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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
Rg.n. 6502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica,
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6502/2022 RG
TRA , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Strazzulli, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Torre Del Greco alla via Santa
Croce n. 22
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Del Controparte_1
Gaiso, giusta procura generale alle liti in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in
Napoli alla via Pergolesi n. 1
CONVENUTA
NONCHÉ
, res.te in Pompei alla via V. Emanuele III n. 34 Controparte_2
, res.te in Pompei alla via Lepanto, Prima Traversa n. 18 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni a persona ( terzo trasportato) da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
2 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1
, nonché i sigg.ri e al fine di ottenere, ai CP_1 Controparte_3 Controparte_2
sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 07.10.2018 verso le ore 21.30 circa, in Torre Del
Greco al Corso V. Emanuele, in cui rimaneva coinvolta mentre viaggiava in qualità di trasportata a bordo del veicolo tipo Fiat 500 tg. FA838WD, di proprietà di e Controparte_2 [...]
ed assicurato per la r.c.a. con la;
esponeva, difatti, che la Fiat 500, CP_3 CP_1
uscendo dal vicoletto denominato Viale Privato Bartolomeo Loffredo si immetteva sul Corso per poter proseguire in direzione Torre del Greco centro, quando veniva urtata dall'autovettura tipo
Fiat Grande Punto tg. DH693NT di proprietà di , che non riusciva ad arrestarsi ed Parte_2
urtava con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della Fiat 500; di conseguenza,
quale trasportata sul sedile posteriore della Fiat 500, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta mediante ambulanza presso il P.O. di Boscotrecase per le cure del caso. Deduceva che,
non avendo avuto esito positivo né la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla CP_1
né l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, aveva promosso azione di
[...]
risarcimento dei danni ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005, nel cui relativo giudizio recante rg.n. 5353/19
la domanda proposta, a seguito dell'istruttoria espletata, era stata dichiarata improponibile, stante la violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, non avendo la danneggiata dato riscontro all'invito a visita medico-legale inoltrato dalla compagnia.
Ciò posto chiedeva, previo accertamento del verificarsi del sinistro stradale Parte_1
in cui era rimasta coinvolta quale trasportata a bordo dell'autovettura Fiat 500, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 100.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, e , ritualmente citati, non si Controparte_3 Controparte_2
costituivano in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
3 Si costituiva, invece la , in persona del legale rapp.te p.t., che eccepiva CP_1
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 non contenendo la richiesta di risarcimento tutti gli elementi ivi richiesti e non essendosi la danneggiata sottoposta a visita medico-legale presso lo studio medico del fiduciario della compagnia nonostante gli inviti;
deduceva l'infondatezza della domanda attorea e contestava sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e i danni lamentati sia la quantificazione dei danni stessi;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del 06.06.2023 veniva ammessa la prova testimoniale, raccolta alla successiva udienza del 26.09.2023; in seguito, tenuto conto della documentazione in atti, ivi compreso il verbale di udienza del 08.06.2021 e la relazione di C.T.U. medico-legale relativi al precedente giudizio rg.n. 5353/19, all'udienza del 23.01.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 13.02.2024, in cui veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui
è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005
con l'invio alla compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90
giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2, 3 e 4 allegati dall'attrice - diffide e messa in mora a mezzo Pec ricevute dalla in data 25.03.2019, CP_1
21.12.2020 e 26.04.2021); nelle richieste inoltrate sono osservate le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonché
4 l'allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, al comma 5, prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di
ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. civ. n. 15445/2021). Secondo
la giurisprudenza, inoltre, l'art. 148, “prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce
uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua
offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita
anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla
compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa” (Cass. civ. sez. III,
sentenza 25.01.2018 n. 1829; Cass. civ. ord. 20.01.2022 n. 1756).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emerge che la compagnia abbia chiesto nei termini di cui all'art. 148, comma 5, documentazione integrativa e, inoltre, a seguito dell'espletamento della visita medico-legale nel corso della fase istruttoria del giudizio recante r.gn. 5353/19, la compagnia assicuratrice ha certamente potuto conoscere l'entità delle lesioni subite dalla danneggiata per formulare un'offerta risarcitoria.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla CP_1
[...]
5 Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda, avendo l'attrice provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132
convertito in l. 10.11.2014 n. 162, inoltrando il relativo invito alla in data CP_1
25.03.2019, sia pure unitamente alla richiesta di risarcimento;
nulla è stato eccepito o rilevato entro la prima udienza in merito alla integrità o ritualità dell'invito.
Infondata è altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti. Per quanto prospettato in citazione, sussiste la legittimazione delle stesse, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali in qualità di trasportata a bordo del veicolo Fiat 500, di proprietà dei sigg.ri e ed assicurato per la r.c.a. con la , a Controparte_3 Controparte_2 CP_1
seguito del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta la stessa Fiat 500, ed avendo citato in giudizio i soggetti che, in base all'azione proposta ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, sono tenuti al risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva e quella passiva del rapporto controverso sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attrice (cfr. doc. da 7 a 13 prodotti dall'attrice unitamente agli atti introduttivi in data
19.12.2022), dal certificato cronologico del veicolo Fiat 500 dei convenuti (cfr. doc. 24 prodotto dall'attrice in data 19.12.2022); la , inoltre, non ha contestato la copertura CP_1
assicurativa del veicolo Fiat 500.
Va chiarito, poi, che parte attrice ha agito ex art. 141 d.lgs. 2005/209 avendo proposto azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e dei proprietari del veicolo a bordo del quale si trovava in qualità di terzo trasportato, fornendo una dinamica del sinistro in cui è prospettata la responsabilità dell'autovettura antagonista venuta in collisione con il veicolo su cui viaggiava.
L'azione è ammissibile atteso che, in merito ai casi di applicabilità dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005,
le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver ribadito che l'azione diretta prevista dall'art. 141
in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e
6 mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione da dare all'espressione “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, hanno chiarito che
“deve, pertanto, ritenersi che nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1, C.d.A.,
in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad
esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla
condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause
naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli” (Cass.
SS.UU. sentenza n. 35318 del 30.11.2022); alla luce di tale intervento chiarificatore, può affermarsi che l'azione intrapresa sia ammissibile anche nell'ipotesi in cui non sia prospettata o non emerga una responsabilità, esclusiva o concorsuale, del conducente del veicolo sul quale era trasportata la danneggiata.
Passando al merito della lite, sulla base di quanto sopra precisato, avendo proposto azione ex art. 141, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, aveva esclusivamente l'onere di provare Parte_1
di aver riportato lesioni in occasione del sinistro in cui era rimasta coinvolta, in qualità di trasportata a bordo del veicolo assicurato presso la convenuta compagnia, a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Come sottolineato anche dalla Suprema Corte, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., infatti,
spetta, comunque, al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n.
209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire
(cfr. Cass. Civ, sez. III, 13.10.2016 n. 20654).
7 Ebbene, nel caso di specie gli elementi probatori in atti (dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attrice, relazione di C.T.U.
medico-legale espletata nel giudizio recante rg.n. 5353/19) non sono sufficienti a provare i fatti dedotti da parte attrice.
In particolare, la teste escussa, indicata dall'attrice, sig.ra (cfr. verbale d'udienza Parte_3
del 26.09.2023), ha riferito di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di ottobre dell'anno 2018, verso le ore 21.30 in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele, trovandosi nell'occasione quale trasportata, a bordo della Fiat 500 di colore rosso unitamente a quattro altre persone, tra cui l'attrice, pure trasportata a bordo dell'auto; in merito alla dinamica del sinistro ha riferito testualmente: “mi trovavo in macchina, una Cinquecento Rossa, insieme ad altre 4 persone, tra cui
la mia amica il conducente era un ragazzo di nome , il quale si dirigeva sul Corso Org_1 CP_3
Vittorio Emanuele in Torre del Greco in direzione Ercolano, a velocità moderata;
giunti all'altezza
del Corso dopo la Chiesa, il conducente iniziava una manovra di inversione di marcia, al fine di
prendere la direzione verso Torre del Greco;
ricordo che una macchina ci tamponava, e trattavasi di
una macchina che giungeva dalla direzione di Ercolano; infatti la manovra di inversione di marcia
era terminata, e a quel punto eravamo tamponati. era seduta dietro sul lato destro, io sul Org_1
lato sinistro;
la macchina che proveniva da Ercolano correva”; ha aggiunto che l'attrice, seduta sul sedile posteriore al lato destro, a seguito del violento impatto lamentava lesioni, tanto che, scesa dall'auto non riusciva a camminare e, pertanto, fu chiamata l'ambulanza tramite il 118, che sopraggiunse dopo circa venti minuti e la condusse in ospedale.
Come appare evidente dalla lettura degli atti di causa, la descrizione dei fatti che emerge dalla cennata prova testimoniale diverge rispetto a quella dedotta sia nella richiesta di risarcimento che nell'atto di citazione.
Difatti, nella richiesta di risarcimento, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, si legge che “la
ragazza viaggiava come trasportata sull'autovettura Fiat 500 sedili Parte_1
8 posteriori; quest'ultima usciva da un vicoletto denominato Viale Privato Bartolomeo Loffredo per
immettersi nella corsia opposta direzione Torre del Greco, aveva quasi terminato la manovra
quando arrivava a sostenuta velocità da Torre del Greco verso Ercolano la Fiat Grande Punto che
non riusciva a fermarsi e colpiva con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della Fiat
500”. Nell'atto di citazione è riportata una dinamica simile, essendo allegato che “la Fiat 500 tg.
FA838WD usciva da un vicoletto denominato Viale Privato Bartolomeo Loffredo per immettersi
nella opposta direzione Torre Del Greco, quando arrivava da Torre del Greco verso Ercolano la Fiat
Grande Punto tg. DH693NT”, la quale “non riusciva a fermarsi e colpiva con la sua parte anteriore
la fiancata posteriore sinistra della Fiat 500”.
Va evidenziato che, l'attrice nella richiesta di risarcimento e nell'atto Parte_1
introduttivo deduce che la Fiat 500 proveniva da un vicoletto, il Viale Privato Bartolomeo Loffredo,
ed effettuava manovra per immettersi nella corsia di marcia svoltando in direzione Torre del
Greco, mentre il testimone non dichiara che la Fiat 500 proveniva dalla stradina laterale, ma riferisce di una manovra di inversione di marcia;
ancora, l'attrice deduce che la Fiat Grande Punto
procedeva da Torre del Greco verso Ercolano, mentre il testimone riferisce che l'auto investitrice proveniva da Ercolano.
Va aggiunto che la ha prodotto in atti sia richiesta di risarcimento e denuncia CP_1
cautelativa del proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, Fiat Grande Punto tg. DH693NT
di proprietà di , relative al sinistro del 07.10.2018, sia sentenza dell'Ufficio del Parte_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 52/2021 relativa al giudizio recante rg.n. 7042/19 promosso dai sigg.ri e , proprietari della Fiat 500 tg. FA838WD, nei Controparte_3 Controparte_2
confronti di e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni del veicolo Parte_2 CP_1
Fiat 500 in occasione dello stesso sinistro, all'esito del quale il Giudice di Pace, accertato il verificarsi del sinistro dedotto dagli attori, dichiarava la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ritenuto imputabile nella misura dell'80% al conducente del veicolo Fiat 500 e nella misura del 20% al conducente della Fiat Grance Punto, condannando i convenuti al parziale risarcimento dei danni riportati dall'autovettura degli attori.
9 Orbene, dalla citata sentenza n. 52/2021 si deduce una dinamica differente rispetto a quella dedotta dall'attrice ed analoga a quella riferita dal teste, facendosi riferimento ad un'inversione di marcia, mentre dalla denuncia cautelativa, oltre ad un differente luogo del presunto sinistro
(Corso Resina in Ercolano anziché Corso Vittorio Emanuele in Torre del Greco) è riportata un'ulteriore dinamica, descritta come investimento della Fiat Grande Punto che procedeva in direzione Portici da parte della Fiat 500 che ripartiva in retromarcia dalla posizione di sosta.
Con riferimento, infine, alla citata sentenza a n. 52/2021 si ricorda che “la sentenza passata in
giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere
comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione
giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può
essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la
sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri
elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. n. 4241/2013, n. 19492/2007, n.
5763/2005). La sentenza che ha definito il giudizio connesso, che ha ad oggetto lo stesso fatto storico, ma in cui non vi è coincidenza tra tutte le parti e vi è diversità di petitum, di cui tra l'altro non vi è prova del passaggio in giudicato, costituisce solamente prova documentale liberamente valutabile unitamente agli altri elementi probatori;
dalla stessa, in ogni caso, nulla emerge in merito alla presenza dell'istante quale trasportata a bordo della Fiat 500. Parte_1
Si osserva, poi, che nel giudizio recante rg.n. 5353/2019, ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto , mentre l'attrice compariva confermando i fatti Controparte_3
dedotti in citazione in merito alla dinamica dell'evento dannoso, il convenuto Controparte_3
non si presentava;
al riguardo, tuttavia, si rammenta che “in tema di prove, con riferimento
all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 del c.p.c. non ricollega automaticamente
alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio,
10 imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr . Cass. civ., sez. II,
2-9-2022, n. 25935).
Nel caso di specie, dalla complessiva valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria, non può ritenersi che sia stata fornita sufficiente prova dell'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità dedotte dall'attrice e soprattutto della presenza di a Parte_1
bordo della Fiat 500, emergendo la stessa solamente dalla dichiarazione del testimone, ritenuto inattendibile.
Invero, dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018057370 del 07.10.2018 del P.O. di Boscotrecase (cfr.
doc. n. 7 allegato dall'attrice), si evince che veniva condotta tramite 118 Parte_1
nell'immediatezza del sinistro presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
nei dati di accesso è
indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente stradale” avvenuto il giorno stesso alle ore
21.30 in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele, con responsabilità di terzi;
alla paziente veniva diagnosticato “colpo di frusta rachide lombare”; la stessa si recava nuovamente dopo tre giorni, in data 11.10.2018 presso il P.O. di Castellammare di Stabia, come si evince dal verbale di pronto soccorso n. n. 2018054707 del 11.10.2018, dove a seguito di ulteriori esami, venivano diagnosticate “frattura ala sacrale dx, frattura composta branca ileo pubica di dx”.
Non appare verosimile, tuttavia, che le lesioni lamentate, di entità rilevanti, possano essere conseguite all'attrice, quale trasportata a bordo di un'autovettura, che, tra l'altro, era seduta sul lato destro (cfr. dichiarazione del teste: “ era seduta dietro sul lato destro, io sul lato Org_1
sinistro”), mentre il veicolo veniva impattato al lato sinistro.
Né può costituire prova sufficiente dei fatti, la ritenuta coerenza dei danni lamentati con la dinamica del sinistro, effettuata dal c.t.u; il giudizio sulla compatibilità e sulla coerenza concerne una valutazione della possibile sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro descritta e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro che,
come detto, non può ritenersi raggiunta.
11 In conclusione, dal complessivo esame degli elementi probatori raccolti, non può ritenersi provato che avesse riportato le lesioni lamentate quale trasportata a bordo del Parte_1
veicolo Fiat 500 tg. FA838WD in occasione del sinistro del 07.10.2018, non essendo la deposizione testimoniale dell'unico teste, ritenuto inattendibile, e la documentazione in atti sufficiente a confermare i fatti dedotti in citazione e soprattutto il coinvolgimento dell'attrice nel sinistro in qualità di trasportata.
Ne consegue che la domanda attorea di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite non può essere accolta.
Di conseguenza non può essere accolta la richiesta dell'attore di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria, proposta, tra l'altro tardivamente soltanto nelle note conclusionali depositate telematicamente in data 12.04.2024 e, pertanto, inammissibile oltre che infondata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.00,01 a € 52.000,00
– secondo il criterio del disputatm, Cass. n. 28417/2018), tenuto conto della non complessità della materia e della breve durata del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese tra l'attrice e i convenuti e Controparte_3 CP
, stante la contumacia dei secondi.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Rigetta la domanda spiegata da;
Parte_1
12 2) Condanna al pagamento, in favore della , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che liquida in € 00,00 per esborsi, € 3.809,00
per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%;
3) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e convenuti contumaci.
Così deciso in Torre Annunziata in data 8.5.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica,
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6502/2022 RG
TRA , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Strazzulli, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Torre Del Greco alla via Santa
Croce n. 22
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Del Controparte_1
Gaiso, giusta procura generale alle liti in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in
Napoli alla via Pergolesi n. 1
CONVENUTA
NONCHÉ
, res.te in Pompei alla via V. Emanuele III n. 34 Controparte_2
, res.te in Pompei alla via Lepanto, Prima Traversa n. 18 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni a persona ( terzo trasportato) da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
2 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1
, nonché i sigg.ri e al fine di ottenere, ai CP_1 Controparte_3 Controparte_2
sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 07.10.2018 verso le ore 21.30 circa, in Torre Del
Greco al Corso V. Emanuele, in cui rimaneva coinvolta mentre viaggiava in qualità di trasportata a bordo del veicolo tipo Fiat 500 tg. FA838WD, di proprietà di e Controparte_2 [...]
ed assicurato per la r.c.a. con la;
esponeva, difatti, che la Fiat 500, CP_3 CP_1
uscendo dal vicoletto denominato Viale Privato Bartolomeo Loffredo si immetteva sul Corso per poter proseguire in direzione Torre del Greco centro, quando veniva urtata dall'autovettura tipo
Fiat Grande Punto tg. DH693NT di proprietà di , che non riusciva ad arrestarsi ed Parte_2
urtava con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della Fiat 500; di conseguenza,
quale trasportata sul sedile posteriore della Fiat 500, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta mediante ambulanza presso il P.O. di Boscotrecase per le cure del caso. Deduceva che,
non avendo avuto esito positivo né la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla CP_1
né l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, aveva promosso azione di
[...]
risarcimento dei danni ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005, nel cui relativo giudizio recante rg.n. 5353/19
la domanda proposta, a seguito dell'istruttoria espletata, era stata dichiarata improponibile, stante la violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, non avendo la danneggiata dato riscontro all'invito a visita medico-legale inoltrato dalla compagnia.
Ciò posto chiedeva, previo accertamento del verificarsi del sinistro stradale Parte_1
in cui era rimasta coinvolta quale trasportata a bordo dell'autovettura Fiat 500, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 100.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, e , ritualmente citati, non si Controparte_3 Controparte_2
costituivano in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
3 Si costituiva, invece la , in persona del legale rapp.te p.t., che eccepiva CP_1
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 non contenendo la richiesta di risarcimento tutti gli elementi ivi richiesti e non essendosi la danneggiata sottoposta a visita medico-legale presso lo studio medico del fiduciario della compagnia nonostante gli inviti;
deduceva l'infondatezza della domanda attorea e contestava sia il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e i danni lamentati sia la quantificazione dei danni stessi;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del 06.06.2023 veniva ammessa la prova testimoniale, raccolta alla successiva udienza del 26.09.2023; in seguito, tenuto conto della documentazione in atti, ivi compreso il verbale di udienza del 08.06.2021 e la relazione di C.T.U. medico-legale relativi al precedente giudizio rg.n. 5353/19, all'udienza del 23.01.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 13.02.2024, in cui veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui
è causa, avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005
con l'invio alla compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90
giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2, 3 e 4 allegati dall'attrice - diffide e messa in mora a mezzo Pec ricevute dalla in data 25.03.2019, CP_1
21.12.2020 e 26.04.2021); nelle richieste inoltrate sono osservate le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonché
4 l'allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, al comma 5, prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di
ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cass. civ. n. 15445/2021). Secondo
la giurisprudenza, inoltre, l'art. 148, “prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce
uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua
offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita
anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla
compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa” (Cass. civ. sez. III,
sentenza 25.01.2018 n. 1829; Cass. civ. ord. 20.01.2022 n. 1756).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emerge che la compagnia abbia chiesto nei termini di cui all'art. 148, comma 5, documentazione integrativa e, inoltre, a seguito dell'espletamento della visita medico-legale nel corso della fase istruttoria del giudizio recante r.gn. 5353/19, la compagnia assicuratrice ha certamente potuto conoscere l'entità delle lesioni subite dalla danneggiata per formulare un'offerta risarcitoria.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla CP_1
[...]
5 Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda, avendo l'attrice provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132
convertito in l. 10.11.2014 n. 162, inoltrando il relativo invito alla in data CP_1
25.03.2019, sia pure unitamente alla richiesta di risarcimento;
nulla è stato eccepito o rilevato entro la prima udienza in merito alla integrità o ritualità dell'invito.
Infondata è altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti. Per quanto prospettato in citazione, sussiste la legittimazione delle stesse, avendo assunto l'attrice di aver subito lesioni personali in qualità di trasportata a bordo del veicolo Fiat 500, di proprietà dei sigg.ri e ed assicurato per la r.c.a. con la , a Controparte_3 Controparte_2 CP_1
seguito del sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta la stessa Fiat 500, ed avendo citato in giudizio i soggetti che, in base all'azione proposta ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005, sono tenuti al risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva e quella passiva del rapporto controverso sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attrice (cfr. doc. da 7 a 13 prodotti dall'attrice unitamente agli atti introduttivi in data
19.12.2022), dal certificato cronologico del veicolo Fiat 500 dei convenuti (cfr. doc. 24 prodotto dall'attrice in data 19.12.2022); la , inoltre, non ha contestato la copertura CP_1
assicurativa del veicolo Fiat 500.
Va chiarito, poi, che parte attrice ha agito ex art. 141 d.lgs. 2005/209 avendo proposto azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e dei proprietari del veicolo a bordo del quale si trovava in qualità di terzo trasportato, fornendo una dinamica del sinistro in cui è prospettata la responsabilità dell'autovettura antagonista venuta in collisione con il veicolo su cui viaggiava.
L'azione è ammissibile atteso che, in merito ai casi di applicabilità dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005,
le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver ribadito che l'azione diretta prevista dall'art. 141
in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e
6 mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione da dare all'espressione “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, hanno chiarito che
“deve, pertanto, ritenersi che nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1, C.d.A.,
in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad
esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla
condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause
naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli” (Cass.
SS.UU. sentenza n. 35318 del 30.11.2022); alla luce di tale intervento chiarificatore, può affermarsi che l'azione intrapresa sia ammissibile anche nell'ipotesi in cui non sia prospettata o non emerga una responsabilità, esclusiva o concorsuale, del conducente del veicolo sul quale era trasportata la danneggiata.
Passando al merito della lite, sulla base di quanto sopra precisato, avendo proposto azione ex art. 141, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, aveva esclusivamente l'onere di provare Parte_1
di aver riportato lesioni in occasione del sinistro in cui era rimasta coinvolta, in qualità di trasportata a bordo del veicolo assicurato presso la convenuta compagnia, a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Come sottolineato anche dalla Suprema Corte, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., infatti,
spetta, comunque, al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n.
209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire
(cfr. Cass. Civ, sez. III, 13.10.2016 n. 20654).
7 Ebbene, nel caso di specie gli elementi probatori in atti (dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attrice, relazione di C.T.U.
medico-legale espletata nel giudizio recante rg.n. 5353/19) non sono sufficienti a provare i fatti dedotti da parte attrice.
In particolare, la teste escussa, indicata dall'attrice, sig.ra (cfr. verbale d'udienza Parte_3
del 26.09.2023), ha riferito di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel mese di ottobre dell'anno 2018, verso le ore 21.30 in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele, trovandosi nell'occasione quale trasportata, a bordo della Fiat 500 di colore rosso unitamente a quattro altre persone, tra cui l'attrice, pure trasportata a bordo dell'auto; in merito alla dinamica del sinistro ha riferito testualmente: “mi trovavo in macchina, una Cinquecento Rossa, insieme ad altre 4 persone, tra cui
la mia amica il conducente era un ragazzo di nome , il quale si dirigeva sul Corso Org_1 CP_3
Vittorio Emanuele in Torre del Greco in direzione Ercolano, a velocità moderata;
giunti all'altezza
del Corso dopo la Chiesa, il conducente iniziava una manovra di inversione di marcia, al fine di
prendere la direzione verso Torre del Greco;
ricordo che una macchina ci tamponava, e trattavasi di
una macchina che giungeva dalla direzione di Ercolano; infatti la manovra di inversione di marcia
era terminata, e a quel punto eravamo tamponati. era seduta dietro sul lato destro, io sul Org_1
lato sinistro;
la macchina che proveniva da Ercolano correva”; ha aggiunto che l'attrice, seduta sul sedile posteriore al lato destro, a seguito del violento impatto lamentava lesioni, tanto che, scesa dall'auto non riusciva a camminare e, pertanto, fu chiamata l'ambulanza tramite il 118, che sopraggiunse dopo circa venti minuti e la condusse in ospedale.
Come appare evidente dalla lettura degli atti di causa, la descrizione dei fatti che emerge dalla cennata prova testimoniale diverge rispetto a quella dedotta sia nella richiesta di risarcimento che nell'atto di citazione.
Difatti, nella richiesta di risarcimento, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, si legge che “la
ragazza viaggiava come trasportata sull'autovettura Fiat 500 sedili Parte_1
8 posteriori; quest'ultima usciva da un vicoletto denominato Viale Privato Bartolomeo Loffredo per
immettersi nella corsia opposta direzione Torre del Greco, aveva quasi terminato la manovra
quando arrivava a sostenuta velocità da Torre del Greco verso Ercolano la Fiat Grande Punto che
non riusciva a fermarsi e colpiva con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della Fiat
500”. Nell'atto di citazione è riportata una dinamica simile, essendo allegato che “la Fiat 500 tg.
FA838WD usciva da un vicoletto denominato Viale Privato Bartolomeo Loffredo per immettersi
nella opposta direzione Torre Del Greco, quando arrivava da Torre del Greco verso Ercolano la Fiat
Grande Punto tg. DH693NT”, la quale “non riusciva a fermarsi e colpiva con la sua parte anteriore
la fiancata posteriore sinistra della Fiat 500”.
Va evidenziato che, l'attrice nella richiesta di risarcimento e nell'atto Parte_1
introduttivo deduce che la Fiat 500 proveniva da un vicoletto, il Viale Privato Bartolomeo Loffredo,
ed effettuava manovra per immettersi nella corsia di marcia svoltando in direzione Torre del
Greco, mentre il testimone non dichiara che la Fiat 500 proveniva dalla stradina laterale, ma riferisce di una manovra di inversione di marcia;
ancora, l'attrice deduce che la Fiat Grande Punto
procedeva da Torre del Greco verso Ercolano, mentre il testimone riferisce che l'auto investitrice proveniva da Ercolano.
Va aggiunto che la ha prodotto in atti sia richiesta di risarcimento e denuncia CP_1
cautelativa del proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, Fiat Grande Punto tg. DH693NT
di proprietà di , relative al sinistro del 07.10.2018, sia sentenza dell'Ufficio del Parte_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 52/2021 relativa al giudizio recante rg.n. 7042/19 promosso dai sigg.ri e , proprietari della Fiat 500 tg. FA838WD, nei Controparte_3 Controparte_2
confronti di e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni del veicolo Parte_2 CP_1
Fiat 500 in occasione dello stesso sinistro, all'esito del quale il Giudice di Pace, accertato il verificarsi del sinistro dedotto dagli attori, dichiarava la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ritenuto imputabile nella misura dell'80% al conducente del veicolo Fiat 500 e nella misura del 20% al conducente della Fiat Grance Punto, condannando i convenuti al parziale risarcimento dei danni riportati dall'autovettura degli attori.
9 Orbene, dalla citata sentenza n. 52/2021 si deduce una dinamica differente rispetto a quella dedotta dall'attrice ed analoga a quella riferita dal teste, facendosi riferimento ad un'inversione di marcia, mentre dalla denuncia cautelativa, oltre ad un differente luogo del presunto sinistro
(Corso Resina in Ercolano anziché Corso Vittorio Emanuele in Torre del Greco) è riportata un'ulteriore dinamica, descritta come investimento della Fiat Grande Punto che procedeva in direzione Portici da parte della Fiat 500 che ripartiva in retromarcia dalla posizione di sosta.
Con riferimento, infine, alla citata sentenza a n. 52/2021 si ricorda che “la sentenza passata in
giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c., può avere
comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione
giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può
essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la
sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri
elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. n. 4241/2013, n. 19492/2007, n.
5763/2005). La sentenza che ha definito il giudizio connesso, che ha ad oggetto lo stesso fatto storico, ma in cui non vi è coincidenza tra tutte le parti e vi è diversità di petitum, di cui tra l'altro non vi è prova del passaggio in giudicato, costituisce solamente prova documentale liberamente valutabile unitamente agli altri elementi probatori;
dalla stessa, in ogni caso, nulla emerge in merito alla presenza dell'istante quale trasportata a bordo della Fiat 500. Parte_1
Si osserva, poi, che nel giudizio recante rg.n. 5353/2019, ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto , mentre l'attrice compariva confermando i fatti Controparte_3
dedotti in citazione in merito alla dinamica dell'evento dannoso, il convenuto Controparte_3
non si presentava;
al riguardo, tuttavia, si rammenta che “in tema di prove, con riferimento
all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 del c.p.c. non ricollega automaticamente
alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio,
10 imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr . Cass. civ., sez. II,
2-9-2022, n. 25935).
Nel caso di specie, dalla complessiva valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria, non può ritenersi che sia stata fornita sufficiente prova dell'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità dedotte dall'attrice e soprattutto della presenza di a Parte_1
bordo della Fiat 500, emergendo la stessa solamente dalla dichiarazione del testimone, ritenuto inattendibile.
Invero, dal verbale di Pronto Soccorso n. 2018057370 del 07.10.2018 del P.O. di Boscotrecase (cfr.
doc. n. 7 allegato dall'attrice), si evince che veniva condotta tramite 118 Parte_1
nell'immediatezza del sinistro presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
nei dati di accesso è
indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente stradale” avvenuto il giorno stesso alle ore
21.30 in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele, con responsabilità di terzi;
alla paziente veniva diagnosticato “colpo di frusta rachide lombare”; la stessa si recava nuovamente dopo tre giorni, in data 11.10.2018 presso il P.O. di Castellammare di Stabia, come si evince dal verbale di pronto soccorso n. n. 2018054707 del 11.10.2018, dove a seguito di ulteriori esami, venivano diagnosticate “frattura ala sacrale dx, frattura composta branca ileo pubica di dx”.
Non appare verosimile, tuttavia, che le lesioni lamentate, di entità rilevanti, possano essere conseguite all'attrice, quale trasportata a bordo di un'autovettura, che, tra l'altro, era seduta sul lato destro (cfr. dichiarazione del teste: “ era seduta dietro sul lato destro, io sul lato Org_1
sinistro”), mentre il veicolo veniva impattato al lato sinistro.
Né può costituire prova sufficiente dei fatti, la ritenuta coerenza dei danni lamentati con la dinamica del sinistro, effettuata dal c.t.u; il giudizio sulla compatibilità e sulla coerenza concerne una valutazione della possibile sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro descritta e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro che,
come detto, non può ritenersi raggiunta.
11 In conclusione, dal complessivo esame degli elementi probatori raccolti, non può ritenersi provato che avesse riportato le lesioni lamentate quale trasportata a bordo del Parte_1
veicolo Fiat 500 tg. FA838WD in occasione del sinistro del 07.10.2018, non essendo la deposizione testimoniale dell'unico teste, ritenuto inattendibile, e la documentazione in atti sufficiente a confermare i fatti dedotti in citazione e soprattutto il coinvolgimento dell'attrice nel sinistro in qualità di trasportata.
Ne consegue che la domanda attorea di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite non può essere accolta.
Di conseguenza non può essere accolta la richiesta dell'attore di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria, proposta, tra l'altro tardivamente soltanto nelle note conclusionali depositate telematicamente in data 12.04.2024 e, pertanto, inammissibile oltre che infondata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 26.00,01 a € 52.000,00
– secondo il criterio del disputatm, Cass. n. 28417/2018), tenuto conto della non complessità della materia e della breve durata del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese tra l'attrice e i convenuti e Controparte_3 CP
, stante la contumacia dei secondi.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Rigetta la domanda spiegata da;
Parte_1
12 2) Condanna al pagamento, in favore della , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che liquida in € 00,00 per esborsi, € 3.809,00
per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%;
3) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e convenuti contumaci.
Così deciso in Torre Annunziata in data 8.5.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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