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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2886 dell'anno 2024
TRA
n. il 22.3.1991 in Marcianise – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. GAETANO BOTTIGLIERO e GIUSEPPE GUIDA presso lo studio dei quali, in
AVERSA alla PIAZZETTA LUCARELLI n. 17, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domicilia ope legis
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4402 pronunziata in data 11 ottobre 2024, notificata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, aveva condannato il all'assegnazione in suo favore della Controparte_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l' a.s. 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per le richieste annualità, compensando le spese di lite tra le parti. Ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese rilevando che, erroneamente, il primo Giudice aveva disposto la compensazione in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023.
La sussistenza del diritto al beneficio, infatti, era stata affermata già dalla C.G.U.E. con la ordinanza del 18 maggio 2022 e dal Consiglio di Stato con la Sentenza n.
1842/2022. Anche la sentenza del Giudice di legittimità, inoltre, era stata pronunziata circa un anno prima della sentenza gravata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della impugnata sentenza, il fosse condannato alla integrale rifusione delle spese di lite in suo favore, CP_1
con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Ricostituito il contraddittorio, il ha allegato che la facoltà di disporre la CP_1
compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito censurabile solo se le ragioni siano palesemente inconsistenti o illogiche. Nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti di legge per procedere alla compensazione delle spese di lite, come adeguatamente argomentato nella sentenza appellata.
3. All'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
4.1 La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero, azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa. Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione. La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
4.2 Venendo all'analisi del caso di specie, il primo Giudice ha disposto la compensazione delle spese ritenendo ancora nuova la questione dibattuta sebbene la sentenza gravata fosse stata pronunziata ad un anno circa da quella della Suprema Corte
-n. 29961/2023 - con la quale sono stati chiariti i principali nodi interpretativi in merito al diritto alla attribuzione della così detta “carta docenti”.
La decisione è in parte condivisibile poiché è persistito un contrasto interpretativo che ha dato luogo a numerose altre pronunzie in ordine alla estensione soggettiva del medesimo beneficio e ad una ulteriore rimessione ex art. 363 bis c.p.c. decisa dalla
Corte di Cassazione con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19 marzo 2024.
Dunque, seppure in parte, persisteva un contrasto interpretativo ed una novità delle questioni dibattute nel senso chiarito dal Giudice delle leggi di situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
Correttamente, pertanto, con la gravata sentenza è stata disposta la compensazione delle spese di lite che, tuttavia, in ossequio, come già detto al principio victus victori, deve essere limitata alla metà.
La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata ed il CP_1
condannato al pagamento in misura della metà delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
4.3 Considerato il valore della controversia, individuato dalla stessa parte appellante nello scaglione fino ad € 1.100,00, la applicabilità del compenso minimo in considerazione della serialità della questione ed il mancato espletamento della fase istruttoria, le spese del giudizio di primo grado devono quantificarsi in € 515,00.
Il , pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 appellante della somma di € 257,50.
5. Le spese del grado di appello, quantificate sulla scorta dei predetti parametri, ascendono ad € 494,00 e devono essere, in considerazione dell'esito complessivo della lite, poste a carico dell'appellato in ragione della metà. Le spese medesime devono essere attribuite ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, compensa tre le parti le spese del giudizio di primo grado in ragione della metà;
- condanna il al pagamento della residua metà Controparte_1 delle spese, che liquida in complessivi € 257,50 oltre spese generali come per legge,
IVA e C.P.A., con attribuzione;
- compensa le spese del grado di appello in ragione della metà:
- condanna l'appellato alla rifusione della residua metà delle spese che CP_1 liquida in € 247,00 oltre spese generali come per legge, IVA e C.P.A. con agli avv. G.
Guida e G. Bottigliero anticipatari.
In Napoli, il 05/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2886 dell'anno 2024
TRA
n. il 22.3.1991 in Marcianise – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv. GAETANO BOTTIGLIERO e GIUSEPPE GUIDA presso lo studio dei quali, in
AVERSA alla PIAZZETTA LUCARELLI n. 17, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domicilia ope legis
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 06/11/2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4402 pronunziata in data 11 ottobre 2024, notificata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, aveva condannato il all'assegnazione in suo favore della Controparte_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l' a.s. 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per le richieste annualità, compensando le spese di lite tra le parti. Ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese rilevando che, erroneamente, il primo Giudice aveva disposto la compensazione in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n.
29961/2023.
La sussistenza del diritto al beneficio, infatti, era stata affermata già dalla C.G.U.E. con la ordinanza del 18 maggio 2022 e dal Consiglio di Stato con la Sentenza n.
1842/2022. Anche la sentenza del Giudice di legittimità, inoltre, era stata pronunziata circa un anno prima della sentenza gravata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della impugnata sentenza, il fosse condannato alla integrale rifusione delle spese di lite in suo favore, CP_1
con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Ricostituito il contraddittorio, il ha allegato che la facoltà di disporre la CP_1
compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito censurabile solo se le ragioni siano palesemente inconsistenti o illogiche. Nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti di legge per procedere alla compensazione delle spese di lite, come adeguatamente argomentato nella sentenza appellata.
3. All'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
4.1 La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero, azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa. Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione. La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
4.2 Venendo all'analisi del caso di specie, il primo Giudice ha disposto la compensazione delle spese ritenendo ancora nuova la questione dibattuta sebbene la sentenza gravata fosse stata pronunziata ad un anno circa da quella della Suprema Corte
-n. 29961/2023 - con la quale sono stati chiariti i principali nodi interpretativi in merito al diritto alla attribuzione della così detta “carta docenti”.
La decisione è in parte condivisibile poiché è persistito un contrasto interpretativo che ha dato luogo a numerose altre pronunzie in ordine alla estensione soggettiva del medesimo beneficio e ad una ulteriore rimessione ex art. 363 bis c.p.c. decisa dalla
Corte di Cassazione con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19 marzo 2024.
Dunque, seppure in parte, persisteva un contrasto interpretativo ed una novità delle questioni dibattute nel senso chiarito dal Giudice delle leggi di situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
Correttamente, pertanto, con la gravata sentenza è stata disposta la compensazione delle spese di lite che, tuttavia, in ossequio, come già detto al principio victus victori, deve essere limitata alla metà.
La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata ed il CP_1
condannato al pagamento in misura della metà delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
4.3 Considerato il valore della controversia, individuato dalla stessa parte appellante nello scaglione fino ad € 1.100,00, la applicabilità del compenso minimo in considerazione della serialità della questione ed il mancato espletamento della fase istruttoria, le spese del giudizio di primo grado devono quantificarsi in € 515,00.
Il , pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 appellante della somma di € 257,50.
5. Le spese del grado di appello, quantificate sulla scorta dei predetti parametri, ascendono ad € 494,00 e devono essere, in considerazione dell'esito complessivo della lite, poste a carico dell'appellato in ragione della metà. Le spese medesime devono essere attribuite ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, compensa tre le parti le spese del giudizio di primo grado in ragione della metà;
- condanna il al pagamento della residua metà Controparte_1 delle spese, che liquida in complessivi € 257,50 oltre spese generali come per legge,
IVA e C.P.A., con attribuzione;
- compensa le spese del grado di appello in ragione della metà:
- condanna l'appellato alla rifusione della residua metà delle spese che CP_1 liquida in € 247,00 oltre spese generali come per legge, IVA e C.P.A. con agli avv. G.
Guida e G. Bottigliero anticipatari.
In Napoli, il 05/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa