Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01518/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2025, proposto da:
NI Hospital Office s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura C.I.G. B5E8F6DB2A, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria “TO EC”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Florenza Russo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di UR & UR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo:
- della deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “ TO EC ” di Catanzaro n. 1094 del 30.10.2025, nella parte in cui il lotto 3 è stato aggiudicato in favore dell'operatore economico UR & UR;
- di tutti i verbali di gara, in particolare di quello riferito alla valutazione dell'offerta tecnica in data 30.5.2025;
nonché,
per la declaratoria di inefficacia del contratto, con subentro della ricorrente.
per l’annullamento
riguardo al ricorso incidentale:
- della deliberazione del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “TO EC” di Catanzaro n. 1094/2025 del 30.10.2025, nella parte in cui tale amministrazione sanitaria ha aggiudicato definitivamente il lotto 3 a UR & UR ma non ha escluso dalla gara NI Hospital Office per manifesta incompletezza della sua offerta tecnico-economica;
- della nota prot. n. 224636 del 4.06.2025 e delle determinazioni in essa contenute;
- di tutti i verbali di gara e in particolare di quello del 30.05.2025 allegato alla nota prot. n. 224636 del 4.06.2025 e dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice anche all’offerta tecnica di NI Hospital Office.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “TO EC” e di UR & UR;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale UR & UR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale la società NI Hospital Office agisce per l’annullamento della determina n. 1094 del 30.10.2025, nella parte in cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “ TO EC ” ha disposto l’aggiudicazione del lotto 3 della procedura selettiva per la fornitura di “ Monitor Multiparametrici Portatili e Monitor Multiparametrici più Centrali di Monitoraggio ” in favore dell’operatore economico UR & UR, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto ed il subentro nello stesso.
L’esponente deduce che l’indicata procedura di gara, suddivisa in quattro lotti, ha interessato varie unità operative dei presidi ospedalieri “ Pugliese-Ciaccio ” e con specifico riguardo al lotto 3 essa ha avuto ad oggetto la fornitura di 16 monitor multiparametrici e 1 centrale di monitoraggio per l’u.o.c. Anestesia e Rianimazione, per un prezzo a base d’asta pari ad euro 132.000,00 oltre i.v.a.
Le regole di gara hanno previsto l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica, e alla scadenza del termine hanno presentato un’offerta NI Hospital Office e UR & UR.
Con l’avversata delibera del commissario straordinario la commessa pubblica è stata quindi assegnata alla controinteressata, con il complessivo punteggio di 100 -70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica- contro il punteggio di 99,25 dell’esponente -70 per l’offerta tecnica e 29,25 per l’offerta economica- con una differenza, pertanto, di 0,75 punti, determinata da una minima e distinta valutazione relativa all’offerta economica, mentre riguardo all’offerta tecnica entrambi gli operatori economici hanno ottenuto il massimo in tutte le voci.
Sostiene, tuttavia, la ricorrente principale che l’offerta dell’aggiudicataria per alcune voci -P9 “ Distanza Centro Assistenza Tecnica ”, P4 “ Predisposizione per interfacciamento con altri dispositivi ” e P6 “ Tracce analogiche visualizzabili contemporaneamente ”- non avrebbe dovuto ottenere il massimo punteggio, in considerazione delle previsioni della lex specialis e delle oggettive differenze rispetto all’offerta tecnica della medesima ricorrente.
È quindi denunciata l’illegittimità dell’aggiudicazione per vizio di eccesso di potere e violazione del disciplinare.
1.1. Si è costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “ TO EC ”, la quale confuta le avverse censure e chiede il rigetto della domanda.
1.2. Si è altresì costituita la controinteressata, che ha argomentato in modo articolato sull’infondatezza delle doglianze della deducente principale.
2. La prima graduata ha poi proposto ricorso incidentale escludente, chiedendo l’annullamento della deliberazione n. 1094/2025 nella parte in cui non ha estromesso dalla gara NI Hospital Office per manifesta incompletezza della sua offerta tecnico-economica.
2.1. La ricorrente principale ha confutato le avverse censure.
3. Con ordinanza n. 628/2025, confermata in appello, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare in ragione della prevalenza dell’interesse all’esecuzione della fornitura in attesa della trattazione del merito.
4. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In prima battuta si rende necessario l’esame del ricorso incidentale escludente.
Sul punto, occorre premettere che in via di principio l’accoglimento del gravame incidentale escludente proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l'improcedibilità del ricorso principale, ove continui ad esistere in capo al deducente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, cosicché l’ ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323).
Tuttavia, nel caso di specie non è ravvisabile una simmetricità tra i ricorsi principale e incidentale, poiché l’esponente principale ha dedotto censure che, ove fondate, comporterebbero non l’esclusione della controinteressata né, in via gradata, la rinnovazione della procedura selettiva ma, in termini circoscritti, la propria collocazione al primo posto in graduatoria in luogo della UR & UR, la quale pertanto permarrebbe in tale graduatoria ma in seconda posizione.
Ne deriva che ragioni di priorità logico-giuridica e di economia processuale depongono nel senso di scrutinare in primis il gravame incidentale escludente, in quanto l’eventuale accoglimento dello stesso implicherebbe l’esclusione della ricorrente principale dalla procedura selettiva e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad esaminare la relativa domanda, poiché finalizzata a contestare esclusivamente alcuni dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice all’offerta tecnica di UR & UR.
6. Tanto precisato, in base alla prima censura del ricorso incidentale NI Hospital Office avrebbe dovuto essere esclusa dal lotto 3, per avere confezionato un’offerta tecnico-economica incompleta e non conforme alle specifiche tecniche minime prescritte dalla lex specialis.
In particolare, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha predisposto una modulistica comprensiva dell’allegato A2/4, recante “ Caratteristiche Tecniche Minime Monitor Multiparametrico ”, con la previsione al paragrafo 14 dell’offerta di sensori SpO₂ -“ Peripheral Oxygen Saturation ”- e di bracciali PB - “ Non-Invasive Blood Pressure ”- sia per adulti sia pediatrici, dispositivi obbligatori per garantire la completezza funzionale del sistema, essenziale per il monitoraggio di pazienti di tutte le età.
Tuttavia, NI Hospital Office avrebbe offerto sensori e bracciali per soli adulti, come anche evincibile dall’allegato A3 “ Materiale di consumo ”, dalla “ Scheda offerta tecnica di dettaglio ”, dall’offerta economica e dal “ Manuale operatore ” del monitor mod. “ BeneVision N1™ ” proposto in gara, cosicché l’esponente principale avrebbe dovuto essere esclusa.
Obietta NI Hospital Office che la previsione risulterebbe oscura, non chiarendo se i due dispositivi, oltre a possedere un elemento comune universale per adulto e pediatrico, debbano possedere anche due distinti terminali per adulto e pediatrico, considerato altresì che l’inciso “ adulto/ped ” contiene uno slash notoriamente con valenza alternativa e non congiuntiva. L’esponente ha quindi ritenuto di offrire la parte iniziale dei dispositivi a carattere universale, in grado di connettere terminali sia pediatrici che per adulti, e la parte terminale per adulti.
Inoltre l’allegato A2/4 indica un range di valori riguardanti i singoli prodotti, da cui si inferisce l’esclusione del carattere di requisiti minimi.
La censura è fondata.
In argomento la giurisprudenza ha precisato che “ l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza, …, e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 agosto 2024, n. 7102; 14 maggio 2020, n. 3084).
Ciò considerato, dalle emergenze documentali risulta che l’allegato A2/4, “ Caratteristiche Tecniche Minime Monitor Multiparametrico ”, al paragrafo 14 prescrive l’offerta di sensori SpO₂ e di bracciali PB sia per adulti sia pediatrici.
Sul piano letterale la rubrica è chiara nell’esigere che le componenti tecniche indicate nell’allegato siano essenziali per i prodotti oggetto di fornitura, mentre con specifico riguardo ai sensori SpO₂ e ai bracciali PB è ragionevole ritenere che l’inciso “ adulto/ped ” involga entrambi i terminali dei dispositivi, così da consentirne l’utilizzo sia per gli adulti sia in ambito pediatrico. Assegnare infatti una valenza disgiuntiva allo slash presente nell’inciso “ adulto/ped ” non risulterebbe coerente con l’esigenza che l’attività dei monitor multiparametrici e della centrale di monitoraggio presso l’u.o.c. Anestesia e Rianimazione debba riguardare tutti i pazienti e non solo quelli adulti.
Nelle rispettive offerte di NI Hospital Office e di UR & UR la conformità all’indicata prescrizione è tuttavia ravvisabile soltanto nella proposta della seconda, mentre la ricorrente principale ha indicato solo sensori e bracciali per adulti, omettendo pertanto qualsiasi riferimento a dispositivi pediatrici, secondo quanto peraltro dalle medesima chiarito.
In applicazione dell’indicato assunto ermeneutico, a fronte della stringente indicazione di sensori SpO₂ e di bracciali PB per adulti e pediatrici tra i requisiti minimi dell’offerta tecnica, l’omissione nell’offerta tecnica dell’esponente principale dei descritti dispositivi determina una difformità della stessa dai requisiti indispensabili previsti dalla stazione appaltante, cosicché tale circostanza avrebbe imposto l’esclusione di NI Hospital Office dalla procedura selettiva, atteso peraltro che l’art. 101, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 non consente il soccorso istruttorio e quindi l’integrazione della “ della documentazione che compone l’offerta tecnica ”.
6.1. Con la seconda doglianza la ricorrente incidentale sostiene che NI Hospital Office avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per avere reso una dichiarazione falsa e fuorviante.
Nello specifico, precisa che secondo una censura della deducente principale UR & UR avrebbe dovuto conseguire -per il parametro di valutazione P6 “ Tracce analogiche visualizzabili contemporaneamente ”- un punteggio inferiore a quello attribuito alla propria offerta tecnica e non lo stesso punteggio pari a 9, come invece accaduto, e ciò in quanto sul proprio monitor sarebbero state visualizzabili, “ in caso di utilizzo di 8 canali IBP in modalità sovrapposizione forme d’onda ”, 16 tracce mentre su quello della ricorrente incidentale le tracce visualizzabili sarebbero state solo 12.
Rileva quindi la ricorrente incidentale che la configurazione dei monitor proposti in gara da NI Hospital Office sarebbe tuttavia a due soli canali IBP, “ Invasive Blood Pressure ”, come indicato nell’ultimo periodo della descrizione dei “ moduli con display ” riportata al paragrafo 16 dell’allegato 2/4 della medesima ricorrente principale, cosicché su tali monitor risulterebbero visualizzabili “ a display ” solo 12 forme d’onda in contemporanea, esattamente come sui monitor offerti dall’aggiudicataria, integrando ciò una dichiarazione falsa ex art. 98, comma 3, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che in base all’art. 98, comma 3, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 sussiste un grave illecito professionale in presenza di una “ condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante … oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “ le omissioni dichiarative e le informazioni false o fuorvianti fornite dall'operatore economico che partecipa ad una gara pubblica possono portare all'esclusione se sono dirette ad influenzare le decisioni della stazione appaltante riguardo all'esclusione, alla selezione o all'aggiudicazione. È compito della stazione appaltante valutare se il rapporto fiduciario con l'operatore economico è compromesso, determinare se le informazioni siano false o fuorvianti, se abbiano influenzato le proprie valutazioni, e se il comportamento del concorrente abbia intaccato la sua integrità o affidabilità ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 2025, n. 167).
Nella fattispecie le asserite informazioni false o fuorvianti involgono profili tecnici afferenti all’offerta avanzata dalla deducente principale, rispetto ai quali la commissione giudicatrice, nell’esercizio del proprio potere valutativo, non ha riscontrato alcun profilo idoneo ad alterare i propri apprezzamenti tecnico discrezionali, né ictu oculi e ad externo è ravvisabile la prospetta falsità, cosicché la doglianza è da disattendere.
Inoltre, la circostanza che le 16 tracce possano funzionare solo con 8 canali IBP è dedotta dalla relazione tecnica del modulo Benevision offerto da NI Hospital Office e, al contempo, la configurazione attuale dei monitor a 2 IBP è presente in un allegato prodotto da NI in sede di gara.
7. In considerazione della fondatezza della censura sub 6, il ricorso incidentale escludente è pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti avversati nella parte in cui hanno disposto l’ammissione di NI Hospital Office alla procedura selettiva.
8. All’accoglimento del ricorso incidentale escludente segue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. del ricorso principale.
9. La peculiarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla procedura di gara di NI Hospital Office.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
TU TO, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU TO | GE EA |
IL SEGRETARIO