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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore
dott. Alessandro Caronia Giudice
dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 909/2022 vertente
TRA
' rappresentata e difesa (C.F.Parte 1 C.F. 1
dall'avv. Francesco Cicciù, presso il cui studio in Cariati alla via Basilicata n.7, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
'nato a [...], il [...] CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: Come in atti.
'premesso di aver Con ricorso depositato in data 19.04.2022, Parte 1
contratto matrimonio civile con CP 1 in Modena in data 06.03.2010 e che dalla loro unione nasceva un figlio, Persona_1 il 27.11.2009; deduceva che l'affectio coniugalis tra i coniugi era venuta meno a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali;
che con decreto del 14.11.2019(R.G. 5916/2019), il Tribunale di Modena omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate;
che i coniugi dalla data della separazione non si erano più riconciliati.
Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra [...]
Parte_1 e CP 1 alle seguenti condizioni: 1)I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre. Tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore saranno determinati dagli stessi di volta in volta sulla base delle esigenze di ciascuno, e comunque almeno un fine settimana (dal venerdi alla domenica) ogni 15 giorni presso il padre;
3)Il Sig. CP_1 , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimentoParte 1
del figlio;
4)Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 6) Le vacanze estive, natalizie, pasquali, compleanni o altre occasioni saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze di entrambi i coniugi e del figlio;
7)Il sig. CP_1 si accolla per intero il residuo mutuo dell'ex casa coniugale per un importo mensile di € 300,00 oltre alle spese notarili per la modifica a suo favore dell'intestazione del mutuo e dell'immobile, oggi intestata alla sig. Pt 1 ;-Ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Modena, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Con vittoria di spese e compensi".
Seppur ritualmente instauratosi il contraddittorio, il CP 1 non si costituiva in giudizio. All'esito dell'udienza presidenziale, verificata l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per assenza del resistente, con ordinanza del 18.10.2022,
l'adito Tribunale confermava le disposizioni economiche adottate in sede di separazione.
Il giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
All'udienza del 23.11.2023 veniva ascoltato il figlio minore Persona 1
Con nota depositata in data 13.01.25 l'Avvocato di parte ricorrente dava atto dell'intervento accordo tra le parti, sulle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
1)I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2)Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre.
Tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore saranno determinati dagli stessi di volta in volta sulla base delle esigenze di ciascuno, e comunque almeno un fine settimana (dal venerdi alla domenica) ogni 15 giorni presso il padre;
3)Il Sig. CP_1 , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte 1 un assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio;
4)Le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5)Le vacanze estive, natalizie, pasquali, compleanni o altre occasioni saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze di entrambi i coniugi e del figlio.
La causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 16.01.25, previa rinuncia della parte ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. In punto di diritto va brevemente evidenziata la ricorrenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge per la domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale il Pubblico
Ministero non si è opposto.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni, si ritiene che le condizioni stabilite dalle parti, peraltro estremamente elastiche, anche in ragione dell'età del minore, appaiono conformi all'interesse delle parti e del minore.
Appare equo compensare le spese di lite in ragione del comportamento processuale assunto dalle parti.
P.Q.M.
Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni Il Tribunale di Castrovillari
altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Modena il e trascritto nel registro atti di06.03.10 tra CP 1 e Parte 1
matrimonio al n.17, parte l;
2) Dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con possibilità per lo stesso di vedere il padre, previo accordo tra le parti, valutate le esigenze del minore e comunque almeno almeno un fine settimana (dal venerdi alla domenica) ogni 15 giorni;
3) Dispone che | Sig. CP 1 versi l'importo mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per quanto di competenza;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.01.25
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'