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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1117/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1117/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
4.7.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.7.1953, residente in [...] alla contrada Pergola n. 53, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MADDALENA CUCCURULLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
PO IA (SA) alla via Abruzzi n. 2 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it; Email_1 CP_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Craco (MT) in [...] CP_2 C.F._3
11.7.1960, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MADDALENA CUCCURULLO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
1 R.G. N. 1117/2025 V.G.
PO IA (SA) alla via Abruzzi n. 2 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it; Email_1 CP_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta (atteso che il matrimonio è stato iscritto nella parte I del registro degli atti di matrimonio, come risulta dal relativo atto di matrimonio prodotto in giudizio);
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 4.7.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 3.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Varese il 26.8.1995, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli
(11.11.1986), (16.12.1989) e (20.10.1991), tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 5716/2022 del 5.5.2022.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 4.7.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
2 R.G. N. 1117/2025 V.G.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra loro in Varese il 26.8.1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 64, Parte I, dell'anno 1995, alle seguenti condizioni:
«1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Marsiconuovo alla Contrada Pergola, 53, già assegnata al
Sig. in sede di separazione resta assegnata allo stesso e rimarrà Parte_1 nella sua disponibilità, trattandosi, tra l'altro di un immobile pervenuto per successione ereditaria e ricadente, pertanto, nella comunione ereditaria del Sig.
con i fratelli;
analogamente per tutti i mobili d'arredo e Parte_1 suppellettili della predetta casa, in considerazione della circostanza che la Sig.ra
ha già provveduto da tempo al ritiro dei propri effetti personali;
CP_2
2. RAPPORTI PATRIMONIALI
I ricorrenti coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere regolato ogni altro patto e di aver definito tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale con reciproca soddisfazione e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente;
3. RAPPORTI PERSONALI
Il Sig. dichiara di aver provveduto a rimettere la denuncia – Parte_1 querela presentata nei confronti della Sig.ra in data 08/01/2021 presso CP_2 la Legione Carabinieri Basilicata – Stazione di Marsiconuovo;
reitera, pertanto, la rinuncia, a procedere a carico della stessa per i fatti denunciati, sia penalmente che civilmente».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
3 R.G. N. 1117/2025 V.G.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa n. 5716/2022, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 3.6.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, atteso che i figli nati dal rapporto coniugale sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
4 R.G. N. 1117/2025 V.G.
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1117 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 CP_2 necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Varese il 26.8.1995 da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.7.1953, e (C.F.: ), nata a [...] CP_2 C.F._3 in data 11.7.1960, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese al N. 64, Parte I, Anno 1995;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e
69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1117/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
4.7.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.7.1953, residente in [...] alla contrada Pergola n. 53, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MADDALENA CUCCURULLO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
PO IA (SA) alla via Abruzzi n. 2 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it; Email_1 CP_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Craco (MT) in [...] CP_2 C.F._3
11.7.1960, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MADDALENA CUCCURULLO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
1 R.G. N. 1117/2025 V.G.
PO IA (SA) alla via Abruzzi n. 2 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it; Email_1 CP_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta (atteso che il matrimonio è stato iscritto nella parte I del registro degli atti di matrimonio, come risulta dal relativo atto di matrimonio prodotto in giudizio);
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 4.7.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 3.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Varese il 26.8.1995, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli
(11.11.1986), (16.12.1989) e (20.10.1991), tutti Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 5716/2022 del 5.5.2022.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 4.7.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
2 R.G. N. 1117/2025 V.G.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra loro in Varese il 26.8.1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 64, Parte I, dell'anno 1995, alle seguenti condizioni:
«1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Marsiconuovo alla Contrada Pergola, 53, già assegnata al
Sig. in sede di separazione resta assegnata allo stesso e rimarrà Parte_1 nella sua disponibilità, trattandosi, tra l'altro di un immobile pervenuto per successione ereditaria e ricadente, pertanto, nella comunione ereditaria del Sig.
con i fratelli;
analogamente per tutti i mobili d'arredo e Parte_1 suppellettili della predetta casa, in considerazione della circostanza che la Sig.ra
ha già provveduto da tempo al ritiro dei propri effetti personali;
CP_2
2. RAPPORTI PATRIMONIALI
I ricorrenti coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere regolato ogni altro patto e di aver definito tra loro ogni altro rapporto economico e patrimoniale con reciproca soddisfazione e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente;
3. RAPPORTI PERSONALI
Il Sig. dichiara di aver provveduto a rimettere la denuncia – Parte_1 querela presentata nei confronti della Sig.ra in data 08/01/2021 presso CP_2 la Legione Carabinieri Basilicata – Stazione di Marsiconuovo;
reitera, pertanto, la rinuncia, a procedere a carico della stessa per i fatti denunciati, sia penalmente che civilmente».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
3 R.G. N. 1117/2025 V.G.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa n. 5716/2022, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 3.6.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, atteso che i figli nati dal rapporto coniugale sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
4 R.G. N. 1117/2025 V.G.
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1117 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 CP_2 necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Varese il 26.8.1995 da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.7.1953, e (C.F.: ), nata a [...] CP_2 C.F._3 in data 11.7.1960, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese al N. 64, Parte I, Anno 1995;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e
69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
5) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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