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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 700 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, tra con sede in Lecce (p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore e con Controparte_1
sede in Brindisi (p.i. ), in persona del liquidatore, rappresentate e difese P.IVA_2
dall'Avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;
APPELLANTI
e con sede in Biella (p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Franco, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.02.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1. La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione depositato per la notifica il 3.5.2017 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la Controparte_1 CP_2
(Già deducendo che la
[...] Controparte_3 Controparte_4 aveva stipulato con la banca convenuta, in data 29.9.2004, un contratto di mutuo ipotecario per un capitale di € 3.500.000,00, per la realizzazione di un complesso immobiliare, successivamente erogato in via definitiva, con atto di erogazione e quietanza rogato per
Notaio il 7.11.2007, per l'importo complessivo di € 2.800.000,00, Persona_1
frazionato in venti quote, regolato dalle condizioni seguenti: restituzione della somma mutuata in 300 rate mensili (25 anni) al tasso d'interesse nominale annuo fisso del 5,75%;
tasso di interesse di mora nominale annuo fisso determinato in misura pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso nominale ovvero all'8,75%.; penale di estinzione anticipata del mutuo pari allo 0,25% del capitale residuo. In particolare, la
[...]
si rendeva acquirente di alcuni degli immobili realizzati Controparte_1 dall'originaria mutuataria, che successivamente erano venduti ad con Parte_1 atto rogato per Notaio il 13.2.2015, con accollo da parte dell'acquirente Persona_2 della residua parte del mutuo gravante su dette unità immobiliari, indicato, nell'atto, in €
615.774,06 comprensivi della “rata mensile già in mora del 7 agosto 2014”. Le società attrici, in particolare, contestavano nel presente giudizio il superamento del tasso soglia in
materia di usura vigente al tempo della stipulazione conteggiando nel tasso effettivo
globale anche la penale di estinzione anticipata dello 0,25% e lo spread del 3,00% previsto per il tasso di mora, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese a causa dell'applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello nominale annuo indicato e di interessi anatocistici non pattuiti. Pertanto concludevano chiedendo che fosse
dichiarata la parziale nullità del contratto di mutuo per usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, che fosse dichiarata la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale, da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento, e che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi già incamerati;
in via subordinata, che fosse accertata l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e, per l'effetto, fosse ricalcolato l'intero rimborso al tasso legale;
che fosse accertato l'esatto dare-avere tra le parti;
che fosse dichiarata l'invalidità parziale dei titoli rilasciati in
pag. 2/7 garanzia; che fosse dichiarata l'invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal
beneficio del termine;
con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del difensore
antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_2 attorea alla luce della legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto
applicate nel rapporto di mutuo, evidenziando, in particolare, come il TAEG effettivo fosse
ben al di sotto del tasso soglia vigente. Con riferimento, poi, al tasso di mora, deduceva
come non fosse applicabile il tasso soglia ordinario, ma si sarebbe dovuto far riferimento al tasso soglia calcolato aumentando i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia di 2,1 punti percentuali. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.”
§ 1.2
Con sentenza del 9.07.2020, il tribunale di Lecce ha rigettato le domande, ha condannato le attrici al pagamento, in solido, in favore di della somma di € 14.000,00 Controparte_2
per competenze professionali, oltre spese, iva e cap di legge e ha posto a carico delle società
attrici, in solido, le spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha accertato che le pattuizioni, contenute all'origine nel contratto di mutuo fondiario in esame, non avevano superato il tasso soglia all'epoca vigente;
- ha chiarito che, ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento, potesse operarsi una sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora;
- ha affermato che la commissione di estinzione anticipata non potesse rientrare nel conteggio del TAEG, né nel computo complessivo del finanziamento in quanto costo eventuale correlato ad una specifica opzione di scelta del mutuatario e finalizzato a ristorare la banca del mancato introito degli interessi dovuto all'immediata interruzione della redditività del capitale anticipatamente rimborsato;
- ha escluso la denunciata divergenza tra il tasso pattuito e quello applicato al contratto, la applicazione dell'anatocismo, nonché l'indeterminatezza degli interessi applicati al piano di pag. 3/7 ammortamento, sottolineando che, invece, gli stessi erano stati preventivamente indicati nel loro esatto ammontare per ciascuna rata di rimborso.
§ 2.
Avverso detta decisione, e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto appello ed hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che la corte: - accertasse la parziale nullità del mutuo, con condanna della banca alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi e spese;
- dichiarasse dovuta la sola sorte capitale, da versarsi, per le rate a scadere, secondo il piano di ammortamento originario;
- in subordine, accertasse la difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente ricalcolo del quantum debeatur al tasso legale;
- dichiarasse l'invalidità parziale di ipoteche e fideiussioni rilasciate in garanzia e la loro conseguente riduzione al residuo dare/avere, nonché l'invalidità di eventuali decadenze dal beneficio del termine, con vittoria di spese di lite e di ctu;
- in via istruttoria, hanno chiesto la rinnovazione della ctu contabile.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, con Controparte_2
condanna alle spese delle appellanti.
In data 27.03.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, Parte_2 Controparte_1
hanno contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso dal calcolo
[...]
del TAEG, al fine della verifica del superamento del tasso soglia-usura, la commissione di estinzione anticipata prevista dal contratto;
secondo le appellanti, ogni tipologia di spesa ed onere collegati all'erogazione del credito sarebbero dovute rientrare nel calcolo del costo complessivo del mutuo, in ossequio all'art. 644, comma 4 c.p.
Ad avviso delle appellanti, inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto: - escludere valenza vincolante alle istruzioni della Banca di Italia;
- ritenere illegittima la maggiorazione del tasso di mora di punti 2,1% per il calcolo del tasso soglia;
- condividere la seconda ipotesi pag. 4/7 di calcolo effettuata dal ctu che aveva ricompreso la penale di estinzione del mutuo nel computo del TAEG;
- accertare la gratuità del contratto di mutuo ipotecario;
- di conseguenza, disporre le restituzioni e rideterminare il piano di ammortamento senza interessi.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato della Suprema Corte quello per cui “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori (anche con riguardo agli interessi corrispettivi) con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., civ. sez. I,
15.11.2023, n. 31816; Cass. civ. sez. I, 15.11.2023, n. 31734; Cass. civ. sez. III, del
14.4.2023, n. 10010; Cass. civ. sez. II, del 20.3.2023, n. 7968; Cass. civ. sez. I, 14.2.2023, n.
4597; Cass. civ. sez. I, del 8.2022, n. 23866; Cass. civ. sez. III del 7.3.2022, n. 7352).
La corte, pertanto, ritiene che la natura della commissione per l'estinzione anticipata del rapporto, diretta a consentire, da un lato, al mutuatario di liberarsi anticipatamente degli impegni di durata e, dall'altro, al mutuante di compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che aveva previsto, comporti la sua non computabilità nel calcolo del TAEG ai fini della verifica dell'usurarietà del mutuo “non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, ad una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cass. civ. ord. sez. I, del 19.03.2025, n.
7384).
Quanto alle ulteriori censure di parte appellante (ed in particolare alla invocata sommatoria del tasso di interessi corrispettivi con il tasso di interessi moratori e alla dedotta illegittimità
dello spread di 2,1 punti percentuali applicati in ossequio ai criteri dettati dalla Banca
d'Italia per la determinazione del distinto tasso soglia di mora), la consolidata giurisprudenza (di segno contrario) rende sufficiente osservare che, dall'esame dell'atto di pag. 5/7 erogazione e quietanza del 7.11.2007 e della consulenza tecnico-contabile del 3.04.2019
espletata dal ctu dott.ssa , emerge con chiarezza l'assenza di alcun Persona_3
carattere usurario dei tassi di interesse di mora e corrispettivo in concreto applicati al contratto.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, le appellanti hanno denunciato la illegittimità del sistema di capitalizzazione composta (c.d. piano di ammortamento alla francese) applicato dalla banca che avrebbe: - determinato l'applicazione di tassi di interesse maggiori di quelli pattuiti nel contratto di mutuo;
- integrato anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.; - comportato la nullità parziale del contratto de quo.
Il motivo è infondato.
La corte osserva che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente il sistema di ammortamento alla francese in modo conforme ai principi fissati,
da ultimo, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, in base ai quali: “In tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
(Cass. civ. sez. unite, del 29.5.2024, n. 15130).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nel capo sulle spese, deducendo l'eccessiva gravosità, vessatorietà e ingiustificabilità della somma oggetto di condanna.
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese disposta dal tribunale in prime cure rispetta i parametri dettati dalle tariffe in vigore, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 6/7 la corte,
rigetta l'appello,
condanna , in solido, al Controparte_5 pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_2
15.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.4.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 700 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, tra con sede in Lecce (p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore e con Controparte_1
sede in Brindisi (p.i. ), in persona del liquidatore, rappresentate e difese P.IVA_2
dall'Avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;
APPELLANTI
e con sede in Biella (p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Franco, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.02.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1. La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione depositato per la notifica il 3.5.2017 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la Controparte_1 CP_2
(Già deducendo che la
[...] Controparte_3 Controparte_4 aveva stipulato con la banca convenuta, in data 29.9.2004, un contratto di mutuo ipotecario per un capitale di € 3.500.000,00, per la realizzazione di un complesso immobiliare, successivamente erogato in via definitiva, con atto di erogazione e quietanza rogato per
Notaio il 7.11.2007, per l'importo complessivo di € 2.800.000,00, Persona_1
frazionato in venti quote, regolato dalle condizioni seguenti: restituzione della somma mutuata in 300 rate mensili (25 anni) al tasso d'interesse nominale annuo fisso del 5,75%;
tasso di interesse di mora nominale annuo fisso determinato in misura pari a tre punti percentuali in più rispetto al tasso nominale ovvero all'8,75%.; penale di estinzione anticipata del mutuo pari allo 0,25% del capitale residuo. In particolare, la
[...]
si rendeva acquirente di alcuni degli immobili realizzati Controparte_1 dall'originaria mutuataria, che successivamente erano venduti ad con Parte_1 atto rogato per Notaio il 13.2.2015, con accollo da parte dell'acquirente Persona_2 della residua parte del mutuo gravante su dette unità immobiliari, indicato, nell'atto, in €
615.774,06 comprensivi della “rata mensile già in mora del 7 agosto 2014”. Le società attrici, in particolare, contestavano nel presente giudizio il superamento del tasso soglia in
materia di usura vigente al tempo della stipulazione conteggiando nel tasso effettivo
globale anche la penale di estinzione anticipata dello 0,25% e lo spread del 3,00% previsto per il tasso di mora, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese a causa dell'applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello nominale annuo indicato e di interessi anatocistici non pattuiti. Pertanto concludevano chiedendo che fosse
dichiarata la parziale nullità del contratto di mutuo per usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, che fosse dichiarata la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale, da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento, e che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi già incamerati;
in via subordinata, che fosse accertata l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e, per l'effetto, fosse ricalcolato l'intero rimborso al tasso legale;
che fosse accertato l'esatto dare-avere tra le parti;
che fosse dichiarata l'invalidità parziale dei titoli rilasciati in
pag. 2/7 garanzia; che fosse dichiarata l'invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal
beneficio del termine;
con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del difensore
antistatario.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_2 attorea alla luce della legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto
applicate nel rapporto di mutuo, evidenziando, in particolare, come il TAEG effettivo fosse
ben al di sotto del tasso soglia vigente. Con riferimento, poi, al tasso di mora, deduceva
come non fosse applicabile il tasso soglia ordinario, ma si sarebbe dovuto far riferimento al tasso soglia calcolato aumentando i TEGM rilevati dalla Banca d'Italia di 2,1 punti percentuali. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.”
§ 1.2
Con sentenza del 9.07.2020, il tribunale di Lecce ha rigettato le domande, ha condannato le attrici al pagamento, in solido, in favore di della somma di € 14.000,00 Controparte_2
per competenze professionali, oltre spese, iva e cap di legge e ha posto a carico delle società
attrici, in solido, le spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha accertato che le pattuizioni, contenute all'origine nel contratto di mutuo fondiario in esame, non avevano superato il tasso soglia all'epoca vigente;
- ha chiarito che, ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento, potesse operarsi una sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora;
- ha affermato che la commissione di estinzione anticipata non potesse rientrare nel conteggio del TAEG, né nel computo complessivo del finanziamento in quanto costo eventuale correlato ad una specifica opzione di scelta del mutuatario e finalizzato a ristorare la banca del mancato introito degli interessi dovuto all'immediata interruzione della redditività del capitale anticipatamente rimborsato;
- ha escluso la denunciata divergenza tra il tasso pattuito e quello applicato al contratto, la applicazione dell'anatocismo, nonché l'indeterminatezza degli interessi applicati al piano di pag. 3/7 ammortamento, sottolineando che, invece, gli stessi erano stati preventivamente indicati nel loro esatto ammontare per ciascuna rata di rimborso.
§ 2.
Avverso detta decisione, e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto appello ed hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che la corte: - accertasse la parziale nullità del mutuo, con condanna della banca alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi e spese;
- dichiarasse dovuta la sola sorte capitale, da versarsi, per le rate a scadere, secondo il piano di ammortamento originario;
- in subordine, accertasse la difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente ricalcolo del quantum debeatur al tasso legale;
- dichiarasse l'invalidità parziale di ipoteche e fideiussioni rilasciate in garanzia e la loro conseguente riduzione al residuo dare/avere, nonché l'invalidità di eventuali decadenze dal beneficio del termine, con vittoria di spese di lite e di ctu;
- in via istruttoria, hanno chiesto la rinnovazione della ctu contabile.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, con Controparte_2
condanna alle spese delle appellanti.
In data 27.03.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, Parte_2 Controparte_1
hanno contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso dal calcolo
[...]
del TAEG, al fine della verifica del superamento del tasso soglia-usura, la commissione di estinzione anticipata prevista dal contratto;
secondo le appellanti, ogni tipologia di spesa ed onere collegati all'erogazione del credito sarebbero dovute rientrare nel calcolo del costo complessivo del mutuo, in ossequio all'art. 644, comma 4 c.p.
Ad avviso delle appellanti, inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto: - escludere valenza vincolante alle istruzioni della Banca di Italia;
- ritenere illegittima la maggiorazione del tasso di mora di punti 2,1% per il calcolo del tasso soglia;
- condividere la seconda ipotesi pag. 4/7 di calcolo effettuata dal ctu che aveva ricompreso la penale di estinzione del mutuo nel computo del TAEG;
- accertare la gratuità del contratto di mutuo ipotecario;
- di conseguenza, disporre le restituzioni e rideterminare il piano di ammortamento senza interessi.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato della Suprema Corte quello per cui “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori (anche con riguardo agli interessi corrispettivi) con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., civ. sez. I,
15.11.2023, n. 31816; Cass. civ. sez. I, 15.11.2023, n. 31734; Cass. civ. sez. III, del
14.4.2023, n. 10010; Cass. civ. sez. II, del 20.3.2023, n. 7968; Cass. civ. sez. I, 14.2.2023, n.
4597; Cass. civ. sez. I, del 8.2022, n. 23866; Cass. civ. sez. III del 7.3.2022, n. 7352).
La corte, pertanto, ritiene che la natura della commissione per l'estinzione anticipata del rapporto, diretta a consentire, da un lato, al mutuatario di liberarsi anticipatamente degli impegni di durata e, dall'altro, al mutuante di compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che aveva previsto, comporti la sua non computabilità nel calcolo del TAEG ai fini della verifica dell'usurarietà del mutuo “non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, ad una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cass. civ. ord. sez. I, del 19.03.2025, n.
7384).
Quanto alle ulteriori censure di parte appellante (ed in particolare alla invocata sommatoria del tasso di interessi corrispettivi con il tasso di interessi moratori e alla dedotta illegittimità
dello spread di 2,1 punti percentuali applicati in ossequio ai criteri dettati dalla Banca
d'Italia per la determinazione del distinto tasso soglia di mora), la consolidata giurisprudenza (di segno contrario) rende sufficiente osservare che, dall'esame dell'atto di pag. 5/7 erogazione e quietanza del 7.11.2007 e della consulenza tecnico-contabile del 3.04.2019
espletata dal ctu dott.ssa , emerge con chiarezza l'assenza di alcun Persona_3
carattere usurario dei tassi di interesse di mora e corrispettivo in concreto applicati al contratto.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, le appellanti hanno denunciato la illegittimità del sistema di capitalizzazione composta (c.d. piano di ammortamento alla francese) applicato dalla banca che avrebbe: - determinato l'applicazione di tassi di interesse maggiori di quelli pattuiti nel contratto di mutuo;
- integrato anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.; - comportato la nullità parziale del contratto de quo.
Il motivo è infondato.
La corte osserva che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente il sistema di ammortamento alla francese in modo conforme ai principi fissati,
da ultimo, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, in base ai quali: “In tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
(Cass. civ. sez. unite, del 29.5.2024, n. 15130).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nel capo sulle spese, deducendo l'eccessiva gravosità, vessatorietà e ingiustificabilità della somma oggetto di condanna.
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese disposta dal tribunale in prime cure rispetta i parametri dettati dalle tariffe in vigore, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 6/7 la corte,
rigetta l'appello,
condanna , in solido, al Controparte_5 pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_2
15.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16.4.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 7/7