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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 455/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA
(P. Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 procura in atti dall'Avv. Antonio Pellegrino, con lo stesso elettivamente domiciliata in Nola, alla Via Giovanni XXIII n° 19,
-OPPONENTE- E
, nato a [...] il [...] e residente in S. Marco dei Cavoti CP_1
(BN) alla Contrada Paolella n.1, (c.f. ), rappresentato e difeso in C.F._1 virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco De Cicco e con lo stesso elettivamente domiciliato in Atripalda (AV) alla Contrada Novesoldi n. 6;
- OPPOSTO - Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 18.12.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione di opposizione a pignoramento presso terzi, depositato il 04.02.2025, la società in epigrafe indicata ha esposto:
- che, con atto di precetto notificato in data 11.07.2024, ha avviato CP_1
l'esecuzione della sentenza n. 697/2023 emessa dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, Dott.ssa Adriana Mari, nel giudizio incardinato al n. R.G. 4010/2022, pubblicata in data 03.07.2023;
- che, il lavoratore ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 41.156,93 a titolo di risarcimento del danno in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento irrogato dalla datrice di lavoro;
1 - che, in data 19.08.2024 l'odierna opponente ha proposto opposizione al precetto iscritto innanzi al Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro, al R.G. 3422/2024, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del precetto e del conseguente pignoramento presso terzi notificato dal poiché il lavoratore aveva agito senza essere CP_1 munito di un titolo giudiziale idoneo e dunque in violazione della legge;
- che, in data 19.08.2024, il lavoratore ha notificato il pignoramento presso terzi e, in data 28.08.2024, il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Adriana Mari, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato ed ha fissato la discussione della causa all'udienza del 14.11.2024;
- che, avverso l'ordinanza di sospensione, ha proposto giudizio di reclamo, CP_1 conclusosi con la pronuncia della ordinanza n. 6739/2024 con la quale è stata confermata la sospensione disposta dal Giudice del Lavoro;
- che, in data 25.09.2024, il lavoratore ha iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi, senza specificare che la procedura esecutiva era sospesa e senza notificare alla società e al terzo pignorato la comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi prevista dall'art. 543 c.p.c entro il termine di comparizione indicato nell'atto di pignoramento (30.09.2024);
- che, nelle more del giudizio di opposizione innanzi alla Sez. Mobiliare, il Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro, con sentenza n 988/2024, ha accolto l'opposizione al precetto proposta dall'odierna opponente ed ha dichiarato l'insussistenza del diritto di CP_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_1
- che, in data 04.11.2024 il creditore procedente ed intervenuto hanno dichiarato di rinunziare all'intrapresa esecuzione;
- che, con ordinanza del 27.01.2025, il Tribunale di Benevento, Sez. Mobiliare ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio chiedendo di “Revocare e/o CP_1 annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il pignoramento presso terzi qui impugnato per i motivi summenzionati;
• accertare e dichiarare la pretestuosità dell'azione intrapresa e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c. CP_1 nella misura pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno ovvero nella misura che l'adito giudicante riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
• condannare il Sig. al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite, oltre le maggiorazioni di legge, nell'importo che l'Onorevole Giudicante ritenga opportuno così come previsto dal Decreto n. 55/2014 da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”. Si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza di interesse ad CP_1 agire della società, in quanto il pignoramento opposto era divenuto privo di efficacia
“de jure”, non avendo provveduto alla notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c.;
2 l'insussistenza del danno lamentato dalla società, stante anche la rinuncia dei creditori procedenti alla procedura esecutiva, stante l'accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dalla società e chiedeva, a sua volta, condannarsi la società per lite temeraria. La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note in sostituzione di udienza, viene decisa con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Parte opponente ha riassunto il giudizio di opposizione a pignoramento promosso in sede esecutiva, avverso il pignoramento presso terzi notificato da , CP_1 dichiarato inefficace dal GE del Tribunale di Benevento, con ordinanza del 27.01.2025, per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ex art. 543 cpc e chiede la condanna dell'opposto ex art. 96 cpc. Innanzitutto, non possono essere analizzate le doglianze inerenti all'insussistenza del titolo esecutivo per genericità della sentenza azionata. Si tratta, infatti delle medesime doglianze già oggetto del giudizio di opposizione a precetto, che sono state decise con sentenza n. 988/2024 dal GL del Tribunale di Benevento e sulle quali non può essere emessa una nuova pronuncia, in virtù del principio del ne bis in idem. Del pari, non va analizzata la doglianza relativa all'inefficacia del pignoramento presso terzi, per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ex art. 543 cpc, già decisa dal GE nell'ordinanza del 27.01.2025, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento. Rimane, quindi, da verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente. L'art. 96 cpc prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152]. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata
o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
3 Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella memoria depositata, secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 15175/2023). Nel caso di specie, non ricorrono sicuramente i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c. 2 cpc, in quanto l'opponente non ha dedotto né dimostrato di aver subito i danni di cui si chiede il ristoro. Del pari non si ritiene sussistente la mala fede o la colpa grave dell'opposto- presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c. 3 cpc- in quanto come emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti operata da entrambe le parti, la notifica del pignoramento è avvenuta contestualmente alla proposizione dell'opposizione al precetto e, stante la sospensiva ed il rigetto del reclamo, l'opposto decideva non solo di non notificare l'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc ma, in data 04.11.2024, ed il CP_1
4 relativo procuratore, rispettivamente creditore procedente ed intervenuto, rinunciavano espressamente all'esecuzione. Per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato. Si ritiene, invece, sussistente nella proposizione del presente giudizio la mala fede della società che, nonostante il riconoscimento giudiziale del diritto del al CP_1 risarcimento del danno a causa dell'illegittimo licenziamento, arbitrariamente non ha ottemperato all'ordine giudiziario e ha proposto il presente giudizio limitandosi a riproporre le doglianze già decise in sede di opposizione a precetto e dinanzi al GE, al solo scopo di ottenere una condanna del lavoratore al pagamento di un danno non subito, nella consapevolezza dell'insussistenza della mala fede e della colpa grave del creditore procedente che aveva rinunciato al pignoramento ben prima della pronuncia del GE di inefficacia dello stesso. Si ritiene, pertanto, di dover liquidare equitativamente a carico di parte opponente ed a favore di parte opposta la somma di €1.500,00, nel rispetto del limite del triplo dei diritti e degli onorari (e, dunque, dei compensi) spettanti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012), e quivi condiviso in quanto ritenuto idoneo a garantire sia la ragionevolezza, sia l'effettività e la finalità deterrente della sanzione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed alla luce della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, la a pagare la somma Parte_1 di € 1.500, in favore di;
CP_1
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 4.629, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Benevento, 18.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
6
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 455/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA
(P. Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 procura in atti dall'Avv. Antonio Pellegrino, con lo stesso elettivamente domiciliata in Nola, alla Via Giovanni XXIII n° 19,
-OPPONENTE- E
, nato a [...] il [...] e residente in S. Marco dei Cavoti CP_1
(BN) alla Contrada Paolella n.1, (c.f. ), rappresentato e difeso in C.F._1 virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco De Cicco e con lo stesso elettivamente domiciliato in Atripalda (AV) alla Contrada Novesoldi n. 6;
- OPPOSTO - Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 18.12.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione di opposizione a pignoramento presso terzi, depositato il 04.02.2025, la società in epigrafe indicata ha esposto:
- che, con atto di precetto notificato in data 11.07.2024, ha avviato CP_1
l'esecuzione della sentenza n. 697/2023 emessa dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, Dott.ssa Adriana Mari, nel giudizio incardinato al n. R.G. 4010/2022, pubblicata in data 03.07.2023;
- che, il lavoratore ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 41.156,93 a titolo di risarcimento del danno in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento irrogato dalla datrice di lavoro;
1 - che, in data 19.08.2024 l'odierna opponente ha proposto opposizione al precetto iscritto innanzi al Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro, al R.G. 3422/2024, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del precetto e del conseguente pignoramento presso terzi notificato dal poiché il lavoratore aveva agito senza essere CP_1 munito di un titolo giudiziale idoneo e dunque in violazione della legge;
- che, in data 19.08.2024, il lavoratore ha notificato il pignoramento presso terzi e, in data 28.08.2024, il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Adriana Mari, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato ed ha fissato la discussione della causa all'udienza del 14.11.2024;
- che, avverso l'ordinanza di sospensione, ha proposto giudizio di reclamo, CP_1 conclusosi con la pronuncia della ordinanza n. 6739/2024 con la quale è stata confermata la sospensione disposta dal Giudice del Lavoro;
- che, in data 25.09.2024, il lavoratore ha iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi, senza specificare che la procedura esecutiva era sospesa e senza notificare alla società e al terzo pignorato la comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi prevista dall'art. 543 c.p.c entro il termine di comparizione indicato nell'atto di pignoramento (30.09.2024);
- che, nelle more del giudizio di opposizione innanzi alla Sez. Mobiliare, il Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro, con sentenza n 988/2024, ha accolto l'opposizione al precetto proposta dall'odierna opponente ed ha dichiarato l'insussistenza del diritto di CP_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_1
- che, in data 04.11.2024 il creditore procedente ed intervenuto hanno dichiarato di rinunziare all'intrapresa esecuzione;
- che, con ordinanza del 27.01.2025, il Tribunale di Benevento, Sez. Mobiliare ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio chiedendo di “Revocare e/o CP_1 annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il pignoramento presso terzi qui impugnato per i motivi summenzionati;
• accertare e dichiarare la pretestuosità dell'azione intrapresa e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c. CP_1 nella misura pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno ovvero nella misura che l'adito giudicante riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
• condannare il Sig. al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite, oltre le maggiorazioni di legge, nell'importo che l'Onorevole Giudicante ritenga opportuno così come previsto dal Decreto n. 55/2014 da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”. Si è costituito in giudizio eccependo l'insussistenza di interesse ad CP_1 agire della società, in quanto il pignoramento opposto era divenuto privo di efficacia
“de jure”, non avendo provveduto alla notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c.;
2 l'insussistenza del danno lamentato dalla società, stante anche la rinuncia dei creditori procedenti alla procedura esecutiva, stante l'accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dalla società e chiedeva, a sua volta, condannarsi la società per lite temeraria. La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note in sostituzione di udienza, viene decisa con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Parte opponente ha riassunto il giudizio di opposizione a pignoramento promosso in sede esecutiva, avverso il pignoramento presso terzi notificato da , CP_1 dichiarato inefficace dal GE del Tribunale di Benevento, con ordinanza del 27.01.2025, per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ex art. 543 cpc e chiede la condanna dell'opposto ex art. 96 cpc. Innanzitutto, non possono essere analizzate le doglianze inerenti all'insussistenza del titolo esecutivo per genericità della sentenza azionata. Si tratta, infatti delle medesime doglianze già oggetto del giudizio di opposizione a precetto, che sono state decise con sentenza n. 988/2024 dal GL del Tribunale di Benevento e sulle quali non può essere emessa una nuova pronuncia, in virtù del principio del ne bis in idem. Del pari, non va analizzata la doglianza relativa all'inefficacia del pignoramento presso terzi, per mancata notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ex art. 543 cpc, già decisa dal GE nell'ordinanza del 27.01.2025, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento. Rimane, quindi, da verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente. L'art. 96 cpc prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [disp. att. 152]. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata
o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
3 Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella memoria depositata, secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 15175/2023). Nel caso di specie, non ricorrono sicuramente i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c. 2 cpc, in quanto l'opponente non ha dedotto né dimostrato di aver subito i danni di cui si chiede il ristoro. Del pari non si ritiene sussistente la mala fede o la colpa grave dell'opposto- presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c. 3 cpc- in quanto come emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti operata da entrambe le parti, la notifica del pignoramento è avvenuta contestualmente alla proposizione dell'opposizione al precetto e, stante la sospensiva ed il rigetto del reclamo, l'opposto decideva non solo di non notificare l'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc ma, in data 04.11.2024, ed il CP_1
4 relativo procuratore, rispettivamente creditore procedente ed intervenuto, rinunciavano espressamente all'esecuzione. Per le motivazioni esposte, il ricorso va rigettato. Si ritiene, invece, sussistente nella proposizione del presente giudizio la mala fede della società che, nonostante il riconoscimento giudiziale del diritto del al CP_1 risarcimento del danno a causa dell'illegittimo licenziamento, arbitrariamente non ha ottemperato all'ordine giudiziario e ha proposto il presente giudizio limitandosi a riproporre le doglianze già decise in sede di opposizione a precetto e dinanzi al GE, al solo scopo di ottenere una condanna del lavoratore al pagamento di un danno non subito, nella consapevolezza dell'insussistenza della mala fede e della colpa grave del creditore procedente che aveva rinunciato al pignoramento ben prima della pronuncia del GE di inefficacia dello stesso. Si ritiene, pertanto, di dover liquidare equitativamente a carico di parte opponente ed a favore di parte opposta la somma di €1.500,00, nel rispetto del limite del triplo dei diritti e degli onorari (e, dunque, dei compensi) spettanti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012), e quivi condiviso in quanto ritenuto idoneo a garantire sia la ragionevolezza, sia l'effettività e la finalità deterrente della sanzione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed alla luce della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, la a pagare la somma Parte_1 di € 1.500, in favore di;
CP_1
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 4.629, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Benevento, 18.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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