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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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- 1. quando il risarcimento?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
10 settembre 2025 Infortunio sportivo, incidente durante una partita o lesioni tra dilettanti: quando si ha diritto al risarcimento danni? Non sempre un infortunio durante l'attività sportiva comporta responsabilità civile. La Cassazione (sent. n. 35602/2021, n. 12012/2002, n. 4707/2023) e la Corte d'Appello di Venezia (n. 2685/2025) chiariscono che il risarcimento è possibile solo in caso di gioco scorretto, colpa grave o dolo. Scopri chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un infortunio sportivo e cosa fare subito dopo l'evento, anche se si tratta di sport dilettantistici o amatoriali. Infortunio sportivo: quando può esserci un risarcimento? Chi pratica sport, anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/08/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte d'appello di Venezia, IV sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2234/2023 R.G. promossa da
(C. F. ) PA C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zanin del Foro di Treviso - PEC
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1
sito in Mogliano Veneto (TV) via G. Marconi n. 14
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Magda Comelato del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mogliano Veneto (TV), Piazza Caduti n. 3/5
APPELLATO
1 (P.IVA ), in persona del Procuratore Speciale Controparte_2 P.IVA_1
Dott.ssa Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Simeoni del foro di Verona – PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_2
sito in Verona, Via C. Scalzi n. 20
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 1929/2023 del tribunale di Treviso emessa il
25/10/2023
CONCLUSIONI
Per : PA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1929/2023, pubblicata il 25.10.2023 e notificata il giorno 09.11.2023, così statuire: nel merito, contraiis reiectis
- per le causali dedotte in narrativa, condannare il signor al risarcimento dei Controparte_1
danni tutti subiti dal signor in conseguenza del sinistro avvenuto in data PA
23.11.2015, danni che si quantificano nella somma di €16.211,95 o nella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa o che verrà comunque ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova per testi, disponendo altresì la rinnovazione dell'audizione dei testi già ascoltati in primo grado, sui capitoli riportati nell'atto di citazione d'appello.
2 In denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi formulate da controparti si chiede di essere abilitati a prova contraria.
Per : Controparte_1
Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, per tutti i motivi esposti in atti, rigettare nel merito tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni svolte avanzate dal Signor PA
con l'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1929/2023 del Tribunale di Treviso -
Dott.ssa Daniela Ronzani- del 24.10.2023, depositata il 25.10.2023 (R.G. 9446/019, rep. n.
3445/2023)
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria formulate in comparsa di costituzione in appello depositata negli interessi del Signor . Controparte_1
Per Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
- Respingersi l'interposto gravame e confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 1929/2023 del 25.10.2023.
IN VIA SUBORDINATA
Respingersi la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
- Respingersi la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
- Nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento della domanda proposta nei confronti del convenuto e della domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di Controparte_1
3 dichiararsi la suddetta Compagnia tenuta a prestare la Controparte_2
garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario di primo e secondo grado di giudizio.
C ONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio per chiederne, ai sensi dell'art. PA Controparte_1
2043 c.c., la condanna al risarcimento dei danni sofferti in seguito al sinistro avvenuto in data
23.11.2015 in Mogliano Veneto (TV), nel corso di un incontro di calcio amatoriale tra le squadre A.S. ER e A.D.S. Green Team Mogliano.
Deduceva l'attore che, sul risultato di 3 a 3, a pochi minuti dalla fine della partita, la palla veniva rinviata a centrocampo dai giocatori della propria squadra Green Team verso la porta avversaria ed egli stoppava il pallone dirigendosi verso l'area avversaria, venendo improvvisamente atterrato dall'intervento del giocatore avversario , il Controparte_1
quale, in ritardo sull'azione di gioco, entrava a gamba tesa e con piede a martello colpendolo alla gamba sotto il ginocchio, nonostante la palla si trovasse raso terra, procurandogli la frattura diafisaria di tibia e perone, con prognosi di 40 giorni.
Si costituiva , fornendo una diversa ricostruzione della dinamica del Controparte_1
sinistro, in base alla quale il pallone era stato rinviato da un giocatore verso il centro campo e, mentre egli si accingeva a calciarlo in girata, arrivava alle sue spalle il quale entrava in Pt_1
contrasto, facendo sì che entrambi precipitassero al suolo, negando, perciò, ogni responsabilità per le lesioni riportate dall'attore, conseguenza, in assunto, di uno scontro di
4 gioco meramente fortuito, insistendo perciò per il rigetto della domanda risarcitoria, contestata anche nel quantum.
Chiamata in manleva dal convenuto, si costituiva anche Controparte_2
eccependo l'inoperatività della garanzia per il caso di accertamento di un'azione volontaria di sul rilievo che la polizza contratta fosse ad esclusiva copertura di fatti involontari e CP_1
accidentali, aderendo, nel merito, alle difese dell'assicurato.
Istruita la causa mediante l'assunzione dei testimoni e l'espletamento di c.t.u. medico legale, il
Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che l'evento lesivo si fosse verificato nel corso di una tipica azione di gioco e che non vi fosse l'intenzione, da parte di di CP_1
arrecare alcun danno ingiusto all'altro giocatore, pervenendo ad un tale approdo valorizzando la ricostruzione dell'episodio riferita dall'arbitro di gioco , dopo aver Controparte_5
osservato che “Per quanto l'arbitro abbia specificato che il convenuto aveva commesso un fallo pericoloso (…), la mera violazione volontaria delle regole del gioco non determina la responsabilità dell'agente nel caso in cui l'atto sia funzionalmente connesso all'attività sportiva, salvo non venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 12012 del 8.08.2002 e n. 11270 del 10.05.2018), violenza o irruenza che secondo le dichiarazioni rese dal non sono CP_5
state usate nel caso de quo (…)”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto gravame , formulando quattro motivi PA
d'appello, che verranno di seguito partitamente esaminati, chiedendo che, in riforma della sentenza, fosse accertata la responsabilità di , con sua condanna al Controparte_1
risarcimento del danno.
3. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
ribadendo le difese svolte nel primo grado ed opponendosi all'accoglimento del gravame.
5 4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-5-2025 e del 13-5-2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “sull'errata omessa valutazione di prova documentale da parte del Giudice di prime cure (fascicolo di primo grado, atto di citazione all. 1 “Referto di gara programmata per le ore 21.00” del doc. 2 “denuncia querela””),
l'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso di considerare il referto di gara, documento nel quale l'arbitro della partita, , aveva annotato l'espulsione di Controparte_5
, motivandola in relazione al fatto che questi si era reso autore di un Controparte_1
“brutto fallo”, e non “per evitare che si scaldassero gli animi in campo”, come dallo stesso diversamente affermato dopo alcuni mesi innanzi ai Carabinieri di San Donà di Piave e, a distanza di anni, nel corso della testimonianza resa nel giudizio di primo grado.
Ad avviso dell'appellante, proprio dal referto di gara doveva trarsi la conferma che l'arbitro aveva sanzionato con il cartellino rosso il giocatore per l'intervento dal medesimo commesso, talmente irruento, violento e falloso da configurare un comportamento contrario e incompatibile con le regole e con le caratteristiche dello sport, che si stava svolgendo in un contesto amatoriale.
Il motivo non è fondato.
Sebbene nel “referto di gara programmata” redatto da in data 23.11.2015 Controparte_5
effettivamente si trovi scritto che “il giocatore n. 15 del ER viene espulso per un brutto fallo. Il n. 17 veniva soccorso con l'autoambulanza per un grave Persona_1
infortunio” (doc. 2 fascicolo appellante), tale indicazione non risulta in alcun modo in contrasto con quanto poi riportato dallo stesso arbitro in sede di sommarie informazioni
6 testimoniali, in data 26.03.2016, avanti ai Carabinieri di San Donà di Piave (doc. 1 fascicolo appellato), allorché ribadiva che si era trattato di un fallo e che il giocatore dello ER era stato successivamente espulso, dichiarando che “durante tale partita di calcio, in cui ero stato designato arbitro dell'incontro, allo scadere del secondo tempo, comminavo l'espulsione del nr. 15 della squadra AS ER, ovvero poiché commetteva un fallo Controparte_1
pericoloso di gioco ai danni del nr 17 , il quale veniva successivamente PA
soccorso dall'autolettiga, senza più rientrare in campo”.
Piuttosto, innanzi ai Carabinieri l'arbitro, espressamente richiesto di descrivere la dinamica del sinistro, che nel “referto di gara” non era in alcun modo riportata, rendeva ulteriori dichiarazioni, specificando che “effettivamente , che era girato di schiena, non si CP_1
accorgeva nemmeno dell'arrivo di per cui ritengo che sia stato uno scontro fortuito di Pt_1
gioco, senza alcuna intenzione dei due giocatori. Ho deciso per l'espulsione di per CP_1
evitare che si scaldassero gli animi in campo, dato l'infortunio di che è sembrato Pt_1
subito essere grave” (doc. 1 fascicolo attoreo), con ciò rendendo una ricostruzione degli accadimenti coerente e in linea con quanto dallo stesso affermato nel giudizio di primo grado, quando veniva assunto quale testimone e chiariva “(…) era un fallo da ammonizione, ma non da espulsione (…), aggiungo anche che secondo me si trattava di uno scontro di gioco”.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “erroneità e difetto di motivazione circa
l'omessa valutazione delle prove orali da parte del Giudice di primo grado: a) sulle dichiarazioni del teste;
b) sulle dichiarazioni dei testi di parte attrice e CP_5 Pt_2
, censurando la gravata sentenza per aver operato una ricostruzione del fatto Persona_2
erronea, valorizzando unicamente la testimonianza dell'arbitro , il quale, a suo CP_5
avviso, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, inverosimili ed incompatibili con il tipo di infortunio verificatosi.
7 In particolare, l'appellante evidenzia che l'arbitro, in sede testimoniale, rispondeva “non è vero” sul primo capitolo di prova orale, nonostante che l'antefatto, ovvero il fatto che “pochi minuti prima della fine della partita, la palla veniva rinviata a centrocampo dai giocatori del
Green Team verso la porta dell' ”, fosse, a suo parere, pacifico tra le parti e, CP_6
inoltre, descriveva una dinamica dell'incidente non credibile, dal momento che non CP_1
avrebbe potuto vedere la palla per colpirla “in girata” se effettivamente si fosse trovato, come affermato, di spalle alla porta avversaria e che, inoltre, se così fosse stato, il calcio avrebbe colpito la parte frontale della gamba di non quella posteriore, e la forza del calcio non Pt_1
sarebbe stata tale da spezzare due ossa.
L'appellante, poi, si duole che il Tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova intesi a dimostrare la condotta del e non abbia considerato le testimonianze di CP_1 CP_7
e unicamente in virtù del fatto che si trattava dei suoi compagni
[...] Persona_3
di squadra, mentre costoro, avendo assistito agli eventi, essendo privi di qualsiasi interesse in causa e non essendo incorsi in contraddizione alcuna, avevano reso dichiarazioni pienamente attendibili, in base alle quali non era mai entrato in contatto con la palla. CP_1
Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene congrua la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di primo grado, considerando attendibile la testimonianza dell'arbitro , in Controparte_5
quanto esente da contraddittorietà, nonchè coerente con le sommarie informazioni rese ai
Carabinieri di San Donà di Piave appena quattro mesi dopo l'accaduto.
Non sola la risposta data sul primo capitolo di prova orale della memoria istruttoria attorea
(“non è vero”) non consente di identificare quale sia stata la circostanza negata dal testimone
(ovvero di comprendere se abbia negato che la palla era stata rinviata da centrocampo verso l'area di rigore della dai giocatori della Green Team o se invece abbia negato che CP_6
8 la palla era stata rinviata a centrocampo dall'area di rigore della Green Team), ma questo, ponendo l'attenzione sull'azione dei giocatori nell'immediatezza dello scontro, ha puntualmente affermato che il “si trovava in girata, con le spalle verso la porta CP_1
avversaria, si è appunto girato con il pallone e poi nel momento in cui lo stava calciando è sopraggiunto l'attaccante della squadra avversaria, che era appunto il ed è PA
avvenuto lo scontro”.
Tale dinamica non appare inficiata da inverosimiglianza, risultando compatibile con l'ipotesi che avesse la palla davanti a sé nel momento in cui si accinse a colpirla in girata, CP_1
attingendo la gamba di e, pertanto, non risulta dirimente l'affermazione di parte Pt_1
appellante che “non poteva certo vedere o colpire una palla che proveniva da dietro le sue spalle”. La forza dell'impatto, poi, appare ben giustificata dallo scontro tra il movimento rapido di girata di inteso a colpire il pallone per modificarne la traiettoria, e la corsa - CP_1
definita “sfrenata” dall'arbitro avanti ai Carabinieri - di che si stava dirigendo verso la Pt_1
palla.
Rimane, pertanto, esente da censura la decisione del primo giudice di valorizzare la deposizione dell'arbitro della partita, che, non solo ha descritto lo svolgimento del gioco in modo logico e credibile, ma rappresenta una figura terza, indifferente rispetto alle parti in causa e alle dinamiche di gioco, che, proprio per il ruolo rivestito, era tenuta ad osservare con maggiore attenzione il comportamento dei giocatori.
La decisione si è così conformata al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione della prova, “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la
9 convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (v. Cass., Sez. 2, Ord., 31/05/2024, n. 15270).
Va, peraltro, rilevato come la ricostruzione dell'arbitro sia confermata dalla deposizione del presidente dell'ADS ER, (“ ha colpito con il destro il pallone in girata CP_8 CP_1
lanciandolo verso le panchine esterne sulla destra, è arrivato poi il dalla destra del Pt_1
, entrambi erano concentrati solo sul pallone”) e come, invece, le dichiarazioni rese CP_1
dai testi indicati da non siano tra di loro pienamente congruenti, a conferma della Pt_1
maggior valenza probatoria della deposizione del , avendo precisato che CP_5 Pt_2
“ si è conteso il pallone con un altro giocatore della squadra avversaria che PA
non è il , è riuscito ad entrare in possesso, e con il secondo tocco se la è Controparte_1
allungata in avanti (…)”, diversamente da quanto sostenuto - non solo dallo stesso appellante, secondo cui aveva stoppato la palla rilanciata dal portiere della propria squadra (“il Pt_1
signor si trovava a centro campo, rivolto verso la propria porta in attesa del rinvio del Pt_1
portiere; (…) una volta che il portiere ha rinviato la palla, ne è entrato in possesso, Pt_1
stoppandola, quindi, con un secondo tocco, l'ha fatta sfilare (…)”, cfr. pag. 10 atto di citazione d'appello, nonché pag. 1 atto introduttivo del primo grado), ma anche - dal che Persona_2
ha confermato il capitolo “Vero che il signor stoppava il pallone e girandosi se PA
lo allungava dirigendosi verso l'area avversaria”.
Infine, quanto alla doglianza riferita al capitolo 5 di prova orale, va condiviso l'apprezzamento del Tribunale, che non lo ha ritenuto suscettibile di ammissione ritenendolo irrilevante, in quanto destinato a dimostrare che prima dell'azione in questione, era CP_1
appena entrato in campo.
10 7. Con il terzo motivo di appello l'appellante denuncia “erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene non essere risarcibile il danno patito dal signor non essendo stato Pt_1
commesso il fallo con una violenza o irruenza incompatibili con l'attività dello sport praticato
(calcio amatoriale)”, deducendo che il nesso funzionale tra il fallo, se pur commesso solo con colpa, e l'attività sportiva in atto non avrebbe comunque potuto elidere la responsabilità dell'autore, avendo questi impiegato un'eccessiva violenza e un'irruenza incompatibili con le caratteristiche dello sport praticato, collocabile in un ambito amatoriale.
Il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurabilità della responsabilità in ambito sportivo non è sufficiente la semplice violazione delle regole tecniche, che non può di per sé deporre nel senso del carattere sproporzionato dell'uso della violenza nel singolo episodio, laddove “l'illecito civile ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto. Il quid pluris richiesto attiene sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, come è evidente, ma anche della colpa (…)” e, in tale contesto, “L'illecito civile non è desumibile, come chiarito (…) dalla giurisprudenza penale, dall'entità delle lesioni (Cass. n.
3284 del 2022), ma dalla evidenziata eccedenza dell'illecito civile rispetto all'illecito sportivo.
Caratteristica di questa eccedenza è la rottura del confinamento dell'illecito nei margini della pratica sportiva perchè l'azione si presenta come non funzionale allo scopo sportivo o comunque non compatibile con quest'ultimo” (v. Cass., Sez. 3, 15/02/2023, n. 4707).
Nel caso di specie tali presupposti non sono ravvisabili, dal momento che, sulla base all'attendibile ricostruzione fornita dell'arbitro , deve ritenersi che lo scontro tra le CP_5
parti sia avvenuto nell'ambito di una dinamica di gioco in cui cercava di colpire in CP_1
11 girata la palla, seppur commettendo fallo perché la gamba era alzata e tesa, per modificarne la traiettoria, impegnandosi pertanto in un'azione funzionale allo scopo sportivo, senza l'intenzione di sferrare un calcio o comunque procurare lesioni al giocatore del Green Team, che gli veniva da tergo, mentre il sopraggiungeva all'esito di una corsa sfrenata, con il Pt_1
correlato slancio, contribuendo a generare la violenza dell'impatto.
8. Il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta il “mancato riconoscimento del quantum della pretesa”, è assorbito dai precedenti rilievi.
9. In conclusione, per le indicate ragioni l'appello proposto da va respinto. PA
10. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate in base ai parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, applicando, nel rapporto tra l'appellante e l'appellato , i valori medi e, nel rapporto tra l'appellante e la Compagnia CP_1
assicurativa, valori intermedi tra il minimo e il medio, in considerazione della minor importanza dell'attività difensiva prestata dalla seconda, adesiva rispetto a quella dell'assicurato.
11. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
PA
2. condanna a rifondere le spese del presente grado a favore di PA
, liquidate in € 3.966,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, IVA e CPA;
12 3. condanna a rifondere le spese del presente grado a favore di PA
liquidate in € 2.970,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo Controparte_2
di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
4. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo
196/2003.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte d'appello di Venezia, IV sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2234/2023 R.G. promossa da
(C. F. ) PA C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zanin del Foro di Treviso - PEC
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1
sito in Mogliano Veneto (TV) via G. Marconi n. 14
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Magda Comelato del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mogliano Veneto (TV), Piazza Caduti n. 3/5
APPELLATO
1 (P.IVA ), in persona del Procuratore Speciale Controparte_2 P.IVA_1
Dott.ssa Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Simeoni del foro di Verona – PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_2
sito in Verona, Via C. Scalzi n. 20
APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 1929/2023 del tribunale di Treviso emessa il
25/10/2023
CONCLUSIONI
Per : PA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1929/2023, pubblicata il 25.10.2023 e notificata il giorno 09.11.2023, così statuire: nel merito, contraiis reiectis
- per le causali dedotte in narrativa, condannare il signor al risarcimento dei Controparte_1
danni tutti subiti dal signor in conseguenza del sinistro avvenuto in data PA
23.11.2015, danni che si quantificano nella somma di €16.211,95 o nella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa o che verrà comunque ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova per testi, disponendo altresì la rinnovazione dell'audizione dei testi già ascoltati in primo grado, sui capitoli riportati nell'atto di citazione d'appello.
2 In denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi formulate da controparti si chiede di essere abilitati a prova contraria.
Per : Controparte_1
Nel merito
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, per tutti i motivi esposti in atti, rigettare nel merito tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni svolte avanzate dal Signor PA
con l'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1929/2023 del Tribunale di Treviso -
Dott.ssa Daniela Ronzani- del 24.10.2023, depositata il 25.10.2023 (R.G. 9446/019, rep. n.
3445/2023)
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria formulate in comparsa di costituzione in appello depositata negli interessi del Signor . Controparte_1
Per Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
- Respingersi l'interposto gravame e confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 1929/2023 del 25.10.2023.
IN VIA SUBORDINATA
Respingersi la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
- Respingersi la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
- Nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento della domanda proposta nei confronti del convenuto e della domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di Controparte_1
3 dichiararsi la suddetta Compagnia tenuta a prestare la Controparte_2
garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario di primo e secondo grado di giudizio.
C ONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio per chiederne, ai sensi dell'art. PA Controparte_1
2043 c.c., la condanna al risarcimento dei danni sofferti in seguito al sinistro avvenuto in data
23.11.2015 in Mogliano Veneto (TV), nel corso di un incontro di calcio amatoriale tra le squadre A.S. ER e A.D.S. Green Team Mogliano.
Deduceva l'attore che, sul risultato di 3 a 3, a pochi minuti dalla fine della partita, la palla veniva rinviata a centrocampo dai giocatori della propria squadra Green Team verso la porta avversaria ed egli stoppava il pallone dirigendosi verso l'area avversaria, venendo improvvisamente atterrato dall'intervento del giocatore avversario , il Controparte_1
quale, in ritardo sull'azione di gioco, entrava a gamba tesa e con piede a martello colpendolo alla gamba sotto il ginocchio, nonostante la palla si trovasse raso terra, procurandogli la frattura diafisaria di tibia e perone, con prognosi di 40 giorni.
Si costituiva , fornendo una diversa ricostruzione della dinamica del Controparte_1
sinistro, in base alla quale il pallone era stato rinviato da un giocatore verso il centro campo e, mentre egli si accingeva a calciarlo in girata, arrivava alle sue spalle il quale entrava in Pt_1
contrasto, facendo sì che entrambi precipitassero al suolo, negando, perciò, ogni responsabilità per le lesioni riportate dall'attore, conseguenza, in assunto, di uno scontro di
4 gioco meramente fortuito, insistendo perciò per il rigetto della domanda risarcitoria, contestata anche nel quantum.
Chiamata in manleva dal convenuto, si costituiva anche Controparte_2
eccependo l'inoperatività della garanzia per il caso di accertamento di un'azione volontaria di sul rilievo che la polizza contratta fosse ad esclusiva copertura di fatti involontari e CP_1
accidentali, aderendo, nel merito, alle difese dell'assicurato.
Istruita la causa mediante l'assunzione dei testimoni e l'espletamento di c.t.u. medico legale, il
Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che l'evento lesivo si fosse verificato nel corso di una tipica azione di gioco e che non vi fosse l'intenzione, da parte di di CP_1
arrecare alcun danno ingiusto all'altro giocatore, pervenendo ad un tale approdo valorizzando la ricostruzione dell'episodio riferita dall'arbitro di gioco , dopo aver Controparte_5
osservato che “Per quanto l'arbitro abbia specificato che il convenuto aveva commesso un fallo pericoloso (…), la mera violazione volontaria delle regole del gioco non determina la responsabilità dell'agente nel caso in cui l'atto sia funzionalmente connesso all'attività sportiva, salvo non venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 12012 del 8.08.2002 e n. 11270 del 10.05.2018), violenza o irruenza che secondo le dichiarazioni rese dal non sono CP_5
state usate nel caso de quo (…)”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto gravame , formulando quattro motivi PA
d'appello, che verranno di seguito partitamente esaminati, chiedendo che, in riforma della sentenza, fosse accertata la responsabilità di , con sua condanna al Controparte_1
risarcimento del danno.
3. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
ribadendo le difese svolte nel primo grado ed opponendosi all'accoglimento del gravame.
5 4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 9-5-2025 e del 13-5-2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “sull'errata omessa valutazione di prova documentale da parte del Giudice di prime cure (fascicolo di primo grado, atto di citazione all. 1 “Referto di gara programmata per le ore 21.00” del doc. 2 “denuncia querela””),
l'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso di considerare il referto di gara, documento nel quale l'arbitro della partita, , aveva annotato l'espulsione di Controparte_5
, motivandola in relazione al fatto che questi si era reso autore di un Controparte_1
“brutto fallo”, e non “per evitare che si scaldassero gli animi in campo”, come dallo stesso diversamente affermato dopo alcuni mesi innanzi ai Carabinieri di San Donà di Piave e, a distanza di anni, nel corso della testimonianza resa nel giudizio di primo grado.
Ad avviso dell'appellante, proprio dal referto di gara doveva trarsi la conferma che l'arbitro aveva sanzionato con il cartellino rosso il giocatore per l'intervento dal medesimo commesso, talmente irruento, violento e falloso da configurare un comportamento contrario e incompatibile con le regole e con le caratteristiche dello sport, che si stava svolgendo in un contesto amatoriale.
Il motivo non è fondato.
Sebbene nel “referto di gara programmata” redatto da in data 23.11.2015 Controparte_5
effettivamente si trovi scritto che “il giocatore n. 15 del ER viene espulso per un brutto fallo. Il n. 17 veniva soccorso con l'autoambulanza per un grave Persona_1
infortunio” (doc. 2 fascicolo appellante), tale indicazione non risulta in alcun modo in contrasto con quanto poi riportato dallo stesso arbitro in sede di sommarie informazioni
6 testimoniali, in data 26.03.2016, avanti ai Carabinieri di San Donà di Piave (doc. 1 fascicolo appellato), allorché ribadiva che si era trattato di un fallo e che il giocatore dello ER era stato successivamente espulso, dichiarando che “durante tale partita di calcio, in cui ero stato designato arbitro dell'incontro, allo scadere del secondo tempo, comminavo l'espulsione del nr. 15 della squadra AS ER, ovvero poiché commetteva un fallo Controparte_1
pericoloso di gioco ai danni del nr 17 , il quale veniva successivamente PA
soccorso dall'autolettiga, senza più rientrare in campo”.
Piuttosto, innanzi ai Carabinieri l'arbitro, espressamente richiesto di descrivere la dinamica del sinistro, che nel “referto di gara” non era in alcun modo riportata, rendeva ulteriori dichiarazioni, specificando che “effettivamente , che era girato di schiena, non si CP_1
accorgeva nemmeno dell'arrivo di per cui ritengo che sia stato uno scontro fortuito di Pt_1
gioco, senza alcuna intenzione dei due giocatori. Ho deciso per l'espulsione di per CP_1
evitare che si scaldassero gli animi in campo, dato l'infortunio di che è sembrato Pt_1
subito essere grave” (doc. 1 fascicolo attoreo), con ciò rendendo una ricostruzione degli accadimenti coerente e in linea con quanto dallo stesso affermato nel giudizio di primo grado, quando veniva assunto quale testimone e chiariva “(…) era un fallo da ammonizione, ma non da espulsione (…), aggiungo anche che secondo me si trattava di uno scontro di gioco”.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “erroneità e difetto di motivazione circa
l'omessa valutazione delle prove orali da parte del Giudice di primo grado: a) sulle dichiarazioni del teste;
b) sulle dichiarazioni dei testi di parte attrice e CP_5 Pt_2
, censurando la gravata sentenza per aver operato una ricostruzione del fatto Persona_2
erronea, valorizzando unicamente la testimonianza dell'arbitro , il quale, a suo CP_5
avviso, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, inverosimili ed incompatibili con il tipo di infortunio verificatosi.
7 In particolare, l'appellante evidenzia che l'arbitro, in sede testimoniale, rispondeva “non è vero” sul primo capitolo di prova orale, nonostante che l'antefatto, ovvero il fatto che “pochi minuti prima della fine della partita, la palla veniva rinviata a centrocampo dai giocatori del
Green Team verso la porta dell' ”, fosse, a suo parere, pacifico tra le parti e, CP_6
inoltre, descriveva una dinamica dell'incidente non credibile, dal momento che non CP_1
avrebbe potuto vedere la palla per colpirla “in girata” se effettivamente si fosse trovato, come affermato, di spalle alla porta avversaria e che, inoltre, se così fosse stato, il calcio avrebbe colpito la parte frontale della gamba di non quella posteriore, e la forza del calcio non Pt_1
sarebbe stata tale da spezzare due ossa.
L'appellante, poi, si duole che il Tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova intesi a dimostrare la condotta del e non abbia considerato le testimonianze di CP_1 CP_7
e unicamente in virtù del fatto che si trattava dei suoi compagni
[...] Persona_3
di squadra, mentre costoro, avendo assistito agli eventi, essendo privi di qualsiasi interesse in causa e non essendo incorsi in contraddizione alcuna, avevano reso dichiarazioni pienamente attendibili, in base alle quali non era mai entrato in contatto con la palla. CP_1
Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene congrua la valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di primo grado, considerando attendibile la testimonianza dell'arbitro , in Controparte_5
quanto esente da contraddittorietà, nonchè coerente con le sommarie informazioni rese ai
Carabinieri di San Donà di Piave appena quattro mesi dopo l'accaduto.
Non sola la risposta data sul primo capitolo di prova orale della memoria istruttoria attorea
(“non è vero”) non consente di identificare quale sia stata la circostanza negata dal testimone
(ovvero di comprendere se abbia negato che la palla era stata rinviata da centrocampo verso l'area di rigore della dai giocatori della Green Team o se invece abbia negato che CP_6
8 la palla era stata rinviata a centrocampo dall'area di rigore della Green Team), ma questo, ponendo l'attenzione sull'azione dei giocatori nell'immediatezza dello scontro, ha puntualmente affermato che il “si trovava in girata, con le spalle verso la porta CP_1
avversaria, si è appunto girato con il pallone e poi nel momento in cui lo stava calciando è sopraggiunto l'attaccante della squadra avversaria, che era appunto il ed è PA
avvenuto lo scontro”.
Tale dinamica non appare inficiata da inverosimiglianza, risultando compatibile con l'ipotesi che avesse la palla davanti a sé nel momento in cui si accinse a colpirla in girata, CP_1
attingendo la gamba di e, pertanto, non risulta dirimente l'affermazione di parte Pt_1
appellante che “non poteva certo vedere o colpire una palla che proveniva da dietro le sue spalle”. La forza dell'impatto, poi, appare ben giustificata dallo scontro tra il movimento rapido di girata di inteso a colpire il pallone per modificarne la traiettoria, e la corsa - CP_1
definita “sfrenata” dall'arbitro avanti ai Carabinieri - di che si stava dirigendo verso la Pt_1
palla.
Rimane, pertanto, esente da censura la decisione del primo giudice di valorizzare la deposizione dell'arbitro della partita, che, non solo ha descritto lo svolgimento del gioco in modo logico e credibile, ma rappresenta una figura terza, indifferente rispetto alle parti in causa e alle dinamiche di gioco, che, proprio per il ruolo rivestito, era tenuta ad osservare con maggiore attenzione il comportamento dei giocatori.
La decisione si è così conformata al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione della prova, “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la
9 convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (v. Cass., Sez. 2, Ord., 31/05/2024, n. 15270).
Va, peraltro, rilevato come la ricostruzione dell'arbitro sia confermata dalla deposizione del presidente dell'ADS ER, (“ ha colpito con il destro il pallone in girata CP_8 CP_1
lanciandolo verso le panchine esterne sulla destra, è arrivato poi il dalla destra del Pt_1
, entrambi erano concentrati solo sul pallone”) e come, invece, le dichiarazioni rese CP_1
dai testi indicati da non siano tra di loro pienamente congruenti, a conferma della Pt_1
maggior valenza probatoria della deposizione del , avendo precisato che CP_5 Pt_2
“ si è conteso il pallone con un altro giocatore della squadra avversaria che PA
non è il , è riuscito ad entrare in possesso, e con il secondo tocco se la è Controparte_1
allungata in avanti (…)”, diversamente da quanto sostenuto - non solo dallo stesso appellante, secondo cui aveva stoppato la palla rilanciata dal portiere della propria squadra (“il Pt_1
signor si trovava a centro campo, rivolto verso la propria porta in attesa del rinvio del Pt_1
portiere; (…) una volta che il portiere ha rinviato la palla, ne è entrato in possesso, Pt_1
stoppandola, quindi, con un secondo tocco, l'ha fatta sfilare (…)”, cfr. pag. 10 atto di citazione d'appello, nonché pag. 1 atto introduttivo del primo grado), ma anche - dal che Persona_2
ha confermato il capitolo “Vero che il signor stoppava il pallone e girandosi se PA
lo allungava dirigendosi verso l'area avversaria”.
Infine, quanto alla doglianza riferita al capitolo 5 di prova orale, va condiviso l'apprezzamento del Tribunale, che non lo ha ritenuto suscettibile di ammissione ritenendolo irrilevante, in quanto destinato a dimostrare che prima dell'azione in questione, era CP_1
appena entrato in campo.
10 7. Con il terzo motivo di appello l'appellante denuncia “erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene non essere risarcibile il danno patito dal signor non essendo stato Pt_1
commesso il fallo con una violenza o irruenza incompatibili con l'attività dello sport praticato
(calcio amatoriale)”, deducendo che il nesso funzionale tra il fallo, se pur commesso solo con colpa, e l'attività sportiva in atto non avrebbe comunque potuto elidere la responsabilità dell'autore, avendo questi impiegato un'eccessiva violenza e un'irruenza incompatibili con le caratteristiche dello sport praticato, collocabile in un ambito amatoriale.
Il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurabilità della responsabilità in ambito sportivo non è sufficiente la semplice violazione delle regole tecniche, che non può di per sé deporre nel senso del carattere sproporzionato dell'uso della violenza nel singolo episodio, laddove “l'illecito civile ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto. Il quid pluris richiesto attiene sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, come è evidente, ma anche della colpa (…)” e, in tale contesto, “L'illecito civile non è desumibile, come chiarito (…) dalla giurisprudenza penale, dall'entità delle lesioni (Cass. n.
3284 del 2022), ma dalla evidenziata eccedenza dell'illecito civile rispetto all'illecito sportivo.
Caratteristica di questa eccedenza è la rottura del confinamento dell'illecito nei margini della pratica sportiva perchè l'azione si presenta come non funzionale allo scopo sportivo o comunque non compatibile con quest'ultimo” (v. Cass., Sez. 3, 15/02/2023, n. 4707).
Nel caso di specie tali presupposti non sono ravvisabili, dal momento che, sulla base all'attendibile ricostruzione fornita dell'arbitro , deve ritenersi che lo scontro tra le CP_5
parti sia avvenuto nell'ambito di una dinamica di gioco in cui cercava di colpire in CP_1
11 girata la palla, seppur commettendo fallo perché la gamba era alzata e tesa, per modificarne la traiettoria, impegnandosi pertanto in un'azione funzionale allo scopo sportivo, senza l'intenzione di sferrare un calcio o comunque procurare lesioni al giocatore del Green Team, che gli veniva da tergo, mentre il sopraggiungeva all'esito di una corsa sfrenata, con il Pt_1
correlato slancio, contribuendo a generare la violenza dell'impatto.
8. Il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta il “mancato riconoscimento del quantum della pretesa”, è assorbito dai precedenti rilievi.
9. In conclusione, per le indicate ragioni l'appello proposto da va respinto. PA
10. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate in base ai parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, applicando, nel rapporto tra l'appellante e l'appellato , i valori medi e, nel rapporto tra l'appellante e la Compagnia CP_1
assicurativa, valori intermedi tra il minimo e il medio, in considerazione della minor importanza dell'attività difensiva prestata dalla seconda, adesiva rispetto a quella dell'assicurato.
11. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
PA
2. condanna a rifondere le spese del presente grado a favore di PA
, liquidate in € 3.966,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, IVA e CPA;
12 3. condanna a rifondere le spese del presente grado a favore di PA
liquidate in € 2.970,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo Controparte_2
di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
4. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo
196/2003.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
13