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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7090/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.11.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a Milano in [...] C.F._2 data 23.06.1973 entrambi rappresentati dall'Avv. Paola Maria Tanzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto e dichiarare la separazione personale dei coniugi, che già di fatto vivono da tempo separati;
2. dare atto che la casa coniugale, sita in Desio, via XXIV Maggio 15 e condotta in locazione da resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso con tutto l'arredo ivi Parte_2 presente, avendo già provveduto ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali, Parte_1 trasferendosi con la minore in altra abitazione, condotta in locazione dalla stessa e sita in Desio, via
Diaz 12, e ove la madre trasferirà nel giro di qualche mese la propria residenza unitamente a quella della figlia minore. Le parti danno, altresì, atto che si trasferirà, con tempistiche, non Parte_1 ancora definite e che verranno comunicate con congruo anticipo al padre (almeno 9 mesi), a vivere, unitamente alla figlia, in Brugherio, via San Maurizio al Lambro 220 (unità abitativa attualmente di proprietà dei nonni materni). Il trasferimento della residenza (e quindi quello ai soli a fini anagrafici) della minore a Brugherio verrà valutato tra i genitori al momento del trasferimento abitativo della diade madre-figlia a Brugherio, onde non interrompere il progetto riabilitativo presso “La nostra famiglia” sede di Carate, ove eventualmente ancora in corso (il progetto attualmente in essere dura sino a settembre 2026, doc.3A);
3. disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre;
entrambi i genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di far crescere la figlia in un ambiente favorevole e positivo;
4. sui tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore: le parti concordano che siano regolati con la seguente alternanza – già da tempo collaudata, posta in essere e ben accettata dalla minore - che tiene conto delle tempistiche e dei turni lavorativi dei genitori (la madre che lavora anche 6 giorni a settimana di cui uno sempre la domenica su 2 turni, una settimana 6.30/14 e la successiva 14/21.30, il padre, invece, lavora dal martedì al sabato con i seguenti orari 8.30/12.30 e
15.30/19.30) e del fondamentale ausilio dei nonni materni che si occupano in toto della nipote ogniqualvolta i genitori siano impossibilitati per accavallamenti nei turni lavorativi (ciò sia durante il calendario ordinario scolastico, ma anche nei giorni e/o periodo di chiusura della scuola e/o in caso di indisposizione della minore):
a) Il padre starà sempre con la figlia il giorno della domenica (salvo in quelle rare occasioni in cui la madre non lavora la domenica) e il lunedì pomeriggio andando a prenderla a scuola.
b) Quando la madre ha il primo turno lavorativo (6.30/14) verrà presa all'uscita di scuola dalla madre con la quale starà anche a dormire, attualmente presso la casa dei nonni materni che la Per_ raccompagneranno a scuola la mattina successiva. Ove farà il prescuola, il padre terrà LE
a dormire e si occuperà anche di accompagnarla a scuola.
c) Quando la madre ha il secondo turno lavorativo (14/21.30) la minore pernotterà presso la casa del padre e la madre si occuperà di portarla a scuola il mattino successivo dove verrà presa all'uscita dai nonni materni che la terranno con loro presso la casa materna in attesa che il padre la prenda Per_ Per_ per portarla con sé a cena. Ove farà il prescuola e, quindi, il padre terrà a dormire la Per_ settimana del primo turno lavorativo della madre, starà a dormire con la madre nella settimana Per_ del secondo turno lavorativo della madre (con farà il prescuola si invertiranno, quindi, le settimane di pernotto della figlia presso le abitazioni dei genitori).
d) Nell'unico giorno settimanale in cui la madre non lavora, la madre andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà fino a cena ed il pernotto o meno della figlia con la madre dipenderà dal turno lavorativo della stessa nel giorno successivo, così come disciplinato ai punti b) e c) che precedono.
e) Quando madre e figlia si saranno trasferite a vivere a Brugherio il padre, indicativamente nel Per_ mercoledì della settimana in cui la madre ha il secondo turno avrà diritto a tenere , dalla fine del proprio orario lavorativo con pernotto e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo. Gli altri giorni scolastici (escluso ovviamente il lunedì che viene già trascorso dalla figlia con il padre), Per_
verrà recuperata a scuola dalla madre o dai nonni materni e starà con loro fino al rientro della madre dal lavoro;
5. in merito alle vacanze scolastiche, disporre come segue: la figlia, salvo diversi accordi tra genitori, trascorrerà le festività (Natale, Capodanno, Pasqua) con entrambi i genitori indicativamente sino all'età di 12 anni;
le altre vacanze (vacanze di carnevale, ove previste dal calendario scolastico, vacanze scolastiche pasquali, vacanze di Natale) verranno trascorse pariteticamente con il papà e con la mamma, nel rispetto dei turni lavorativi dei genitori;
durante le vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà con la madre due settimane consecutive e due settimane consecutive con il padre a seconda del periodo di ferie che verranno rispettivamente assegnati ai genitori dai turni di lavoro;
i periodi di vacanza estive con la figlia dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
ferma la facoltà, per entrambi i genitori di trascorrere ulteriori settimane tra il mese di giugno (dalla fine delle lezioni scolastiche) e il mese di settembre (fino all'inizio della scuola), comunicando all'altro genitore il relativo calendario, sempre entro il 30 maggio di ogni anno;
la minore trascorrerà i ponti scolastici (ovvero quelli che includono le festività di calendario del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) con il genitore che è a casa dal lavoro
(eventualmente anche dividendosi la giornata in modo tale da passare entrambi i genitori del tempo con la figlia);
6. i genitori si impegnano a darsi comunicazione per tempo dei recapiti dei luoghi ovi si recheranno con la figlia in caso di pernotto fuori casa nonché a favorire i contatti telefonici con il genitore temporaneamente non collocatario;
7. disporre, altresì, che la minore trascorra, ove possibile e compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori, il giorno e/o comunque del tempo del proprio compleanno con entrambi i genitori sino all'età di 12 anni e trascorra con la mamma il compleanno della stessa e la festa della mamma e con il padre il compleanno dello stesso e la festa del papà; Per_
8. i genitori concordano, nel momento del trasferimento abitativo di e della madre a Brugherio, di non spostare la minore dalla scuola primaria di primo grado (la cui frequentazione è appena cominciata), fino al completamento di tale ciclo di studi, ciò a condizione che la minore vi si trovi bene e risulti positivamente inserita nel contesto scolastico;
Per_
9. i coniugi concordano di proseguire nel percorso terapeutico intrapreso per , in conseguenza delle problematiche conseguenti alla nascita pre-termine della stessa, presso la Nostra Famiglia di sede di Carate Brianza, e concordano che sia la madre, coma fatto finora, ad CP_1 occuparsi di accompagnare la figlia alle visite di controllo. Per_ Qualora la madre dovesse essere impossibilitata a portare alle visite, previo congruo avviso, vi provvederà il padre;
10. disporre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, che ciascun coniuge provveda al mantenimento diretto della minore per il periodo in cui la minore rimane presso di sé e che, non essendo appunto previsto un contributo al mantenimento, le seguenti spese di carattere ordinario vengano ripartite al 50% tra i genitori: mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, frequenza del c.d. tempo prolungato, del cd pre-scuola o del c.d. doposcuola;
la madre si occuperà, invece, integralmente delle spese relative all'abbigliamento e al cambio di stagione;
11. disporre che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo d'intesa n.1377/18 del Tribunale di Monza che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si integralmente trascrive:
“B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
h. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k. spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione:
l. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese v. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D.DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F.RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima (…)della fine del mese.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.”
12. disporre che la minore resti fiscalmente a carico al 100% della madre;
13. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali il padre avrà cura di richiedere tempestivamente e mettere a disposizione della madre i documenti necessari per poterle permettere di accedere al relativo beneficio. In caso di rimborsi assicurativi vi sarà il medesimo obbligo da parte del genitore che ha affrontato la spesa per permettere all'altro di accedere al relativo beneficio;
14. disporre che la madre continui a percepire e a trattenere interamente l'assegno unico universale per la minore;
15. i genitori danno atto dell'esistenza del libretto postale n.52925104 intestato alla figlia minore con una giacenza ad oggi di €.9.768, 92 (doc.11) e si impegnano a non disporre in alcun modo di tale importo destinato esclusivamente ad esigenze della minore e ivi a versare l'assegno di invalidità della minore ove dovesse essere ripristinato (doc.3B);
16. dare atto che sopporterà in toto qualsiasi costo e onere nessuno escluso, ordinario Parte_1
e straordinario, di manutenzione e non (ivi compreso l'eventuale costo di demolizione) relativo all'autovettura, marca Toyota, modello Yaris, targata FJ457VC, alla stessa intestata. 17. dare atto che sopporterà in toto qualsiasi costo e onere nessuno escluso Parte_2 ordinario e straordinario, di manutenzione e non (ivi compreso l'eventuale costo di demolizione) relativo all' autovettura, marca Citroen, modello C3, targata DS530LZ, in quanto dallo stesso unicamente utilizzata benché intestata ad;
Parte_1
18. il conto corrente presso Banca Credem, intestato alla società Aleate sas, società chiusa da anni e di cui i coniugi erano soci e che ha un passivo di €.14.527,60 per un debito cointestato ai coniugi per saldo “mutuo chirografario” (doc.10), rimarrà aperto, ove necessario, sino all'estinzione di detto debito: debito di €.14.527,60 oltre interessi moratori che i coniugi si obbligano a rimodulare e/o rateizzare e che a fonte dei pagamenti già effettuati da e/o Parte_2 Parte_1 dai suoi genitori relativamente ad altri debiti della società Aleate sas, si obbliga a corrispondere in toto (ad esclusione della prima rata di complessivi €.900,00 da corrispondere al 50% ciascuno) sino all'estinzione. Ove per comprovate difficoltà economiche non riuscisse Parte_2 pagare una rata, provvederà ad anticiparla e si obbliga a Parte_1 Parte_2 restituire l'importo anticipato entro 3 mesi;
19. disporre che i genitori prestino sin da ora il reciproco consenso per la richiesta ed il rilascio dei loro documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio e di quelli della minore nonché per eventuali viaggi all'estero che dovranno, in ogni caso, essere previamente comunicati all'altro genitore;
20. a spese legali e di C.U. saranno integralmente a carico di;
Parte_1
21. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e di Desio di disporre le annotazioni di legge.
22. all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza e previa remissione della causa sul ruolo, verificato il maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 23.6.2018 in Milano, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2 predetto Comune, Anno 2018, Parte 1, Atto n.852 14, accogliendo le domande di cui alle condizioni specificate ai punti da 1) a 21) che precedono;
23. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei suddetti comuni di procedere all'annotazione ed alla trascrizione nei Pubblici Registri dell'emananda sentenza nonché alle ulteriori incombenze di legge;
24. le parti espressamente dichiarano di non volersi riconciliare e, ai sensi dell'art. 473 bis.51 2° co, dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire la fissanda udienza con il deposito di note di trattazione scritta, dichiarano altresì di esonerarsi – dandosene espressamente reciproca dispensa - dalla produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli depositati ex art.473 bis. 12 c.p.c..
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
23.06.2018;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 852, parte I, anno 2018);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
RA GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 04.11.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a Milano in [...] C.F._2 data 23.06.1973 entrambi rappresentati dall'Avv. Paola Maria Tanzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto e dichiarare la separazione personale dei coniugi, che già di fatto vivono da tempo separati;
2. dare atto che la casa coniugale, sita in Desio, via XXIV Maggio 15 e condotta in locazione da resterà nella disponibilità esclusiva dello stesso con tutto l'arredo ivi Parte_2 presente, avendo già provveduto ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali, Parte_1 trasferendosi con la minore in altra abitazione, condotta in locazione dalla stessa e sita in Desio, via
Diaz 12, e ove la madre trasferirà nel giro di qualche mese la propria residenza unitamente a quella della figlia minore. Le parti danno, altresì, atto che si trasferirà, con tempistiche, non Parte_1 ancora definite e che verranno comunicate con congruo anticipo al padre (almeno 9 mesi), a vivere, unitamente alla figlia, in Brugherio, via San Maurizio al Lambro 220 (unità abitativa attualmente di proprietà dei nonni materni). Il trasferimento della residenza (e quindi quello ai soli a fini anagrafici) della minore a Brugherio verrà valutato tra i genitori al momento del trasferimento abitativo della diade madre-figlia a Brugherio, onde non interrompere il progetto riabilitativo presso “La nostra famiglia” sede di Carate, ove eventualmente ancora in corso (il progetto attualmente in essere dura sino a settembre 2026, doc.3A);
3. disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre;
entrambi i genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di far crescere la figlia in un ambiente favorevole e positivo;
4. sui tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore: le parti concordano che siano regolati con la seguente alternanza – già da tempo collaudata, posta in essere e ben accettata dalla minore - che tiene conto delle tempistiche e dei turni lavorativi dei genitori (la madre che lavora anche 6 giorni a settimana di cui uno sempre la domenica su 2 turni, una settimana 6.30/14 e la successiva 14/21.30, il padre, invece, lavora dal martedì al sabato con i seguenti orari 8.30/12.30 e
15.30/19.30) e del fondamentale ausilio dei nonni materni che si occupano in toto della nipote ogniqualvolta i genitori siano impossibilitati per accavallamenti nei turni lavorativi (ciò sia durante il calendario ordinario scolastico, ma anche nei giorni e/o periodo di chiusura della scuola e/o in caso di indisposizione della minore):
a) Il padre starà sempre con la figlia il giorno della domenica (salvo in quelle rare occasioni in cui la madre non lavora la domenica) e il lunedì pomeriggio andando a prenderla a scuola.
b) Quando la madre ha il primo turno lavorativo (6.30/14) verrà presa all'uscita di scuola dalla madre con la quale starà anche a dormire, attualmente presso la casa dei nonni materni che la Per_ raccompagneranno a scuola la mattina successiva. Ove farà il prescuola, il padre terrà LE
a dormire e si occuperà anche di accompagnarla a scuola.
c) Quando la madre ha il secondo turno lavorativo (14/21.30) la minore pernotterà presso la casa del padre e la madre si occuperà di portarla a scuola il mattino successivo dove verrà presa all'uscita dai nonni materni che la terranno con loro presso la casa materna in attesa che il padre la prenda Per_ Per_ per portarla con sé a cena. Ove farà il prescuola e, quindi, il padre terrà a dormire la Per_ settimana del primo turno lavorativo della madre, starà a dormire con la madre nella settimana Per_ del secondo turno lavorativo della madre (con farà il prescuola si invertiranno, quindi, le settimane di pernotto della figlia presso le abitazioni dei genitori).
d) Nell'unico giorno settimanale in cui la madre non lavora, la madre andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà fino a cena ed il pernotto o meno della figlia con la madre dipenderà dal turno lavorativo della stessa nel giorno successivo, così come disciplinato ai punti b) e c) che precedono.
e) Quando madre e figlia si saranno trasferite a vivere a Brugherio il padre, indicativamente nel Per_ mercoledì della settimana in cui la madre ha il secondo turno avrà diritto a tenere , dalla fine del proprio orario lavorativo con pernotto e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo. Gli altri giorni scolastici (escluso ovviamente il lunedì che viene già trascorso dalla figlia con il padre), Per_
verrà recuperata a scuola dalla madre o dai nonni materni e starà con loro fino al rientro della madre dal lavoro;
5. in merito alle vacanze scolastiche, disporre come segue: la figlia, salvo diversi accordi tra genitori, trascorrerà le festività (Natale, Capodanno, Pasqua) con entrambi i genitori indicativamente sino all'età di 12 anni;
le altre vacanze (vacanze di carnevale, ove previste dal calendario scolastico, vacanze scolastiche pasquali, vacanze di Natale) verranno trascorse pariteticamente con il papà e con la mamma, nel rispetto dei turni lavorativi dei genitori;
durante le vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà con la madre due settimane consecutive e due settimane consecutive con il padre a seconda del periodo di ferie che verranno rispettivamente assegnati ai genitori dai turni di lavoro;
i periodi di vacanza estive con la figlia dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
ferma la facoltà, per entrambi i genitori di trascorrere ulteriori settimane tra il mese di giugno (dalla fine delle lezioni scolastiche) e il mese di settembre (fino all'inizio della scuola), comunicando all'altro genitore il relativo calendario, sempre entro il 30 maggio di ogni anno;
la minore trascorrerà i ponti scolastici (ovvero quelli che includono le festività di calendario del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) con il genitore che è a casa dal lavoro
(eventualmente anche dividendosi la giornata in modo tale da passare entrambi i genitori del tempo con la figlia);
6. i genitori si impegnano a darsi comunicazione per tempo dei recapiti dei luoghi ovi si recheranno con la figlia in caso di pernotto fuori casa nonché a favorire i contatti telefonici con il genitore temporaneamente non collocatario;
7. disporre, altresì, che la minore trascorra, ove possibile e compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori, il giorno e/o comunque del tempo del proprio compleanno con entrambi i genitori sino all'età di 12 anni e trascorra con la mamma il compleanno della stessa e la festa della mamma e con il padre il compleanno dello stesso e la festa del papà; Per_
8. i genitori concordano, nel momento del trasferimento abitativo di e della madre a Brugherio, di non spostare la minore dalla scuola primaria di primo grado (la cui frequentazione è appena cominciata), fino al completamento di tale ciclo di studi, ciò a condizione che la minore vi si trovi bene e risulti positivamente inserita nel contesto scolastico;
Per_
9. i coniugi concordano di proseguire nel percorso terapeutico intrapreso per , in conseguenza delle problematiche conseguenti alla nascita pre-termine della stessa, presso la Nostra Famiglia di sede di Carate Brianza, e concordano che sia la madre, coma fatto finora, ad CP_1 occuparsi di accompagnare la figlia alle visite di controllo. Per_ Qualora la madre dovesse essere impossibilitata a portare alle visite, previo congruo avviso, vi provvederà il padre;
10. disporre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, che ciascun coniuge provveda al mantenimento diretto della minore per il periodo in cui la minore rimane presso di sé e che, non essendo appunto previsto un contributo al mantenimento, le seguenti spese di carattere ordinario vengano ripartite al 50% tra i genitori: mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, frequenza del c.d. tempo prolungato, del cd pre-scuola o del c.d. doposcuola;
la madre si occuperà, invece, integralmente delle spese relative all'abbigliamento e al cambio di stagione;
11. disporre che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo d'intesa n.1377/18 del Tribunale di Monza che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si integralmente trascrive:
“B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche:
h. ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
k. spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione:
l. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese v. gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D.DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F.RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima (…)della fine del mese.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.”
12. disporre che la minore resti fiscalmente a carico al 100% della madre;
13. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali il padre avrà cura di richiedere tempestivamente e mettere a disposizione della madre i documenti necessari per poterle permettere di accedere al relativo beneficio. In caso di rimborsi assicurativi vi sarà il medesimo obbligo da parte del genitore che ha affrontato la spesa per permettere all'altro di accedere al relativo beneficio;
14. disporre che la madre continui a percepire e a trattenere interamente l'assegno unico universale per la minore;
15. i genitori danno atto dell'esistenza del libretto postale n.52925104 intestato alla figlia minore con una giacenza ad oggi di €.9.768, 92 (doc.11) e si impegnano a non disporre in alcun modo di tale importo destinato esclusivamente ad esigenze della minore e ivi a versare l'assegno di invalidità della minore ove dovesse essere ripristinato (doc.3B);
16. dare atto che sopporterà in toto qualsiasi costo e onere nessuno escluso, ordinario Parte_1
e straordinario, di manutenzione e non (ivi compreso l'eventuale costo di demolizione) relativo all'autovettura, marca Toyota, modello Yaris, targata FJ457VC, alla stessa intestata. 17. dare atto che sopporterà in toto qualsiasi costo e onere nessuno escluso Parte_2 ordinario e straordinario, di manutenzione e non (ivi compreso l'eventuale costo di demolizione) relativo all' autovettura, marca Citroen, modello C3, targata DS530LZ, in quanto dallo stesso unicamente utilizzata benché intestata ad;
Parte_1
18. il conto corrente presso Banca Credem, intestato alla società Aleate sas, società chiusa da anni e di cui i coniugi erano soci e che ha un passivo di €.14.527,60 per un debito cointestato ai coniugi per saldo “mutuo chirografario” (doc.10), rimarrà aperto, ove necessario, sino all'estinzione di detto debito: debito di €.14.527,60 oltre interessi moratori che i coniugi si obbligano a rimodulare e/o rateizzare e che a fonte dei pagamenti già effettuati da e/o Parte_2 Parte_1 dai suoi genitori relativamente ad altri debiti della società Aleate sas, si obbliga a corrispondere in toto (ad esclusione della prima rata di complessivi €.900,00 da corrispondere al 50% ciascuno) sino all'estinzione. Ove per comprovate difficoltà economiche non riuscisse Parte_2 pagare una rata, provvederà ad anticiparla e si obbliga a Parte_1 Parte_2 restituire l'importo anticipato entro 3 mesi;
19. disporre che i genitori prestino sin da ora il reciproco consenso per la richiesta ed il rilascio dei loro documenti (carta d'identità e passaporto) validi per l'espatrio e di quelli della minore nonché per eventuali viaggi all'estero che dovranno, in ogni caso, essere previamente comunicati all'altro genitore;
20. a spese legali e di C.U. saranno integralmente a carico di;
Parte_1
21. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano e di Desio di disporre le annotazioni di legge.
22. all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza e previa remissione della causa sul ruolo, verificato il maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 23.6.2018 in Milano, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_2 predetto Comune, Anno 2018, Parte 1, Atto n.852 14, accogliendo le domande di cui alle condizioni specificate ai punti da 1) a 21) che precedono;
23. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei suddetti comuni di procedere all'annotazione ed alla trascrizione nei Pubblici Registri dell'emananda sentenza nonché alle ulteriori incombenze di legge;
24. le parti espressamente dichiarano di non volersi riconciliare e, ai sensi dell'art. 473 bis.51 2° co, dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire la fissanda udienza con il deposito di note di trattazione scritta, dichiarano altresì di esonerarsi – dandosene espressamente reciproca dispensa - dalla produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli depositati ex art.473 bis. 12 c.p.c..
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Milano in data
23.06.2018;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 852, parte I, anno 2018);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
RA GG