Ordinanza collegiale 4 aprile 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21179 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13608/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13608 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medicair Centro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Putignano e Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio NO OS in Roma, viale delle Milizie n. 34;
di Regione Abruzzo, Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Fornari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Emilia Romagna, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicati in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
- del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022;
- nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
• circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta;
• circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS);
• circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS);
• intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022;
• intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI (1) PRESENTATI DA MEDICAIR CENTRO S.R.L. IL 18/01/2023:
- del decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativo documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento, nonché Allegato A contenente “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano”
- nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• comunicazione del 14.11.2022 di “avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”.
• elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche;
• documento “Modello CE per payback dispositivi medici”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche;
• determina del Direttore generale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e allegato e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022 con allegato, pubblicati sul sito istituzionale delle Regione Marche;
• determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche;
• determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche;
• determina del Direttore generale Istituto di Ricovero e Cura e carattere Scientifico INRCA Ancora n. 348 del 11.9.2019 e allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche;
• comunicazione e.mail del 13.12.2022 prot. 13779/ASF/ASF/A del Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche con elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti, citata nel documento istruttorio cit., ma allo stato non conosciuta;
• comunicazione prot. n. 13906 del 14.12.2022 “riscontro alla richiesta accesso atti pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022”;
• nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI (2) PRESENTATI DA MEDICAIR CENTRO S.R.L. IL 31/01/2023:
- del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015” e relativi allegati;
- comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”;
• nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati:
-- n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;
-- n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
-- n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
-- n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;
-- n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell'AOU Senese;
-- n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;
-- n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;
-- n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'ESTAR.
• comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato;
• comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022;
• comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana “Pay Back sui dispositivi medici”;
• Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana;
• documento denominato “dati sintetici utilizzati per determinazione payback dispositivi medici” pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana;
• Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI (3) PRESENTATI DA MEDICAIR CENTRO S.R.L. IL 01/02/2023:
- della determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022 e relativi allegati,
- nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
• delibera AR G. ZU n. 1331 del 15.11.2022;
• delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;
• delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;
• nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022;
• determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1471 del 12.12.2022.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI (4) PRESENTATI DA MEDICAIR CENTRO S.R.L. IL 08/03/2023:
- della determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato,
- nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a;
• comunicazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 13/12/2022.122626.U, avente ad oggetto “payback dispositivi medici – anni 2015-2018”;
• nota prot. n. 0645017 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma allo stato non conosciuta;
• deliberazioni dei Direttori generali delle ASL con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e, in particolare:
-- n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza;
-- n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma;
-- n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;
-- n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena;
-- n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna;
-- n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola;
-- n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;
-- n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna;
-- n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma;
-- n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;
-- n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena;
-- n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;
-- n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;
-- n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
• nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione condotta nel 2019, citata nella determinazione 24300/2022, ma allo stato non conosciuta;
• atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Abruzzo;
• nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5/8/2022.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI (5) PRESENTATI DA MEDICAIR CENTRO S.R.L. IL 08/03/2023:
- della determinazione del Direttore Generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria 13106 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015,
- nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
• Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 1 n. 1118/2022;
• Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 2 n. 1773/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366/2022;
• Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni n. 145/2022;
• Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati;
• Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI (7) PRESENTATI DA MEDICAIR CENTRO S.R.L. IL 07/04/2025:
- della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione;
- della nota regionale del 24 gennaio 2025 di notifica della determinazione n. 25860/2024 sopra citata;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025, con la quale Regione ha differito il pagamento degli importi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 al 31 dicembre 2025, ma non ha revocato o sospeso in autotutela il provvedimento n. 25860/2024 cit.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di Regione Toscana, di Regione Marche, di Regione Abruzzo e Regione Siciliana, di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visto l'art. 7, comma 1, D.L. 95/2025, conv. modif. L. 118/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. EN OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, nonché l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
Con una serie di ricorsi per motivi aggiunti, sono stati impugnati vari decreti con cui le Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, D.L. 78/2015, conv. modif. L. 125/2015, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti.
Con un ultimo ricorso per motivi aggiunti – successivo alla pubblicazione delle sentenze nn. 139 e 140 del 2024 della Corte costituzionale – la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la regione Emilia Romagna ha rideterminato, in diminuzione, la quota di ripiano, a suo carico, per il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, per le annualità dal 2015 al 2018, in esito alle verifiche condotte dagli enti del Servizio sanitario regionale e alla conseguente revisione del suo fatturato alla base del calcolo nonché la determinazione, recante l’elenco delle quote di ripiano dovute dalle aziende, tra cui la ricorrente stessa, nella misura del 48% di quelle originariamente determinate, in ottemperanza della sentenza n. 139 del 2024 della Corte costituzionale
Nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore il D.L. 95/2025, conv. modif. L. 118/2025, il cui art. 7 dispone che: « Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ».
Essendo versata in atti documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dalla disposizione da ultimo richiamata, questo Tribunale (come richiesto anche dalla parte ricorrente) provvede in conformità alla stessa dichiarando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND OM, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
EN OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OS | ND OM |
IL SEGRETARIO