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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 891/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 891/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. RUSSI MAURIZIO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. RUSSI MAURIZIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/10/1985 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CUGNOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 27/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Parte_1
, provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta del 27/05/2025:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale situata in Cugnoli (Pe) in Via Sant'Anatolio n. 14 resterà nella disponibilità della SI.ra ; Parte_1
3) i coniugi rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento ritenendosi economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUGNOLI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 891/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. RUSSI MAURIZIO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. RUSSI MAURIZIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/10/1985 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in CUGNOLI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 27/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Parte_1
, provvede come segue: Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta del 27/05/2025:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale situata in Cugnoli (Pe) in Via Sant'Anatolio n. 14 resterà nella disponibilità della SI.ra ; Parte_1
3) i coniugi rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento ritenendosi economicamente autosufficienti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUGNOLI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3