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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15179/2024 vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. DI Parte_4 Parte_5
GENOVA ALESSANDRO e dall'avv. CICCARELLI RAFFAELE
Ricorrenti
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dal dott. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 02/12/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di eredi di Parte_5
esponevano che la loro de cuius aveva ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per la
[...]
indennità di accompagnamento con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord pronunciato il
26/1/2024 nel procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 7770/2023 di R.G., con decorrenza da gennaio 2023 fino alla data del decesso (01/6/2024); che nonostante la riconosciuta liquidazione in favore della de cuius, al decesso di quest'ultima l' , nonostante il regolare invio CP_1 in data 1.8.2024 dell'AP 23non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei in favore degli istanti quali eredi
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento con valuta 20.1.2025 con compensazione delle spese del giudizio. Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche, all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che i ratei rimasti inadempiuti sono stati versati dall' in data 20.1.2025 CP_1
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento con liquidazione del
11.12.2024 e valuta del 20.1.2025, poco oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione della domanda da parte degli eredi (da considerarsi domanda nuova visto il decesso dell'originaria beneficiaria) avvenuta in data 1.8.2024.
Va tenuto presente anche che il ricorso risulta depositato a soli due giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi concesso (da calcolarsi per le ragioni predette dall'1.8.2024), e la liquidazione è avvenuta a distanza di pochissimi giorni dalla scadenza del termine.
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per due terzi le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dell' liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro CP_1
300,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 17.4.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15179/2024 vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , rapp.ti e difesi dall'avv. DI Parte_4 Parte_5
GENOVA ALESSANDRO e dall'avv. CICCARELLI RAFFAELE
Ricorrenti
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dal dott. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 02/12/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di eredi di Parte_5
esponevano che la loro de cuius aveva ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per la
[...]
indennità di accompagnamento con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord pronunciato il
26/1/2024 nel procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 7770/2023 di R.G., con decorrenza da gennaio 2023 fino alla data del decesso (01/6/2024); che nonostante la riconosciuta liquidazione in favore della de cuius, al decesso di quest'ultima l' , nonostante il regolare invio CP_1 in data 1.8.2024 dell'AP 23non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei in favore degli istanti quali eredi
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento con valuta 20.1.2025 con compensazione delle spese del giudizio. Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e successive modifiche, all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente va rilevato che le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che i ratei rimasti inadempiuti sono stati versati dall' in data 20.1.2025 CP_1
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento con liquidazione del
11.12.2024 e valuta del 20.1.2025, poco oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione della domanda da parte degli eredi (da considerarsi domanda nuova visto il decesso dell'originaria beneficiaria) avvenuta in data 1.8.2024.
Va tenuto presente anche che il ricorso risulta depositato a soli due giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi concesso (da calcolarsi per le ragioni predette dall'1.8.2024), e la liquidazione è avvenuta a distanza di pochissimi giorni dalla scadenza del termine.
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per due terzi le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dell' liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro CP_1
300,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa 17.4.2025 Il Giudice
Matilde Pezzullo