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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2308/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2308/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENZA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE 39/A 00187 ROMA presso il difensore avv. VALENZA GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI Controparte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVAZZI MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RABEGGIANI LAURA, CP_2 CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA RISORGIMENTO N. 31 48022 LUGO presso il difensore avv. RABEGGIANI LAURA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TOSCHI DANILA elettivamente Controparte_4 domiciliata in VIA SARAGOZZA, 12 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TOSCHI DANILA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Parte_1
“Allo stato pertanto questa difesa precisa le proprie conclusioni alla stregua delle risultanze della
CTU depositata e che ha evidenziato come la gestione chirurgica del caso da parte dello specialista ortopedico sia stata deficitaria sia per quanto riguarda lo studio pre-operatorio che per quanto
pagina 1 di 19 riguarda la conduzione tecnica del primo intervento chirurgico e la successiva monitorizzazione del caso. Si confida quindi che verrà dichiarata la responsabilità del Dott. e della Controparte_1 [...] per i danni tutti causati all'attore, ossia per aver posto in essere una condotta Controparte_5 negligente ed imprudente nell'esecuzione dell'intervento al quale è stato sottoposto l'odierno attore e dalla quale sono derivati gravi pregiudizi e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Quantifica il danno nel seguente modo: I.P. differenziale (23% -
Invalidità pregressa 14%) € 39.040,18 Temporanea stabilita dal CTU: ITT 100% gg 5 = € 640,35 ITP
75% gg 30 = € 2.881,58 ITP 50% gg 90 = € 5.763,15 ITP 25% gg 60 = € 1.921,05 TOTALE €
11.206,13 Spese mediche sostenute per € 4.639,00 Oltre € 1.830,00 per spese CTP, come da fatture già depositate in atti, con spese di CTU da porre integralmente e definitivamente a carico dei convenuti in ogni caso. Personalizzazione del danno nella misura del 30% (€ 71.350,90) per sofferenza patologica riscontrata e documentata. Danno totale € 80.000,00.
In subordine questa difesa reitera la propria adesione alla quantificazione operata da questo Ill.mo
Tribunale. In particolare il Giudice ha indicato il danno biologico totale in € 120.367,30 con danno differenziale da corrispondere all'attore pari ad € 68.561,20, detratto il danno preesistente, in tutti i casi con rimborso delle spese di CTP per un totale di € 1.830,00 e di CTU da porre definitivamente a carico delle parti convenute. In tutti i casi, i convenuti dovranno essere condannati alla rifusione delle spese di lite, così quantificabili, a valori medi e peraltro conformi a quanto già indicato da questo
Tribunale nella proposta conciliativa”.
Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare
l'infondatezza delle avverse pretese di danno e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni indicate;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'operato del prof. respingere la domanda di manleva svolta dalla convenuta e CP_1 Controparte_5
dalla Compagnia terza chiamata e, conseguentemente, dichiarare la Controparte_6
Casa di Cura convenuta tenuta a manlevare, integralmente o, quantomeno, in una misura non inferiore al 50%, il prof. da ogni eventuale richiesta economica che dovesse sorgere nei suoi confronti CP_1
nel corso del presente giudizio;
sempre in via subordinata: limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attore, così come verrà accertato in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
pagina 2 di 19 Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c. in relazione all'art.163 c.p.c. n.1, 2 e 7 in quanto lo stesso manca del codice fiscale e/o partita Iva dei convenuti nonchè l'avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; in via principale di merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della perché infondate in fatto ed in Controparte_5
diritto; in via subordinata, anche riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda attrice, dichiarare tenuto il Prof. Dott.
[...]
al risarcimento dei danni, quale responsabile e conseguentemente a tenere indenne e CP_1 manlevata, anche ai fini dell'azione di rivalsa e/o regresso la stessa da Controparte_5 ogni pretesa risarcitoria, salva graduazione dell'eventuale corresponsabilità; in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda attrice, accertare le rispettive porzioni di responsabilità in capo alla e al Prof. Controparte_5
dott. ripartendo tra questi le rispettive quote di responsabilità, salvo il diritto di Controparte_1
regresso della nei confronti del Prof. dott. in caso di Controparte_5 Controparte_1
condanna solidale, per la quota di responsabilità ad essa non imputabile;
ancora in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la responsabilità in tutto o in parte della anche solidale, dichiarare tenuta a Controparte_5 Controparte_4
manlevare la in forza di idonea polizza assicurativa e, quindi, Controparte_5
condannare la medesima al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
[...]
Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito: respingere ogni domanda proposta nei confronti della per infondatezza e/o difetto di prova e, Controparte_5
conseguentemente, respingere ogni domanda nei confronti di Con vittoria di Controparte_4
spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertare le somme dovute dalla Controparte_5
liquidandole secondo giustizia ed in misura corrispondente alla quota di responsabilità
[...]
che sarà a suo carico accertata, in ogni caso limitando il risarcimento esclusivamente all'aggravamento del danno rispetto alla pregressa situazione patologica del danneggiato, per i motivi esposti in narrativa e valutando l'eventuale concorso causale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 pagina 3 di 19 comma II cc. Limitare, di conseguenza, l'esposizione di in ogni caso entro i Controparte_4
massimali contrattualmente previsti da polizza, ferme comunque tutte le ulteriori limitazioni, franchigie e scoperti (nella fattispecie la di 50.000,00 per ogni sinistro) Controparte_7
esclusioni e condizioni contrattuali. Con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari, oltre
IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.02.2022 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. e la Controparte_1 Controparte_5
domandandone la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza dell'intervengo chirurgico cui l'attore veniva sottoposto in data 16.05.2018.
In particolare, l'attore allegava:
- di aver iniziato a soffrire, sin dall'età di ventinove anni, di disturbi fisici caratterizzati da parestesie e diminuzione della forza a carico delle due ultime dita di una mano come conseguenza di una caduta accidentale avvenuta all'età di sette anni, cui aveva fatto seguito la frattura sovra-condiloidea del gomito dx;
- di essersi rivolto, in data 30.11.2016, al Dott. presso lo studio dello stesso Controparte_1
in Viareggio, per una visita specialistica ortopedica, visita all'esito della quale venivano riscontrati “esiti frattura gomito dx con residua deformità osteo…a dx…” e, conseguentemente, era suggerito intervento di “osteotomia”;
- di essere stato ricoverato, in data 16.05.2018, presso la e Controparte_5
sottoposto ad intervento chirurgico - eseguito dal Dott. di “osteotomia correttiva e CP_1
neurolisi del nervo ulnare con trasposizione a dx”. Tale intervento, a dire dell'attore, non solo veniva eseguito in difetto di valido ed effettivo consenso informato, ma neppure risultava risolutivo, atteso che, in data 17.06.2018, a seguito di visita di controllo presso lo studio del
Dott. in Viareggio, veniva constatata la presenza di “un foro nel gomito dx con CP_1
comparsa di deiscenza-decubito della ferita chirurgica in corrispondenza dell'apice della placca che risultava essere fuori misura”;
- di essere stato nuovamente ricoverato in data 19.06.2018, su indicazione del Dott. CP_1 presso la e successivamente sottoposto a “revisione Controparte_5 chirurgica di rimozione m.d.s. con sblocco in narcosi dell'articolazione e riduzione della placca”;
- di essere stato ulteriormente sottoposto a ricovero presso la Controparte_5
in data 13.02.2019, a seguito di nuova visita di controllo da parte del Dott. resso la CP_1 pagina 4 di 19 Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, e sottoposto a intervento di “rimozione mezzi di sintesi”;
- di essersi sottoposto, su suggerimento del Dott. a RMN in data 13.08.2019 presso CP_1
la Casa di Cura Villa Domelia (Roma) dalla quale veniva riscontrata “evoluzione peggiorativa del quadro radiologico”;
- di essersi sottoposto a visita urgente in data 09.09.2019 presso la Casa di Cura Madre Fortunata
Toniolo di Bologna da parte del Dott. il quale suggeriva di sottoporsi ad intervento CP_1 di “osteosintesi con innesto osseo (viti e placca)”, intervento al quale l'attore decideva di non sottoporsi;
- di essersi successivamente sottoposto a visita medico-legale (Dott. dalla quale Persona_1
emergevano profili di responsabilità a carico del Dott. con conseguente diritto CP_1 dell'attore al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti e stimati in complessivi €
103.431,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.06.2022 si costituiva in giudizio il quale contestava la ricostruzione fattuale di controparte e negava Controparte_1 qualsivoglia profilo di responsabilità allo stesso ascrivibile nell'esecuzione dell'intervento eseguito in data 16.05.2018.
In particolare il convenuto assumeva:
- di aver effettivamente suggerito all'attore di sottoporsi ad intervento chirurgico di osteotomia e re-allineamento (intervento - peraltro di particolare complessità - poi eseguito in data
16.05.2018, nel rispetto delle linee guida), pur avendo adeguatamente informato il paziente circa la gravità del suo quadro clinico, le possibilità terapeutiche alternative, i vantaggi ottenibili e le relative complicanze. In particolare il Dott. informava il paziente in CP_1
merito alla “impossibilità di addivenire ad una soluzione integrale delle problematiche interessanti il nervo, essendo possibile il recupero della sola parte di nervo compromessa, con esclusione di quella irreversibilmente danneggiata”;
- di aver sottoposto il sig. a secondo intervento in data 19.06.2018 a seguito di Pt_1
“lieve complicanza… astrattamente prevedibile ma non concretamente prevedibile”, consistente in una lieve deiescenza cutanea a causa della preminenza ossea sottostante, della presenza della placca e per la scopertura delle parti molli;
- di non aver più rivisto il paziente sino al mese di giugno 2019, a piena riprova della buona riuscita dell'intervento e della stabilizzazione delle sue condizioni di salute;
pagina 5 di 19 - di aver visitato nuovamente il paziente in data 04.02.2019 e di averlo sottoposto a intervento di rimozione dei mezzi di sintesi in data 13.02.2019, senza alcuna complicanza;
- che, a seguito delle visite di controllo eseguite, rispettivamente, in data 27.02.2019 e
09.09.2019, il sig. decideva di interrompere i rapporti con il convenuto e di Pt_1
rivolgersi ad altro specialista, così precludendo allo stesso di conoscere la progressione delle condizioni di salute del paziente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2022 si costituiva altresì la convenuta
[...] la quale contestava le pretese attoree domandandone l'integrale Controparte_5
rigetto.
In particolare:
- eccepiva preliminarmente la nullità della procura rilasciata dall'attore all'Avv. Valenza su foglio separato (in quanto troppo generica), nonché la nullità dell'atto di citazione (in quanto mancante dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 1, 2 e 7 c.p.c.);
- nel merito, rilevava che l'attore aveva concluso, direttamente con il Dott. medico libero CP_1
professionista, e non già con la struttura, peraltro fuori dai locali della stessa, un contratto avente ad oggetto l'intervento chirurgico per cui è causa, mentre sulla struttura sanitaria gravavano (solo) obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di carattere latu sensu alberghiero, prestazioni adempiute con la dovuta diligenza. La corretta esecuzione dell'intervento chirurgico non rientrava pertanto nelle prestazioni del contratto stipulato con la clinica, alla quale, conseguentemente, non poteva essere ascritta alcuna responsabilità.
- chiedeva ed otteneva, in forza di contratto di assicurazione - polizza n. 371009958 (doc. 4 parte convenuta) - stipulata con la chiamata in causa della predetta compagnia Controparte_4
assicurativa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2022 si costituiva infine la terza chiamata la quale contestava la fondatezza delle pretese attoree domandandone il Controparte_4
rigetto. In particolare assumeva come:
- le censure mosse dall'attore riguardassero solamente l'operato del Dott. (operante CP_1
in regime di autonomia rispetto alla Casa di Cura ), in difetto di addebiti nei CP_5
confronti della struttura sanitaria nella quale il paziente veniva ricoverato;
- in ogni caso, l'operato del Dott. fosse da ritenersi esente da censure tanto in ordine CP_1 alla corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, quanto in ordine alla integrità e completezza del consenso informato, peraltro in difetto di prova – sia in punto an che in punto quantum – di responsabilità del medico;
pagina 6 di 19 - il sig. prima di rivolgersi al Dott. fosse già stato sottoposto a quattro Pt_1 CP_1
interventi di neurolisi del nervo ulnare, così presentando un quadro clinico già compromesso.
All'udienza dell'01.12.2022 il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. nei seguenti termini: “preso atto delle risultanze della CTU che ha valutato il danno biologico permanente nel 23% e il danno biologico preesistente nel 15%, nonché l'invalidità temporanea in 5 gg. al 100%, 30gg. al 75%, 90 gg. al 50%, 60 gg. al 25%; tenuto conto che non risulta provato il danno patrimoniale per lesione della capacità di lavoro specifica, che non appare applicabile la personalizzazione del danno, che non risulta dimostrato il danno da violazione del consenso informato;
tenuto, infine, conto che non indennizza il danno alla salute;
formula la seguente CP_8
proposta conciliativa precisando che le somme sono già state soggette a devalutazione e rivalutazione
e calcolo degli interessi: danno biologico totale: € 120.367,30 danno biologico preesistente: €
51.805,10 danno differenziale da corrispondere all'attore: €68.561,20. Responsabilità solidale delle parti convenute con ripartizione interna delle responsabilità al 50%. In accoglimento della domanda di regresso spiegata da va condannato il Dott. a Controparte_5 Controparte_1
rimborsare alla il 50% di quanto dalla stessa corrisposto in favore di Controparte_5
parte ricorrente anche a titolo di spese legali. è obbligata a tenere Controparte_4 [...]
manlevata ed indenne da quanto riconosciuto a favore del ricorrente anche a titolo di Controparte_5
spese legali e, in ogni caso, entro i massimali contrattualmente previsti, e ferme tutte le ulteriori limitazioni, franchigie, scoperti esclusioni e condizioni contrattuali. Condanna delle parti convenute alle spese di CTU, di CTP e spese legali liquidate in € 14.103,00 (valore medio). Compensazione spese legali tra le parti convenute”.
All'udienza del 06.02.2025, il Giudice, preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte del solo convenuto Dott. rinviava per la precisazione delle CP_1 conclusioni, all'udienza del 27.03.2025.
Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di C.T.U. medico – legale (depositata in data 08.01.2024) affidata al Dott. (medico legale), coadiuvato dal Persona_2
Dott. (medico specialista in ortopedia e traumatologia). Persona_3
pagina 7 di 19 Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
1. Sull'eccezione preliminare, sollevata dalla convenuta di nullità Controparte_5 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 1, 2
e 7
La convenuta con eccezione sollevata, originariamente, mediante Controparte_5
la propria comparsa di costituzione e risposta e, successivamente, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, comma 2, nn. 1), 2) e 7) c.p.c.
L'eccezione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che nell'atto di citazione risulta correttamente menzionata la curia adita, va rilevato che (e la considerazione è assorbente) la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, non vale a sottrarla all'operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione, il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione (Cass., Sez. 3, Ord. n. 23979 del 26/09/2019).
Nel caso di specie la convenuta non solo si è costituita articolando (anche) le CP_5 proprie difese di merito (così manifestando l'assenza di un pregiudizio effettivo per il diritto di difesa), ma neppure ha richiesto la fissazione di una nuova udienza (si veda, a tale riguardo, Cass.
Sez. 3, Ord. n. 10289 del 18/04/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono la eccepita nullità risulta pertanto sanata ex tunc.
2. Sulla responsabilità del sanitario Dott. e della struttura sanitaria CP_1 [...]
Controparte_5
A) L'attore ha anzitutto domandato, nell'atto introduttivo, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del difetto di un completo ed esaustivo consenso informato da parte del paziente.
La domanda, tuttavia, è da ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte del 25.03.2025).
pagina 8 di 19 Ad ogni buon conto, l'asserito pregiudizio riconducibile alla violazione del consenso informato risulta solo genericamente allegato nell'atto introduttivo, in difetto di prova circa l'esistenza di un danno evento (si veda il doc. n. 3 del fascicolo , dal quale si evince come il paziente abbia CP_5 prestato un consenso attuale, libero e informato all'intervento chirurgico), di un danno conseguenza e del nesso di causa (il quale, nesso, si compendia nella prova che il paziente, ove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario). A tale ultimo riguardo si muove dal canone sistematico espresso da Cass. ord. n. 19199/2018, secondo cui, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
B) Nella vicenda che occupa, l'attore ha inoltre dedotto la responsabilità contrattuale dei convenuti
Dott. e per violazione degli obblighi da questi assunti. CP_1 Controparte_5
Quanto al rapporto medico-paziente, non risulta contestato da nessuno dei convenuti che la relazione tra l'attore ed il Dott. sia sorta al di fuori dei locali della convenuta CP_1 [...]
: tanto giustifica la astratta configurabilità di una responsabilità contrattuale a Controparte_5
carico del medico (cfr. art. 7, comma 3, l. 24/2017).
Quanto, invece, alla responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, essa va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale (cfr. art. 7, comma 1, l. 24/2017) e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a carico della struttura stessa
(obblighi lato sensu alberghieri - cd. contratto atipico di spedalità) sia all'inadempimento delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari, ai sensi dell'art. 1228 c.c. A tale ultimo riguardo, la
Legge Gelli-Bianco equipara la posizione del medico dipendente della struttura sanitaria e di quello operante in regime di “libera professione, eventualmente scelto dal paziente”.
Nel caso di specie il Dott. a effettivamente operato in regime di libera professione: CP_1
circostanza che, di per sé, non esclude la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura, atteso che tale pagina 9 di 19 esclusione opera solo ove la struttura si sia limitata a fungere da locatrice dei propri immobili in favore del medico (v. Cass., ord., n. 8163 del 27/03/2025), profilo neppure allegato dai convenuti.
Invero la convenuta, per sua stessa ammissione (cfr. pag. 7 comparsa di CP_5
costituzione e risposta), ha consentito al Dott. di operare, mettendogli a disposizione, strutture CP_1
e personale sia per il buon esito dell'intervento, sia per la gestione della fase di ricovero pre e post operatorio, senza le quali l'intervento del 16.05.2018 non si sarebbe potuto svolgere, così accettando il rischio di un proprio coinvolgimento per aver fornito mezzi ed assistenza indispensabili alla complessa fase del complessivo trattamento sanitario a carico del “cliente” e “paziente”, rispetto al quale certamente si è assunta l'obbligazione propria e tipicamente riservata al debitore della prestazione sanitaria e, quindi, di garante di essa, ossia del suo corretto ed esatto svolgimento.
Del resto, per giurisprudenza costante, “… la responsabilità della ha natura CP_5
contrattuale e può conseguire ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento direttamente a suo carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, anche nel caso in cui non vi sia un rapporto di lavoro subordinato: infatti sussiste comunque un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e
l'organizzazione aziendale della casa di cura, non rilevando in contrario, la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr.
Cass. 14/07/2004 N. 13066).
Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria discendono rilevanti conseguenze in tema di onere della prova.
È, infatti, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto,
l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico (in particolare, sull'onere della prova in tema di nesso causale, cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n.
19204/2018), secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico della struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza ossia che esso dipenda da causa non imputabile.
Nel caso di responsabilità "ex contractu", come nel caso di specie, la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso integra onere a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque "astrattamente" idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto "in concreto" l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti (Cass., sez. III, 2 marzo 2018, n. 4928; in senso pagina 10 di 19 conforme: Id., 29 gennaio 2018, n. 2061; Id., 15 febbraio 2018, n. 3704; Id., 19 luglio 2018, n. 19204;
Id., sez. III, 14 novembre 2017, n. 26824).
In particolare, in tema di responsabilità medica è opportuno rammentare che il nesso di causalità
(materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non". Ma ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità al sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n.
23575).
È bene chiarire, peraltro, che secondo la più recente elaborazione di legittimità il paziente è tenuto a provare non soltanto il nesso di causalità materiale, ovvero la derivazione fenomenologica dell'evento lesivo dall'attività medico chirurgica, ma altresì il nesso di causalità giuridica, ovvero l'ascrivibilità della lesione patita a titolo di colpa qualificata, nella specificazione di imprudenza, negligenza o imperizia, dell'operatore medico chirurgico, dovendosi individuare, in altri termini, all'esito dell'istruttoria, una specifica condotta antigiuridica da parte dell'operatore medico, che consenta a questi, nella veste di convenuto, di fornire la prova contraria, ovvero che l'evento lesivo non si è verificato in dipendenza della propria condotta colpevole, bensì in ragione di un fattore estraneo, che abbia avuto l'effetto di interrompere il nesso causale o rendere l'adempimento corretto impossibile.
***
Per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda clinica della parte attrice, si fa integrale rinvio alla CTU, che si intende qui integralmente trascritta e condivisa, essendo frutto di un'accurata analisi degli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni formulate a fronte delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti convenute.
Con specifico riferimento ai profili di malpractice rilevati nell'ambito degli interventi chirurgici cui è stato sottoposto l'attore ed al nesso di causalità tra tali condotte e i danni da questo lamentati, la
CTU così si è espressa: “il Sig. (parrucchiere, destrimane) prima dell'intervento di Pt_1
osteotomia omerale dx e trasposizione del nervo ulnare effettuato dal Prof. in data CP_1
pagina 11 di 19 16.05.2018, presentava un quadro clinico- strumentale documentativo di una preesistente deformità
del gomito destro quale esito post-traumatico di una frattura sovracondiloidea occorsa in giovanissima età (7 anni) e trattata incruentemente. Al riguardo, si sottolinea che l'esame Rx del
gomito destro pre-operatorio documenta chiaramente la pseudoartrosi e lussazione dell'epicondilo e la
conseguente deviazione assiale in valgo di 40-45°. Dalla ulteriore documentazione in atti emerge poi
come la condizione clinica del signor fosse particolarmente grave ed Parte_1 impegnativa, riportandosi una condizione dell'arto già molto pregiudicata tale che l'intervento suggerito non avrebbe potuto certamente essere risolutivo. Tenuto conto di quanto sopra esposto, dell'anamnesi raccolta, del quadro strumentale preoperatorio, nonché della progressione della deformità in valgismo del gomito del Sig. pur tenuto conto del lasso di tempo intercorso dal Pt_1
trauma fratturativo - avvenuto lo ricordiamo 45 anni prima dell'atto chirurgico, all'età di 7 anni – si ritiene corretta l'indicazione all'intervento chirurgico di neurolisi e anteposizione del nervo ulnare proposto ed effettuato il 16.5.2018. Quanto invece alla successiva indicazione all'osteotomia
correttiva associata dell'epifisi distale di omero poteva essere proposta per evitare l'ulteriore
valgizzazione del gomito e per migliorare la funzione del gomito stesso, ma non era indispensabile per correggere la neuropatia dell'ulnare che, una volta anteposto, era messo al riparo da ulteriori trazioni dovute ad eventuali incrementi del valgo al gomito. L'osteotomia correttiva poteva essere effettuata sia in sottrazione che in addizione di cuneo di osseo per mantenere la lunghezza dell'arto, ma la via di accesso consigliata è una via di accesso posteriore, che avrebbe permesso di effettuare una
osteosintesi con placche dedicate e contrapposte, a stabilità angolare e con almeno tre viti distali
ciascuna. L'osteosintesi è stata invece effettuata con una placca retta sagomata e non dedicata e
eccessivamente lunga nella parte distale, causa poi della secondaria esposizione della placca stessa e
che ha richiesto un intervento di rimozione di una vite distale ed un accorciamento della placca,
rendendo il sistema ancora più instabile con solo 2 viti distali rimaste. La correzione non è stata
inoltre completa poiché al controllo postoperatorio permaneva un valgismo di 20°. La stabilità assai ridotta dell'osteosintesi è poi dimostrata, nel caso di specie, dalla necessità di confezionamento dell'apparecchio gessato nel post-operatorio; si ricorda una fissazione stabile è di fondamentale importanza per consentire una mobilizzazione precoce. Non si ritiene che fosse praticabile una
osteotomia laterale del solo epicondilo con nuova sintesi e trapianto di osso, poiché la deformità
instaurata a livello articolare, dopo 45 anni, aveva alterato l'articolazione nel suo complesso e vi era un alto rischio di devascolarizzazione con necrosi secondaria dell'epicondilo. Certamente per una pagina 12 di 19 valutazione decisionale e per un corretto planning pre-operatorio sarebbe in ogni caso stato
necessario effettuare un esame TC 2D o meglio 3D. L'instabilità dell'osteosintesi ulteriormente
peggiorata dalla necessità di asportazione di una vite e accorciamento della placca ha poi portato ad
una pseudoartrosi con deformità in valgo di circa 20°, con motilità preternaturale ed instabilità
dolorosa sovracondilica fino al quadro clinico rilevato in sede di CTU, rispetto al quale il Prof.
prospetta le possibilità di intervento di sostituzione protesica del gomito. Per quanto Persona_4
riguarda il nervo ulnare anteposto si può affermare che dopo il trattamento chirurgico vi sia stata una
stabilizzazione del quadro clinico senza ulteriori peggioramenti se non quelli legati necessariamente
alla motilità preternaturale del focolaio di pseudoartrosi che certamente influisce anche sul nervo
ulnare. Riprendendo le considerazioni specialistiche più sopra analiticamente riportatesi ritiene,
pertanto, che la gestione chirurgica del caso da parte dello specialista ortopedico sia stata deficitaria
sia per quanto riguarda lo studio pre-operatorio che per quanto riguarda la conduzione tecnica del
primo intervento chirurgico e la successiva monitorizzazione del caso. Il Sig. presenta Pt_1 attualmente una obiettività a carico dell'arto superiore dx, in destrimane, quale più sopra descritta che configura, ad avviso dei sottoscritti, una menomazione permanente complessivamente valutabile
nella misura del 22-23% (ventidue-ventitre per cento). Tenuto conto che il quadro clinico presentato
dal paziente in epoca antecedente ai fatti di cui si discute, così come desumibile dagli accertamenti
strumentali in allora praticati e da quanto riportato all'esame obiettivo nella cartella clinica relativa
al ricovero del paziente del 16.5.2018 presso la , rientra usualmente Controparte_5 nell'ordine del 14-15% (quattordici-quindici per cento), si indica un maggior danno ascrivibile alle condotte sanitarie non ritenute congrue, pari all'8-9% (otto-nove per cento. Non si ritiene potersi
documentare una specifica incidenza sulla capacità lavorativa specifica del Sig. alla luce Pt_1
del significativo quadro menomativo preesistente così come riportato in atti. L'eventuale maggior
usura nello svolgimento dell'attività lavorativa del paziente risulta comunque ricompresa nella
percentuale di danno biologico già più sopra indicato nei termini dal maggior danno ascrivibile alle
condotte specialistiche non adeguate. Da riconoscere, inoltre, un periodo di invalidità temporanea
totale di 5 giorni, parziale al 75% di 30 giorni, al 50% di 90 giorni e al 25% di ulteriori 60 giorni.
Non risultano spese documentate in atti. Non si prevedono spese sanitarie future non erogabili dal
SSN”.
***
pagina 13 di 19 Nel caso di specie, l'attore ha dedotto e dimostrato sia il contatto sociale con CP_5 [...]
, sia il rapporto contrattuale con il Dott. sia l'aggravamento della CP_5 CP_1
situazione patologica, sia il nesso di causalità con le azioni ed omissioni del sanitario (profili, questi ultimi, confermati anche dalla CTU).
Nessun altro onere probatorio incombeva sull'attore.
Per contro, alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità
medica, si osserva che nel caso in esame le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio dinanzi descritto e, quindi, non può ritenersi l'ipotesi dell'esatto adempimento né quella dell'inadempimento non imputabile.
***
In ordine alla quantificazione del grado di danno biologico temporaneo e permanente, il
Tribunale non reputa di discostarsi dalle valutazioni, motivate e condivisibili, dei CTU, alla luce della meticolosità dell'accertamento, dell'ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti, dell'assenza di elementi oggettivi contrastanti e soprattutto di elementi di incongruità, specie se si tiene nel debito e doveroso conto quanto specificamente e dettagliatamente assunto in replica alle osservazioni dei CCTTPP delle parti, a cui ci si richiama integralmente.
Tanto premesso, va affermata la responsabilità del Dott. e della Controparte_1 [...]
presso la quale egli ha operato, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. Controparte_5
Ciò posto, al sig. compete il risarcimento del cd. danno differenziale, Parte_1
ovvero della maggior percentuale di invalidità che si sarebbe potuta evitare, qualora la prestazione medica per cui è causa fosse stata correttamente attuata nel suo complesso.
È del resto principio maggioritario in giurisprudenza (Cass. n. 6341/2014) quello secondo cui,
“allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev'essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il
pagina 14 di 19 sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettiva”.
Questo Giudice condivide pienamente i suddetti opinamenti e ritiene che, pertanto, il calcolo del danno biologico risarcibile a favore dell'attore debba essere effettuato in conformità a quanto sopra enunziato.
In definitiva, pertanto, il calcolo attraverso cui addivenire alla liquidazione del danno biologico in esame, sulla base delle vigenti Tabelle milanesi (edizione 2024), e tenuto conto dell'età del sig. ll'epoca del primo intervento (51 anni) - posto che è da esso che è scaturita la serie di Pt_1
eventi lesivi a danno del medesimo attore - è il seguente, dovendosi sin d'ora precisare che la liquidazione tiene già conto della componente di danno morale, e ciò in ragione del lungo decorso post operatorio (caratterizzato da significative complicanze) e del fisiologico turbamento interiore insito nella compromissione funzionale di un arto, è il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 71.922,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 99.972,00
Invalidità temporanea totale € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.062,50
pagina 15 di 19 Totale generale: € 110.034,50
Quanto al danno pregresso ascritto dal CTU all'attore, si procede al seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 36.129,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 47.330,00
Totale generale: € 47.330,00
Totale danno iatrogeno differenziale (€ 99.972,00 - € 47.330,00): € 52.642,00
Totale danno da ITT e ITP: € 10.062,50
Danno non patrimoniale complessivo (€ 52.642,00 + € 10.062,50): € 62.704,50
Il predetto importo, calcolato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un totale di € 69.175,89 (con conversione del debito di valore in debito di valuta), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Si ritiene che non competa al sig. alcuna personalizzazione del danno Parte_1
da liquidarsi in relazione alle circostanze da costui rappresentate a supporto di una “peculiare” sofferenza soggettiva e limitazione nelle attività realizzatrici della personalità che sarebbero derivate dall'errore medico.
pagina 16 di 19 L'attore, infatti, non ha allegato circostanze specifiche (ed ulteriori) relative all'aspetto dinamico relazionale, né in senso contrario può rilevare la maggior usura nello svolgimento della propria attività lavorativa, la quale, a ben vedere, è già sussunta nella cenestesi lavorativa e, quindi, liquidata nella voce di danno biologico.
C) Quanto alle spese mediche, la CTU (cfr. pag. 30) ha rilevato che “non risultano spese documentate in atti. Non si prevedono spese sanitarie future” e che “a seguire (15.11.2023) una mail dell'avv. Valenza…riportava: “come da indicazioni del CTP si documentano le spese mediche sostenute dal Sg. per un ammontare di € 2.199,00”…”. Parte_1
Con l'atto introduttivo l'attore, in effetti, non ha depositato documentazione relativa alle spese mediche sostenute (invero solo allegate – cfr. pag. 6) per un importo complessivo di € 2.449,00. Atteso
che tale documentazione è stata sottoposta alla valutazione del CTU solo a seguito del deposito dell'elaborato e, quindi, oltre i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., tale produzione è da considerarsi tardiva e non può essere impiegata per il riconoscimento del relativo rimborso.
D) Deve invece ritenersi rinunciata la domanda attorea di risarcimento del danno da lucro cessante
(quantificato in € 60.000,00), atteso il difetto di riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
E) La ha domandato, in via subordinata, in caso di Controparte_5
accoglimento della domanda attorea, che il Dott. fosse condannato a tenerla indenne. Controparte_1
Nel merito, tale domanda deve essere accolta.
Ed invero si osserva che dell'errore, in cui è incorso il medico, l'odierna risponde CP_5
solidamente ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. Tuttavia, come in ogni rapporto di solidarietà passiva, dal combinato disposto di cui agli artt. 1298 e 1299 cod. civ. discende che nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione si intende dovuta dai condebitori in parti uguali “se non risulta diversamente” ed il condebitore che provvede a pagare l'intero debito può ripetere dagli altri quanto di loro spettanza.
In materia, la Suprema Corte ha statuito che, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura pagina 17 di 19 e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. Civ., sez. 3, n. 28987 del 11/11/2019; sez. 3, n. 29001, del
20/10/2021).
Posto che nella fattispecie non emerge affatto, in aggiunta alla responsabilità del medico riguardo alla causazione dell'evento, una sua condotta “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, il convenuto Dott. andrà pertanto CP_1
condannato, nei confronti della alla rifusione del solo 50% Controparte_5
di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno.
E) Inoltre, la convenuta ha domandato di dichiarare la propria Controparte_5
Assicurazione obbligata a tenerla manlevata ed indenne dalle pretese dell'attore, se fondate, nei limiti contrattuali e del quantum che fosse riconosciuto a suo favore.
Anche tale domanda risulta fondata e va accolta.
, infatti, si è limitata a richiedere, nell'ipotesi di condanna della convenuta Controparte_4
assicurata, di limitare la propria esposizione in manleva entro i massimali di polizza, senza eccepirne la inoperatività nel caso di specie.
***
Le spese, liquidate in parte dispositiva, seguono la soccombenza nei reciproci rapporti e vanno liquidate tenuto conto, in primis, del valore della controversia e, in secondo luogo, della complessità e del pregio delle difese svolte.
Le spese di CTU e di CTP di parte attrice, purché debitamente quietanzate e, comunque, in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, andranno definitivamente poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato in parti eguali, con conseguente obbligo di rimborso a favore di quella pagina 18 di 19 attorea di quanto dalla stessa eventualmente già anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara tenuto e condanna e , Controparte_1 Controparte_5
per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in solido (con regresso interno al 50%), in favore di
, delle seguenti somme o poste: Parte_1
a. € 69.175,89, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, per i titoli di cui in motivazione;
b. spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
2. in accoglimento della domanda di regresso proposta da Controparte_5
dichiara tenuto e condanna a tenere indenne e a manlevare
[...] Controparte_1 [...]
di quanto la stessa è tenuta a corrispondere a parte attorea in ragione della presente CP_5
condanna, anche a titolo di spese di lite;
3. in accoglimento della domanda di manleva proposta da , Controparte_5
dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 [...]
di quanto questa è tenuta a pagare a parte attrice per le causali di cui alla Controparte_5
presente sentenza, anche a titolo di spese di lite, nei limiti del massimale e della franchigia di polizza;
4. pone le spese di CTU di CTP di parte attrice, purché debitamente quietanzate e, comunque, in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, definitivamente a carico dei convenuti, con conseguente obbligo di rimborso a favore di quella attorea di quanto dalla stessa eventualmente già anticipato a tale titolo.
Bologna 09.07.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2308/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENZA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE 39/A 00187 ROMA presso il difensore avv. VALENZA GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI Controparte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TAVAZZI MICHELE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RABEGGIANI LAURA, CP_2 CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA RISORGIMENTO N. 31 48022 LUGO presso il difensore avv. RABEGGIANI LAURA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TOSCHI DANILA elettivamente Controparte_4 domiciliata in VIA SARAGOZZA, 12 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TOSCHI DANILA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Parte_1
“Allo stato pertanto questa difesa precisa le proprie conclusioni alla stregua delle risultanze della
CTU depositata e che ha evidenziato come la gestione chirurgica del caso da parte dello specialista ortopedico sia stata deficitaria sia per quanto riguarda lo studio pre-operatorio che per quanto
pagina 1 di 19 riguarda la conduzione tecnica del primo intervento chirurgico e la successiva monitorizzazione del caso. Si confida quindi che verrà dichiarata la responsabilità del Dott. e della Controparte_1 [...] per i danni tutti causati all'attore, ossia per aver posto in essere una condotta Controparte_5 negligente ed imprudente nell'esecuzione dell'intervento al quale è stato sottoposto l'odierno attore e dalla quale sono derivati gravi pregiudizi e per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Quantifica il danno nel seguente modo: I.P. differenziale (23% -
Invalidità pregressa 14%) € 39.040,18 Temporanea stabilita dal CTU: ITT 100% gg 5 = € 640,35 ITP
75% gg 30 = € 2.881,58 ITP 50% gg 90 = € 5.763,15 ITP 25% gg 60 = € 1.921,05 TOTALE €
11.206,13 Spese mediche sostenute per € 4.639,00 Oltre € 1.830,00 per spese CTP, come da fatture già depositate in atti, con spese di CTU da porre integralmente e definitivamente a carico dei convenuti in ogni caso. Personalizzazione del danno nella misura del 30% (€ 71.350,90) per sofferenza patologica riscontrata e documentata. Danno totale € 80.000,00.
In subordine questa difesa reitera la propria adesione alla quantificazione operata da questo Ill.mo
Tribunale. In particolare il Giudice ha indicato il danno biologico totale in € 120.367,30 con danno differenziale da corrispondere all'attore pari ad € 68.561,20, detratto il danno preesistente, in tutti i casi con rimborso delle spese di CTP per un totale di € 1.830,00 e di CTU da porre definitivamente a carico delle parti convenute. In tutti i casi, i convenuti dovranno essere condannati alla rifusione delle spese di lite, così quantificabili, a valori medi e peraltro conformi a quanto già indicato da questo
Tribunale nella proposta conciliativa”.
Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare
l'infondatezza delle avverse pretese di danno e, per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie tutte ex adverso formulate in quanto assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni indicate;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo all'operato del prof. respingere la domanda di manleva svolta dalla convenuta e CP_1 Controparte_5
dalla Compagnia terza chiamata e, conseguentemente, dichiarare la Controparte_6
Casa di Cura convenuta tenuta a manlevare, integralmente o, quantomeno, in una misura non inferiore al 50%, il prof. da ogni eventuale richiesta economica che dovesse sorgere nei suoi confronti CP_1
nel corso del presente giudizio;
sempre in via subordinata: limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attore, così come verrà accertato in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
pagina 2 di 19 Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c. in relazione all'art.163 c.p.c. n.1, 2 e 7 in quanto lo stesso manca del codice fiscale e/o partita Iva dei convenuti nonchè l'avvertimento di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; in via principale di merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della perché infondate in fatto ed in Controparte_5
diritto; in via subordinata, anche riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda attrice, dichiarare tenuto il Prof. Dott.
[...]
al risarcimento dei danni, quale responsabile e conseguentemente a tenere indenne e CP_1 manlevata, anche ai fini dell'azione di rivalsa e/o regresso la stessa da Controparte_5 ogni pretesa risarcitoria, salva graduazione dell'eventuale corresponsabilità; in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda attrice, accertare le rispettive porzioni di responsabilità in capo alla e al Prof. Controparte_5
dott. ripartendo tra questi le rispettive quote di responsabilità, salvo il diritto di Controparte_1
regresso della nei confronti del Prof. dott. in caso di Controparte_5 Controparte_1
condanna solidale, per la quota di responsabilità ad essa non imputabile;
ancora in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la responsabilità in tutto o in parte della anche solidale, dichiarare tenuta a Controparte_5 Controparte_4
manlevare la in forza di idonea polizza assicurativa e, quindi, Controparte_5
condannare la medesima al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
[...]
Per (come da note scritte sostitutive dell'udienza di p.c.): Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito: respingere ogni domanda proposta nei confronti della per infondatezza e/o difetto di prova e, Controparte_5
conseguentemente, respingere ogni domanda nei confronti di Con vittoria di Controparte_4
spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertare le somme dovute dalla Controparte_5
liquidandole secondo giustizia ed in misura corrispondente alla quota di responsabilità
[...]
che sarà a suo carico accertata, in ogni caso limitando il risarcimento esclusivamente all'aggravamento del danno rispetto alla pregressa situazione patologica del danneggiato, per i motivi esposti in narrativa e valutando l'eventuale concorso causale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 pagina 3 di 19 comma II cc. Limitare, di conseguenza, l'esposizione di in ogni caso entro i Controparte_4
massimali contrattualmente previsti da polizza, ferme comunque tutte le ulteriori limitazioni, franchigie e scoperti (nella fattispecie la di 50.000,00 per ogni sinistro) Controparte_7
esclusioni e condizioni contrattuali. Con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari, oltre
IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.02.2022 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il Dott. e la Controparte_1 Controparte_5
domandandone la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza dell'intervengo chirurgico cui l'attore veniva sottoposto in data 16.05.2018.
In particolare, l'attore allegava:
- di aver iniziato a soffrire, sin dall'età di ventinove anni, di disturbi fisici caratterizzati da parestesie e diminuzione della forza a carico delle due ultime dita di una mano come conseguenza di una caduta accidentale avvenuta all'età di sette anni, cui aveva fatto seguito la frattura sovra-condiloidea del gomito dx;
- di essersi rivolto, in data 30.11.2016, al Dott. presso lo studio dello stesso Controparte_1
in Viareggio, per una visita specialistica ortopedica, visita all'esito della quale venivano riscontrati “esiti frattura gomito dx con residua deformità osteo…a dx…” e, conseguentemente, era suggerito intervento di “osteotomia”;
- di essere stato ricoverato, in data 16.05.2018, presso la e Controparte_5
sottoposto ad intervento chirurgico - eseguito dal Dott. di “osteotomia correttiva e CP_1
neurolisi del nervo ulnare con trasposizione a dx”. Tale intervento, a dire dell'attore, non solo veniva eseguito in difetto di valido ed effettivo consenso informato, ma neppure risultava risolutivo, atteso che, in data 17.06.2018, a seguito di visita di controllo presso lo studio del
Dott. in Viareggio, veniva constatata la presenza di “un foro nel gomito dx con CP_1
comparsa di deiscenza-decubito della ferita chirurgica in corrispondenza dell'apice della placca che risultava essere fuori misura”;
- di essere stato nuovamente ricoverato in data 19.06.2018, su indicazione del Dott. CP_1 presso la e successivamente sottoposto a “revisione Controparte_5 chirurgica di rimozione m.d.s. con sblocco in narcosi dell'articolazione e riduzione della placca”;
- di essere stato ulteriormente sottoposto a ricovero presso la Controparte_5
in data 13.02.2019, a seguito di nuova visita di controllo da parte del Dott. resso la CP_1 pagina 4 di 19 Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, e sottoposto a intervento di “rimozione mezzi di sintesi”;
- di essersi sottoposto, su suggerimento del Dott. a RMN in data 13.08.2019 presso CP_1
la Casa di Cura Villa Domelia (Roma) dalla quale veniva riscontrata “evoluzione peggiorativa del quadro radiologico”;
- di essersi sottoposto a visita urgente in data 09.09.2019 presso la Casa di Cura Madre Fortunata
Toniolo di Bologna da parte del Dott. il quale suggeriva di sottoporsi ad intervento CP_1 di “osteosintesi con innesto osseo (viti e placca)”, intervento al quale l'attore decideva di non sottoporsi;
- di essersi successivamente sottoposto a visita medico-legale (Dott. dalla quale Persona_1
emergevano profili di responsabilità a carico del Dott. con conseguente diritto CP_1 dell'attore al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti e stimati in complessivi €
103.431,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.06.2022 si costituiva in giudizio il quale contestava la ricostruzione fattuale di controparte e negava Controparte_1 qualsivoglia profilo di responsabilità allo stesso ascrivibile nell'esecuzione dell'intervento eseguito in data 16.05.2018.
In particolare il convenuto assumeva:
- di aver effettivamente suggerito all'attore di sottoporsi ad intervento chirurgico di osteotomia e re-allineamento (intervento - peraltro di particolare complessità - poi eseguito in data
16.05.2018, nel rispetto delle linee guida), pur avendo adeguatamente informato il paziente circa la gravità del suo quadro clinico, le possibilità terapeutiche alternative, i vantaggi ottenibili e le relative complicanze. In particolare il Dott. informava il paziente in CP_1
merito alla “impossibilità di addivenire ad una soluzione integrale delle problematiche interessanti il nervo, essendo possibile il recupero della sola parte di nervo compromessa, con esclusione di quella irreversibilmente danneggiata”;
- di aver sottoposto il sig. a secondo intervento in data 19.06.2018 a seguito di Pt_1
“lieve complicanza… astrattamente prevedibile ma non concretamente prevedibile”, consistente in una lieve deiescenza cutanea a causa della preminenza ossea sottostante, della presenza della placca e per la scopertura delle parti molli;
- di non aver più rivisto il paziente sino al mese di giugno 2019, a piena riprova della buona riuscita dell'intervento e della stabilizzazione delle sue condizioni di salute;
pagina 5 di 19 - di aver visitato nuovamente il paziente in data 04.02.2019 e di averlo sottoposto a intervento di rimozione dei mezzi di sintesi in data 13.02.2019, senza alcuna complicanza;
- che, a seguito delle visite di controllo eseguite, rispettivamente, in data 27.02.2019 e
09.09.2019, il sig. decideva di interrompere i rapporti con il convenuto e di Pt_1
rivolgersi ad altro specialista, così precludendo allo stesso di conoscere la progressione delle condizioni di salute del paziente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2022 si costituiva altresì la convenuta
[...] la quale contestava le pretese attoree domandandone l'integrale Controparte_5
rigetto.
In particolare:
- eccepiva preliminarmente la nullità della procura rilasciata dall'attore all'Avv. Valenza su foglio separato (in quanto troppo generica), nonché la nullità dell'atto di citazione (in quanto mancante dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 1, 2 e 7 c.p.c.);
- nel merito, rilevava che l'attore aveva concluso, direttamente con il Dott. medico libero CP_1
professionista, e non già con la struttura, peraltro fuori dai locali della stessa, un contratto avente ad oggetto l'intervento chirurgico per cui è causa, mentre sulla struttura sanitaria gravavano (solo) obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di carattere latu sensu alberghiero, prestazioni adempiute con la dovuta diligenza. La corretta esecuzione dell'intervento chirurgico non rientrava pertanto nelle prestazioni del contratto stipulato con la clinica, alla quale, conseguentemente, non poteva essere ascritta alcuna responsabilità.
- chiedeva ed otteneva, in forza di contratto di assicurazione - polizza n. 371009958 (doc. 4 parte convenuta) - stipulata con la chiamata in causa della predetta compagnia Controparte_4
assicurativa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2022 si costituiva infine la terza chiamata la quale contestava la fondatezza delle pretese attoree domandandone il Controparte_4
rigetto. In particolare assumeva come:
- le censure mosse dall'attore riguardassero solamente l'operato del Dott. (operante CP_1
in regime di autonomia rispetto alla Casa di Cura ), in difetto di addebiti nei CP_5
confronti della struttura sanitaria nella quale il paziente veniva ricoverato;
- in ogni caso, l'operato del Dott. fosse da ritenersi esente da censure tanto in ordine CP_1 alla corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, quanto in ordine alla integrità e completezza del consenso informato, peraltro in difetto di prova – sia in punto an che in punto quantum – di responsabilità del medico;
pagina 6 di 19 - il sig. prima di rivolgersi al Dott. fosse già stato sottoposto a quattro Pt_1 CP_1
interventi di neurolisi del nervo ulnare, così presentando un quadro clinico già compromesso.
All'udienza dell'01.12.2022 il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. nei seguenti termini: “preso atto delle risultanze della CTU che ha valutato il danno biologico permanente nel 23% e il danno biologico preesistente nel 15%, nonché l'invalidità temporanea in 5 gg. al 100%, 30gg. al 75%, 90 gg. al 50%, 60 gg. al 25%; tenuto conto che non risulta provato il danno patrimoniale per lesione della capacità di lavoro specifica, che non appare applicabile la personalizzazione del danno, che non risulta dimostrato il danno da violazione del consenso informato;
tenuto, infine, conto che non indennizza il danno alla salute;
formula la seguente CP_8
proposta conciliativa precisando che le somme sono già state soggette a devalutazione e rivalutazione
e calcolo degli interessi: danno biologico totale: € 120.367,30 danno biologico preesistente: €
51.805,10 danno differenziale da corrispondere all'attore: €68.561,20. Responsabilità solidale delle parti convenute con ripartizione interna delle responsabilità al 50%. In accoglimento della domanda di regresso spiegata da va condannato il Dott. a Controparte_5 Controparte_1
rimborsare alla il 50% di quanto dalla stessa corrisposto in favore di Controparte_5
parte ricorrente anche a titolo di spese legali. è obbligata a tenere Controparte_4 [...]
manlevata ed indenne da quanto riconosciuto a favore del ricorrente anche a titolo di Controparte_5
spese legali e, in ogni caso, entro i massimali contrattualmente previsti, e ferme tutte le ulteriori limitazioni, franchigie, scoperti esclusioni e condizioni contrattuali. Condanna delle parti convenute alle spese di CTU, di CTP e spese legali liquidate in € 14.103,00 (valore medio). Compensazione spese legali tra le parti convenute”.
All'udienza del 06.02.2025, il Giudice, preso atto della mancata adesione alla proposta conciliativa da parte del solo convenuto Dott. rinviava per la precisazione delle CP_1 conclusioni, all'udienza del 27.03.2025.
Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di C.T.U. medico – legale (depositata in data 08.01.2024) affidata al Dott. (medico legale), coadiuvato dal Persona_2
Dott. (medico specialista in ortopedia e traumatologia). Persona_3
pagina 7 di 19 Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
1. Sull'eccezione preliminare, sollevata dalla convenuta di nullità Controparte_5 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 1, 2
e 7
La convenuta con eccezione sollevata, originariamente, mediante Controparte_5
la propria comparsa di costituzione e risposta e, successivamente, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, comma 2, nn. 1), 2) e 7) c.p.c.
L'eccezione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che nell'atto di citazione risulta correttamente menzionata la curia adita, va rilevato che (e la considerazione è assorbente) la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, non vale a sottrarla all'operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione, il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione (Cass., Sez. 3, Ord. n. 23979 del 26/09/2019).
Nel caso di specie la convenuta non solo si è costituita articolando (anche) le CP_5 proprie difese di merito (così manifestando l'assenza di un pregiudizio effettivo per il diritto di difesa), ma neppure ha richiesto la fissazione di una nuova udienza (si veda, a tale riguardo, Cass.
Sez. 3, Ord. n. 10289 del 18/04/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono la eccepita nullità risulta pertanto sanata ex tunc.
2. Sulla responsabilità del sanitario Dott. e della struttura sanitaria CP_1 [...]
Controparte_5
A) L'attore ha anzitutto domandato, nell'atto introduttivo, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del difetto di un completo ed esaustivo consenso informato da parte del paziente.
La domanda, tuttavia, è da ritenersi rinunciata, non essendo stata riproposta dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte del 25.03.2025).
pagina 8 di 19 Ad ogni buon conto, l'asserito pregiudizio riconducibile alla violazione del consenso informato risulta solo genericamente allegato nell'atto introduttivo, in difetto di prova circa l'esistenza di un danno evento (si veda il doc. n. 3 del fascicolo , dal quale si evince come il paziente abbia CP_5 prestato un consenso attuale, libero e informato all'intervento chirurgico), di un danno conseguenza e del nesso di causa (il quale, nesso, si compendia nella prova che il paziente, ove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario). A tale ultimo riguardo si muove dal canone sistematico espresso da Cass. ord. n. 19199/2018, secondo cui, in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
B) Nella vicenda che occupa, l'attore ha inoltre dedotto la responsabilità contrattuale dei convenuti
Dott. e per violazione degli obblighi da questi assunti. CP_1 Controparte_5
Quanto al rapporto medico-paziente, non risulta contestato da nessuno dei convenuti che la relazione tra l'attore ed il Dott. sia sorta al di fuori dei locali della convenuta CP_1 [...]
: tanto giustifica la astratta configurabilità di una responsabilità contrattuale a Controparte_5
carico del medico (cfr. art. 7, comma 3, l. 24/2017).
Quanto, invece, alla responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, essa va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale (cfr. art. 7, comma 1, l. 24/2017) e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a carico della struttura stessa
(obblighi lato sensu alberghieri - cd. contratto atipico di spedalità) sia all'inadempimento delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari, ai sensi dell'art. 1228 c.c. A tale ultimo riguardo, la
Legge Gelli-Bianco equipara la posizione del medico dipendente della struttura sanitaria e di quello operante in regime di “libera professione, eventualmente scelto dal paziente”.
Nel caso di specie il Dott. a effettivamente operato in regime di libera professione: CP_1
circostanza che, di per sé, non esclude la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura, atteso che tale pagina 9 di 19 esclusione opera solo ove la struttura si sia limitata a fungere da locatrice dei propri immobili in favore del medico (v. Cass., ord., n. 8163 del 27/03/2025), profilo neppure allegato dai convenuti.
Invero la convenuta, per sua stessa ammissione (cfr. pag. 7 comparsa di CP_5
costituzione e risposta), ha consentito al Dott. di operare, mettendogli a disposizione, strutture CP_1
e personale sia per il buon esito dell'intervento, sia per la gestione della fase di ricovero pre e post operatorio, senza le quali l'intervento del 16.05.2018 non si sarebbe potuto svolgere, così accettando il rischio di un proprio coinvolgimento per aver fornito mezzi ed assistenza indispensabili alla complessa fase del complessivo trattamento sanitario a carico del “cliente” e “paziente”, rispetto al quale certamente si è assunta l'obbligazione propria e tipicamente riservata al debitore della prestazione sanitaria e, quindi, di garante di essa, ossia del suo corretto ed esatto svolgimento.
Del resto, per giurisprudenza costante, “… la responsabilità della ha natura CP_5
contrattuale e può conseguire ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento direttamente a suo carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, anche nel caso in cui non vi sia un rapporto di lavoro subordinato: infatti sussiste comunque un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e
l'organizzazione aziendale della casa di cura, non rilevando in contrario, la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr.
Cass. 14/07/2004 N. 13066).
Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria discendono rilevanti conseguenze in tema di onere della prova.
È, infatti, il paziente che agisce in giudizio a dover dimostrare l'esistenza del contratto,
l'aggravamento o l'insorgere ex novo di una patologia e il nesso causale tra tale patologia e l'intervento medico (in particolare, sull'onere della prova in tema di nesso causale, cfr. da ultimo Cass. civ. ord. n.
19204/2018), secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico della struttura sanitaria fornire la c.d. prova liberatoria, dimostrando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza ossia che esso dipenda da causa non imputabile.
Nel caso di responsabilità "ex contractu", come nel caso di specie, la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso integra onere a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque "astrattamente" idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto "in concreto" l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti (Cass., sez. III, 2 marzo 2018, n. 4928; in senso pagina 10 di 19 conforme: Id., 29 gennaio 2018, n. 2061; Id., 15 febbraio 2018, n. 3704; Id., 19 luglio 2018, n. 19204;
Id., sez. III, 14 novembre 2017, n. 26824).
In particolare, in tema di responsabilità medica è opportuno rammentare che il nesso di causalità
(materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non". Ma ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità al sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n.
23575).
È bene chiarire, peraltro, che secondo la più recente elaborazione di legittimità il paziente è tenuto a provare non soltanto il nesso di causalità materiale, ovvero la derivazione fenomenologica dell'evento lesivo dall'attività medico chirurgica, ma altresì il nesso di causalità giuridica, ovvero l'ascrivibilità della lesione patita a titolo di colpa qualificata, nella specificazione di imprudenza, negligenza o imperizia, dell'operatore medico chirurgico, dovendosi individuare, in altri termini, all'esito dell'istruttoria, una specifica condotta antigiuridica da parte dell'operatore medico, che consenta a questi, nella veste di convenuto, di fornire la prova contraria, ovvero che l'evento lesivo non si è verificato in dipendenza della propria condotta colpevole, bensì in ragione di un fattore estraneo, che abbia avuto l'effetto di interrompere il nesso causale o rendere l'adempimento corretto impossibile.
***
Per quanto riguarda la ricostruzione della vicenda clinica della parte attrice, si fa integrale rinvio alla CTU, che si intende qui integralmente trascritta e condivisa, essendo frutto di un'accurata analisi degli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni formulate a fronte delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti convenute.
Con specifico riferimento ai profili di malpractice rilevati nell'ambito degli interventi chirurgici cui è stato sottoposto l'attore ed al nesso di causalità tra tali condotte e i danni da questo lamentati, la
CTU così si è espressa: “il Sig. (parrucchiere, destrimane) prima dell'intervento di Pt_1
osteotomia omerale dx e trasposizione del nervo ulnare effettuato dal Prof. in data CP_1
pagina 11 di 19 16.05.2018, presentava un quadro clinico- strumentale documentativo di una preesistente deformità
del gomito destro quale esito post-traumatico di una frattura sovracondiloidea occorsa in giovanissima età (7 anni) e trattata incruentemente. Al riguardo, si sottolinea che l'esame Rx del
gomito destro pre-operatorio documenta chiaramente la pseudoartrosi e lussazione dell'epicondilo e la
conseguente deviazione assiale in valgo di 40-45°. Dalla ulteriore documentazione in atti emerge poi
come la condizione clinica del signor fosse particolarmente grave ed Parte_1 impegnativa, riportandosi una condizione dell'arto già molto pregiudicata tale che l'intervento suggerito non avrebbe potuto certamente essere risolutivo. Tenuto conto di quanto sopra esposto, dell'anamnesi raccolta, del quadro strumentale preoperatorio, nonché della progressione della deformità in valgismo del gomito del Sig. pur tenuto conto del lasso di tempo intercorso dal Pt_1
trauma fratturativo - avvenuto lo ricordiamo 45 anni prima dell'atto chirurgico, all'età di 7 anni – si ritiene corretta l'indicazione all'intervento chirurgico di neurolisi e anteposizione del nervo ulnare proposto ed effettuato il 16.5.2018. Quanto invece alla successiva indicazione all'osteotomia
correttiva associata dell'epifisi distale di omero poteva essere proposta per evitare l'ulteriore
valgizzazione del gomito e per migliorare la funzione del gomito stesso, ma non era indispensabile per correggere la neuropatia dell'ulnare che, una volta anteposto, era messo al riparo da ulteriori trazioni dovute ad eventuali incrementi del valgo al gomito. L'osteotomia correttiva poteva essere effettuata sia in sottrazione che in addizione di cuneo di osseo per mantenere la lunghezza dell'arto, ma la via di accesso consigliata è una via di accesso posteriore, che avrebbe permesso di effettuare una
osteosintesi con placche dedicate e contrapposte, a stabilità angolare e con almeno tre viti distali
ciascuna. L'osteosintesi è stata invece effettuata con una placca retta sagomata e non dedicata e
eccessivamente lunga nella parte distale, causa poi della secondaria esposizione della placca stessa e
che ha richiesto un intervento di rimozione di una vite distale ed un accorciamento della placca,
rendendo il sistema ancora più instabile con solo 2 viti distali rimaste. La correzione non è stata
inoltre completa poiché al controllo postoperatorio permaneva un valgismo di 20°. La stabilità assai ridotta dell'osteosintesi è poi dimostrata, nel caso di specie, dalla necessità di confezionamento dell'apparecchio gessato nel post-operatorio; si ricorda una fissazione stabile è di fondamentale importanza per consentire una mobilizzazione precoce. Non si ritiene che fosse praticabile una
osteotomia laterale del solo epicondilo con nuova sintesi e trapianto di osso, poiché la deformità
instaurata a livello articolare, dopo 45 anni, aveva alterato l'articolazione nel suo complesso e vi era un alto rischio di devascolarizzazione con necrosi secondaria dell'epicondilo. Certamente per una pagina 12 di 19 valutazione decisionale e per un corretto planning pre-operatorio sarebbe in ogni caso stato
necessario effettuare un esame TC 2D o meglio 3D. L'instabilità dell'osteosintesi ulteriormente
peggiorata dalla necessità di asportazione di una vite e accorciamento della placca ha poi portato ad
una pseudoartrosi con deformità in valgo di circa 20°, con motilità preternaturale ed instabilità
dolorosa sovracondilica fino al quadro clinico rilevato in sede di CTU, rispetto al quale il Prof.
prospetta le possibilità di intervento di sostituzione protesica del gomito. Per quanto Persona_4
riguarda il nervo ulnare anteposto si può affermare che dopo il trattamento chirurgico vi sia stata una
stabilizzazione del quadro clinico senza ulteriori peggioramenti se non quelli legati necessariamente
alla motilità preternaturale del focolaio di pseudoartrosi che certamente influisce anche sul nervo
ulnare. Riprendendo le considerazioni specialistiche più sopra analiticamente riportatesi ritiene,
pertanto, che la gestione chirurgica del caso da parte dello specialista ortopedico sia stata deficitaria
sia per quanto riguarda lo studio pre-operatorio che per quanto riguarda la conduzione tecnica del
primo intervento chirurgico e la successiva monitorizzazione del caso. Il Sig. presenta Pt_1 attualmente una obiettività a carico dell'arto superiore dx, in destrimane, quale più sopra descritta che configura, ad avviso dei sottoscritti, una menomazione permanente complessivamente valutabile
nella misura del 22-23% (ventidue-ventitre per cento). Tenuto conto che il quadro clinico presentato
dal paziente in epoca antecedente ai fatti di cui si discute, così come desumibile dagli accertamenti
strumentali in allora praticati e da quanto riportato all'esame obiettivo nella cartella clinica relativa
al ricovero del paziente del 16.5.2018 presso la , rientra usualmente Controparte_5 nell'ordine del 14-15% (quattordici-quindici per cento), si indica un maggior danno ascrivibile alle condotte sanitarie non ritenute congrue, pari all'8-9% (otto-nove per cento. Non si ritiene potersi
documentare una specifica incidenza sulla capacità lavorativa specifica del Sig. alla luce Pt_1
del significativo quadro menomativo preesistente così come riportato in atti. L'eventuale maggior
usura nello svolgimento dell'attività lavorativa del paziente risulta comunque ricompresa nella
percentuale di danno biologico già più sopra indicato nei termini dal maggior danno ascrivibile alle
condotte specialistiche non adeguate. Da riconoscere, inoltre, un periodo di invalidità temporanea
totale di 5 giorni, parziale al 75% di 30 giorni, al 50% di 90 giorni e al 25% di ulteriori 60 giorni.
Non risultano spese documentate in atti. Non si prevedono spese sanitarie future non erogabili dal
SSN”.
***
pagina 13 di 19 Nel caso di specie, l'attore ha dedotto e dimostrato sia il contatto sociale con CP_5 [...]
, sia il rapporto contrattuale con il Dott. sia l'aggravamento della CP_5 CP_1
situazione patologica, sia il nesso di causalità con le azioni ed omissioni del sanitario (profili, questi ultimi, confermati anche dalla CTU).
Nessun altro onere probatorio incombeva sull'attore.
Per contro, alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità
medica, si osserva che nel caso in esame le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio dinanzi descritto e, quindi, non può ritenersi l'ipotesi dell'esatto adempimento né quella dell'inadempimento non imputabile.
***
In ordine alla quantificazione del grado di danno biologico temporaneo e permanente, il
Tribunale non reputa di discostarsi dalle valutazioni, motivate e condivisibili, dei CTU, alla luce della meticolosità dell'accertamento, dell'ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti, dell'assenza di elementi oggettivi contrastanti e soprattutto di elementi di incongruità, specie se si tiene nel debito e doveroso conto quanto specificamente e dettagliatamente assunto in replica alle osservazioni dei CCTTPP delle parti, a cui ci si richiama integralmente.
Tanto premesso, va affermata la responsabilità del Dott. e della Controparte_1 [...]
presso la quale egli ha operato, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. Controparte_5
Ciò posto, al sig. compete il risarcimento del cd. danno differenziale, Parte_1
ovvero della maggior percentuale di invalidità che si sarebbe potuta evitare, qualora la prestazione medica per cui è causa fosse stata correttamente attuata nel suo complesso.
È del resto principio maggioritario in giurisprudenza (Cass. n. 6341/2014) quello secondo cui,
“allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno-evento dev'essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il
pagina 14 di 19 sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettiva”.
Questo Giudice condivide pienamente i suddetti opinamenti e ritiene che, pertanto, il calcolo del danno biologico risarcibile a favore dell'attore debba essere effettuato in conformità a quanto sopra enunziato.
In definitiva, pertanto, il calcolo attraverso cui addivenire alla liquidazione del danno biologico in esame, sulla base delle vigenti Tabelle milanesi (edizione 2024), e tenuto conto dell'età del sig. ll'epoca del primo intervento (51 anni) - posto che è da esso che è scaturita la serie di Pt_1
eventi lesivi a danno del medesimo attore - è il seguente, dovendosi sin d'ora precisare che la liquidazione tiene già conto della componente di danno morale, e ciò in ragione del lungo decorso post operatorio (caratterizzato da significative complicanze) e del fisiologico turbamento interiore insito nella compromissione funzionale di un arto, è il seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 71.922,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 99.972,00
Invalidità temporanea totale € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.062,50
pagina 15 di 19 Totale generale: € 110.034,50
Quanto al danno pregresso ascritto dal CTU all'attore, si procede al seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 36.129,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 47.330,00
Totale generale: € 47.330,00
Totale danno iatrogeno differenziale (€ 99.972,00 - € 47.330,00): € 52.642,00
Totale danno da ITT e ITP: € 10.062,50
Danno non patrimoniale complessivo (€ 52.642,00 + € 10.062,50): € 62.704,50
Il predetto importo, calcolato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un totale di € 69.175,89 (con conversione del debito di valore in debito di valuta), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Si ritiene che non competa al sig. alcuna personalizzazione del danno Parte_1
da liquidarsi in relazione alle circostanze da costui rappresentate a supporto di una “peculiare” sofferenza soggettiva e limitazione nelle attività realizzatrici della personalità che sarebbero derivate dall'errore medico.
pagina 16 di 19 L'attore, infatti, non ha allegato circostanze specifiche (ed ulteriori) relative all'aspetto dinamico relazionale, né in senso contrario può rilevare la maggior usura nello svolgimento della propria attività lavorativa, la quale, a ben vedere, è già sussunta nella cenestesi lavorativa e, quindi, liquidata nella voce di danno biologico.
C) Quanto alle spese mediche, la CTU (cfr. pag. 30) ha rilevato che “non risultano spese documentate in atti. Non si prevedono spese sanitarie future” e che “a seguire (15.11.2023) una mail dell'avv. Valenza…riportava: “come da indicazioni del CTP si documentano le spese mediche sostenute dal Sg. per un ammontare di € 2.199,00”…”. Parte_1
Con l'atto introduttivo l'attore, in effetti, non ha depositato documentazione relativa alle spese mediche sostenute (invero solo allegate – cfr. pag. 6) per un importo complessivo di € 2.449,00. Atteso
che tale documentazione è stata sottoposta alla valutazione del CTU solo a seguito del deposito dell'elaborato e, quindi, oltre i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., tale produzione è da considerarsi tardiva e non può essere impiegata per il riconoscimento del relativo rimborso.
D) Deve invece ritenersi rinunciata la domanda attorea di risarcimento del danno da lucro cessante
(quantificato in € 60.000,00), atteso il difetto di riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
E) La ha domandato, in via subordinata, in caso di Controparte_5
accoglimento della domanda attorea, che il Dott. fosse condannato a tenerla indenne. Controparte_1
Nel merito, tale domanda deve essere accolta.
Ed invero si osserva che dell'errore, in cui è incorso il medico, l'odierna risponde CP_5
solidamente ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. Tuttavia, come in ogni rapporto di solidarietà passiva, dal combinato disposto di cui agli artt. 1298 e 1299 cod. civ. discende che nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione si intende dovuta dai condebitori in parti uguali “se non risulta diversamente” ed il condebitore che provvede a pagare l'intero debito può ripetere dagli altri quanto di loro spettanza.
In materia, la Suprema Corte ha statuito che, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura pagina 17 di 19 e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (cfr. Cass. Civ., sez. 3, n. 28987 del 11/11/2019; sez. 3, n. 29001, del
20/10/2021).
Posto che nella fattispecie non emerge affatto, in aggiunta alla responsabilità del medico riguardo alla causazione dell'evento, una sua condotta “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, il convenuto Dott. andrà pertanto CP_1
condannato, nei confronti della alla rifusione del solo 50% Controparte_5
di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno.
E) Inoltre, la convenuta ha domandato di dichiarare la propria Controparte_5
Assicurazione obbligata a tenerla manlevata ed indenne dalle pretese dell'attore, se fondate, nei limiti contrattuali e del quantum che fosse riconosciuto a suo favore.
Anche tale domanda risulta fondata e va accolta.
, infatti, si è limitata a richiedere, nell'ipotesi di condanna della convenuta Controparte_4
assicurata, di limitare la propria esposizione in manleva entro i massimali di polizza, senza eccepirne la inoperatività nel caso di specie.
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Le spese, liquidate in parte dispositiva, seguono la soccombenza nei reciproci rapporti e vanno liquidate tenuto conto, in primis, del valore della controversia e, in secondo luogo, della complessità e del pregio delle difese svolte.
Le spese di CTU e di CTP di parte attrice, purché debitamente quietanzate e, comunque, in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, andranno definitivamente poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato in parti eguali, con conseguente obbligo di rimborso a favore di quella pagina 18 di 19 attorea di quanto dalla stessa eventualmente già anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara tenuto e condanna e , Controparte_1 Controparte_5
per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in solido (con regresso interno al 50%), in favore di
, delle seguenti somme o poste: Parte_1
a. € 69.175,89, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, per i titoli di cui in motivazione;
b. spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
2. in accoglimento della domanda di regresso proposta da Controparte_5
dichiara tenuto e condanna a tenere indenne e a manlevare
[...] Controparte_1 [...]
di quanto la stessa è tenuta a corrispondere a parte attorea in ragione della presente CP_5
condanna, anche a titolo di spese di lite;
3. in accoglimento della domanda di manleva proposta da , Controparte_5
dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 [...]
di quanto questa è tenuta a pagare a parte attrice per le causali di cui alla Controparte_5
presente sentenza, anche a titolo di spese di lite, nei limiti del massimale e della franchigia di polizza;
4. pone le spese di CTU di CTP di parte attrice, purché debitamente quietanzate e, comunque, in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, definitivamente a carico dei convenuti, con conseguente obbligo di rimborso a favore di quella attorea di quanto dalla stessa eventualmente già anticipato a tale titolo.
Bologna 09.07.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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