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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2024, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
22/05/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4373/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. PETRONZI MARISTELLA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dal funzionario di istituto
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, ha chiesto l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario connesso alla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie per invalidità civile superiore ai 2/3 (tra il 66% e il 99%) ex art. 6, lett. d) DM 1.2.1991.
Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è inammissibile per quanto di ragione.
Invero, deve rilevarsi – come peraltro già ritenuto da altro precedente intervenuto in questo Tribunale da richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc (sentenza dell'11.5.2022, est. Dott.ssa Ricucci) – la mancanza di preventiva domanda amministrativa contestualmente alla domanda di invalidità.
Come affermato dalla Suprema Corte “il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13854 del 18/06/2014).
Deve, altresì, rilevarsi la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc. previsto dall'art. 445 bis c.p.c. dovendo lo stesso essere concreto e attuale e non futuro ed eventuale (Cassazione civile sez. un., 13/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12903).
CP_ Invero, parte ricorrente, anche a fronte delle specifiche eccezioni svolte dall' alcunchè di preciso ha dedotto in ordine alla esigenza di usufruire di determinate prestazioni sanitarie (art. 6, lett. d) DM 1.2.1991) connesse alle patologie indicate in ricorso e non anche comprese di quelle di cui può usufruire in relazione al reddito ed allo stato occupazionale posseduto.
Sotto tale ultimo profilo, alcun ausilio può assumere a supporto della tesi attorea l'estratto contributivo dal quale emerge, oltre alla presenza di giornate lavorative in agricoltura, anche lo stato di disoccupazione.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L -
, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 23/05/2023, nella causa iscritta al n. 4373/2023 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, 22/05/2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
22/05/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4373/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. PETRONZI MARISTELLA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dal funzionario di istituto
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, ha chiesto l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario connesso alla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie per invalidità civile superiore ai 2/3 (tra il 66% e il 99%) ex art. 6, lett. d) DM 1.2.1991.
Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è inammissibile per quanto di ragione.
Invero, deve rilevarsi – come peraltro già ritenuto da altro precedente intervenuto in questo Tribunale da richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc (sentenza dell'11.5.2022, est. Dott.ssa Ricucci) – la mancanza di preventiva domanda amministrativa contestualmente alla domanda di invalidità.
Come affermato dalla Suprema Corte “il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili presuppone che l'interessato presenti, oltre alla domanda amministrativa, anche apposita istanza, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'azienda sanitaria locale, dovendo l'amministrazione competente ad erogare il beneficio verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13854 del 18/06/2014).
Deve, altresì, rilevarsi la mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc. previsto dall'art. 445 bis c.p.c. dovendo lo stesso essere concreto e attuale e non futuro ed eventuale (Cassazione civile sez. un., 13/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12903).
CP_ Invero, parte ricorrente, anche a fronte delle specifiche eccezioni svolte dall' alcunchè di preciso ha dedotto in ordine alla esigenza di usufruire di determinate prestazioni sanitarie (art. 6, lett. d) DM 1.2.1991) connesse alle patologie indicate in ricorso e non anche comprese di quelle di cui può usufruire in relazione al reddito ed allo stato occupazionale posseduto.
Sotto tale ultimo profilo, alcun ausilio può assumere a supporto della tesi attorea l'estratto contributivo dal quale emerge, oltre alla presenza di giornate lavorative in agricoltura, anche lo stato di disoccupazione.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L -
, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 23/05/2023, nella causa iscritta al n. 4373/2023 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, 22/05/2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro