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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
GI RT GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5617/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
AO AZ ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FERRARESI MARIA CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, dandosi atto che il Sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale e trasferito la Parte_1 propria residenza altrove. Il Sig. provvederà a recarsi presso l'abitazione Pt_1 della Sig.ra Pedrazzini previa comunicazione a quest'ultima dei giorni e degli orari di accesso, al fine prelevare tutti i suoi effetti personali, in particolare vestiario, scarpe, fotografie, la fede nuziale, documenti contabili inscatolati e messi nel sottotetto, libri personali, attrezzatura fitness (vogatore, elastici per esercizi a corpo libero, divaricatore per riscaldamento), estrattore succo, CD musicali., eccetto la TV color Sony 46 pollici in quanto, con il consenso del padre, il figlio l'ha già in precedenza prelevata e portata ad un amico. Il Sig. Per_1 Pt_1 si obbliga a prelevare i suddetti beni entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
nel caso in cui il Sig. non provveda entro tale termine, le parti Pt_1 espressamente concordano che la Sig.ra Pedrazzini, ogni eccezione fin d'ora rimossa da parte del sig. sarà libera di disporre dei suddetti beni come Pt_1 meglio crede. Al termine della predetta operazione di asporto, il Sig. si Pt_1 obbliga a consegnare le chiavi della casa coniugale al figlio, il quale le consegnerà alla Sig.ra Pedrazzini.
2) La casa familiare sita in Dosolo (MN), Via Augusto Daolio, 22, di proprietà esclusiva della Sig.ra OL Pedrazzini, ove vive con il figlio maggiorenne , Per_1 è assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra Pedrazzini.
3) Il Sig. si impegna e si obbliga, a definizione dei pregressi rapporti tra i Pt_1 coniugi, al pagamento integrale delle rate del mutuo residuo n. 006/00092/000000271698 acceso presso l'Istituto di credito BARCLAYS con rateo mensile di circa 914,00 e residuo di circa € 20.000,00 euro per l'acquisto della casa di proprietà della Sig.ra Pedrazzini, sino all'estinzione completa dello stesso, oneri ed accessori compresi. In caso di vendita dell'immobile da parte della Sig.ra Pedrazzini, il Sig. si obbliga sin d'ora a procedere con l'estinzione Pt_1 anticipata del mutuo residuo, oneri ed accessori compresi.
4) Il Sig. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento di tutte Pt_1 le utenze (luce, acqua, gas e internet) relative alla casa in cui risiede la Sig.ra Pedrazzini, fino a quando il figlio vivrà con la madre e non sarà Per_1 economicamente completamente autonomo. Tali utenze verranno opportunamente rendicontate.
5) Non essendo previsto un contributo per il mantenimento del figlio ed in considerazione della seppure parziale indipendenza economica dello stesso, il Sig. si impegna e si obbliga a sostenere il 70% delle spese straordinarie relative Pt_1 al figlio fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello Per_1 stesso. I coniugi si danno atto che le spese straordinarie sono quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Mantova e che dovranno essere previamente concordate tra le parti solo quelle che per il predetto Protocollo necessitano di preventivo accordo, prevedendo comunque una percentuale minima del 30% a carico della madre. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano sin d'ora a sostenere economicamente il figlio qualora perdesse il lavoro.
6) Con l'assolvimento di tali condizioni i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento né nessun altro titolo, ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale o da qualsivoglia pretesa risarcitoria inerente comportamenti tenuti in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico.
7) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i Legali ad eccezione del pagamento del contributo unificato di cui si farà carico il Sig. Pt_1
8) Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
9) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata
2 e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in DOSOLO (MN) in data 29/04/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOSOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
GI RT GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5617/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
AO AZ ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FERRARESI MARIA CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, dandosi atto che il Sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale e trasferito la Parte_1 propria residenza altrove. Il Sig. provvederà a recarsi presso l'abitazione Pt_1 della Sig.ra Pedrazzini previa comunicazione a quest'ultima dei giorni e degli orari di accesso, al fine prelevare tutti i suoi effetti personali, in particolare vestiario, scarpe, fotografie, la fede nuziale, documenti contabili inscatolati e messi nel sottotetto, libri personali, attrezzatura fitness (vogatore, elastici per esercizi a corpo libero, divaricatore per riscaldamento), estrattore succo, CD musicali., eccetto la TV color Sony 46 pollici in quanto, con il consenso del padre, il figlio l'ha già in precedenza prelevata e portata ad un amico. Il Sig. Per_1 Pt_1 si obbliga a prelevare i suddetti beni entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
nel caso in cui il Sig. non provveda entro tale termine, le parti Pt_1 espressamente concordano che la Sig.ra Pedrazzini, ogni eccezione fin d'ora rimossa da parte del sig. sarà libera di disporre dei suddetti beni come Pt_1 meglio crede. Al termine della predetta operazione di asporto, il Sig. si Pt_1 obbliga a consegnare le chiavi della casa coniugale al figlio, il quale le consegnerà alla Sig.ra Pedrazzini.
2) La casa familiare sita in Dosolo (MN), Via Augusto Daolio, 22, di proprietà esclusiva della Sig.ra OL Pedrazzini, ove vive con il figlio maggiorenne , Per_1 è assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra Pedrazzini.
3) Il Sig. si impegna e si obbliga, a definizione dei pregressi rapporti tra i Pt_1 coniugi, al pagamento integrale delle rate del mutuo residuo n. 006/00092/000000271698 acceso presso l'Istituto di credito BARCLAYS con rateo mensile di circa 914,00 e residuo di circa € 20.000,00 euro per l'acquisto della casa di proprietà della Sig.ra Pedrazzini, sino all'estinzione completa dello stesso, oneri ed accessori compresi. In caso di vendita dell'immobile da parte della Sig.ra Pedrazzini, il Sig. si obbliga sin d'ora a procedere con l'estinzione Pt_1 anticipata del mutuo residuo, oneri ed accessori compresi.
4) Il Sig. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento di tutte Pt_1 le utenze (luce, acqua, gas e internet) relative alla casa in cui risiede la Sig.ra Pedrazzini, fino a quando il figlio vivrà con la madre e non sarà Per_1 economicamente completamente autonomo. Tali utenze verranno opportunamente rendicontate.
5) Non essendo previsto un contributo per il mantenimento del figlio ed in considerazione della seppure parziale indipendenza economica dello stesso, il Sig. si impegna e si obbliga a sostenere il 70% delle spese straordinarie relative Pt_1 al figlio fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello Per_1 stesso. I coniugi si danno atto che le spese straordinarie sono quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Mantova e che dovranno essere previamente concordate tra le parti solo quelle che per il predetto Protocollo necessitano di preventivo accordo, prevedendo comunque una percentuale minima del 30% a carico della madre. Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano sin d'ora a sostenere economicamente il figlio qualora perdesse il lavoro.
6) Con l'assolvimento di tali condizioni i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento né nessun altro titolo, ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale o da qualsivoglia pretesa risarcitoria inerente comportamenti tenuti in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico.
7) Spese legali compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i Legali ad eccezione del pagamento del contributo unificato di cui si farà carico il Sig. Pt_1
8) Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
9) Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata
2 e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in DOSOLO (MN) in data 29/04/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOSOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De CA
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