TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in ED MA (CS) c.da Rocca n. 46 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ED MA (CS) in via G. Fiorillo 102, presso lo studio dell'avv. Santina BRUNO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge e chiede che le comunicazioni vengano effettuate al proprio indirizzo PEC:
Email_1
- parte attrice - E
nata a [...] l'[...]; Controparte_1
convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3.01.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in regime di comunione legale dei beni con in ED MA (CS) il giorno 04.01.1981 e trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 2 P. II S.A Reg. – Uff. 1 dell'anno 1981, in costanza del quale è nato un figlio, , il 16.11.1981, oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che in data 16.02.2023 il sig. aveva adito il Tribunale di Paola per ottenere la Pt_1 pronuncia della separazione personale dalla coniuge la quale non si Controparte_1 costituiva in giudizio;
- che con sentenza n. 625/2023 del 24.07.2023, a totale definizione del procedimento RG 224/2023, il Tribunale di Paola così provvedeva : “ Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il matrimonio tra loro contratto in Parte_1 Controparte_1 ED MA ( CS) in data 04.01.1981, trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune al n. 2 Parte II serie A uff 1 anno 1981; Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ED MA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
non accoglie la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da Rigetta ogni altra domanda;
Dispone la Parte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti.”
- che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- che dalla data di pubblicazione della sentenza, che ha pronunciato la separazione dei coniugi, è passato oltre un anno ma che dalla data di separazione ad oggi i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono riconciliati.
Ciò premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, numero 2), lett. b) della L. 898/1970, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra , in ED MA (CS), il giorno Parte_1 Controparte_1 04.01.1981, come da estratto di matrimonio N. 2 P. II S.A Reg. – Uff. 1 dell'anno 1981;
2. ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nei registri di stato civile;
3. condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto regolarmente il proprio visto.
All'udienza del 28.10.2025, compariva solamente la parte attrice unitamente al procuratore costituito nel suo interesse, il quale insisteva nell'accoglimento delle domande proposte, mentre regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata Controparte_1 la contumacia.
2 Il presidente relatore, dopo aver invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ed a procedere all'immediata discussione orale della causa, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Esaminati gli atti di causa, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898 dell'1.12.1970. Infatti, con sentenza n. 625/2023 del 24.07.2023, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale delle parti, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. La natura delle questioni trattate impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva nella causa civile iscritta al R.G. n. 2/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in regime di comunione legale dei beni dai coniugi e in ED MA Parte_1 Controparte_1 (CS) il giorno 04.01.1981 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 2 P. II S.A Reg. – Uff. 1 dell'anno 1981;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ED MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ED MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Paola il 28 ottobre 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in ED MA (CS) c.da Rocca n. 46 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ED MA (CS) in via G. Fiorillo 102, presso lo studio dell'avv. Santina BRUNO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge e chiede che le comunicazioni vengano effettuate al proprio indirizzo PEC:
Email_1
- parte attrice - E
nata a [...] l'[...]; Controparte_1
convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3.01.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in regime di comunione legale dei beni con in ED MA (CS) il giorno 04.01.1981 e trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 2 P. II S.A Reg. – Uff. 1 dell'anno 1981, in costanza del quale è nato un figlio, , il 16.11.1981, oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che in data 16.02.2023 il sig. aveva adito il Tribunale di Paola per ottenere la Pt_1 pronuncia della separazione personale dalla coniuge la quale non si Controparte_1 costituiva in giudizio;
- che con sentenza n. 625/2023 del 24.07.2023, a totale definizione del procedimento RG 224/2023, il Tribunale di Paola così provvedeva : “ Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il matrimonio tra loro contratto in Parte_1 Controparte_1 ED MA ( CS) in data 04.01.1981, trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune al n. 2 Parte II serie A uff 1 anno 1981; Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ED MA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
non accoglie la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da Rigetta ogni altra domanda;
Dispone la Parte_1 compensazione delle spese di lite tra le parti.”
- che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
- che dalla data di pubblicazione della sentenza, che ha pronunciato la separazione dei coniugi, è passato oltre un anno ma che dalla data di separazione ad oggi i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono riconciliati.
Ciò premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, numero 2), lett. b) della L. 898/1970, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra , in ED MA (CS), il giorno Parte_1 Controparte_1 04.01.1981, come da estratto di matrimonio N. 2 P. II S.A Reg. – Uff. 1 dell'anno 1981;
2. ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza nei registri di stato civile;
3. condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto regolarmente il proprio visto.
All'udienza del 28.10.2025, compariva solamente la parte attrice unitamente al procuratore costituito nel suo interesse, il quale insisteva nell'accoglimento delle domande proposte, mentre regolarmente citata in giudizio, non si costituiva, sicché ne veniva dichiarata Controparte_1 la contumacia.
2 Il presidente relatore, dopo aver invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ed a procedere all'immediata discussione orale della causa, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. Esaminati gli atti di causa, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898 dell'1.12.1970. Infatti, con sentenza n. 625/2023 del 24.07.2023, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale delle parti, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. La natura delle questioni trattate impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva nella causa civile iscritta al R.G. n. 2/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in regime di comunione legale dei beni dai coniugi e in ED MA Parte_1 Controparte_1 (CS) il giorno 04.01.1981 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 2 P. II S.A Reg. – Uff. 1 dell'anno 1981;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ED MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ED MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Paola il 28 ottobre 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3