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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR PI Di EF Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. AR OR EN Consigliere rel. all'udienza del 01/07/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1067/2024: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MANCUSI SERGIO Parte_1
MASSIMO
Appellante contro rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CAPILUPI LUCA CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9568 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 cpc ha dedotto in fatto di aver Parte_1 subito in data 9.5.2019 un infortunio sul lavoro a seguito del quale le era stata diagnosticata (dal Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Camillo
Forlanini over era stata trasportata) frattura rotula sinistra;
che l' CP_1
a definizione della pratica del suddetto infortunio, con provvedimento del
16.11.2019 non le riconosceva alcuna menomazione dell'integrità psico- fisica ma solo un periodo di inabilità temporanea;
che la malattia le aveva invece causato una menomazione della capacità lavorativa con postumi permanenti nella misura del 16%, come da relazione medica allegata;
ha chiesto, quindi, previo accertamento della propria condizione di invalidità nella misura del 16% quale conseguenza dell'infortunio per cui è causa - o nella diversa misura provata in corso di giudizio, diversa ed in ogni caso superiore da quella riconosciuta dall' -, la CP_2 condanna dell' al pagamento delle indennità nella forma e misura di CP_1 legge (art. 13 D. Lgs. n. 38 del 2000) a far data dall'infortunio ovvero dall'aggravamento, oltre accessori ex art. 429 cpc.
2. Si è costituito in primo grado l' chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_1 evidenziando che la ricorrente aveva subito un precedente infortunio nel
2011 con la stessa frattura della rotula, a seguito del quale l'istituto le aveva riconosciuto un 6% di invalidità, oltre preesistenze, e che la stessa avrebbe dovuto dimostrare di aver subito nel 2019 altro e più grave danno allo stesso arto già indennizzato dall' . CP_1
3. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, riportandosi agli esiti della CTU svolta in primo grado, nella quale il dottor aveva accertato che a seguito dell'infortunio del 9.5.2019 Per_1 la ricorrente aveva riportato postumi permanenti configuranti un danno biologico nella misura del 2%.
4. Ha proposto appello avverso la sentenza lamentandone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma, tenuto conto degli esiti della CTU svolta in primo grado, nella quale il consulente ha accertato che la nuova invalidità può essere valutata nella misura complessiva del 14%; CP_1
2 che, infatti, Il CTU, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, rispondendo ai quesiti posti dal giudice, ha affermato che la perizianda ha subito a causa dell'infortunio de quo “un trauma contusivo del ginocchio sinistro con frattura composta della rotula con esiti consistenti in dolenzia locale.
Detta lesione è da rapportare causalmente all'evento traumatico in questione” e che “Le suddette lesioni hanno causato postumi permanenti configuranti un danno biologico nella misura del 2% (due per cento)”, precisando però “che la periziata era già portatrice di un'invalidità CP_1 valutata nella misura del 12%, di cui il 6% per una pregressa (2011) frattura della rotula sinistra. La nuova frattura rotulea (sempre a sinistra) ha indubbiamente determinato un aggravamento dei postumi precedentemente accertati, nella misura del 2%. La nuova invalidità può essere, pertanto, valutata nella misura complessiva del 14% CP_1
(quattordici per cento)”.
5. Si è costituto l' chiedendo il rigetto del gravame ed evidenziando CP_1 che il CTU solo incidentalmente aveva dato atto della preesistenza, rispondendo però che il danno fosse solo del 2% di IP, ovvero sotto la soglia di legge dell'indennizzabilità.
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*****
7. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
8. Premette il Collegio – per come affermato più volte dal giudice di legittimità - che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il solo limite del rispetto del "petitum" e della
"causa petendi", sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, ricorrendo il vizio di "ultra" o
"extra" petizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso
3 ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (in tal senso Cass. sent. n. 9002 del 2018 e Cass. sent. n. 18868 del 2015);
9. Ciò posto, nel caso di specie, per come evidenziato dall'appellante, sulla scorta delle risultanze della consulenza espletata in primo grado, degli elementi di fatto relativi al tema controverso evidenziati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e del bene della vita richiesto dalla originaria parte ricorrente, la domanda azionata in giudizio doveva trovare accoglimento nei termini rilevati dal CTU nell'elaborato peritale in atti, le cui risultanze non hanno costituito oggetto di alcuna specifica censura nel presente grado di giudizio;
10. La signora , invero, dopo aver esposto che l' Parte_1 CP_1 non aveva riconosciuto alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica in relazione alla frattura rotula sx di cui all'infortunio del 9.5.2019, ha chiesto accertarsi che in conseguenza di tale infortunio la stessa era affetta da una inabilità nella misura del 16% (o nella diversa misura di giustizia) e l' , nel costituirsi in giudizio, ha precisato in ordine al CP_2 tema controverso che la ricorrente aveva subito un precedente infortunio nel 2011 con la stessa frattura della rotula, a seguito del quale l'ente le aveva riconosciuto un 6% di invalidità, oltre preesistenze, producendo altresì considerazioni mediche (v. documenti di primo grado) nelle CP_1 quali si evidenziava che l'assicurata era già stata indennizzata dall' CP_1 con un riconoscimento di un danno biologico complessivo del 12%, per esiti di frattura della rotula nel 2011, definita con postumi del 6%, su preesistenti esiti di poliomelite.
11. Correttamente, quindi, il CTU, alla luce degli elementi di fatto precisati da entrambe le parti quanto al tema controverso, ha accertato che la signora è affetta da “Esiti di frattura della rotula Pt_1
sinistra in soggetto portatore di esiti di PAA degli arti inferiori e di pregressa frattura della rotula sinistra, consistenti in dolenzia locale”; che, in ordine alle patologie contratte per effetto dell'infortunio occorsole,
“La periziata ha riportato un trauma contusivo del ginocchio sinistro con
4 frattura composta della rotula con esiti consistenti in dolenzia locale.
Detta lesione è da rapportare causalmente all'evento traumatico in questione” e che“Le suddette lesioni hanno causato postumi permanenti configuranti un danno biologico nella misura del 2% (due per cento), avuto riguardo dei parametri di riferimento indicati nel quesito”, nonché precisato che “la periziata era già portatrice di un'invalidità CP_1 valutata nella misura del 12%, di cui il 6% per una pregressa (2011) frattura della rotula sinistra. La nuova frattura rotulea (sempre a sinistra) ha indubbiamente determinato un aggravamento dei postumi precedentemente accertati, nella misura sopraindicata (2%) dal sottoscritto. La nuova invalidità può essere, pertanto, valutata CP_1 nella misura complessiva del 14% (quattordici per cento);
12. Il primo giudice, quindi, tenuto conto degli elementi di fatto introdotti in giudizio dalle parti in ordine al tema controverso e del bene della vita richiesto con il ricorso introduttivo, erroneamente non ha accolto la domanda nei limiti della percentuale di invalidità CP_1 accertata dal consulente (14%), quale conseguenza dell'aggravamento dei postumi già precedentemente accertati a carico della ed in Pt_1 conseguenza dell'infortunio del 9.5.2019 subito dalla medesima.
13. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve accertarsi e dichiararsi che in conseguenza dell'infortunio per cui è causa – per aggravamento dei postumi già precedentemente riconosciuti dall' – residuano a carico CP_2 dell'appellante postumi in termini di danno biologico nella misura del
14%, con condanna dell' al pagamento della differenza della CP_1 relativa indennità di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 38 del 2000, nella forma e nella misura di legge a far data dall'infortunio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con il beneficio della distrazione;
P.Q.M.
5 -In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio per cui è causa – per aggravamento dei postumi già precedentemente riconosciuti dall' – residuano a carico dell'appellante postumi in termini di CP_2 danno biologico nella misura del 14%, con condanna dell' al CP_1 pagamento della differenza della relativa indennità di cui all'art. 13 del D.
Lgs n. 38 del 2000, nella forma e nella misura di legge a far data dall'infortunio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado – CP_1 liquidate in € 2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
AR OR EN
Il Presidente
AR PI Di EF
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