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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BASSU Parte_1 C.F._1
FILIPPO e ONIDA SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA MANNO 11 SASSARI presso il difensore avv. BASSU FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORRIAS CP_1 C.F._2
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 8 NUORO presso il difensore avv. CORRIAS MARIA GRAZIA
CONVENUTO
, , , nata a [...] Controparte_2 Controparte_3 CP_1
(NU) il 01.11.1943, , nato a [...] il [...], Controparte_4 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_5 Controparte_6
Oliena (NU) il 24.05.1961,
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.01.2020 ha convenuto in Parte_1
giudizio , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
, e chiedendo che il Tribunale dichiarasse
[...] Controparte_5 Controparte_6
l'esponente proprietaria esclusiva a titolo di usucapione, per averli posseduti da oltre vent'anni sin dal
1970/1974, dei seguenti beni immobili:
1.1 Terreni agrari siti in agro di Oliena pagina 1 di 15 - Loc. Santu Miale – F.43 mapp.107 – vigneto
- Loc. Santu Miale – F.43 mapp. 109 – pascolo
- Loc. Santu Miale – F.43 mapp.110 – pascolo
- Loc. Santu Miale – F. 43 mapp. 112 – incolto produttivo
- Loc. Gioviane – F. 14 mapp. 237 – pascolo arborato
- Loc. Predu e Serra – F. 26 mapp. 63 – pascolo
- Loc. Sena Manna – F. 44 mapp. 185 – vigneto
- Loc. Sena Manna – F. 44 mapp. 186 – vigneto
- Loc. OS LA – Lanaitto – F. 65 mapp. 37 – incolto produttivo
- Loc. OS LA – Lanaitto – F. 65 mapp. 36 – incolto produttivo
- Loc. Su IU – F. 15 mapp. 595 – oliveto (in corso frazionamento)
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 74 – uliveto e pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 73 – uliveto pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 189 – pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 188 – pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 70 – pascolo
1.2 Terreni siti in agro di Nuoro
- Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 91 – seminativo e pascolo
- Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 88 – pascolo arborato
1.3 Aree fabbricabili in Comune di Oliena
- Loc. Mussodorrai – F. 39 mapp. 2618
- Loc. Mussudorrai – F. 39 mapp. 2655
- Loc. Mussudorrai – F. 39 mapp. 2569
- Loc. Mussudorrai – F. 39 mapp. 2571
1.4 Immobili urbani in Comune di Oliena
- Fabbricato in p.zza Collegio – F. 58, mapp. 1023, sub. 1, vani 3,5
- Fabbricato in Via Nuoro – F. 39, mapp. 2439, sub 10, P.2 (A/2)
- Fabbricato in Via Nuoro – F. 39, mapp. 2439, sub 9, P. T., adibito a garage
Per l'effetto, ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Nuoro la trascrizione della sentenza di usucapione a favore della ricorrente contro le parti convenute, nonché le conseguenti volture.
pagina 2 di 15 La ricorrente ha dedotto di avere il possesso pacifico, pubblico, indisturbato da oltre quarant'anni degli immobili sopra indicati;
che i terreni, le aree fabbricabili e la casa di piazza Collegio fin dal 1974 sono stati assegnati dai genitori, e ai tre figli Persona_1 Persona_2
, e alla stessa ricorrente per la quota pari a un terzo CP_1 Persona_3 Parte_1
ciascuno perché li gestissero come propri coltivandoli direttamente o concedendoli in locazione, trasformandoli;
che da allora la ricorrente si occupa della gestione e cura degli immobili oggetto della domanda, provvedendo, tramite operai, alla pulizia, recinzione, spietramento, taglio della legna e raccolta prodotti, nonché alla manutenzione di tutte le aree fabbricabili e dello stabile di piazza
Collegio; che nel 1968 ha realizzato la costruzione a proprie spese dell'appartamento di via Nuoro e dell'annesso garage al piano terra, nel quale risiede unitamente alla sua famiglia sin dal 1978, provvedendo in via esclusiva alla cura e alla manutenzione;
che la ricorrente provvede al pagamento di tutti i tributi dovuti per legge (Irpef, Imu etc.); che da oltre vent'anni né i formali intestatari catastali, né
i loro eredi e/o aventi causa hanno mai posseduto gli immobili e hanno posto in essere atti interruttivi del possesso esercitato dalla ricorrente.
Con comparsa depositata il 05.05.2020 si è costituito in giudizio , il quale ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda di relativa all'usucapione dei seguenti immobili Parte_1
caduti nella successione di : in agro di Oliena, località Su IU, Foglio 15, mapp. 595 Persona_3
e OS LA al Foglio 65, mapp. 36-37; unità immobiliare sita in Oliena, Piazza Collegio, F.58, mapp.
1023, sub 1, vani 3,5; area edificabile sita in Oliena al Foglio 39, mapp. 2569, mq. 234; in via riconvenzionale, dichiarare l'avvenuta usucapione in capo a dei seguenti immobili, CP_1
facenti parte del relictum di : terreni agrari siti in agro di Oliena:
1. Località Su IU, Persona_3
Foglio 15., Mapp. 594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp. 139; 3. Località Conca de
Verritta, Foglio 15, Mapp.379; 4. Località Papalope, Foglio 20, Mapp. 170; 5. Località Santu Miale,
Foglio 43, Mapp. 40-79; 6. Località Gollei, Foglio 24, Mapp. 325; 7. Località Toroddai, Foglio 15,
Mapp. 81-85; 8. Località Levothè, Foglio 53, Mapp. 168; accertare e dichiarare il diritto di credito di pari a € 3.924,41 e pari a ½ delle spese anticipate per la successione di , CP_1 Persona_3 registrata al Volume 88888, num. 374397, dell'anno 2019, all'Agenzia delle Entrate di Nuoro e, per l'effetto, condannare a pagare detta somma a . Parte_1 CP_1
Il convenuto ha dedotto che il genitore ha conferito procura generale, Persona_1
rep. 114.125 del 07.03.1975, a , affinché compisse tutti gli atti di amministrazione e CP_1
disposizione dei suoi beni;
che, pertanto, il medesimo ha amministrato tutti i beni intestati al padre fino al giorno della sua morte, avvenuta a Oliena il 30.11.1990, lasciando a succedergli la moglie CP_1
pagina 3 di 15 e i figli , e;
che solo dal mese di dicembre del Persona_2 CP_1 Parte_1 Per_3
1990 ha gestito in autonomia i seguenti terreni siti in agro di Oliena e intestati ai tre Parte_1
germani Località Santu Miale, Foglio 43, Mapp. 107-109 (pag. 9 denuncia di successione); CP_1
Foglio 43, Mapp. 110 – 112 (pag. 10 denuncia di successione); Località Gioviane, Foglio 14, Mapp.
237 (pag. 8 denuncia di successione); Località Predu e'serra: Foglio 26, Mapp. 63 (pag. 8 denuncia di successione); Località S'ena manna: Foglio 44, Mapp. 185 – 186 (pag. 7 denuncia di successione);
Località Papalope, Foglio 20, Mapp. 79 – 85 (pag. 12 denuncia di successione); In agro di Nuoro, località Cuccuru Longu, Foglio 49, Mapp. 91 – 88 (pag. 13 denuncia di successione); che non contesta che la ricorrente abbia posseduto e gestito in autonomia i seguenti immobili urbani in Oliena: Via
Nuoro, F. 39, Mapp. 2439, sub 10, piano 2 (A/2); Via Nuoro, F. 39, Mapp. 2439, sub 9, piano terra, adibito a garage, nonché le seguenti aree edificabili site in Oliena: Località Mussudorrai, F. 39, Mapp.
2618, Mapp. 2655, Mapp. 2571; che non corrisponde al vero che la ricorrente abbia posseduto e gestito in autonomia i terreni in agro di Oliena, località Su IU, Foglio 15, Map. 595 e quelli siti in località
OS LA, Foglio 65, Mapp. 36 – 37; che nel fondo Su IU il convenuto ha provveduto, a sue esclusive spese, a costruire la recinzione e a edificare il pozzo e l'abbeveratoio nel 1976, a darlo in affitto per anni riscuotendone il canone e lo ha sempre utilizzato per il proprio bestiame;
che, senza alcuna autorizzazione dei comproprietari, in data 21.11.2019, ha fatto frazionare il Parte_1
fondo Su IU (in origine al F. 15, Mapp. 43) nei mappali 594 e 595, pretendendo di usucapire il mapp. 595 sul quale insistono il pozzo e l'abbeveratoio; che il convenuto potrebbe legittimamente chiedere l'avvenuta usucapione a suo favore ma, in considerazione del fatto che vi è l'acqua che servirebbe anche al mapp. 594 e che i predetti fondi erano intestati anche a , di cui i Persona_3
germani e sono eredi legittimi, il mapp. 595 deve restare in comproprietà tra i Parte_1 CP_1
fratelli che deve rimanere comune anche il fondo OS LA (Foglio 65, Mapp. 36 – 37), CP_1
costituito da un bosco nel quale il convenuto ha sempre provveduto a tagliare la legna e che non è mai stato nella esclusiva disponibilità di che la ricorrente non ha potuto usucapire, per Parte_1
mancanza di decorrenza del termine di legge, il fabbricato sito a Oliena, in Piazza Collegio, F. 58,
Mapp. 1023, sub 1, vani 3,5, poiché lo stabile era di proprietà della comune madre, Persona_2
e dei suoi fratelli e, a seguito della morte degli originari proprietari, non è mai intercorsa
[...]
alcuna divisione formale;
che la madre deceduta a Oliena il 03.01.2009, ha Persona_2
disposto autonomamente e in via esclusiva della sua quota del fabbricato di Piazza Collegio sino alla sua morte;
che le spese sostenute dalla ricorrente per l'immobile di Piazza Collegio per gli anni 2006,
2007 e 2008 nulla provano sul dedotto possesso esclusivo ultraventennale;
che il convenuto e il fratello pagina 4 di 15 , quali eredi di hanno contribuito alle spese dell'immobile, pagando Per_3 Persona_4 le imposte comunali;
che la ricorrente non ha potuto usucapire l'area edificabile in Oliena al F. 39,
Mapp. 2569, di mq. 234, derivata dal frazionamento dell'originario Mapp. 496, poiché è stato donato dal genitore al figlio con atto pubblico Rep. 123716, rogato dal Persona_5 CP_1
Notaio , il 27 luglio 1978, e il convenuto lo ha sempre posseduto in via esclusiva;
che Persona_6
nel 1970 ha aperto una veduta nel suo immobile agricolo che si affaccia su quel lotto.
All'udienza del 26 maggio 2020, svoltasi mediante trattazione scritta, il convenuto ha espressamente dichiarato di voler rinunciare alla domanda di usucapione relativa al fondo denominato
Conca de Verritta al Foglio 15, Mapp. 379 (n. 3 delle conclusioni).
Dichiarata la contumacia dei convenuti ad eccezione di e disposto il mutamento CP_1
del rito, nelle memorie n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda di relativa all'usucapione dei Parte_1
seguenti immobili caduti nella successione di in agro di Oliena: località Su IU, Persona_3
Foglio 15 Mapp.595; OS LA al Foglio 65 Mapp.36-37; unità immobiliare in Oliena in Piazza
Collegio: F.58, Mapp.1023 sub 1 vani 3,5; area edificabile in Oliena al Foglio 39, Mapp.2569 di mq.
234. In via riconvenzionale, dichiarare l'avvenuta usucapione in capo ad dei seguenti CP_1
immobili, pure facenti parte del relictum di , siti in agro di Oliena:
1. località Su IU Persona_3
Foglio, 15, Mapp.594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp. 139; 3. Località Papaloppe.
Foglio 20 Mapp. 170; 4. Località Santu Miale. Foglio 43, Mapp. 40-79; 5. Località Gollei, Foglio 24,
Mapp. 325; 6. Località Toroddai- Foglio 15- Mapp. 81-85; 7. Località Levothè, Foglio 53. Mapp. 168;
8. località Mussudorrai Foglio 39, Mapp. 2617; accertare e dichiarare il diritto di credito di CP_1 della somma di € 3.924,41, pari al ½ delle spese da egli anticipate per la successione di
[...] [...]
, registrata al Volume 88888, numero 374397 dell'anno 2019 all'Agenzia delle Entrate di Per_3
Nuoro e, per l'effetto, condannare a pagare detta somma ad Parte_1 CP_1
All'udienza dell'1 dicembre 2022 i procuratori hanno dato atto che nelle more del giudizio è stato rinvenuto il testamento olografo di , che ha per oggetto una parte dei beni oggetto delle Persona_3
domande di usucapione e, in particolare, quelli oggetto della domanda riconvenzionale. Il procuratore di parte convenuta ha dichiarato che è venuto meno l'interesse di alla domanda CP_1
riconvenzionale di usucapione.
All'udienza del 2.2.2023 la paret convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata nella comparsa.
pagina 5 di 15 Svolta la prova per testi, all'udienza del 17 settembre 2024, tenuta mediante trattazione scritta, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di relativa all'usucapione dei seguenti Parte_1
immobili in agro di Oliena: località Su IU, Foglio 15 Mapp. 595; OS LA al Foglio 65 Mapp.
36-37; area edificabile in Oliena al Foglio 39, Mapp. 2569 di mq. 234.
La parte attrice ha chiesto dichiararsi, tenuto conto della rinuncia di alla domanda CP_1 riconvenzionale di usucapione spiegata in giudizio, dell'accettazione della predetta rinuncia da parte di in relazione alla stessa domanda riconvenzionale di usucapione la cessazione della Parte_1
materia del contendere;
il rigetto della domanda riconvenzionale afferente le spese di successione di
, in quanto inammissibile e comunque infondata per le ragioni dedotte in atti, mandando Persona_3
in ogni caso assolta da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
accertare e dichiarare Parte_1
unica ed esclusiva proprietaria a titolo di usucapione, per averli posseduti da oltre Parte_1 vent'anni e precisamente dal 1970/1974 pacificamente, continuativamente e pubblicamente animo domini i seguenti immobili:
- Terreni agrari siti in agro di Oliena:
Loc. Santu Miale - F.43 mapp.107 - vigneto
Loc. Santu Miale – F.43 mapp. 109 – pascolo
Loc. Santu Miale – F.43 mapp.110 – pascolo
Loc. Santu Miale – F. 43 mapp. 112 – incolto produttivo
Loc. Gioviane - F. 14 mapp. 237 - pascolo arborato
Loc. Predu e Serra – F. 26 mapp. 63 - pascolo
Loc. S'Ena Manna - F. 44 mapp. 185 - vigneto
Loc. S'Ena Manna - F. 44 mapp. 186 vigneto
Loc. OS LA - Lanaitto - F. 65 mapp. 37 - incolto produttivo
Loc. OS LA – Lanaitto – F. 65 mapp. 36 - incolto produttivo
Loc. Su IU - F. 15 mapp. 595 - oliveto
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 74 - uliveto e pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 73 – uliveto pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 189 - pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 188 - pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 70 – pascolo
- Terreni in agro di Nuoro:
Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 91 – seminativo e pascolo pagina 6 di 15 Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 88 - pascolo arborato
- Aree Fabbricabili in Comune di Oliena:
Loc. Mussodorrai F. 39 mapp. 2618
Loc. Mussudorrai F. 39 mapp. 2655
Loc. Mussudorrai F. 39 mapp. 2697, derivante dalla soppressione del F. 39 mapp. 2569;
Loc. Mussudorrai F. 39 mapp. 2571
- Immobili urbani in Comune di Oliena:
Fabbricato in p.zza Collegio F. 58 mapp. 1023 sub. 1 vani 3,5
Fabbricato in Via Nuoro F. 39 mapp. 2439 sub 10 . P.2 ( A/2 )
Fabbricato in Via Nuoro F. 39 mapp. 2439 sub 9 P. T adibito a garage. Ordinare, per l'effetto, al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, la trascrizione della sentenza di usucapione in favore della ricorrente e contro tutte le parti convenute, nonché le conseguenti volture di legge.
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice volta a dichiarare proprietaria, per effetto Parte_1 dell'usucapione dei terreni agrari siti in agro di Oliena, siti in loc. Santu Miale, distinti in Catasto al
F.43 mapp.li 107, 109, 110, 112 non può essere accolta.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass., n.
3464/1988). Il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass., 9.8.2001, n. 11000; Cass. n.
4436/96); pertanto il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione o il comodato (Cass., n. 4206/1987).
In particolare, nell'ipotesi dei terreni agricoli, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, perché essa “non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo,
pagina 7 di 15 invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass., n. 1796/2022;
Cass., ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013).
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione nella recinzione del fondo.
Alla luce di tali principi giuridici, non può ritenersi dimostrato che l'attrice abbia esercitato sull'immobile sito in località Santu Miale un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per oltre vent'anni: la testimone si è limitata a confermare che Tes_1 Parte_1
si occupa di tutti i terreni agrari siti in Oliena nelle località di Santu Miale, Gioviane, Preda e Serra,
LA, Su IU, Pappaloppe e S'Ena Manna e in agro di Nuoro loc. Cuccuru Longu, provvedendo alla pulizia dei fondi, al taglio della legna, alla potatura, recinzioni, ecc. Ma né la testimone, né la parte attrice hanno precisato in quali attività sia consistito l'esercizio del potere di fatto sui terreni siti in loc.
Santu Miale, né risulta se le attività poste in essere siano state idonee ad escludere il godimento del fondo agricolo da parte di terzi. Non può assumere rilevanza la circostanza che l'unico convenuto costituito non abbia contestato “il possesso” dell'attrice su tale fondo: come ha evidenziato la giurisprudenza, il principio di non contestazione riguarda solo i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato, ma non si estende alla qualificazione giuridica dei medesimi fatti. La circostanza pagina 8 di 15 che non abbia contestato che l'attrice si sia occupata del terreno per oltre vent'anni non CP_1 appare sufficiente a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà nei termini sopra indicati. Di conseguenza, tale domanda dev'essere respinta.
2) Per gli stessi motivi non può essere accolta la domanda di parte attrice volta a dichiarare
[...] proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito in loc. Gioviane, distinto al F. 14 Parte_1
mapp. 237, e del terreno sito in loc. OS LA – Lanaitto, distinto catastalmente al F. 65 mapp. 37 e mapp. 36, non essendo stata articolata alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare che l'attrice abbia posto in essere attività idonee ad escludere il godimento da parte di terzi.
3) La domanda di parte attrice volta a dichiarare proprietaria per effetto Parte_1 dell'usucapione del terreno sito in agro di Oliena Loc. Predu e Serra, distinto catastalmente al F. 26 mapp. 63, è fondata e va accolta.
Il teste ha dichiarato di avere avuto in affitto il fondo da e di Testimone_2 Parte_1 utilizzarlo per il pascolo del bestiame da diversi anni, anteriormente all'introduzione dell'euro (2002).
Lo stesso ha affermato che il fondo è recintato e di aver pagato il canone esclusivamente ad Parte_1
[...]
Sulla base di tali dichiarazioni deve ritenersi dimostrato che l'attrice abbia esercitato sull'immobile un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per oltre vent'anni e abbia posto in essere, concedendolo in affitto ad altri soggetti e ricevendo in via esclusiva il relativo canone, attività idonee ad escludere il godimento da parte di altre persone.
4) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare proprietaria per effetto Parte_1 dell'usucapione dei terreni siti in agro di Oliena, Loc. S'Ena Manna, distinti catastalmente al F. 44 mapp. 185 e mapp. 186 è fondata e va accolta.
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, nel dicembre del 1998 e nel dicembre
2007 ha comunicato alla Regione Sardegna la coltivazione di tali fondi per la Parte_1 produzione con metodo biologico. Tali terreni sono stati dichiarati dall'attrice come facenti parte dell'azienda agricola di cui la stessa è titolare nel 2001. In data 13 gennaio 2006 ha Parte_1 chiesto l'autorizzazione ad estirpare il vigneto sito nel terreno distinto catastalmente al F. 44 mapp.li
185 e 186, impegnandosi al reimpianto nel fondo distinto catastalmente al F. 15 mapp.le 43. Con determinazione del 5.4.2007 la Regione Sardegna, visto il verbale di accertamento contenente l'attestazione dell'esistenza del vigneto, ha autorizzato all'estirpazione dello stesso. Parte_1
Con nota del 20.07.2007 l'attrice ha comunicato al Servizio Ripartimentale Agricoltura di Nuoro di aver provveduto in data 10-13/7/2007 all'estirpazione totale del vigneto.
pagina 9 di 15 Il teste ha dichiarato di essersi recato sul fondo per eseguire lavori di pulizia e di Tes_3
potatura su incarico della signora dal 1996 e che i fondi sono recintati. CP_1
Sulla base delle circostanze risultanti dalle dichiarazioni del teste e dalla documentazione sopra indicata, si può ritenere dimostrato che l'attrice abbia esercitato sul fondo un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà fin dal 1996.
5) Va altresì accolta la domanda volta a dichiarare il diritto di proprietà sul terreno sito in loc. Su
IU, distinto catastalmente al F. 15 mapp. 595 (derivante dal mapp.le 43), per effetto dell'usucapione.
Secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il terreno, su cui si trova una vigna e un oliveto, è recintato ed è chiuso da un cancello senza lucchetto. Dagli anni '90 il terreno è curato da operai incaricati dalla signora che provvedono anche alla vendemmia e alla raccolta delle olive: CP_1
il testimone ha dichiarato di essersi recato sul fondo su incarico della signora che Tes_3 CP_1
provvedeva anche al pagamento del suo compenso per eseguire i lavori di pulizia e di potatura dal
1996. Il fondo è diviso tramite una rete collocata da e dai fratelli dal terreno CP_1 Per_7
distinto al mapp.le 594. Nella parte più alta si trova la vigna, mentre nel resto del fondo visibile nella fotografia aerea (v. doc. 9A) si trova un uliveto. ha affermato di essersi occupato della Tes_3
vendemmia dagli anni successivi al 2000. Tali dichiarazioni sono state confermate da , Testimone_4
da che ha affermato di essersi recato sul fondo su incarico della signora per la Testimone_5 CP_1
vendemmia e la raccolta delle olive insieme a e da : il teste ha Tes_3 Testimone_6 Tes_4 sostenuto di aver visto dagli anni '90 i signori occuparsi del fondo tramite degli operai che Per_8
provvedono alla raccolta delle olive.
ha dichiarato di aver realizzato nel terreno nel 2013 un impianto elettrico su Testimone_7
incarico di per poi installare un contatore per la fornitura di corrente. Parte_1
Sulla base di tali dichiarazioni deve ritenersi dimostrato che l'attrice abbia esercitato sul mappale
595 negli ultimi vent'anni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
L'acquisto della proprietà per usucapione non può essere esclusa in ragione dei contratti di soccida depositati dal convenuto: secondo ciò che risulta da tali contratti, e CP_1 Per_9
hanno costituito negli anni 1990, 1991, 1992, 1993 una soccida per la conduzione in allevamento
[...]
di 120 capi ovini;
il soccidante ha conferito 23 capi ovini di sua proprietà e i terreni siti in agro di
Oliena per complessivi Ha. 30.50.00 “Gollei, , per il 50%, Santu Miale”. Persona_10 Per_11
Con contratto del 18.11.1994 ha concesso in affitto a i terreni di 30 Ha CP_1 Persona_9
circa denominati Gollei, e Santu Miale. A parte il fatto che i contratti risalgono agli anni Per_11
pagina 10 di 15 '90, va evidenziato che gli stessi prevedono il conferimento del terreno sito in località , Per_11
corrispondente verosimilmente a Su IU, nella misura del solo 50%, a conferma del fatto che
[...]
ha goduto di una parte del fondo, corrispondente al mapp.le 594, e dell'altra CP_1 Parte_1
parte del terreno, corrispondente al mapp.le 595.
6) Analoghe considerazioni vanno svolte per il terreno sito in Loc. Papalope, distinto catastalmente al F. 20 mapp.li 74, 73, 189, 188, 70.
Come risulta dalle planimetrie catastali, il bene è costituito da un unico fondo, recintato dalla signora e dal confinante (v. interrogatorio formale CP_1 Persona_12 [...]
). Il terreno è adibito ad uliveto;
il teste ha dichiarato di occuparsi Persona_12 Tes_3
della pulizia del fondo e della raccolta delle olive sin dal 1996. Tale circostanza è stata confermata dal teste ha affermato di detenere in affitto il fondo di Testimone_5 Testimone_6 Parte_2 dalla fine degli anni '90 e di versare il relativo canone, pari a 15 Kg di formaggio, ad Parte_1
[...]
Deve ritenersi dimostrato pertanto anche per tale bene l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà di per oltre vent'anni e che l'attrice abbia posto Parte_1
in essere attività idonee ad escludere il godimento da parte di terzi.
7) Il terreno sito in loc.Cuccuru Longu, distinto catastalmente al F. 49 mapp. 91 e mapp. 88, è costituito da un unico fondo di circa 12 ettari, recintato da muro e rete metallica. Come ha dichiarato il teste, il terreno è stato detenuto in affitto dagli anni '80 al 2017-2018 da , che l'ha Persona_13
utilizzato per il pascolo e ha sempre provveduto a versare il relativo canone, pari a circa 60 Kg di formaggio, a Parte_1
Non risulta che il fondo sia mai stato utilizzato da altri soggetti.
Si deve ritenere pertanto che abbia goduto dell'immobile esercitando per oltre Parte_1 vent'anni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà idoneo ad escludere il godimento da parte di altri soggetti.
8) La parte attrice ha chiesto dichiararsi l'acquisto a suo favore della proprietà del terreno sito nel comune di Oliena, loc. Mussudorrai, distinto catastalmente al F. 39 mapp. 2618, 2655, 2697 (derivante dalla soppressione del F. 39 mapp. 2569), 2571.
Come risulta dalla planimetria e dalla fotografia aerea prodotta da parte attrice i mapp.li 2655,
2569, 2571 formano un unico fondo recintato da un muretto, in cui insiste un locale, confinante con la via Mussudorrai e con il terreno distinto catastalmente ai mapp.li 2568 e 2570. Il terreno distinto catastalmente al mapp. 2618 è separato dal mapp. 2655 da un altro terreno distinto al mapp.le 2617.
pagina 11 di 15 Secondo le dichiarazioni rese dai testimoni, il locale che si trova sul fondo distinto al mapp. 2655
è destinato a deposito attrezzi. Nel terreno si trova la legna da ardere della signora CP_1 Tes_5 ha affermato di essersi recato sul fondo insieme a negli ultimi vent'anni su incarico
[...] Tes_3
della signora per provvedere alla pulizia del terreno, per potare alcuni alberi e i ceppi della vite. CP_1
In particolare la signora ha consegnato agli operai le chiavi del deposito. CP_1
Alla luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi dimostrato che la signora abbia utilizzato il CP_1
fondo distinto ai mapp.li li 2655, 2697 (ex 2569), 2571, su cui insiste il deposito attrezzi, come proprietaria da oltre vent'anni.
Non assume rilevanza, al fine di escludere l'usucapione, la circostanza che abbia CP_1
aperto nel proprio fabbricato che confina con il mapp.le 2697 una veduta, in quanto tale attività non è incompatibile con l'esercizio del possesso da parte dell'attrice.
Non è stato dimostrato invece che la signora abbia utilizzato il fondo distinto CP_1
catastalmente al mapp. 2617. Di conseguenza, la domanda di usucapione relativa a tale terreno non può essere accolta.
9) Va accolta, invece, la domanda di usucapione avente ad oggetto il fabbricato sito in Oliena, in p.zza Collegio, distinto al F. 58 mapp. 1023 sub. 1: secondo quanto dichiarato dai testimoni l'attrice ha da oltre vent'anni le chiavi di accesso all'immobile, dispone del bene e lo utilizza come deposito.
Il teste ha affermato che dal 1995 al 2005 la signora ha concesso in comodato Tes_8 CP_1 gratuito alla sezione del Partito sardo d'azione due stanze dell'immobile di piazza Collegio, una al piano terra e una al primo piano, per le riunioni;
lo stesso ha affermato che la signora gli ha CP_1
consegnato le chiavi della porta di ingresso.
e hanno dichiarato che in una stanza dell'immobile di piazza Collegio Testimone_5 Tes_3 si trovano le cassette che la signora usa per la raccolta dell'uva. Da quando hanno iniziato la CP_1 vendemmia su incarico dell'attrice (vent'anni) le chiavi per accedere alla casa sono state consegnate dalla signora CP_1
10) Dev'essere accolta altresì la domanda volta a dichiarare l'attrice proprietaria per effetto dell'usucapione del fabbricato sito a Oliena in Via Nuoro distinto in Catasto al F. 39 mapp. 2439 sub
10. P.2 e sub 9 P. T adibito a garage.
Secondo le dichiarazioni concordi rese dai testimoni l'attrice ha realizzato l'appartamento in cui abita fin dal 1978 e il locale destinato a garage, occupandosi di tutte le spese necessarie per la sua manutenzione (v. dichiarazioni e . Tali circostanze trovano conferma nei Tes_1 Tes_3 documenti prodotti, come l'autorizzazione del comune di Oliena del 16.11.1988 all'esecuzione dei pagina 12 di 15 lavori di ripristino del pozzetto di ispezione della fogna nera e dello scavo all'interno del cortile in via
Nuoro per la collocazione della cisterna deposito gasolio, l'autorizzazione del comune di Oliena del 5 maggio 2003 alla realizzazione degli interventi di riqualificazione estetica dell'edificio sito in via
Nuoro 74 con allegato il relativo progetto in cui la committente è la signora la Parte_1 fattura del 4.8.2003 della ditta Edildue di € 28.658,24,00 per i lavori di ristrutturazione e tinteggiatura eseguiti in via Nuoro 74 indirizzata ad Parte_1
11) Non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alla trascrizione ad opera del
Conservatore, trattandosi di un adempimento previsto dalla legge.
12) La parte convenuta ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda riconvenzionale diretta a dichiarare l'avvenuta usucapione in capo ad dei seguenti immobili, siti in agro CP_1
di Oliena:
1. località Su IU Foglio, 15, Mapp.594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp.
139; 3. Località Papaloppe. Foglio 20 Mapp. 170; 4. Località Santu Miale. Foglio 43, Mapp. 40-79; 5.
Località Gollei, Foglio 24, Mapp. 325; 6. Località Toroddai- Foglio 15- Mapp. 81-85; 7. Località
Levothè, Foglio 53. Mapp. 168; 8. località Mussudorrai Foglio 39, Mapp. 2617.
In sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, inoltre, il convenuto non ha riproposto la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto di credito di della CP_1 somma di € 3.924,41, pari a ½ delle spese da egli anticipate per la successione di e a Persona_3
condannare a pagare detta somma ad Parte_1 CP_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra tra i poteri del difensore, che esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato. Detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nelle forme di cui all'art. 306, c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio d un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso. La rinuncia a cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum”, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione pagina 13 di 15 del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine il mandato ad litem (Cass., n. 13636/2024; Cass., n. 4837/2019).
Nel caso di specie, come evidenziato dallo stesso convenuto, la rinuncia alla domanda riconvenzionale di usucapione è stata dettata dalla pubblicazione del testamento del fratello
[...]
avente ad oggetto i beni oggetto della domanda, per cui è venuto meno l'interesse di Per_3 CP_1 all'accertamento del diritto di proprietà per effetto del possesso ultraventennale. Si ritiene,
[...] tuttavia, che non si possa parlare di una rinuncia all'intera pretesa azionata da nei CP_1 confronti dell'attrice, in quanto è rimasta la richiesta del convenuto di rigetto della domanda di parte attrice volta ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà per usucapione dei terreni in agro di
Oliena, località Su IU, Foglio 15 Mapp. 595, OS LA, Foglio 65 Mapp.li 36-37 e dell'area fabbricabile in Oliena, località Mussudorrai, distinta in catasto al Foglio 39- Mapp. 2569 di mq. 234.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda del convenuto volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate per la dichiarazione di successione di tale domanda non è stata Persona_3
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né nelle comparse conclusionali. Sotto il profilo giuridico va evidenziato che la domanda può ritenersi presuntivamente abbandonata se dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass., n. 31571/2019).
Nel caso in esame la rinuncia a tale domanda appare confermata dalla stretta connessione della stessa alla pubblicazione del testamento olografo di a favore del convenuto, che ha fatto Persona_3 venir meno l'interesse di quest'ultimo sia ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni immobili di proprietà di sia alla condanna al rimborso delle spese di successione. Persona_3
Si ritiene pertanto che, con riferimento ad entrambe le domande, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla conclusione del giudizio.
13) Le spese di lite, considerato che le domande avanzate dall'attrice contestate dal convenuto costituito sono state accolte parzialmente, vanno compensate nella misura di tre quarti. Il convenuto va condannato a corrispondere a favore dell'attrice un quarto delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Le spese di lite vanno interamente compensate con i convenuti non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito in agro di Parte_1
Oliena Loc. Predu e Serra, distinto catastalmente al F. 26 mapp. 63, dei terreni siti in agro di Oliena,
pagina 14 di 15 Loc. S'Ena Manna, distinti catastalmente al F. 44 mapp. 185 e mapp. 186, del terreno sito in agro di
Oliena, loc. Su IU, distinto catastalmente al F. 15 mapp. 595 (derivante dal mapp.le 43), del terreno sito in agro di Oliena, Loc. Papalope, distinto catastalmente al F. 20 mapp.li 74, 73, 189, 188,
70, del terreno sito in agro di Nuoro, loc. Cuccuru Longu, distinto catastalmente al F. 49 mapp. 91 e mapp. 88, del terreno sito in Oliena loc. Mussudorrai, distinto catastalmente al F. 39 mapp.li li 2655,
2697 (ex 2569), 2571, del fabbricato sito in Oliena, in p.zza Collegio, distinto al F. 58 mapp. 1023 sub
1, del fabbricato sito in Oliena in Via Nuoro distinto in Catasto al F. 39 mapp. 2439 sub 10. P.2 e sub 9
P. T adibito a garage;
- respinge le altre domande avanzate dall'attrice;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande del convenuto dirette a dichiarare l'avvenuta usucapione in capo ad dei seguenti immobili, siti in agro di CP_1
Oliena:
1. località Su IU Foglio, 15, Mapp.594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp.
139; 3. Località Papaloppe. Foglio 20 Mapp. 170; 4. Località Santu Miale. Foglio 43, Mapp. 40-79; 5.
Località Gollei, Foglio 24, Mapp. 325; 6. Località Toroddai Foglio 15- Mapp. 81-85; 7. Località
Levothè, Foglio 53. Mapp. 168; 8. località Mussudorrai Foglio 39, Mapp. 2617 e ad accertare il diritto di credito di della somma di € 3.924,41, pari a ½ delle spese anticipate per la CP_1
successione di e a condannare a pagare detta somma ad Persona_3 Parte_1 CP_1
[...]
- condanna a corrispondere all'attrice un quarto delle spese di lite, che liquida per CP_1 tale quota in € 1.269,5 per compensi, € 101,62 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali;
- compensa tra le altre parti le spese di lite.
Nuoro, 21 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BASSU Parte_1 C.F._1
FILIPPO e ONIDA SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA MANNO 11 SASSARI presso il difensore avv. BASSU FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORRIAS CP_1 C.F._2
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 8 NUORO presso il difensore avv. CORRIAS MARIA GRAZIA
CONVENUTO
, , , nata a [...] Controparte_2 Controparte_3 CP_1
(NU) il 01.11.1943, , nato a [...] il [...], Controparte_4 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_5 Controparte_6
Oliena (NU) il 24.05.1961,
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.01.2020 ha convenuto in Parte_1
giudizio , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
, e chiedendo che il Tribunale dichiarasse
[...] Controparte_5 Controparte_6
l'esponente proprietaria esclusiva a titolo di usucapione, per averli posseduti da oltre vent'anni sin dal
1970/1974, dei seguenti beni immobili:
1.1 Terreni agrari siti in agro di Oliena pagina 1 di 15 - Loc. Santu Miale – F.43 mapp.107 – vigneto
- Loc. Santu Miale – F.43 mapp. 109 – pascolo
- Loc. Santu Miale – F.43 mapp.110 – pascolo
- Loc. Santu Miale – F. 43 mapp. 112 – incolto produttivo
- Loc. Gioviane – F. 14 mapp. 237 – pascolo arborato
- Loc. Predu e Serra – F. 26 mapp. 63 – pascolo
- Loc. Sena Manna – F. 44 mapp. 185 – vigneto
- Loc. Sena Manna – F. 44 mapp. 186 – vigneto
- Loc. OS LA – Lanaitto – F. 65 mapp. 37 – incolto produttivo
- Loc. OS LA – Lanaitto – F. 65 mapp. 36 – incolto produttivo
- Loc. Su IU – F. 15 mapp. 595 – oliveto (in corso frazionamento)
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 74 – uliveto e pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 73 – uliveto pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 189 – pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 188 – pascolo
- Loc. Papalope – F. 20 mapp. 70 – pascolo
1.2 Terreni siti in agro di Nuoro
- Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 91 – seminativo e pascolo
- Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 88 – pascolo arborato
1.3 Aree fabbricabili in Comune di Oliena
- Loc. Mussodorrai – F. 39 mapp. 2618
- Loc. Mussudorrai – F. 39 mapp. 2655
- Loc. Mussudorrai – F. 39 mapp. 2569
- Loc. Mussudorrai – F. 39 mapp. 2571
1.4 Immobili urbani in Comune di Oliena
- Fabbricato in p.zza Collegio – F. 58, mapp. 1023, sub. 1, vani 3,5
- Fabbricato in Via Nuoro – F. 39, mapp. 2439, sub 10, P.2 (A/2)
- Fabbricato in Via Nuoro – F. 39, mapp. 2439, sub 9, P. T., adibito a garage
Per l'effetto, ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Nuoro la trascrizione della sentenza di usucapione a favore della ricorrente contro le parti convenute, nonché le conseguenti volture.
pagina 2 di 15 La ricorrente ha dedotto di avere il possesso pacifico, pubblico, indisturbato da oltre quarant'anni degli immobili sopra indicati;
che i terreni, le aree fabbricabili e la casa di piazza Collegio fin dal 1974 sono stati assegnati dai genitori, e ai tre figli Persona_1 Persona_2
, e alla stessa ricorrente per la quota pari a un terzo CP_1 Persona_3 Parte_1
ciascuno perché li gestissero come propri coltivandoli direttamente o concedendoli in locazione, trasformandoli;
che da allora la ricorrente si occupa della gestione e cura degli immobili oggetto della domanda, provvedendo, tramite operai, alla pulizia, recinzione, spietramento, taglio della legna e raccolta prodotti, nonché alla manutenzione di tutte le aree fabbricabili e dello stabile di piazza
Collegio; che nel 1968 ha realizzato la costruzione a proprie spese dell'appartamento di via Nuoro e dell'annesso garage al piano terra, nel quale risiede unitamente alla sua famiglia sin dal 1978, provvedendo in via esclusiva alla cura e alla manutenzione;
che la ricorrente provvede al pagamento di tutti i tributi dovuti per legge (Irpef, Imu etc.); che da oltre vent'anni né i formali intestatari catastali, né
i loro eredi e/o aventi causa hanno mai posseduto gli immobili e hanno posto in essere atti interruttivi del possesso esercitato dalla ricorrente.
Con comparsa depositata il 05.05.2020 si è costituito in giudizio , il quale ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda di relativa all'usucapione dei seguenti immobili Parte_1
caduti nella successione di : in agro di Oliena, località Su IU, Foglio 15, mapp. 595 Persona_3
e OS LA al Foglio 65, mapp. 36-37; unità immobiliare sita in Oliena, Piazza Collegio, F.58, mapp.
1023, sub 1, vani 3,5; area edificabile sita in Oliena al Foglio 39, mapp. 2569, mq. 234; in via riconvenzionale, dichiarare l'avvenuta usucapione in capo a dei seguenti immobili, CP_1
facenti parte del relictum di : terreni agrari siti in agro di Oliena:
1. Località Su IU, Persona_3
Foglio 15., Mapp. 594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp. 139; 3. Località Conca de
Verritta, Foglio 15, Mapp.379; 4. Località Papalope, Foglio 20, Mapp. 170; 5. Località Santu Miale,
Foglio 43, Mapp. 40-79; 6. Località Gollei, Foglio 24, Mapp. 325; 7. Località Toroddai, Foglio 15,
Mapp. 81-85; 8. Località Levothè, Foglio 53, Mapp. 168; accertare e dichiarare il diritto di credito di pari a € 3.924,41 e pari a ½ delle spese anticipate per la successione di , CP_1 Persona_3 registrata al Volume 88888, num. 374397, dell'anno 2019, all'Agenzia delle Entrate di Nuoro e, per l'effetto, condannare a pagare detta somma a . Parte_1 CP_1
Il convenuto ha dedotto che il genitore ha conferito procura generale, Persona_1
rep. 114.125 del 07.03.1975, a , affinché compisse tutti gli atti di amministrazione e CP_1
disposizione dei suoi beni;
che, pertanto, il medesimo ha amministrato tutti i beni intestati al padre fino al giorno della sua morte, avvenuta a Oliena il 30.11.1990, lasciando a succedergli la moglie CP_1
pagina 3 di 15 e i figli , e;
che solo dal mese di dicembre del Persona_2 CP_1 Parte_1 Per_3
1990 ha gestito in autonomia i seguenti terreni siti in agro di Oliena e intestati ai tre Parte_1
germani Località Santu Miale, Foglio 43, Mapp. 107-109 (pag. 9 denuncia di successione); CP_1
Foglio 43, Mapp. 110 – 112 (pag. 10 denuncia di successione); Località Gioviane, Foglio 14, Mapp.
237 (pag. 8 denuncia di successione); Località Predu e'serra: Foglio 26, Mapp. 63 (pag. 8 denuncia di successione); Località S'ena manna: Foglio 44, Mapp. 185 – 186 (pag. 7 denuncia di successione);
Località Papalope, Foglio 20, Mapp. 79 – 85 (pag. 12 denuncia di successione); In agro di Nuoro, località Cuccuru Longu, Foglio 49, Mapp. 91 – 88 (pag. 13 denuncia di successione); che non contesta che la ricorrente abbia posseduto e gestito in autonomia i seguenti immobili urbani in Oliena: Via
Nuoro, F. 39, Mapp. 2439, sub 10, piano 2 (A/2); Via Nuoro, F. 39, Mapp. 2439, sub 9, piano terra, adibito a garage, nonché le seguenti aree edificabili site in Oliena: Località Mussudorrai, F. 39, Mapp.
2618, Mapp. 2655, Mapp. 2571; che non corrisponde al vero che la ricorrente abbia posseduto e gestito in autonomia i terreni in agro di Oliena, località Su IU, Foglio 15, Map. 595 e quelli siti in località
OS LA, Foglio 65, Mapp. 36 – 37; che nel fondo Su IU il convenuto ha provveduto, a sue esclusive spese, a costruire la recinzione e a edificare il pozzo e l'abbeveratoio nel 1976, a darlo in affitto per anni riscuotendone il canone e lo ha sempre utilizzato per il proprio bestiame;
che, senza alcuna autorizzazione dei comproprietari, in data 21.11.2019, ha fatto frazionare il Parte_1
fondo Su IU (in origine al F. 15, Mapp. 43) nei mappali 594 e 595, pretendendo di usucapire il mapp. 595 sul quale insistono il pozzo e l'abbeveratoio; che il convenuto potrebbe legittimamente chiedere l'avvenuta usucapione a suo favore ma, in considerazione del fatto che vi è l'acqua che servirebbe anche al mapp. 594 e che i predetti fondi erano intestati anche a , di cui i Persona_3
germani e sono eredi legittimi, il mapp. 595 deve restare in comproprietà tra i Parte_1 CP_1
fratelli che deve rimanere comune anche il fondo OS LA (Foglio 65, Mapp. 36 – 37), CP_1
costituito da un bosco nel quale il convenuto ha sempre provveduto a tagliare la legna e che non è mai stato nella esclusiva disponibilità di che la ricorrente non ha potuto usucapire, per Parte_1
mancanza di decorrenza del termine di legge, il fabbricato sito a Oliena, in Piazza Collegio, F. 58,
Mapp. 1023, sub 1, vani 3,5, poiché lo stabile era di proprietà della comune madre, Persona_2
e dei suoi fratelli e, a seguito della morte degli originari proprietari, non è mai intercorsa
[...]
alcuna divisione formale;
che la madre deceduta a Oliena il 03.01.2009, ha Persona_2
disposto autonomamente e in via esclusiva della sua quota del fabbricato di Piazza Collegio sino alla sua morte;
che le spese sostenute dalla ricorrente per l'immobile di Piazza Collegio per gli anni 2006,
2007 e 2008 nulla provano sul dedotto possesso esclusivo ultraventennale;
che il convenuto e il fratello pagina 4 di 15 , quali eredi di hanno contribuito alle spese dell'immobile, pagando Per_3 Persona_4 le imposte comunali;
che la ricorrente non ha potuto usucapire l'area edificabile in Oliena al F. 39,
Mapp. 2569, di mq. 234, derivata dal frazionamento dell'originario Mapp. 496, poiché è stato donato dal genitore al figlio con atto pubblico Rep. 123716, rogato dal Persona_5 CP_1
Notaio , il 27 luglio 1978, e il convenuto lo ha sempre posseduto in via esclusiva;
che Persona_6
nel 1970 ha aperto una veduta nel suo immobile agricolo che si affaccia su quel lotto.
All'udienza del 26 maggio 2020, svoltasi mediante trattazione scritta, il convenuto ha espressamente dichiarato di voler rinunciare alla domanda di usucapione relativa al fondo denominato
Conca de Verritta al Foglio 15, Mapp. 379 (n. 3 delle conclusioni).
Dichiarata la contumacia dei convenuti ad eccezione di e disposto il mutamento CP_1
del rito, nelle memorie n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda di relativa all'usucapione dei Parte_1
seguenti immobili caduti nella successione di in agro di Oliena: località Su IU, Persona_3
Foglio 15 Mapp.595; OS LA al Foglio 65 Mapp.36-37; unità immobiliare in Oliena in Piazza
Collegio: F.58, Mapp.1023 sub 1 vani 3,5; area edificabile in Oliena al Foglio 39, Mapp.2569 di mq.
234. In via riconvenzionale, dichiarare l'avvenuta usucapione in capo ad dei seguenti CP_1
immobili, pure facenti parte del relictum di , siti in agro di Oliena:
1. località Su IU Persona_3
Foglio, 15, Mapp.594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp. 139; 3. Località Papaloppe.
Foglio 20 Mapp. 170; 4. Località Santu Miale. Foglio 43, Mapp. 40-79; 5. Località Gollei, Foglio 24,
Mapp. 325; 6. Località Toroddai- Foglio 15- Mapp. 81-85; 7. Località Levothè, Foglio 53. Mapp. 168;
8. località Mussudorrai Foglio 39, Mapp. 2617; accertare e dichiarare il diritto di credito di CP_1 della somma di € 3.924,41, pari al ½ delle spese da egli anticipate per la successione di
[...] [...]
, registrata al Volume 88888, numero 374397 dell'anno 2019 all'Agenzia delle Entrate di Per_3
Nuoro e, per l'effetto, condannare a pagare detta somma ad Parte_1 CP_1
All'udienza dell'1 dicembre 2022 i procuratori hanno dato atto che nelle more del giudizio è stato rinvenuto il testamento olografo di , che ha per oggetto una parte dei beni oggetto delle Persona_3
domande di usucapione e, in particolare, quelli oggetto della domanda riconvenzionale. Il procuratore di parte convenuta ha dichiarato che è venuto meno l'interesse di alla domanda CP_1
riconvenzionale di usucapione.
All'udienza del 2.2.2023 la paret convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata nella comparsa.
pagina 5 di 15 Svolta la prova per testi, all'udienza del 17 settembre 2024, tenuta mediante trattazione scritta, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di relativa all'usucapione dei seguenti Parte_1
immobili in agro di Oliena: località Su IU, Foglio 15 Mapp. 595; OS LA al Foglio 65 Mapp.
36-37; area edificabile in Oliena al Foglio 39, Mapp. 2569 di mq. 234.
La parte attrice ha chiesto dichiararsi, tenuto conto della rinuncia di alla domanda CP_1 riconvenzionale di usucapione spiegata in giudizio, dell'accettazione della predetta rinuncia da parte di in relazione alla stessa domanda riconvenzionale di usucapione la cessazione della Parte_1
materia del contendere;
il rigetto della domanda riconvenzionale afferente le spese di successione di
, in quanto inammissibile e comunque infondata per le ragioni dedotte in atti, mandando Persona_3
in ogni caso assolta da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
accertare e dichiarare Parte_1
unica ed esclusiva proprietaria a titolo di usucapione, per averli posseduti da oltre Parte_1 vent'anni e precisamente dal 1970/1974 pacificamente, continuativamente e pubblicamente animo domini i seguenti immobili:
- Terreni agrari siti in agro di Oliena:
Loc. Santu Miale - F.43 mapp.107 - vigneto
Loc. Santu Miale – F.43 mapp. 109 – pascolo
Loc. Santu Miale – F.43 mapp.110 – pascolo
Loc. Santu Miale – F. 43 mapp. 112 – incolto produttivo
Loc. Gioviane - F. 14 mapp. 237 - pascolo arborato
Loc. Predu e Serra – F. 26 mapp. 63 - pascolo
Loc. S'Ena Manna - F. 44 mapp. 185 - vigneto
Loc. S'Ena Manna - F. 44 mapp. 186 vigneto
Loc. OS LA - Lanaitto - F. 65 mapp. 37 - incolto produttivo
Loc. OS LA – Lanaitto – F. 65 mapp. 36 - incolto produttivo
Loc. Su IU - F. 15 mapp. 595 - oliveto
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 74 - uliveto e pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 73 – uliveto pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 189 - pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 188 - pascolo
Loc. Papalope – F. 20 mapp. 70 – pascolo
- Terreni in agro di Nuoro:
Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 91 – seminativo e pascolo pagina 6 di 15 Loc.Cuccuru Longu – F. 49 mapp. 88 - pascolo arborato
- Aree Fabbricabili in Comune di Oliena:
Loc. Mussodorrai F. 39 mapp. 2618
Loc. Mussudorrai F. 39 mapp. 2655
Loc. Mussudorrai F. 39 mapp. 2697, derivante dalla soppressione del F. 39 mapp. 2569;
Loc. Mussudorrai F. 39 mapp. 2571
- Immobili urbani in Comune di Oliena:
Fabbricato in p.zza Collegio F. 58 mapp. 1023 sub. 1 vani 3,5
Fabbricato in Via Nuoro F. 39 mapp. 2439 sub 10 . P.2 ( A/2 )
Fabbricato in Via Nuoro F. 39 mapp. 2439 sub 9 P. T adibito a garage. Ordinare, per l'effetto, al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro, con esonero da qualsivoglia responsabilità al riguardo, la trascrizione della sentenza di usucapione in favore della ricorrente e contro tutte le parti convenute, nonché le conseguenti volture di legge.
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice volta a dichiarare proprietaria, per effetto Parte_1 dell'usucapione dei terreni agrari siti in agro di Oliena, siti in loc. Santu Miale, distinti in Catasto al
F.43 mapp.li 107, 109, 110, 112 non può essere accolta.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass., n.
3464/1988). Il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass., 9.8.2001, n. 11000; Cass. n.
4436/96); pertanto il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione o il comodato (Cass., n. 4206/1987).
In particolare, nell'ipotesi dei terreni agricoli, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, perché essa “non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo,
pagina 7 di 15 invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass., n. 1796/2022;
Cass., ordinanza n. 6123 del 05/03/2020; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013).
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione nella recinzione del fondo.
Alla luce di tali principi giuridici, non può ritenersi dimostrato che l'attrice abbia esercitato sull'immobile sito in località Santu Miale un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per oltre vent'anni: la testimone si è limitata a confermare che Tes_1 Parte_1
si occupa di tutti i terreni agrari siti in Oliena nelle località di Santu Miale, Gioviane, Preda e Serra,
LA, Su IU, Pappaloppe e S'Ena Manna e in agro di Nuoro loc. Cuccuru Longu, provvedendo alla pulizia dei fondi, al taglio della legna, alla potatura, recinzioni, ecc. Ma né la testimone, né la parte attrice hanno precisato in quali attività sia consistito l'esercizio del potere di fatto sui terreni siti in loc.
Santu Miale, né risulta se le attività poste in essere siano state idonee ad escludere il godimento del fondo agricolo da parte di terzi. Non può assumere rilevanza la circostanza che l'unico convenuto costituito non abbia contestato “il possesso” dell'attrice su tale fondo: come ha evidenziato la giurisprudenza, il principio di non contestazione riguarda solo i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato, ma non si estende alla qualificazione giuridica dei medesimi fatti. La circostanza pagina 8 di 15 che non abbia contestato che l'attrice si sia occupata del terreno per oltre vent'anni non CP_1 appare sufficiente a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà nei termini sopra indicati. Di conseguenza, tale domanda dev'essere respinta.
2) Per gli stessi motivi non può essere accolta la domanda di parte attrice volta a dichiarare
[...] proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito in loc. Gioviane, distinto al F. 14 Parte_1
mapp. 237, e del terreno sito in loc. OS LA – Lanaitto, distinto catastalmente al F. 65 mapp. 37 e mapp. 36, non essendo stata articolata alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare che l'attrice abbia posto in essere attività idonee ad escludere il godimento da parte di terzi.
3) La domanda di parte attrice volta a dichiarare proprietaria per effetto Parte_1 dell'usucapione del terreno sito in agro di Oliena Loc. Predu e Serra, distinto catastalmente al F. 26 mapp. 63, è fondata e va accolta.
Il teste ha dichiarato di avere avuto in affitto il fondo da e di Testimone_2 Parte_1 utilizzarlo per il pascolo del bestiame da diversi anni, anteriormente all'introduzione dell'euro (2002).
Lo stesso ha affermato che il fondo è recintato e di aver pagato il canone esclusivamente ad Parte_1
[...]
Sulla base di tali dichiarazioni deve ritenersi dimostrato che l'attrice abbia esercitato sull'immobile un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per oltre vent'anni e abbia posto in essere, concedendolo in affitto ad altri soggetti e ricevendo in via esclusiva il relativo canone, attività idonee ad escludere il godimento da parte di altre persone.
4) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare proprietaria per effetto Parte_1 dell'usucapione dei terreni siti in agro di Oliena, Loc. S'Ena Manna, distinti catastalmente al F. 44 mapp. 185 e mapp. 186 è fondata e va accolta.
Secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, nel dicembre del 1998 e nel dicembre
2007 ha comunicato alla Regione Sardegna la coltivazione di tali fondi per la Parte_1 produzione con metodo biologico. Tali terreni sono stati dichiarati dall'attrice come facenti parte dell'azienda agricola di cui la stessa è titolare nel 2001. In data 13 gennaio 2006 ha Parte_1 chiesto l'autorizzazione ad estirpare il vigneto sito nel terreno distinto catastalmente al F. 44 mapp.li
185 e 186, impegnandosi al reimpianto nel fondo distinto catastalmente al F. 15 mapp.le 43. Con determinazione del 5.4.2007 la Regione Sardegna, visto il verbale di accertamento contenente l'attestazione dell'esistenza del vigneto, ha autorizzato all'estirpazione dello stesso. Parte_1
Con nota del 20.07.2007 l'attrice ha comunicato al Servizio Ripartimentale Agricoltura di Nuoro di aver provveduto in data 10-13/7/2007 all'estirpazione totale del vigneto.
pagina 9 di 15 Il teste ha dichiarato di essersi recato sul fondo per eseguire lavori di pulizia e di Tes_3
potatura su incarico della signora dal 1996 e che i fondi sono recintati. CP_1
Sulla base delle circostanze risultanti dalle dichiarazioni del teste e dalla documentazione sopra indicata, si può ritenere dimostrato che l'attrice abbia esercitato sul fondo un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà fin dal 1996.
5) Va altresì accolta la domanda volta a dichiarare il diritto di proprietà sul terreno sito in loc. Su
IU, distinto catastalmente al F. 15 mapp. 595 (derivante dal mapp.le 43), per effetto dell'usucapione.
Secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il terreno, su cui si trova una vigna e un oliveto, è recintato ed è chiuso da un cancello senza lucchetto. Dagli anni '90 il terreno è curato da operai incaricati dalla signora che provvedono anche alla vendemmia e alla raccolta delle olive: CP_1
il testimone ha dichiarato di essersi recato sul fondo su incarico della signora che Tes_3 CP_1
provvedeva anche al pagamento del suo compenso per eseguire i lavori di pulizia e di potatura dal
1996. Il fondo è diviso tramite una rete collocata da e dai fratelli dal terreno CP_1 Per_7
distinto al mapp.le 594. Nella parte più alta si trova la vigna, mentre nel resto del fondo visibile nella fotografia aerea (v. doc. 9A) si trova un uliveto. ha affermato di essersi occupato della Tes_3
vendemmia dagli anni successivi al 2000. Tali dichiarazioni sono state confermate da , Testimone_4
da che ha affermato di essersi recato sul fondo su incarico della signora per la Testimone_5 CP_1
vendemmia e la raccolta delle olive insieme a e da : il teste ha Tes_3 Testimone_6 Tes_4 sostenuto di aver visto dagli anni '90 i signori occuparsi del fondo tramite degli operai che Per_8
provvedono alla raccolta delle olive.
ha dichiarato di aver realizzato nel terreno nel 2013 un impianto elettrico su Testimone_7
incarico di per poi installare un contatore per la fornitura di corrente. Parte_1
Sulla base di tali dichiarazioni deve ritenersi dimostrato che l'attrice abbia esercitato sul mappale
595 negli ultimi vent'anni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
L'acquisto della proprietà per usucapione non può essere esclusa in ragione dei contratti di soccida depositati dal convenuto: secondo ciò che risulta da tali contratti, e CP_1 Per_9
hanno costituito negli anni 1990, 1991, 1992, 1993 una soccida per la conduzione in allevamento
[...]
di 120 capi ovini;
il soccidante ha conferito 23 capi ovini di sua proprietà e i terreni siti in agro di
Oliena per complessivi Ha. 30.50.00 “Gollei, , per il 50%, Santu Miale”. Persona_10 Per_11
Con contratto del 18.11.1994 ha concesso in affitto a i terreni di 30 Ha CP_1 Persona_9
circa denominati Gollei, e Santu Miale. A parte il fatto che i contratti risalgono agli anni Per_11
pagina 10 di 15 '90, va evidenziato che gli stessi prevedono il conferimento del terreno sito in località , Per_11
corrispondente verosimilmente a Su IU, nella misura del solo 50%, a conferma del fatto che
[...]
ha goduto di una parte del fondo, corrispondente al mapp.le 594, e dell'altra CP_1 Parte_1
parte del terreno, corrispondente al mapp.le 595.
6) Analoghe considerazioni vanno svolte per il terreno sito in Loc. Papalope, distinto catastalmente al F. 20 mapp.li 74, 73, 189, 188, 70.
Come risulta dalle planimetrie catastali, il bene è costituito da un unico fondo, recintato dalla signora e dal confinante (v. interrogatorio formale CP_1 Persona_12 [...]
). Il terreno è adibito ad uliveto;
il teste ha dichiarato di occuparsi Persona_12 Tes_3
della pulizia del fondo e della raccolta delle olive sin dal 1996. Tale circostanza è stata confermata dal teste ha affermato di detenere in affitto il fondo di Testimone_5 Testimone_6 Parte_2 dalla fine degli anni '90 e di versare il relativo canone, pari a 15 Kg di formaggio, ad Parte_1
[...]
Deve ritenersi dimostrato pertanto anche per tale bene l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà di per oltre vent'anni e che l'attrice abbia posto Parte_1
in essere attività idonee ad escludere il godimento da parte di terzi.
7) Il terreno sito in loc.Cuccuru Longu, distinto catastalmente al F. 49 mapp. 91 e mapp. 88, è costituito da un unico fondo di circa 12 ettari, recintato da muro e rete metallica. Come ha dichiarato il teste, il terreno è stato detenuto in affitto dagli anni '80 al 2017-2018 da , che l'ha Persona_13
utilizzato per il pascolo e ha sempre provveduto a versare il relativo canone, pari a circa 60 Kg di formaggio, a Parte_1
Non risulta che il fondo sia mai stato utilizzato da altri soggetti.
Si deve ritenere pertanto che abbia goduto dell'immobile esercitando per oltre Parte_1 vent'anni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà idoneo ad escludere il godimento da parte di altri soggetti.
8) La parte attrice ha chiesto dichiararsi l'acquisto a suo favore della proprietà del terreno sito nel comune di Oliena, loc. Mussudorrai, distinto catastalmente al F. 39 mapp. 2618, 2655, 2697 (derivante dalla soppressione del F. 39 mapp. 2569), 2571.
Come risulta dalla planimetria e dalla fotografia aerea prodotta da parte attrice i mapp.li 2655,
2569, 2571 formano un unico fondo recintato da un muretto, in cui insiste un locale, confinante con la via Mussudorrai e con il terreno distinto catastalmente ai mapp.li 2568 e 2570. Il terreno distinto catastalmente al mapp. 2618 è separato dal mapp. 2655 da un altro terreno distinto al mapp.le 2617.
pagina 11 di 15 Secondo le dichiarazioni rese dai testimoni, il locale che si trova sul fondo distinto al mapp. 2655
è destinato a deposito attrezzi. Nel terreno si trova la legna da ardere della signora CP_1 Tes_5 ha affermato di essersi recato sul fondo insieme a negli ultimi vent'anni su incarico
[...] Tes_3
della signora per provvedere alla pulizia del terreno, per potare alcuni alberi e i ceppi della vite. CP_1
In particolare la signora ha consegnato agli operai le chiavi del deposito. CP_1
Alla luce di tali dichiarazioni, deve ritenersi dimostrato che la signora abbia utilizzato il CP_1
fondo distinto ai mapp.li li 2655, 2697 (ex 2569), 2571, su cui insiste il deposito attrezzi, come proprietaria da oltre vent'anni.
Non assume rilevanza, al fine di escludere l'usucapione, la circostanza che abbia CP_1
aperto nel proprio fabbricato che confina con il mapp.le 2697 una veduta, in quanto tale attività non è incompatibile con l'esercizio del possesso da parte dell'attrice.
Non è stato dimostrato invece che la signora abbia utilizzato il fondo distinto CP_1
catastalmente al mapp. 2617. Di conseguenza, la domanda di usucapione relativa a tale terreno non può essere accolta.
9) Va accolta, invece, la domanda di usucapione avente ad oggetto il fabbricato sito in Oliena, in p.zza Collegio, distinto al F. 58 mapp. 1023 sub. 1: secondo quanto dichiarato dai testimoni l'attrice ha da oltre vent'anni le chiavi di accesso all'immobile, dispone del bene e lo utilizza come deposito.
Il teste ha affermato che dal 1995 al 2005 la signora ha concesso in comodato Tes_8 CP_1 gratuito alla sezione del Partito sardo d'azione due stanze dell'immobile di piazza Collegio, una al piano terra e una al primo piano, per le riunioni;
lo stesso ha affermato che la signora gli ha CP_1
consegnato le chiavi della porta di ingresso.
e hanno dichiarato che in una stanza dell'immobile di piazza Collegio Testimone_5 Tes_3 si trovano le cassette che la signora usa per la raccolta dell'uva. Da quando hanno iniziato la CP_1 vendemmia su incarico dell'attrice (vent'anni) le chiavi per accedere alla casa sono state consegnate dalla signora CP_1
10) Dev'essere accolta altresì la domanda volta a dichiarare l'attrice proprietaria per effetto dell'usucapione del fabbricato sito a Oliena in Via Nuoro distinto in Catasto al F. 39 mapp. 2439 sub
10. P.2 e sub 9 P. T adibito a garage.
Secondo le dichiarazioni concordi rese dai testimoni l'attrice ha realizzato l'appartamento in cui abita fin dal 1978 e il locale destinato a garage, occupandosi di tutte le spese necessarie per la sua manutenzione (v. dichiarazioni e . Tali circostanze trovano conferma nei Tes_1 Tes_3 documenti prodotti, come l'autorizzazione del comune di Oliena del 16.11.1988 all'esecuzione dei pagina 12 di 15 lavori di ripristino del pozzetto di ispezione della fogna nera e dello scavo all'interno del cortile in via
Nuoro per la collocazione della cisterna deposito gasolio, l'autorizzazione del comune di Oliena del 5 maggio 2003 alla realizzazione degli interventi di riqualificazione estetica dell'edificio sito in via
Nuoro 74 con allegato il relativo progetto in cui la committente è la signora la Parte_1 fattura del 4.8.2003 della ditta Edildue di € 28.658,24,00 per i lavori di ristrutturazione e tinteggiatura eseguiti in via Nuoro 74 indirizzata ad Parte_1
11) Non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alla trascrizione ad opera del
Conservatore, trattandosi di un adempimento previsto dalla legge.
12) La parte convenuta ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda riconvenzionale diretta a dichiarare l'avvenuta usucapione in capo ad dei seguenti immobili, siti in agro CP_1
di Oliena:
1. località Su IU Foglio, 15, Mapp.594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp.
139; 3. Località Papaloppe. Foglio 20 Mapp. 170; 4. Località Santu Miale. Foglio 43, Mapp. 40-79; 5.
Località Gollei, Foglio 24, Mapp. 325; 6. Località Toroddai- Foglio 15- Mapp. 81-85; 7. Località
Levothè, Foglio 53. Mapp. 168; 8. località Mussudorrai Foglio 39, Mapp. 2617.
In sede di precisazione delle conclusioni e nelle comparse conclusionali, inoltre, il convenuto non ha riproposto la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto di credito di della CP_1 somma di € 3.924,41, pari a ½ delle spese da egli anticipate per la successione di e a Persona_3
condannare a pagare detta somma ad Parte_1 CP_1
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra tra i poteri del difensore, che esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato. Detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nelle forme di cui all'art. 306, c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio d un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso. La rinuncia a cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum”, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione pagina 13 di 15 del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine il mandato ad litem (Cass., n. 13636/2024; Cass., n. 4837/2019).
Nel caso di specie, come evidenziato dallo stesso convenuto, la rinuncia alla domanda riconvenzionale di usucapione è stata dettata dalla pubblicazione del testamento del fratello
[...]
avente ad oggetto i beni oggetto della domanda, per cui è venuto meno l'interesse di Per_3 CP_1 all'accertamento del diritto di proprietà per effetto del possesso ultraventennale. Si ritiene,
[...] tuttavia, che non si possa parlare di una rinuncia all'intera pretesa azionata da nei CP_1 confronti dell'attrice, in quanto è rimasta la richiesta del convenuto di rigetto della domanda di parte attrice volta ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà per usucapione dei terreni in agro di
Oliena, località Su IU, Foglio 15 Mapp. 595, OS LA, Foglio 65 Mapp.li 36-37 e dell'area fabbricabile in Oliena, località Mussudorrai, distinta in catasto al Foglio 39- Mapp. 2569 di mq. 234.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda del convenuto volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate per la dichiarazione di successione di tale domanda non è stata Persona_3
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né nelle comparse conclusionali. Sotto il profilo giuridico va evidenziato che la domanda può ritenersi presuntivamente abbandonata se dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass., n. 31571/2019).
Nel caso in esame la rinuncia a tale domanda appare confermata dalla stretta connessione della stessa alla pubblicazione del testamento olografo di a favore del convenuto, che ha fatto Persona_3 venir meno l'interesse di quest'ultimo sia ad ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni immobili di proprietà di sia alla condanna al rimborso delle spese di successione. Persona_3
Si ritiene pertanto che, con riferimento ad entrambe le domande, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla conclusione del giudizio.
13) Le spese di lite, considerato che le domande avanzate dall'attrice contestate dal convenuto costituito sono state accolte parzialmente, vanno compensate nella misura di tre quarti. Il convenuto va condannato a corrispondere a favore dell'attrice un quarto delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Le spese di lite vanno interamente compensate con i convenuti non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito in agro di Parte_1
Oliena Loc. Predu e Serra, distinto catastalmente al F. 26 mapp. 63, dei terreni siti in agro di Oliena,
pagina 14 di 15 Loc. S'Ena Manna, distinti catastalmente al F. 44 mapp. 185 e mapp. 186, del terreno sito in agro di
Oliena, loc. Su IU, distinto catastalmente al F. 15 mapp. 595 (derivante dal mapp.le 43), del terreno sito in agro di Oliena, Loc. Papalope, distinto catastalmente al F. 20 mapp.li 74, 73, 189, 188,
70, del terreno sito in agro di Nuoro, loc. Cuccuru Longu, distinto catastalmente al F. 49 mapp. 91 e mapp. 88, del terreno sito in Oliena loc. Mussudorrai, distinto catastalmente al F. 39 mapp.li li 2655,
2697 (ex 2569), 2571, del fabbricato sito in Oliena, in p.zza Collegio, distinto al F. 58 mapp. 1023 sub
1, del fabbricato sito in Oliena in Via Nuoro distinto in Catasto al F. 39 mapp. 2439 sub 10. P.2 e sub 9
P. T adibito a garage;
- respinge le altre domande avanzate dall'attrice;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande del convenuto dirette a dichiarare l'avvenuta usucapione in capo ad dei seguenti immobili, siti in agro di CP_1
Oliena:
1. località Su IU Foglio, 15, Mapp.594; 2. Località Peppedda Gardu, Foglio 14, Mapp.
139; 3. Località Papaloppe. Foglio 20 Mapp. 170; 4. Località Santu Miale. Foglio 43, Mapp. 40-79; 5.
Località Gollei, Foglio 24, Mapp. 325; 6. Località Toroddai Foglio 15- Mapp. 81-85; 7. Località
Levothè, Foglio 53. Mapp. 168; 8. località Mussudorrai Foglio 39, Mapp. 2617 e ad accertare il diritto di credito di della somma di € 3.924,41, pari a ½ delle spese anticipate per la CP_1
successione di e a condannare a pagare detta somma ad Persona_3 Parte_1 CP_1
[...]
- condanna a corrispondere all'attrice un quarto delle spese di lite, che liquida per CP_1 tale quota in € 1.269,5 per compensi, € 101,62 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali;
- compensa tra le altre parti le spese di lite.
Nuoro, 21 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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