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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SARESELLA WALTER, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5258/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-10350 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 si doleva dell'avviso di accertamento del Comune di Milano per IMU, anno di imposta 2022, relativo all'immobile di Milano, Indirizzo_1 e relativo box, immobile acquistato ad uso abitazione.
Successivamente, e solo temporaneamente, l'unità immobiliare era stata utilizzata come ufficio a seguito di variazione catastale del 22.2.1986.
Il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune in data 15.5.2017 rilevava che, fra le altre abitazioni presenti al primo piano dell'edificio, anche quello oggetto di causa non veniva più utilizzato come ufficio.
La ricorrente puntualizzava, dunque, che doveva solamente rettificare e confermare, come mero fatto amministrativo, il precedente censimento catastale, tornando, dalla classe A10, a A3.
La pratica era stata ritardata dalla esistenza di una controversia (inquinamento acustico) con la proprietà sottostante, costituita da un bar, che impediva il normale utilizzo dell'appartamento.
Poiché, ai fini dell'abitabilità, l'appartamento era stato considerato A3, era evidente l'errato accertamento ai fini IMU del Comune di Milano.
A ciò si doveva aggiungere che l'appartamento era inagibile ai fini IMU e ciò comportava una riduzione dell'imposta ex art 8 D.Lgs 504/92 se non addirittura una tassazione non in base alla RC ma sulla base del semplice valore del terreno (Corte Giustizia Lazio sent. N. 550/7/2025).
Riferiva che, finalmente, era in corso il cambio di destinazione.
Segnalava che il box doveva essere considerato pertinenza dell'abitazione.
Proponeva una ricostruzione del dovuto (euro 187,18) sulla base delle sue allegazioni.
Il 2.2.2026 si costituiva il Comune di Milano il quale ribadiva anch'esso le proprie ragioni. In particolare insisteva nell'evidenziare che il ricorrente non aveva mai presentato alcuna documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile. Quanto poi alla pertinenzialità del box ne contestava la sussistenza, anche tenuto conto che pertinenziale figurava un altro box.
In data 6.2.2026 la ricorrente depositava memoria integrativa, nella quale preventivamente eccepiva un travisamento dei fatti in quanto allegava “di non essere proprietaria del Datocatastale_1 bensì del Datocatastale_2” (senza peraltro fornire alcun riscontro al fatto).
Insisteva nella riduzione della base imponibile per inagibilità di fatto dell'immobile.
Contestava l'illegittimità delle sanzioni per incertezza normativa e di fatto.
Quanto alla eccepita, da parte dell'ufficio, mancata comunicazione preventiva della inagibilità, ne evidenziava la natura non costitutiva. Eccepiva la mancanza di contraddittorio preventivo.
Considera preliminarmente questo giudicante che l'errata identificazione catastale dell'immobile, peraltro neppure tempestivamente eccepita, non risulta provata.
A ciò si deve aggiungere che il contraddittorio preventivo non è necessario quanto i dati risultano “per tabulas”.
Orbene, alla luce delle difese e delle eccezioni delle parti, considera questa Corte di Giustizia, in composizione monocratica, che le allegazioni della ricorrente non sono meritevoli di accoglimento in quanto il regime amministrativo attuale dell'immobile “de quo” è A10, ed alla rendita catastale riferita a questa categoria il
Comune si è correttamente attenuto. Diversamente si potrà pretendere quando, all'esito di cambio di destinazione, se e quando intervenuta, l'immobile tornasse ad essere censito A3.
Né si può accedere alla considerazione per cui vi è diritto alla riduzione per inagibilità dell'immobile, in quanto la semplice sussistenza di un contenzioso per immissioni rumorose da parte di un vicino non costituisce causa di inagibilità ex invocato art 8 D.Lgs. 504/92.
Tantomeno si può accedere alla tesi della ricorrente per cui l'immobile deve essere tassato a prescindere dalla RC ma come semplice terreno, in quanto l'immobile è formalmente e sostanzialmente dotato di RC.
Per quanto riguarda le sanzioni applicate, non sussistono elementi di incertezza normativa e di fatto per fare ritenere che non dovessero essere applicate nel caso di specie.
Ne consegue in rigetto del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione del petitum
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune di Milano delle spese di lite, che liquida in €500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SARESELLA WALTER, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5258/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3-10350 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 si doleva dell'avviso di accertamento del Comune di Milano per IMU, anno di imposta 2022, relativo all'immobile di Milano, Indirizzo_1 e relativo box, immobile acquistato ad uso abitazione.
Successivamente, e solo temporaneamente, l'unità immobiliare era stata utilizzata come ufficio a seguito di variazione catastale del 22.2.1986.
Il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune in data 15.5.2017 rilevava che, fra le altre abitazioni presenti al primo piano dell'edificio, anche quello oggetto di causa non veniva più utilizzato come ufficio.
La ricorrente puntualizzava, dunque, che doveva solamente rettificare e confermare, come mero fatto amministrativo, il precedente censimento catastale, tornando, dalla classe A10, a A3.
La pratica era stata ritardata dalla esistenza di una controversia (inquinamento acustico) con la proprietà sottostante, costituita da un bar, che impediva il normale utilizzo dell'appartamento.
Poiché, ai fini dell'abitabilità, l'appartamento era stato considerato A3, era evidente l'errato accertamento ai fini IMU del Comune di Milano.
A ciò si doveva aggiungere che l'appartamento era inagibile ai fini IMU e ciò comportava una riduzione dell'imposta ex art 8 D.Lgs 504/92 se non addirittura una tassazione non in base alla RC ma sulla base del semplice valore del terreno (Corte Giustizia Lazio sent. N. 550/7/2025).
Riferiva che, finalmente, era in corso il cambio di destinazione.
Segnalava che il box doveva essere considerato pertinenza dell'abitazione.
Proponeva una ricostruzione del dovuto (euro 187,18) sulla base delle sue allegazioni.
Il 2.2.2026 si costituiva il Comune di Milano il quale ribadiva anch'esso le proprie ragioni. In particolare insisteva nell'evidenziare che il ricorrente non aveva mai presentato alcuna documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile. Quanto poi alla pertinenzialità del box ne contestava la sussistenza, anche tenuto conto che pertinenziale figurava un altro box.
In data 6.2.2026 la ricorrente depositava memoria integrativa, nella quale preventivamente eccepiva un travisamento dei fatti in quanto allegava “di non essere proprietaria del Datocatastale_1 bensì del Datocatastale_2” (senza peraltro fornire alcun riscontro al fatto).
Insisteva nella riduzione della base imponibile per inagibilità di fatto dell'immobile.
Contestava l'illegittimità delle sanzioni per incertezza normativa e di fatto.
Quanto alla eccepita, da parte dell'ufficio, mancata comunicazione preventiva della inagibilità, ne evidenziava la natura non costitutiva. Eccepiva la mancanza di contraddittorio preventivo.
Considera preliminarmente questo giudicante che l'errata identificazione catastale dell'immobile, peraltro neppure tempestivamente eccepita, non risulta provata.
A ciò si deve aggiungere che il contraddittorio preventivo non è necessario quanto i dati risultano “per tabulas”.
Orbene, alla luce delle difese e delle eccezioni delle parti, considera questa Corte di Giustizia, in composizione monocratica, che le allegazioni della ricorrente non sono meritevoli di accoglimento in quanto il regime amministrativo attuale dell'immobile “de quo” è A10, ed alla rendita catastale riferita a questa categoria il
Comune si è correttamente attenuto. Diversamente si potrà pretendere quando, all'esito di cambio di destinazione, se e quando intervenuta, l'immobile tornasse ad essere censito A3.
Né si può accedere alla considerazione per cui vi è diritto alla riduzione per inagibilità dell'immobile, in quanto la semplice sussistenza di un contenzioso per immissioni rumorose da parte di un vicino non costituisce causa di inagibilità ex invocato art 8 D.Lgs. 504/92.
Tantomeno si può accedere alla tesi della ricorrente per cui l'immobile deve essere tassato a prescindere dalla RC ma come semplice terreno, in quanto l'immobile è formalmente e sostanzialmente dotato di RC.
Per quanto riguarda le sanzioni applicate, non sussistono elementi di incertezza normativa e di fatto per fare ritenere che non dovessero essere applicate nel caso di specie.
Ne consegue in rigetto del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione del petitum
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune di Milano delle spese di lite, che liquida in €500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.