttamente in favore della venditrice
Music Store Professional GmbH con sede in Colonia (Germania). Precisava, poi, che, sempre su istanza del convenuto, i suddetti strumenti musicali erano stati fatturati alla società convenuta, effettiva acquirente degli stessi, e consegnati, invece, al domicilio di Controparte_1
Lamentando di non aver ottenuto in restituzione la somma mutuata, l'istante conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la e il suo socio Controparte_1
accomandatario, per ottenere il pagamento dell'importo ancora dovuto, oltre Controparte_1
interessi dalla data del pagamento al soddisfo.
Resistevano i convenuti, i quali non negavano il fatto storico ma assumevano che gli acquisti rappresentassero dei regali della al da inquadrarsi nell'ambito della relazione Pt_1 CP_1
sentimentale che legava i due all'epoca degli accadimenti per cui è causa.
Giustificavano, poi, il fatto che la venditrice avesse intestato le fatture alla Controparte_1
con la volontà dell'attrice di ottenere un risparmio fiscale.
[...]
Ritenendo, dunque, che nulla fosse dovuto ad , insistevano per il rigetto della Parte_1
domanda.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di prova orale, all'udienza del 25 ottobre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal successivo 30 ottobre.
Si osservi in diritto.
1. La domanda non merita accoglimento perchè non sufficientemente provata.
Occorre premettere che non è contestato tra le parti che abbia acquistato degli Parte_1
strumenti musicali presso la Music Store Professional GmbH per l'importo di € 11.245,61, né che essi siano stati fatturati alla e consegnati al domicilio del CP_1 Parte_2
CP_1
Questione controversa è, invece, qual fossero la causale del pagamento e il beneficiario finale di esso.
Al riguardo, come anticipato, l'attrice ha dichiarato di aver effettuato l'acquisto in nome e per conto della società e che le somme versate costituissero un prestito da lei concesso su richiesta del socio accomandatario della società, i convenuti, invece, hanno affermato Controparte_1
che gli strumenti musicali costituissero un regalo al convenuto all'epoca dei fatti CP_1
partner della . Pt_1 Orbene, costituisce principio ormai cristallizzato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma, ove avvenuta, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La pretesa restitutoria del mutuante non può fondarsi, infatti, sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro in quanto la datio d'una somma di danaro non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando, sebbene ammessane, come nella specie, la ricezione, l'accipiens non confermi, tuttavia, il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità dacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza d'un'obbligazione restitutoria da parte dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa;
onere che si estende alla prova d'un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d'un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr., ex multis, Cass. n. 24328/2017; Cass. n. 3642/2004).
Come è stato condivisibilmente sostenuto, resta ferma, naturalmente, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass. n. 19851/2024 nonché Cass. n. 27372/2021 ivi richiamata).
Nella specie, dunque, quali che siano le ricostruzioni difensive di parte convenuta (le quali, invero, neppure possono essere giudicate del tutto inverosimili alla luce della incontestata relazione sentimentale che legava le parti all'epoca dei fatti), l'essenzialità del dato pregnante, consistente nella intervenuta contestazione del rapporto di mutuo, appare idonea a comportare l'obbligo per l'attrice di fornire piena prova del proprio assunto, non potendosi esimere “l'attore dall'onere di fornire la prova delle proprie affermazioni, tanto che il principio actore non probante reus absolvitur trova pacifica applicazione anche nel giudizio contumaciale”.
Ebbene, è opinione del Tribunale che la Tecce non abbia offerto elementi sufficienti a dimostrare il titolo vantato nei termini appena esposti.
Premesso, infatti, che nessun apporto probatorio è stato fornito dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, essendosi esse limitate a confermare ciascuna la propria prospettazione, deve rilevarsi come la prova della fondatezza della tesi attorea sia stata sostanzialmente affidata alle dichiarazioni della sola testimone posto che l'altra Testimone_1
teste indotta dall'attrice, , ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza dei Testimone_2
fatti di causa.
Ora, la dopo aver premesso di aver lavorato come portiera del palazzo ove abitava Tes_1
l'attrice, interrogata sui fatti di causa, ha dichiarato: “… nel 2014 il voleva acquistare CP_1
degli strumenti musicali, diceva che era un affare. L'acquisto era per una passione personale del
si trattava di due chitarre. Non so da chi doveva comprarle. Il venne a casa CP_1 CP_1
mia piangendo e dicendo che doveva acquistare queste due chitarre, c'era anche la RA . Pt_1
Costavano sicuramente più di 2.000,00 euro perché io diedi questo importo in contanti. So che spesso lui diceva che aveva problemi con banche e usurari e lei faceva prestiti con bonifici. Penso che anche la RA abbia contribuito ma non lo so, né di che importo. Preciso che non si Pt_1
trattava di un regalo ma era un prestito”.
Orbene, al di là della considerazione per cui appare assai poco verosimile, in assenza di ulteriori elementi di dettaglio che possano giustificare la circostanza (e la nulla ha precisato al Tes_1
riguardo), che il si sia recato in casa della portiera dello stabile in cui risiedeva la CP_1 Pt_1
“piangendo e dicendo che doveva acquistare queste due chitarre”, o, comunque, che la fosse a conoscenza di dettagli così intimi delle parti, è innegabile che l'assoluta Tes_1
genericità della deposizione impedisca di accertare non solo l'effettiva esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti ma anche i termini di essi (“Penso che anche la RA abbia contribuito Pt_1
ma non lo so, né di che importo”).
Appena aggiungendo che, stando alla ricostruzione dei fatti operata dalla teste, il rapporto di mutuo, ove effettivamente sussistente, sarebbe intercorso con il personalmente e non CP_1
già con la società di cui egli era socio, a differenza di quanto prospettato, invece, dall'attrice la quale sin dall'atto introduttivo ha chiesto accertarsi che “tra e la Parte_1 [...]
è un contratto di mutuo con il quale ha Controparte_1 Parte_3 Parte_1
prestato alla società convenuta la somma di Euro 11.245,61, con obbligo per quest'ultima di restituire tale somma”.
Di nessun rilievo probatorio, infine, è la sentenza n. 4807/2024 emessa da questo Tribunale a definizione altro giudizio tra le stesse parti, avendo avuto essa ad oggetto rapporti diversi da quello dedotto in questa sede.
In definitiva, alla luce di tutte le motivazioni che precedono, la domanda va rigettata. 2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 14378/2018 così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.107,00 (di cui € 5.077,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14378/2018
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa da se stessa Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e (C.F. , entrambi rappresentati e Controparte_1 C.F._2
difesi dall'avv. Alessandro Di Dato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2018, conveniva in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale la nonché il socio Controparte_1
accomandatario di questa, chiedendone la condanna a restituirle la somma di Controparte_1
€ 11.245,61 in forza di un mutuo intercorso nel 2015 tra ella istante e la predetta società.
A sostegno della sua pretesa, la sosteneva di aver acquistato, su esplicita richiesta del Pt_1
nella dedotta qualità, alcuni strumenti musicali, e di aver provveduto al relativo CP_1
pagamento mediante tre distinti bonifici bancari, eseguiti direttamente in favore della venditrice
Music Store Professional GmbH con sede in Colonia (Germania). Precisava, poi, che, sempre su istanza del convenuto, i suddetti strumenti musicali erano stati fatturati alla società convenuta, effettiva acquirente degli stessi, e consegnati, invece, al domicilio di Controparte_1
Lamentando di non aver ottenuto in restituzione la somma mutuata, l'istante conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la e il suo socio Controparte_1
accomandatario, per ottenere il pagamento dell'importo ancora dovuto, oltre Controparte_1
interessi dalla data del pagamento al soddisfo.
Resistevano i convenuti, i quali non negavano il fatto storico ma assumevano che gli acquisti rappresentassero dei regali della al da inquadrarsi nell'ambito della relazione Pt_1 CP_1
sentimentale che legava i due all'epoca degli accadimenti per cui è causa.
Giustificavano, poi, il fatto che la venditrice avesse intestato le fatture alla Controparte_1
con la volontà dell'attrice di ottenere un risparmio fiscale.
[...]
Ritenendo, dunque, che nulla fosse dovuto ad , insistevano per il rigetto della Parte_1
domanda.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di prova orale, all'udienza del 25 ottobre 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal successivo 30 ottobre.
Si osservi in diritto.
1. La domanda non merita accoglimento perchè non sufficientemente provata.
Occorre premettere che non è contestato tra le parti che abbia acquistato degli Parte_1
strumenti musicali presso la Music Store Professional GmbH per l'importo di € 11.245,61, né che essi siano stati fatturati alla e consegnati al domicilio del CP_1 Parte_2
CP_1
Questione controversa è, invece, qual fossero la causale del pagamento e il beneficiario finale di esso.
Al riguardo, come anticipato, l'attrice ha dichiarato di aver effettuato l'acquisto in nome e per conto della società e che le somme versate costituissero un prestito da lei concesso su richiesta del socio accomandatario della società, i convenuti, invece, hanno affermato Controparte_1
che gli strumenti musicali costituissero un regalo al convenuto all'epoca dei fatti CP_1
partner della . Pt_1 Orbene, costituisce principio ormai cristallizzato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma, ove avvenuta, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La pretesa restitutoria del mutuante non può fondarsi, infatti, sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro in quanto la datio d'una somma di danaro non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando, sebbene ammessane, come nella specie, la ricezione, l'accipiens non confermi, tuttavia, il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità dacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza d'un'obbligazione restitutoria da parte dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa;
onere che si estende alla prova d'un titolo giuridico implicante, appunto, detta obbligazione, mentre la deduzione d'un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr., ex multis, Cass. n. 24328/2017; Cass. n. 3642/2004).
Come è stato condivisibilmente sostenuto, resta ferma, naturalmente, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass. n. 19851/2024 nonché Cass. n. 27372/2021 ivi richiamata).
Nella specie, dunque, quali che siano le ricostruzioni difensive di parte convenuta (le quali, invero, neppure possono essere giudicate del tutto inverosimili alla luce della incontestata relazione sentimentale che legava le parti all'epoca dei fatti), l'essenzialità del dato pregnante, consistente nella intervenuta contestazione del rapporto di mutuo, appare idonea a comportare l'obbligo per l'attrice di fornire piena prova del proprio assunto, non potendosi esimere “l'attore dall'onere di fornire la prova delle proprie affermazioni, tanto che il principio actore non probante reus absolvitur trova pacifica applicazione anche nel giudizio contumaciale”.
Ebbene, è opinione del Tribunale che la Tecce non abbia offerto elementi sufficienti a dimostrare il titolo vantato nei termini appena esposti.
Premesso, infatti, che nessun apporto probatorio è stato fornito dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, essendosi esse limitate a confermare ciascuna la propria prospettazione, deve rilevarsi come la prova della fondatezza della tesi attorea sia stata sostanzialmente affidata alle dichiarazioni della sola testimone posto che l'altra Testimone_1
teste indotta dall'attrice, , ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza dei Testimone_2
fatti di causa.
Ora, la dopo aver premesso di aver lavorato come portiera del palazzo ove abitava Tes_1
l'attrice, interrogata sui fatti di causa, ha dichiarato: “… nel 2014 il voleva acquistare CP_1
degli strumenti musicali, diceva che era un affare. L'acquisto era per una passione personale del
si trattava di due chitarre. Non so da chi doveva comprarle. Il venne a casa CP_1 CP_1
mia piangendo e dicendo che doveva acquistare queste due chitarre, c'era anche la RA . Pt_1
Costavano sicuramente più di 2.000,00 euro perché io diedi questo importo in contanti. So che spesso lui diceva che aveva problemi con banche e usurari e lei faceva prestiti con bonifici. Penso che anche la RA abbia contribuito ma non lo so, né di che importo. Preciso che non si Pt_1
trattava di un regalo ma era un prestito”.
Orbene, al di là della considerazione per cui appare assai poco verosimile, in assenza di ulteriori elementi di dettaglio che possano giustificare la circostanza (e la nulla ha precisato al Tes_1
riguardo), che il si sia recato in casa della portiera dello stabile in cui risiedeva la CP_1 Pt_1
“piangendo e dicendo che doveva acquistare queste due chitarre”, o, comunque, che la fosse a conoscenza di dettagli così intimi delle parti, è innegabile che l'assoluta Tes_1
genericità della deposizione impedisca di accertare non solo l'effettiva esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti ma anche i termini di essi (“Penso che anche la RA abbia contribuito Pt_1
ma non lo so, né di che importo”).
Appena aggiungendo che, stando alla ricostruzione dei fatti operata dalla teste, il rapporto di mutuo, ove effettivamente sussistente, sarebbe intercorso con il personalmente e non CP_1
già con la società di cui egli era socio, a differenza di quanto prospettato, invece, dall'attrice la quale sin dall'atto introduttivo ha chiesto accertarsi che “tra e la Parte_1 [...]
è un contratto di mutuo con il quale ha Controparte_1 Parte_3 Parte_1
prestato alla società convenuta la somma di Euro 11.245,61, con obbligo per quest'ultima di restituire tale somma”.
Di nessun rilievo probatorio, infine, è la sentenza n. 4807/2024 emessa da questo Tribunale a definizione altro giudizio tra le stesse parti, avendo avuto essa ad oggetto rapporti diversi da quello dedotto in questa sede.
In definitiva, alla luce di tutte le motivazioni che precedono, la domanda va rigettata. 2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 14378/2018 così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.107,00 (di cui € 5.077,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi