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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2215/2025 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1 con l'avv. ALESSANDRO FRISON
RESISTENTE: in proprio e quale CP_1 titolare dell'omonima ditta
(cf. C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: indebito soggettivo - indebito oggettivo Decisa a Treviso, il 13 ottobre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DAL BIANCO: “In via principale: Condannare il Sig. , in proprio CP_1 e in qualità di titolare dell'omonima ditta: 1) previo accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., alla restituzione in favore del Sig. dell'importo di Euro 2.000,00, con interessi al tasso di Parte_1 mora calcolati ex art. 1284 co. 4 dal dovuto al saldo, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oppure, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., trattandosi di vantaggio patrimoniale conseguito senza che ciò sia stato sorretto da alcuna causa di legge;
2) al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nell'importo complessivo di Euro 10.733,00, per i titoli in premessa;
3) al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., a titolo sanzionatorio per mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte poi risultata in giudizio del tutto soccombente. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre all'IVA e al CPA come per legge.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies cpc., – premesso Parte_1 di avere incaricato, ad ottobre 2024, l'artigiano per la CP_1 realizzazione ed installazione di una pensilina a sbalzo (in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri, con copertura in policarbonato compatto da 4 mm, con staffe da 15 cm, per il cappotto) nell'immobile di Strada delle Arche 6 a Spresiano (TV), di cui è proprietario;
che, in base al cronoprogramma, l'opera avrebbe dovuto essere installata entro il 2024; che la prestazione non è stata eseguita, malgrado i solleciti e la diffida ad adempiere inviata, il 27.02.2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc. – tutto quanto presso, il
[...]
ha agito in giudizio per ottenere, previo accertamento dell'intercorsa Pt_1 risoluzione di diritto del contratto inter partes, la restituzione dell'acconto di
€ 2.000,00 ed il risarcimento dei danni patrimoniali (noleggio extra wc chimico;
fermo cantiere;
spese professionali extra per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per direzione dei lavori e per responsabile dei lavori) e non patrimoniali (da “riorganizzazione in corsa del cantiere e ricerca di nuovi contraenti) subiti – come meglio allegati a pag. 2 del ricorso –, quantificati in € 10.733,00.
2. Malgrado la rituale e tempestiva citazione, non si CP_1 è costituito in giudizio.
3. La causa – documentalmente istruita – passa ora in decisione, all'esito della prima udienza.
*** *** ***
4. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
5. Come noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore, invece, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex plurimis, Cass. SS.UU. 13533/2001).
5.1. In adempimento del proprio onere probatorio, quindi, il : Parte_1
- ha allegato l'intervenuta conclusione del contratto con CP_1
avente ad oggetto la realizzazione ed installazione di una pensilina a
[...] sbalzo, presso l'abitazione dello stesso ricorrente;
circostanza altresì documentata dal preventivo del 24.10.2024, sottoscritto (doc. 2);
3 - ha documentato di avere eseguito, il 19.11.2024, un bonifico in favore del per un importo di € 2.000,00, a titolo di “acconto conferma CP_1 ordine”, pari al 50% del corrispettivo pattuito (docc. 3 e 4);
- ha allegato il totale inadempimento del CP_1
- ha allegato, inoltre, di avere inoltrato, il 27.02.2025, formale diffida ad adempiere, nel termine di 10 giorni, rimasta inevasa.
6. Per contro, il non si è costituito in giudizio, rinunciando per CP_1 ciò solo a provare l'adempimento o l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
7. Alla luce di questo – pur non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 1454 cc. (sia per la mancata prova della ricezione della pec del 27.02.2025 da parte del sia per l'estensione CP_1 del termine assegnato, inferiore a quello di legge) – ritiene questo giudice sufficientemente allegati e provati i presupposti per pronunciare, in via giudiziale, la risoluzione del contratto d'opera inter partes, per la gravità dell'inadempimento del che non ha eseguito la prestazione dovuta in CP_1 favore del a fronte dell'incasso anticipato della metà del Parte_1 corrispettivo pattuito.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata la risoluzione del contratto concluso tra e , di cui al Parte_1 CP_1 preventivo sottoscritto del 24.10.2024, avente ad oggetto la realizzazione e installazione di una pensilina a sbalzo, presso l'abitazione di proprietà del primo, in Strada dalle Arche n. 6 a Spresiano (TV).
8. Di conseguenza – poiché “l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento ex art. 1458 cc., comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc. (ex multis, Cass. ord. 35280/2022) – va condannato a restituire, CP_1 in favore di , la somma di € 2.000,00, oltre interessi, al Parte_1 tasso di cui all'art. 1284/4 cc., con decorrenza dalla domanda (7.07.2025, mancando la prova della ricezione, da parte del debitore, di richieste antecedenti).
9. Non è invece fondata la domanda risarcitoria, non essendo provato:
- l'esborso delle maggiori somme pretese sulla scorta dei preventivi di cui ai documenti 7 e 9 allegati all'atto introduttivo – documenti, peraltro, formatisi prima addirittura della conclusione del risolto contratto con il (15.04.2024 e 31.07.2024); CP_1
- la successiva realizzazione della pensilina da parte di terzi ed il blocco delle attività del cantiere in attesa di tale lavorazione;
tenuto conto del fatto
4 che, in base all'originario cronoprogramma (che indicava la fine dei lavori per il 17.01.2025), dopo l'installazione della pensilina, residuavano lavori di finitura degli interni, non dipendenti dal completamento delle opera esterne;
- l'attività di riorganizzazione del cantiere e la ricerca di nuovi contraenti, anche in considerazione di quanto sopra.
10. Non vi sono infine i presupposti per emettere i provvedimenti ex art. 96/3 cpc., stante il parziale accoglimento della domanda attorea e l'assenza di specifiche evidenze quanto all'abusività del comportamento processuale del resistente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al decisum) per le fasi di studio ed introduttiva.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto tra e Parte_1
, avente ad oggetto la realizzazione e installazione di una CP_1 pensilina a sbalzo, presso l'abitazione di Strada dalle Arche 6 a Spresiano (TV);
2. CONDANNA a restituire, in favore di CP_1 Parte_1
, la somma di € 2.000,00, oltre interessi, al tasso di cui all'art.
[...] 1284/4 cc., con decorrenza dalla domanda (7.07.2025);
3. CONDANNA a pagare, in favore di CP_1 Parte_1
, le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 850,00 per
[...] compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 13 ottobre 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 2215/2025 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1 con l'avv. ALESSANDRO FRISON
RESISTENTE: in proprio e quale CP_1 titolare dell'omonima ditta
(cf. C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: indebito soggettivo - indebito oggettivo Decisa a Treviso, il 13 ottobre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DAL BIANCO: “In via principale: Condannare il Sig. , in proprio CP_1 e in qualità di titolare dell'omonima ditta: 1) previo accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., alla restituzione in favore del Sig. dell'importo di Euro 2.000,00, con interessi al tasso di Parte_1 mora calcolati ex art. 1284 co. 4 dal dovuto al saldo, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oppure, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., trattandosi di vantaggio patrimoniale conseguito senza che ciò sia stato sorretto da alcuna causa di legge;
2) al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nell'importo complessivo di Euro 10.733,00, per i titoli in premessa;
3) al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., a titolo sanzionatorio per mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte poi risultata in giudizio del tutto soccombente. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre all'IVA e al CPA come per legge.”
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies cpc., – premesso Parte_1 di avere incaricato, ad ottobre 2024, l'artigiano per la CP_1 realizzazione ed installazione di una pensilina a sbalzo (in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri, con copertura in policarbonato compatto da 4 mm, con staffe da 15 cm, per il cappotto) nell'immobile di Strada delle Arche 6 a Spresiano (TV), di cui è proprietario;
che, in base al cronoprogramma, l'opera avrebbe dovuto essere installata entro il 2024; che la prestazione non è stata eseguita, malgrado i solleciti e la diffida ad adempiere inviata, il 27.02.2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc. – tutto quanto presso, il
[...]
ha agito in giudizio per ottenere, previo accertamento dell'intercorsa Pt_1 risoluzione di diritto del contratto inter partes, la restituzione dell'acconto di
€ 2.000,00 ed il risarcimento dei danni patrimoniali (noleggio extra wc chimico;
fermo cantiere;
spese professionali extra per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per direzione dei lavori e per responsabile dei lavori) e non patrimoniali (da “riorganizzazione in corsa del cantiere e ricerca di nuovi contraenti) subiti – come meglio allegati a pag. 2 del ricorso –, quantificati in € 10.733,00.
2. Malgrado la rituale e tempestiva citazione, non si CP_1 è costituito in giudizio.
3. La causa – documentalmente istruita – passa ora in decisione, all'esito della prima udienza.
*** *** ***
4. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
5. Come noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore, invece, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex plurimis, Cass. SS.UU. 13533/2001).
5.1. In adempimento del proprio onere probatorio, quindi, il : Parte_1
- ha allegato l'intervenuta conclusione del contratto con CP_1
avente ad oggetto la realizzazione ed installazione di una pensilina a
[...] sbalzo, presso l'abitazione dello stesso ricorrente;
circostanza altresì documentata dal preventivo del 24.10.2024, sottoscritto (doc. 2);
3 - ha documentato di avere eseguito, il 19.11.2024, un bonifico in favore del per un importo di € 2.000,00, a titolo di “acconto conferma CP_1 ordine”, pari al 50% del corrispettivo pattuito (docc. 3 e 4);
- ha allegato il totale inadempimento del CP_1
- ha allegato, inoltre, di avere inoltrato, il 27.02.2025, formale diffida ad adempiere, nel termine di 10 giorni, rimasta inevasa.
6. Per contro, il non si è costituito in giudizio, rinunciando per CP_1 ciò solo a provare l'adempimento o l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
7. Alla luce di questo – pur non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 1454 cc. (sia per la mancata prova della ricezione della pec del 27.02.2025 da parte del sia per l'estensione CP_1 del termine assegnato, inferiore a quello di legge) – ritiene questo giudice sufficientemente allegati e provati i presupposti per pronunciare, in via giudiziale, la risoluzione del contratto d'opera inter partes, per la gravità dell'inadempimento del che non ha eseguito la prestazione dovuta in CP_1 favore del a fronte dell'incasso anticipato della metà del Parte_1 corrispettivo pattuito.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata la risoluzione del contratto concluso tra e , di cui al Parte_1 CP_1 preventivo sottoscritto del 24.10.2024, avente ad oggetto la realizzazione e installazione di una pensilina a sbalzo, presso l'abitazione di proprietà del primo, in Strada dalle Arche n. 6 a Spresiano (TV).
8. Di conseguenza – poiché “l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento ex art. 1458 cc., comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc. (ex multis, Cass. ord. 35280/2022) – va condannato a restituire, CP_1 in favore di , la somma di € 2.000,00, oltre interessi, al Parte_1 tasso di cui all'art. 1284/4 cc., con decorrenza dalla domanda (7.07.2025, mancando la prova della ricezione, da parte del debitore, di richieste antecedenti).
9. Non è invece fondata la domanda risarcitoria, non essendo provato:
- l'esborso delle maggiori somme pretese sulla scorta dei preventivi di cui ai documenti 7 e 9 allegati all'atto introduttivo – documenti, peraltro, formatisi prima addirittura della conclusione del risolto contratto con il (15.04.2024 e 31.07.2024); CP_1
- la successiva realizzazione della pensilina da parte di terzi ed il blocco delle attività del cantiere in attesa di tale lavorazione;
tenuto conto del fatto
4 che, in base all'originario cronoprogramma (che indicava la fine dei lavori per il 17.01.2025), dopo l'installazione della pensilina, residuavano lavori di finitura degli interni, non dipendenti dal completamento delle opera esterne;
- l'attività di riorganizzazione del cantiere e la ricerca di nuovi contraenti, anche in considerazione di quanto sopra.
10. Non vi sono infine i presupposti per emettere i provvedimenti ex art. 96/3 cpc., stante il parziale accoglimento della domanda attorea e l'assenza di specifiche evidenze quanto all'abusività del comportamento processuale del resistente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al decisum) per le fasi di studio ed introduttiva.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto tra e Parte_1
, avente ad oggetto la realizzazione e installazione di una CP_1 pensilina a sbalzo, presso l'abitazione di Strada dalle Arche 6 a Spresiano (TV);
2. CONDANNA a restituire, in favore di CP_1 Parte_1
, la somma di € 2.000,00, oltre interessi, al tasso di cui all'art.
[...] 1284/4 cc., con decorrenza dalla domanda (7.07.2025);
3. CONDANNA a pagare, in favore di CP_1 Parte_1
, le spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 850,00 per
[...] compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 13 ottobre 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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