Sentenza 23 aprile 1982
Massime • 1
Qualora un ente pubblico non economico curi la pubblicazione di un periodico, non con un'autonoma struttura di tipo imprenditoriale, ma direttamente, mediante un'articolazione della propria organizzazione pubblicistica, in relazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come nel caso della pubblicazione del mensile "previdenza agricola" effettuata dall'ENPAIA (ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura) con direzione affidata per statuto ai propri organi di Presidenza e senza autonomia finanziaria e patrimoniale, il rapporto di lavoro subordinato con i giornalisti addetti a tale periodico, ancorché non sia "di ruolo", ovvero resti regolato dalla normativa contrattuale e previdenziale del lavoro giornalistico, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione dell'inserimento del dipendente nella suddetta organizzazione pubblicistica del datore di lavoro. ( V 5498/80, mass n 409368; ( V 1581/79, mass n 397922).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1982, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1982 |
Testo completo
Qualora un ente pubblico non economico curi la pubblicazione di un periodico, non con un'autonoma struttura di tipo imprenditoriale, ma direttamente, mediante un'articolazione della propria organizzazione pubblicistica, in relazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come nel caso della pubblicazione del mensile "previdenza agricola" effettuata dall'IA (ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura) con direzione affidata per statuto ai propri organi di Presidenza e senza autonomia finanziaria e patrimoniale, il rapporto di lavoro subordinato con i giornalisti addetti a tale periodico, ancorché non sia "di ruolo", ovvero resti regolato dalla normativa contrattuale e previdenziale del lavoro giornalistico, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione dell'inserimento del dipendente nella suddetta organizzazione pubblicistica del datore di lavoro. ( V 5498/80, mass n 409368; ( V 1581/79, mass n 397922).*