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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.5732/2022 del Registro Generale Contenzioso vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Parte_1 C.F._1
Gigliotti e Rocco Palombella, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Tommaso Cormano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensualizzata in corso di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente il 21.11.2022, volto alla declaratoria di separazione personale, il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la resistente il 30.05.2009 (atto trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio presso il Comune di Amantea, al n. 20, P. II, Serie A, anno 2009); che dal matrimonio nasceva il figlio il 16.04.2016; che il rapporto coniugale nel corso del tempo si era Per_1 incrinato;
che entrambi i coniugi lavorano alle dipendenze della medesima azienda: il con Parte_1 contratto part-time con una retribuzione mensile di euro 850,00 e la con un contratto full- CP_1 time con una retribuzione mensile di euro 1.700,00; che il ricorrente, per far fronte al proprio obbligo contributivo in favore del figlio minore, si dichiarava disponibile a cedere a quest'ultimo tutti i propri diritti sulla casa coniugale, nonché a provvedere al suo mantenimento in forma diretta, durante la permanenza del figlio presso di sé, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie al 50%.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre l'affidamento del minore ad Persona_2 entrambi i genitori, pur collocandolo ai fini della residenza privilegiata presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa coniugale. c) Stabilire un obbligo di contribuzione diretta per il mantenimento del figlio minore a carico di ciascun genitore, con ulteriore Persona_2 obbligo del padre di trasferire a favore del medesimo figlio , a titolo di contributo una Per_1 tantum, tutti i propri diritti inerenti alla casa coniugale. d) I coniugi contribuiranno in ragione del
50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del figlio , sia mediche, sia di studio, sia di Per_1 altra natura, viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro, e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti saranno preventivamente concordate. e) Regolare il diritto di frequentazione minore-padre con le seguenti modalità: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.30; il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21.30; il sabato e/o la domenica, alternativamente, dalle 10.00 alle 22.00. Inoltre, prevedere il pernottamento del minore presso la casa paterna in almeno due week- end al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica sera;
f) Prevedere che il figlio
possa trascorrere durante le vacanze estive un periodo continuativo di almeno quindici Per_1 giorni con ognuno dei due genitori, da determinarsi di comune accordo, con obbligo del genitore affidatario di tenere informato l'altro sulle condizioni di salute e quant'altro inerente le esigenze del bambino;
f) Il minore, durante le festività natalizie, potrà trascorrere con ognuno dei genitori almeno quattro giorni consecutivi, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_1 nel contestare l'avverso dedotto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, precisava: che il nel Gennaio del 2021 decideva di abbandonare la casa Parte_1 familiare trasferendosi presso un'altra abitazione sita in Fisciano, senza provvedere al sostegno materiale del figlio;
che quanto al contributo di mantenimento riteneva congrua la corresponsione della somma non inferiore ad € 250,00 mensili, tenendo conto che essa resistente era gravata dal mutuo sull'abitazione, dalle spese per utenze domestiche, di quelle quotidiane del figlio;
che controparte era proprietario di immobile ed era iscritto all'albo dei geologi della Calabria. Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni. “a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al ricorrente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove credano con obbligo di comunicazione reciproco;
b) affidarsi il figlio minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione, residenza e Per_1 domicilio presso la madre. c) Salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, e in ogni caso compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e gli impegni di studio del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: per due giorni feriali a settimana dalle ore 18.30 alle ore 20 (durante il periodo delle vacanze estive sino alle 21.00) orario in cui lo riporterà presso l'abitazione della madre;
il sabato o la domenica, alternativamente, di ogni settimana: il sabato con orario dalle ore 10 alle ore 21.30 o la domenica dalle ore 10 alle ore 19.30; durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 e 25 dicembre degli anni pari e Per_1 il 31 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali Per_1 trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari
; -per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio nel mese di agosto, per una settimana, con obbligo di comunicare la località prescelta con preavviso di almeno 30 giorni. d) Il sig. Parte_1 corrisponderà un assegno mensile non inferiore ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio nonché a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie, che, ai fini esemplificativi ma non esaustivi, si indicano scolastiche, universitarie e/o di formazione, di viaggio per istruzione, ricreative e sportive, spese mediche non coperte dal SSN e specialistiche, PC
e telefonia, informatica, corredi scolastici, testi e libri, deputate a far fronte alle esigenze del figlio
. e) Condannarsi il ricorrente al versamento in favore della resistente anche in via Per_1 equitativa al risarcimento dei danni;
f) Condannarsi il ricorrente alle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
Fissata l'udienza presidenziale del 5.06.2023 per la comparizione delle parti, la causa veniva rinviata ad altra udienza per la comparizione personale della resistente. All'udienza presidenziale di rinvio del
26.6.2023, esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione ed assunti i provvedienti provvisori la causa veniva rinviata all'udienza del 4.4.2024 innanzi al g.i.. Alla predetta udienza, preso atto della volontà delle parti, il g.i. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rimetteva la causa al
Collegio per la pronuncia di stato. In data 29.04.2024 veniva depositata sentenza non definitiva sullo status e rinviata la causa per la prosecuzione del giudizio in istruttoria all'udienza del 13.3.2025.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante subentrato nelle more sul ruolo, le parti con note di trattazione scritta del 5.3.2025 davano atto dell'intervenuto accordo di seprazione, dalle medesime sottoscritto, con firme autenticate dai rispettivi procuratori, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni ivi formalizzate, con rimessione della causa in decisione. Con ordinanza del 28.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto, formalizzato e sottoscritto dalle parti il 28.5.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione dei coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), sposatisi il 30.05.2009 (atto trascritto nel Controparte_1 C.F._2 registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Amantea, al n. 20, P. II, Serie A, Anno 2009), alle condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto il 28.05.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Amantea per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.5732/2022 del Registro Generale Contenzioso vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Parte_1 C.F._1
Gigliotti e Rocco Palombella, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Tommaso Cormano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensualizzata in corso di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente il 21.11.2022, volto alla declaratoria di separazione personale, il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la resistente il 30.05.2009 (atto trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio presso il Comune di Amantea, al n. 20, P. II, Serie A, anno 2009); che dal matrimonio nasceva il figlio il 16.04.2016; che il rapporto coniugale nel corso del tempo si era Per_1 incrinato;
che entrambi i coniugi lavorano alle dipendenze della medesima azienda: il con Parte_1 contratto part-time con una retribuzione mensile di euro 850,00 e la con un contratto full- CP_1 time con una retribuzione mensile di euro 1.700,00; che il ricorrente, per far fronte al proprio obbligo contributivo in favore del figlio minore, si dichiarava disponibile a cedere a quest'ultimo tutti i propri diritti sulla casa coniugale, nonché a provvedere al suo mantenimento in forma diretta, durante la permanenza del figlio presso di sé, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie al 50%.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre l'affidamento del minore ad Persona_2 entrambi i genitori, pur collocandolo ai fini della residenza privilegiata presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa coniugale. c) Stabilire un obbligo di contribuzione diretta per il mantenimento del figlio minore a carico di ciascun genitore, con ulteriore Persona_2 obbligo del padre di trasferire a favore del medesimo figlio , a titolo di contributo una Per_1 tantum, tutti i propri diritti inerenti alla casa coniugale. d) I coniugi contribuiranno in ragione del
50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie del figlio , sia mediche, sia di studio, sia di Per_1 altra natura, viaggi, attività sportive o artistiche, hobby e quant'altro, e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti saranno preventivamente concordate. e) Regolare il diritto di frequentazione minore-padre con le seguenti modalità: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.30; il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21.30; il sabato e/o la domenica, alternativamente, dalle 10.00 alle 22.00. Inoltre, prevedere il pernottamento del minore presso la casa paterna in almeno due week- end al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica sera;
f) Prevedere che il figlio
possa trascorrere durante le vacanze estive un periodo continuativo di almeno quindici Per_1 giorni con ognuno dei due genitori, da determinarsi di comune accordo, con obbligo del genitore affidatario di tenere informato l'altro sulle condizioni di salute e quant'altro inerente le esigenze del bambino;
f) Il minore, durante le festività natalizie, potrà trascorrere con ognuno dei genitori almeno quattro giorni consecutivi, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_1 nel contestare l'avverso dedotto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, precisava: che il nel Gennaio del 2021 decideva di abbandonare la casa Parte_1 familiare trasferendosi presso un'altra abitazione sita in Fisciano, senza provvedere al sostegno materiale del figlio;
che quanto al contributo di mantenimento riteneva congrua la corresponsione della somma non inferiore ad € 250,00 mensili, tenendo conto che essa resistente era gravata dal mutuo sull'abitazione, dalle spese per utenze domestiche, di quelle quotidiane del figlio;
che controparte era proprietario di immobile ed era iscritto all'albo dei geologi della Calabria. Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni. “a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al ricorrente, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza o domicilio ove credano con obbligo di comunicazione reciproco;
b) affidarsi il figlio minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione, residenza e Per_1 domicilio presso la madre. c) Salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, e in ogni caso compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e gli impegni di studio del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: per due giorni feriali a settimana dalle ore 18.30 alle ore 20 (durante il periodo delle vacanze estive sino alle 21.00) orario in cui lo riporterà presso l'abitazione della madre;
il sabato o la domenica, alternativamente, di ogni settimana: il sabato con orario dalle ore 10 alle ore 21.30 o la domenica dalle ore 10 alle ore 19.30; durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 e 25 dicembre degli anni pari e Per_1 il 31 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali Per_1 trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari
; -per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio nel mese di agosto, per una settimana, con obbligo di comunicare la località prescelta con preavviso di almeno 30 giorni. d) Il sig. Parte_1 corrisponderà un assegno mensile non inferiore ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio nonché a corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie, che, ai fini esemplificativi ma non esaustivi, si indicano scolastiche, universitarie e/o di formazione, di viaggio per istruzione, ricreative e sportive, spese mediche non coperte dal SSN e specialistiche, PC
e telefonia, informatica, corredi scolastici, testi e libri, deputate a far fronte alle esigenze del figlio
. e) Condannarsi il ricorrente al versamento in favore della resistente anche in via Per_1 equitativa al risarcimento dei danni;
f) Condannarsi il ricorrente alle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
Fissata l'udienza presidenziale del 5.06.2023 per la comparizione delle parti, la causa veniva rinviata ad altra udienza per la comparizione personale della resistente. All'udienza presidenziale di rinvio del
26.6.2023, esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione ed assunti i provvedienti provvisori la causa veniva rinviata all'udienza del 4.4.2024 innanzi al g.i.. Alla predetta udienza, preso atto della volontà delle parti, il g.i. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rimetteva la causa al
Collegio per la pronuncia di stato. In data 29.04.2024 veniva depositata sentenza non definitiva sullo status e rinviata la causa per la prosecuzione del giudizio in istruttoria all'udienza del 13.3.2025.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante subentrato nelle more sul ruolo, le parti con note di trattazione scritta del 5.3.2025 davano atto dell'intervenuto accordo di seprazione, dalle medesime sottoscritto, con firme autenticate dai rispettivi procuratori, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni ivi formalizzate, con rimessione della causa in decisione. Con ordinanza del 28.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto, formalizzato e sottoscritto dalle parti il 28.5.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione dei coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), sposatisi il 30.05.2009 (atto trascritto nel Controparte_1 C.F._2 registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Amantea, al n. 20, P. II, Serie A, Anno 2009), alle condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto il 28.05.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Amantea per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire