Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 24 1 8 /0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 17631/98 Cron.4957 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 754 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 12/10/00 M Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente 561 SE NTENZA 4/14/ sul ricorso proposto da: 1 US AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1 LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ENRICO, che 10 difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMANELLI SERGIO, giusta delega in atti;
dal Sig. SOLE 24 ORE - ricorrente per diritti L. 000 19 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE CAPPI GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato DE MARCHIS LTRE 1500 CANCELLE CARLO, che lo difende unitamente all'avvocato BENIFEI ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2000 0975996 avverso la sentenza n. 514/97 della Corte d'Appello di 1637 0975997 } 1. -1- D GENOVA, depositata il 14/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato BENIFEI Alberto difensore del | resisten te che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. 洲 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di La Spezia IN AP esponeva di aver mediato la vendita di un terreno di quella città da NO SO, di avere predisposto il LE а NO preliminare in data 31.7.87, di aver ricevuto dal secondo la conferma dell'incarico già conferitogli dal primo, di progettare una capannone da costruire sull'immobile. Pur avendo portato a termine l'incarico esso istante non era stato pagato e poiché le sue competenze assommavano а L. 48.650.000 giusta H parcella vistata dal Suo Consiglio dell'Ordine ed esisteva pericolo nel ritardo, chiedeva e veniva A autorizzato ad eseguire sequestro conservativo sino al limite di L. 55.000.000. Nel giudizio di merito per la convalida che ne seguiva il convenuto, costituitosi, negava di avere dato incarichi al AP, mero consigliere did venditore. Aveva invece chiesto di progettare il capannone all'architetto ER con il quale aveva pattuito il compenso di L. 13.000.000, versandogli l'acconto di L. 3.000.000, riservando il saldo al rilascio della concessione edilizia. poiché controparte, improvvidamente 3 congelando con il sequestro beni dei quali avrebbe potuto fare commercio, gli aveva cagionato danni, di questi chiedeva in via riconvenzionale di essere ristorato. All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con sentenza 27.4 - 22.6.95, concludeva il giudizio ritenendo provato il conferimento dell'incarico dal convenuto all'attore, la partecipazione del ER al lavoro come collaboratore del AP e non come persona direttamente officiata, l'esattezza del "quantum" perché non contestato e comunque verificato in sede di opposizione del visto. Convalidava infine quel giudice l'eseguito sequestro. Appellava il SO lamentando l'erronea valutazione del testimoniale, il mancato verificarsi della condizione contrattuale di un rilascio della concessione e l'impropria liquidazione di attività non provata. Resisteva il AP chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza 12 giugno 14 luglio 1997 la Corte d'appello di GE rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NO SO sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso IN AP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 €.p.c, violazione dell'art. 246 c.p.c. avendo il giudice del gravame di merito giustificato il conferimento dell'incarico al geometra AP basandosi sulle deposizioni dei testi LE e ER aventi uno specifico interesse in causa. La doglianza non può essere accolta. Premesso che l'interesse in causa che rende incapaci a testimoniare deve essere concreto, ancorato alla materia del contendere, non correlato a tesi difensive prive di riscontri, ha osservato la Corte ligure che nella fattispecie sottoposta al suo esame, per escludere l'incapacità del teste ER era sufficiente la constatazione che proprio lui aveva dichiarato di essere stato richiesto dal AP e non dal SO di redigere un progetto di massima e di essere stato pagato dal primo e non dal secondo nella misura di L. 5 professional 10.000.000 per prestazioni che resistente gli l'attuale in aveva commesSO espletamento del lavoro che interessava il nominato SO. Ne conseguiva, ad avviso di quel giudice, che il teste non aveva né credito nei confronti delle parti né le ragioni di partecipare al giudizio "de quo" che sospettava l'attuale ricorrente. На rilevato altresì la Corte territoriale che stesse argomentazioni volevano per il teste le LE, venditore, il quale se aveva incaricato il AP di predisporre il preliminare, aveva contratto con lui un'obbligazione di cui non si faceva questione nella presente causa. tali considerazioni,Ebbene, come ognun vede condotte nell'ambito di una corretta applicazione della norma processuale che si assume violata е sulla scorta di consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. da ultime le sentenze n. 9832/98 e 2618/99) costituiscono apprezzamento di fatto sulla insussistenza nel caso di specie della dedotta incapacità testimoniale del ER e del LE, non solo completo e esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua e non esente da vizi logici e pertanto contraddittoria, 6 incensurabile nella attuale sede di legittimità. Con il secondo ed il terzo mezzo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 2230 e 2697 C.C., 115 e 116 c.p.c., in relazione al conferimento dell'incarico e, in subordine, nullità dello stesso ai sensi del R.D 16 novembre 1939 n. 2229. Osserva il ricorrente. che dagli atti di causa non risultava la dell'incarico, prova dell'avvenuto conferimento gravante sullo stesso AP;
che l'incarico in questione, ove conferito, era nullo stante il divieto per il geometra di progettare costruzioni in cemento amato;
che i progetti non erano stati sottoscritti dal AP ma da altro geometra, certo Massimo Godani;
che carente era la prova circa l'ammontare di credito per prestazioni professionali. Le censure non hanno pregio. Una volta accertata la piena capacità a deporre dei testi LE e ER la Corte genovese ha, con motivazione adeguata (pagg. 5, 6 e 7 della 7 gravata sentenza), esposto le ragioni i insindacabili in questa sede in quanto attinenti alla valutazione delle prove rimessa, come è noto, al giudice del merito secondo cui le emergenze processuali conducevano a concludere nel senso che effettivamente l'incarico delle prestazioni tecniche di cui è processo era stato conferito dal SO al AP. e t n e Del pari incensurabile la Corte territoriale ha m g ritenuto (pagg. e 8 della impugnata pronunzia) che in mancanza di esplicita contestazione delle prestazioni sulla cui base era stata redatta la parcella tarata dal Consiglio dell'Ordine, l'elencazione in essa contenuta doveva considerarsi accettata dal SO, tal che inammissibili erano i rilievi da costui mossi in seconde cure, peraltro non sorretti da serie argomentazioni. Quanto, poi, alla dedotta nullità dell'incarico stante il divieto per il AP, in quanto geometra, di progettare costruzioni in cemento armato, il ricorrente inammissibilmente ha introdotto in questa sede di legittimità una questione non enunciata nei motivi del gravame di merito, a nulla rilevando la segnalazione fattane nella comparsa conclusionale d'appello, avente finalità meramente 8 illustrative e pertanto inidonea ad ampliare l'oggetto del gravame (v. Cass. n. 5549/48). Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39. Deduce il ricorrente che comunque infondata era la richiesta di mediazione per la compravendita del terreno non risultando che il AP avesse mai svolto attività di mediatore né che egli fosse iscritto nel relativo ruolo come previsto dalla suindicata normativa anche per coloro che svolgono tale attività in modo disinteressato ed occasionale. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. E' pacifico che di cui si 1'intermediazione risale all'epoca della stipula da discetta preliminare di compravendita LENZI - US avvenuta il 31 luglio 1987, in epoca quindi in cui non era ancora vigente la L.
3.2.89 n. 39 (recante modifiche ed integrazioni alla L. 21.3.58 n. 253 concernente la disciplina della professione di mediatore) entrata in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi, nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione avvenuta nella G.U. 9 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5.4.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 19089 versate € 166 J apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) del 9.2.89 n. 33 (V. Cass. n. 2089/2000). Costituendo pertanto, in tema di mediazione, la necessità della iscrizione nel ruolo professionale per l'insorgenza del diritto alla provvigione una emmaforism motivazione introdotta nella disciplina della materia dalla citata legge n. 39 del 1989 (art. 6), finalizzata a porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, per il Gucc 310000 periodo anteriore alla entrata in vigore di detta legge, in cui ricade la fattispecie che ne occupa, non poteva negarsi il diritto alla provvigione in D favore del mediatore non iscritto nell'albo N professionale in caso di conclusione dell'affare per effetto del suo intervento (v. Cass. n. 1047A fox st 4567 30,99 2135/2000). 6,00 3067 argomentazioni il 166,10 Alla stregua delle svolte proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il 1 0 0 2 ricorrente al pagamento, in favore di IN AP, B E F delle spese del presente giudizio che liquida in 9 1 1 C ……..oltre a L.
2.000.000 per onorari.L. 125.800 E R IE L L ri E Roma 12 ottobre 2000. o C N N ria A He bles & durte le C a Alfus Munitie sterone 10 IL V Фралокс