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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1827/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1827/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELINA FUCCI, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina FUCCI , presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
FATTO
Con ricorso del 22/7/2025 (iscritto a ruolo il 24/7/2025), e Parte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario, Controparte_1 in regime di comunione dei beni, in data 5/10/1986; che dalla loro unione erano nate 4 figlie,
nata il [...], , nata il [...]; nata il [...] e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
1 nata il [...]; che è venuta meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di incomprensioni;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Faicchio (BN), alla Via Arenella, 52, unitamente ai mobili, arredi interni, viene assegnata alla moglie che Controparte_2 vi rimarrà con le figlie ed;
il marito, che ha già lasciato la casa coniugale, Per_3 Per_4 trasferendosi nella vicina dependance, provvederà a ritirare i propri effetti personali a proprie spese entro gg 15 dalla di sottoscrizione del presente ricorso;
la manutenzione della casa e le relative spese di utenze e tasse rimarranno a carico della moglie;
3. le figlie e (le altre due vivono altrove e sono economicamente autonome) Per_4 Per_3 rimarranno presso la madre. I genitori sopporteranno le spese per il loro mantenimento, istruzione, salute ed ogni altra loro esigenza in ragione del 50%; le decisioni saranno adottate di comune accordo anche secondo gli interessi ed inclinazioni delle figlie;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Il 12.11.2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
2 Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi delle figlie e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 25, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1986);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Faicchio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del _11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1827/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELINA FUCCI, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelina FUCCI , presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
FATTO
Con ricorso del 22/7/2025 (iscritto a ruolo il 24/7/2025), e Parte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario, Controparte_1 in regime di comunione dei beni, in data 5/10/1986; che dalla loro unione erano nate 4 figlie,
nata il [...], , nata il [...]; nata il [...] e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
1 nata il [...]; che è venuta meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di incomprensioni;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Faicchio (BN), alla Via Arenella, 52, unitamente ai mobili, arredi interni, viene assegnata alla moglie che Controparte_2 vi rimarrà con le figlie ed;
il marito, che ha già lasciato la casa coniugale, Per_3 Per_4 trasferendosi nella vicina dependance, provvederà a ritirare i propri effetti personali a proprie spese entro gg 15 dalla di sottoscrizione del presente ricorso;
la manutenzione della casa e le relative spese di utenze e tasse rimarranno a carico della moglie;
3. le figlie e (le altre due vivono altrove e sono economicamente autonome) Per_4 Per_3 rimarranno presso la madre. I genitori sopporteranno le spese per il loro mantenimento, istruzione, salute ed ogni altra loro esigenza in ragione del 50%; le decisioni saranno adottate di comune accordo anche secondo gli interessi ed inclinazioni delle figlie;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Il 12.11.2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
2 Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi delle figlie e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 25, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1986);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Faicchio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del _11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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