TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 80/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1
o Valentia, via San Giovanni Bosco, n. 13, presso lo studio dell'avv. Silvio Primerano (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1 n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
RESISTENTE Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-002178357, notificata il 5.11.2024, emessa a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019 e fondata sull'avviso di accertamento n. 2202.25/01/2021.0011197, notificato nel febbraio 2021, in ragione dell'avvenuto CP_1 ento della pretesa contributiva. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-002178357 notificata in data 05.11.2024 di euro 9.633,73 e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione erronee, infondate, non provate;
3) in via di estremo subordine: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui alla suindicata ordinanza ingiunzione;
4) Con vittoria di spese, anche generali, oltre IVA e CPA come per legge”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, non dare rilievo all'eccezione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale, relativa alla tardiva impugnazione dell'ordinanza, perché è emerso che il ricorso è stato tempestivamente proposto il 5.12.2024, dinnanzi al Tribunale Civile (RG. n. 1770/2024), dichiaratosi, poi, incompetente, con provvedimento del 19.12.2024.
3. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
3.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Parte ricorrente deduce di aver ritualmente versato la pretesa contributiva oggi in contestazione, senza tuttavia, provare l'avvenuto pagamento. Quanto allega, infatti, non è utile a considerare il versamento contributivo.
4. La richiesta di integrazione documentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si appalesa, peraltro, esplorativa, considerato che spetta al ricorrente dimostrare quanto deduce e manca la prova che parte ricorrente abbia provato ad ottenere i documenti di cui chiede oggi l'acquisizione attraverso lo strumento del 210 cpc.
5. Stante, pertanto, l'assenza della prova utile a sostenere l'adempimento contributivo di parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
6. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1300,00 oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, Parte_1
o Valentia, via San Giovanni Bosco, n. 13, presso lo studio dell'avv. Silvio Primerano (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1 n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
RESISTENTE Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione n. OI-002178357, notificata il 5.11.2024, emessa a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019 e fondata sull'avviso di accertamento n. 2202.25/01/2021.0011197, notificato nel febbraio 2021, in ragione dell'avvenuto CP_1 ento della pretesa contributiva. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-002178357 notificata in data 05.11.2024 di euro 9.633,73 e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione erronee, infondate, non provate;
3) in via di estremo subordine: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui alla suindicata ordinanza ingiunzione;
4) Con vittoria di spese, anche generali, oltre IVA e CPA come per legge”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre, preliminarmente, non dare rilievo all'eccezione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale, relativa alla tardiva impugnazione dell'ordinanza, perché è emerso che il ricorso è stato tempestivamente proposto il 5.12.2024, dinnanzi al Tribunale Civile (RG. n. 1770/2024), dichiaratosi, poi, incompetente, con provvedimento del 19.12.2024.
3. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
3.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Parte ricorrente deduce di aver ritualmente versato la pretesa contributiva oggi in contestazione, senza tuttavia, provare l'avvenuto pagamento. Quanto allega, infatti, non è utile a considerare il versamento contributivo.
4. La richiesta di integrazione documentale, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si appalesa, peraltro, esplorativa, considerato che spetta al ricorrente dimostrare quanto deduce e manca la prova che parte ricorrente abbia provato ad ottenere i documenti di cui chiede oggi l'acquisizione attraverso lo strumento del 210 cpc.
5. Stante, pertanto, l'assenza della prova utile a sostenere l'adempimento contributivo di parte ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.
6. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1300,00 oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2