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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1766/2020 promossa da:
(C.F. , residente a [...] C.F._1
115, rappresentato assistito e difeso dagli Avv. NICOLA MONTEVERDI (c.f. C.F._2
e FILIPPO RIZZI c.f. ( del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo in Cremona in Via G. Faerno n. 6;
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), oggi Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' DIEGO
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via A. C.F._5
Lamarmora n. 40/A;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e (ogg. , chiedendo accogliersi le
[...] Controparte_4 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare che il sinistro stradale avvenuto a Casalmaggiore il giorno 21.11.2013 alle ore 21,00
pagina 1 di 7 circa si e' verificato per fatto ed esclusiva colpa della l'autovettura vettura Mazda CX-7 tg. EL880MF condotta dal Sig. , residente a [...] e di Controparte_1 proprietà dello stesso e per l'effetto condannarlo in solido con l'assicurazione per BI
LE , in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno, al pagamento della somma totale di euro € 137.130,98 oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo pagamento;
spese di causa diritti ed onorari interamente rifusi a favore del procuratore che li ha anticipati”.
Non si è costituito in giudizio il convenuto , pur ritualmente citato, per cui ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito (ogg. , in persona del Controparte_4 Controparte_3 rappresentante legale pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, e previe le più opportune declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO In via principale, respingere le richieste dell'attore, poiché infondate, in fatto e in diritto, stante
l'esaustività delle somme già corrispostegli da e dall' Con vittoria di spese e CP_2 CP_5 competenze legali. In via subordinata, limitare l'ulteriore risarcimento dovuto al sig. a quanto Pt_1 ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, dedotti gli importi corrispostigli da e Controparte_6 dall' . CP_5
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, esame testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte da non meritano accoglimento, per le ragioni che Parte_2
seguono.
Va innanzitutto premesso che la convenuta Assicurazione non ha contestato lo svolgersi dei fatti per come dedotti dall'attrice, né ha contestato la responsabilità dell'assicurato nella causazione del sinistro.
Peraltro, pure nei confronti di , non costituitosi, la prova delle suddette circostanze Controparte_1
appare pacificamente raggiunta tramite la produzione del verbale redatto dalla polizia stradale (doc. 1
pagina 2 di 7 parte attrice), dal referto ospedaliero (doc. 2) nonché tramite quanto accertato dalla sentenza n. 59/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cremona (doc. 5).
Accertata quindi la responsabilità del convenuto, si rileva che parte attrice ha chiesto la liquidazione delle seguenti voci di danno non patrimoniale e patrimoniale: a) danno biologico permanente e temporaneo per l'alterazione psicofisica conseguente all'evento; c) danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
c) danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute (doc. 10 attore).
Per la verifica di tali tipologie di danno è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il CTU nominato nella relazione depositata nel corso del giudizio (cui ampiamente si rimanda, non essendo caratterizzata da macroscopici errori logici o tecnici) ha accertato che: a) “Nell'evento del
21 novembre 2013 il sig. riportò trauma del ginocchio destro con frattura del Parte_2
condilo femorale mediale ed epicondilo mediale. La frattura fu trattata con riduzione con mezzi di sintesi che furono poi rimossi nel marzo 2014. Si rese necessario anche un periodo di cure fisiche riabilitative finalizzate al recupero dell'escursione articolare e della forza”; b) con riferimento al danno biologico temporaneo, “Le lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea biologica pari a 11(undici) gg al 100% , 70(settanta) gg al 75%, 80 (ottanta) gg al 50%, 60 (sessanta) gg al 25%”; c) con riferimento al danno biologico permanente, “Attualmente residua limitazione dolorosa della mobilità del ginocchio destro con ipotonotrofia muscolare. Residua inoltre un esito cicatriziale in regione pararotulea mediale destra, discretamente evidente. Con il tempo il ginocchio ha sviluppato una artrosi con riduzione della rima articolare e sofferenza meniscale. Non si può escludere la futura necessità di protesizzazione del ginocchio. Tuttavia la relativa giovane età del
e l' impegno funzionale attualmente discreto ma ancora compatibile con una sufficiente qualità Pt_1 di vita e di lavoro, ne controindicano l'imminente attuazione (…)La menomazione che ne consegue configura un danno biologico valutabile nella misura del 16-17 (sedici-diciassette)%”;
Per quanto riguarda infine la capacità lavorativa, il CTU ha accertato che: “Durante tutto il periodo di ricovero e di carico/protetto (dal 21.11.2013 al 1.04.2014) non ha certamente potuto lavorare. E' possibile che abbia successivamente potuto dedicarsi almeno parzialmente alle attività di tipo amministrativo che il suo lavoro prevede (…) L'alterazione della funzione statico dinamica dell'arto inferiore rende difficoltoso l'espletamento di quella parte di attività lavorative svolte prettamente in ortostasi. Una minima parte dell'attività prevede mansioni di tipo amministrativo, svolgibili anche da seduto. Non è possibile quantificare la riduzione della capacità lavorativa specifica ma è certamente possibile asserire che il lavoro svolto abbia in gran parte carattere usurante. Per età e formazione è
pagina 3 di 7 impossibile un reimpiego in settori impiegatizi che potrebbero essere esercitati elettivamente da seduto. Si può quindi affermare che la capacità lavorativa attitudinale sia in lavori di tipo operaio generico che rivestirebbero analogamente carattere usurante”.
Orbene, in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti alla data della liquidazione, in relazione ai punti di danno biologico riconosciuti, all'età della vittima e al periodo di invalidità temporanea, si ottengono le seguenti somme: euro 47.250,00 per danno biologico permanente ed euro 13.627,00 per danno biologico temporaneo.
Si precisa che nella quantificazione delle Tabelle relativamente al danno biologico è già ricompresa la percentuale relativa alla lesione della componente morale e dinamico-relazionale, dovendo invece ricadere sulla parte danneggiata la prova di circostanze ulteriori, gravi ed anomale che giustifichino un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione).
Nel caso di specie, l'unica tempestiva e non generica allegazione dell'attore sul punto (le circostanze per cui l'attore avrebbe interrotto invece anche i più banali lavori domestici e la gestione dei bimbi, sono state invece tardivamente allegate, nella formulazione dei capitoli di prova testimoniale, solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) sono quelle per cui, dopo l'incidente, ha rinunciato a giocare a calcetto, due volte alla settimana, con gli amici e per cui la moglie lo avrebbe dovuto accompagnare per un periodo quotidianamente sul luogo di lavoro e riportare presso la loro abitazione.
Ebbene, nonostante tali circostanze abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi e Tes_1
, essa (la sola provata) può ben ritenersi ricompresa nella personalizzazione Testimone_2
già inserita nella quantificazione di cui alle Tabelle di Milano.
Infatti, la circostanza di non poter fare attività sportiva tipo calcetto (rimasto peraltro priva di prova la componente sociale dello sport, come asserito unico sfogo ed occasione per frequentare gli amici) è conseguenza normale del danno biologico permanente subito (e risarcito), in quanto può affermarsi che chiunque subisca una lesione permanente del 17% non possa più praticare assiduamente attività sportiva, mentre il fatto di essere quotidianamente accompagnato in auto dalla moglie (oltre ad essere ricompreso nella quantificazione del danno temporaneo) appare circostanza per come dedotta priva di conseguenze concrete, avendo l'attore dedotto che entrambi gestivano la medesima pompa di benzina per cui verosimilmente si recavano anche precedentemente sempre insieme a lavoro.
Le spese mediche dimostrate (doc. 10) sono invece pari ad euro .1265,99 (doc. 10), laddove il CTU ha precisato che “Allo stato attuale è impossibile quantificare le spese mediche future in caso si
pagina 4 di 7 sottoponesse ad intervento di protesi articolare del ginocchio. Comunque codesti trattamenti potranno essere completamente eseguiti a carico del SSN con spese irrisorie”.
Con riferimento, infine, al lamentato danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, va premesso che, secondo la giurisprudenza, “l'invalidità permanente, benché concorra a determinare il danno biologico, non comporta necessariamente una diminuzione della capacità di guadagno e, quindi, un danno patrimoniale”, che deve comunque essere provata dal danneggiato (Cass. Civ., sez. Lavoro, 07.03.2018, n.
5385/18) e che “in caso di sinistro stradale, il danneggiato, che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro, deve dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito, nonché l'esistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta” (Cass. Civ., sez. III,
02.03.2018, n. 4930).
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che l'attore non abbia provato alcuna contrazione della sua capacità reddituale come conseguenza del danno subito.
Egli infatti ha prodotto unicamente la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del sinistro (avvenuto nel novembre 2013), senza dimostrare né una successiva contrazione dei propri redditi personali né il nesso di causa di tale contrazione con il sinistro.
Quanto invece alla provata contrazione del fatturato della società con cui il danneggiato Parte_3
gestisce, insieme alla moglie, una pompa di benzina con bar ed autolavaggio, si evidenzia che: a) tale contrazione rappresenta, al massimo, un danno per la società di persone suddetta la quale, come autonomo soggetto di diritto, potrebbe autonomamente chiedere il risarcimento di tale danno di riflesso, laddove invece come detto non è stato allegato e dimostrato che i redditi personali del danneggiato (ancorchè derivanti esclusivamente dai proventi della società) siano effettivamente diminuiti;
b) anche in questo caso, non appare provato il nesso di causa tra la contrazione del fatturato sociale ed il danno subito, non potendosi ciò semplicemente presumere a priori.
La circostanza, accertata dal CTU, per cui “Durante tutto il periodo di ricovero e di carico/protetto
(dal 21.11.2013 al 1.04.2014) non ha certamente potuto lavorare” è assorbita dal danno biologico temporaneo già quantificato, non essendovi prove specifiche di un ulteriore danno patrimoniale per lucro cessante (es. minori guadagni) relativo a quello specifico periodo.
Inoltre, sempre il CTU non è riuscita a quantificare la percentuale di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto “E' possibile che abbia successivamente potuto dedicarsi almeno parzialmente alle attività di tipo amministrativo che il suo lavoro prevede (…) L'alterazione della funzione statico dinamica dell'arto inferiore rende difficoltoso l'espletamento di quella parte di
pagina 5 di 7 attività lavorative svolte prettamente in ortostasi. Una minima parte dell'attività prevede mansioni di tipo amministrativo, svolgibili anche da seduto. Non è possibile quantificare la riduzione della capacità lavorativa specifica ma è certamente possibile asserire che il lavoro svolto abbia in gran parte carattere usurante. Per età e formazione è impossibile un reimpiego in settori impiegatizi che potrebbero essere esercitati elettivamente da seduto. Si può quindi affermare che la capacità lavorativa attitudinale sia in lavori di tipo operaio generico che rivestirebbero analogamente carattere usurante”.
Nessuna prova è pervenuta da parte attrice in ordine alle effettive mansioni svolte prima e dopo il sinistro dal danneggiato (e delle conseguenze patrimoniali di tale cambiamento) o dell'incidenza e collegamento causale dell'assunzione del sig. , mentre nessuna richiesta risarcitoria ha CP_7
riguardato la perdita della capacità lavorativa generica (comunque assorbita dal mancato riconoscimento della capacità specifica) o la c.d. cenestesi lavorativa (comunque assorbita dal danno biologico liquidato).
In conclusione, dal momento che le cifre che l'assicurazione dovrebbe essere condannata a pagare
(euro 47.520,00 + 13.627,00 + 1-265,99 per un totale di euro 62.412,00) sono inferiori a quelle già percepite dal danneggiato (euro 50.575,00 percepiti dall'assicurazione + euro 13.869,19 percepiti da come espressa ammissione contenuta in citazione, per un totale complessivo di euro 64.444,19), CP_5
le domande attoree in punto di risarcimento vanno respinte.
Le spese del presente giudizio (nei soli confronti dell'assicurazione, non essendosi costituito) CP_1
seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo richiesto nella citazione) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
37/2018.
Per le medesime ragioni gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2020 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_2
CONDANNA a rifondere a (già Parte_4 Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e cpa come per legge.
pagina 6 di 7 PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
NULLA sulle spese tra l'attore e il convenuto . Controparte_1
Così deciso in Cremona, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1766/2020 promossa da:
(C.F. , residente a [...] C.F._1
115, rappresentato assistito e difeso dagli Avv. NICOLA MONTEVERDI (c.f. C.F._2
e FILIPPO RIZZI c.f. ( del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo in Cremona in Via G. Faerno n. 6;
ATTORE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), oggi Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' DIEGO
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via A. C.F._5
Lamarmora n. 40/A;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
e (ogg. , chiedendo accogliersi le
[...] Controparte_4 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare che il sinistro stradale avvenuto a Casalmaggiore il giorno 21.11.2013 alle ore 21,00
pagina 1 di 7 circa si e' verificato per fatto ed esclusiva colpa della l'autovettura vettura Mazda CX-7 tg. EL880MF condotta dal Sig. , residente a [...] e di Controparte_1 proprietà dello stesso e per l'effetto condannarlo in solido con l'assicurazione per BI
LE , in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno, al pagamento della somma totale di euro € 137.130,98 oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo pagamento;
spese di causa diritti ed onorari interamente rifusi a favore del procuratore che li ha anticipati”.
Non si è costituito in giudizio il convenuto , pur ritualmente citato, per cui ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito (ogg. , in persona del Controparte_4 Controparte_3 rappresentante legale pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, e previe le più opportune declaratorie del caso, così giudicare: NEL MERITO In via principale, respingere le richieste dell'attore, poiché infondate, in fatto e in diritto, stante
l'esaustività delle somme già corrispostegli da e dall' Con vittoria di spese e CP_2 CP_5 competenze legali. In via subordinata, limitare l'ulteriore risarcimento dovuto al sig. a quanto Pt_1 ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, dedotti gli importi corrispostigli da e Controparte_6 dall' . CP_5
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, esame testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte da non meritano accoglimento, per le ragioni che Parte_2
seguono.
Va innanzitutto premesso che la convenuta Assicurazione non ha contestato lo svolgersi dei fatti per come dedotti dall'attrice, né ha contestato la responsabilità dell'assicurato nella causazione del sinistro.
Peraltro, pure nei confronti di , non costituitosi, la prova delle suddette circostanze Controparte_1
appare pacificamente raggiunta tramite la produzione del verbale redatto dalla polizia stradale (doc. 1
pagina 2 di 7 parte attrice), dal referto ospedaliero (doc. 2) nonché tramite quanto accertato dalla sentenza n. 59/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cremona (doc. 5).
Accertata quindi la responsabilità del convenuto, si rileva che parte attrice ha chiesto la liquidazione delle seguenti voci di danno non patrimoniale e patrimoniale: a) danno biologico permanente e temporaneo per l'alterazione psicofisica conseguente all'evento; c) danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
c) danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute (doc. 10 attore).
Per la verifica di tali tipologie di danno è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il CTU nominato nella relazione depositata nel corso del giudizio (cui ampiamente si rimanda, non essendo caratterizzata da macroscopici errori logici o tecnici) ha accertato che: a) “Nell'evento del
21 novembre 2013 il sig. riportò trauma del ginocchio destro con frattura del Parte_2
condilo femorale mediale ed epicondilo mediale. La frattura fu trattata con riduzione con mezzi di sintesi che furono poi rimossi nel marzo 2014. Si rese necessario anche un periodo di cure fisiche riabilitative finalizzate al recupero dell'escursione articolare e della forza”; b) con riferimento al danno biologico temporaneo, “Le lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea biologica pari a 11(undici) gg al 100% , 70(settanta) gg al 75%, 80 (ottanta) gg al 50%, 60 (sessanta) gg al 25%”; c) con riferimento al danno biologico permanente, “Attualmente residua limitazione dolorosa della mobilità del ginocchio destro con ipotonotrofia muscolare. Residua inoltre un esito cicatriziale in regione pararotulea mediale destra, discretamente evidente. Con il tempo il ginocchio ha sviluppato una artrosi con riduzione della rima articolare e sofferenza meniscale. Non si può escludere la futura necessità di protesizzazione del ginocchio. Tuttavia la relativa giovane età del
e l' impegno funzionale attualmente discreto ma ancora compatibile con una sufficiente qualità Pt_1 di vita e di lavoro, ne controindicano l'imminente attuazione (…)La menomazione che ne consegue configura un danno biologico valutabile nella misura del 16-17 (sedici-diciassette)%”;
Per quanto riguarda infine la capacità lavorativa, il CTU ha accertato che: “Durante tutto il periodo di ricovero e di carico/protetto (dal 21.11.2013 al 1.04.2014) non ha certamente potuto lavorare. E' possibile che abbia successivamente potuto dedicarsi almeno parzialmente alle attività di tipo amministrativo che il suo lavoro prevede (…) L'alterazione della funzione statico dinamica dell'arto inferiore rende difficoltoso l'espletamento di quella parte di attività lavorative svolte prettamente in ortostasi. Una minima parte dell'attività prevede mansioni di tipo amministrativo, svolgibili anche da seduto. Non è possibile quantificare la riduzione della capacità lavorativa specifica ma è certamente possibile asserire che il lavoro svolto abbia in gran parte carattere usurante. Per età e formazione è
pagina 3 di 7 impossibile un reimpiego in settori impiegatizi che potrebbero essere esercitati elettivamente da seduto. Si può quindi affermare che la capacità lavorativa attitudinale sia in lavori di tipo operaio generico che rivestirebbero analogamente carattere usurante”.
Orbene, in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti alla data della liquidazione, in relazione ai punti di danno biologico riconosciuti, all'età della vittima e al periodo di invalidità temporanea, si ottengono le seguenti somme: euro 47.250,00 per danno biologico permanente ed euro 13.627,00 per danno biologico temporaneo.
Si precisa che nella quantificazione delle Tabelle relativamente al danno biologico è già ricompresa la percentuale relativa alla lesione della componente morale e dinamico-relazionale, dovendo invece ricadere sulla parte danneggiata la prova di circostanze ulteriori, gravi ed anomale che giustifichino un ulteriore incremento (c.d. personalizzazione).
Nel caso di specie, l'unica tempestiva e non generica allegazione dell'attore sul punto (le circostanze per cui l'attore avrebbe interrotto invece anche i più banali lavori domestici e la gestione dei bimbi, sono state invece tardivamente allegate, nella formulazione dei capitoli di prova testimoniale, solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) sono quelle per cui, dopo l'incidente, ha rinunciato a giocare a calcetto, due volte alla settimana, con gli amici e per cui la moglie lo avrebbe dovuto accompagnare per un periodo quotidianamente sul luogo di lavoro e riportare presso la loro abitazione.
Ebbene, nonostante tali circostanze abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi e Tes_1
, essa (la sola provata) può ben ritenersi ricompresa nella personalizzazione Testimone_2
già inserita nella quantificazione di cui alle Tabelle di Milano.
Infatti, la circostanza di non poter fare attività sportiva tipo calcetto (rimasto peraltro priva di prova la componente sociale dello sport, come asserito unico sfogo ed occasione per frequentare gli amici) è conseguenza normale del danno biologico permanente subito (e risarcito), in quanto può affermarsi che chiunque subisca una lesione permanente del 17% non possa più praticare assiduamente attività sportiva, mentre il fatto di essere quotidianamente accompagnato in auto dalla moglie (oltre ad essere ricompreso nella quantificazione del danno temporaneo) appare circostanza per come dedotta priva di conseguenze concrete, avendo l'attore dedotto che entrambi gestivano la medesima pompa di benzina per cui verosimilmente si recavano anche precedentemente sempre insieme a lavoro.
Le spese mediche dimostrate (doc. 10) sono invece pari ad euro .1265,99 (doc. 10), laddove il CTU ha precisato che “Allo stato attuale è impossibile quantificare le spese mediche future in caso si
pagina 4 di 7 sottoponesse ad intervento di protesi articolare del ginocchio. Comunque codesti trattamenti potranno essere completamente eseguiti a carico del SSN con spese irrisorie”.
Con riferimento, infine, al lamentato danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, va premesso che, secondo la giurisprudenza, “l'invalidità permanente, benché concorra a determinare il danno biologico, non comporta necessariamente una diminuzione della capacità di guadagno e, quindi, un danno patrimoniale”, che deve comunque essere provata dal danneggiato (Cass. Civ., sez. Lavoro, 07.03.2018, n.
5385/18) e che “in caso di sinistro stradale, il danneggiato, che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro, deve dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito, nonché l'esistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta” (Cass. Civ., sez. III,
02.03.2018, n. 4930).
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che l'attore non abbia provato alcuna contrazione della sua capacità reddituale come conseguenza del danno subito.
Egli infatti ha prodotto unicamente la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del sinistro (avvenuto nel novembre 2013), senza dimostrare né una successiva contrazione dei propri redditi personali né il nesso di causa di tale contrazione con il sinistro.
Quanto invece alla provata contrazione del fatturato della società con cui il danneggiato Parte_3
gestisce, insieme alla moglie, una pompa di benzina con bar ed autolavaggio, si evidenzia che: a) tale contrazione rappresenta, al massimo, un danno per la società di persone suddetta la quale, come autonomo soggetto di diritto, potrebbe autonomamente chiedere il risarcimento di tale danno di riflesso, laddove invece come detto non è stato allegato e dimostrato che i redditi personali del danneggiato (ancorchè derivanti esclusivamente dai proventi della società) siano effettivamente diminuiti;
b) anche in questo caso, non appare provato il nesso di causa tra la contrazione del fatturato sociale ed il danno subito, non potendosi ciò semplicemente presumere a priori.
La circostanza, accertata dal CTU, per cui “Durante tutto il periodo di ricovero e di carico/protetto
(dal 21.11.2013 al 1.04.2014) non ha certamente potuto lavorare” è assorbita dal danno biologico temporaneo già quantificato, non essendovi prove specifiche di un ulteriore danno patrimoniale per lucro cessante (es. minori guadagni) relativo a quello specifico periodo.
Inoltre, sempre il CTU non è riuscita a quantificare la percentuale di danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto “E' possibile che abbia successivamente potuto dedicarsi almeno parzialmente alle attività di tipo amministrativo che il suo lavoro prevede (…) L'alterazione della funzione statico dinamica dell'arto inferiore rende difficoltoso l'espletamento di quella parte di
pagina 5 di 7 attività lavorative svolte prettamente in ortostasi. Una minima parte dell'attività prevede mansioni di tipo amministrativo, svolgibili anche da seduto. Non è possibile quantificare la riduzione della capacità lavorativa specifica ma è certamente possibile asserire che il lavoro svolto abbia in gran parte carattere usurante. Per età e formazione è impossibile un reimpiego in settori impiegatizi che potrebbero essere esercitati elettivamente da seduto. Si può quindi affermare che la capacità lavorativa attitudinale sia in lavori di tipo operaio generico che rivestirebbero analogamente carattere usurante”.
Nessuna prova è pervenuta da parte attrice in ordine alle effettive mansioni svolte prima e dopo il sinistro dal danneggiato (e delle conseguenze patrimoniali di tale cambiamento) o dell'incidenza e collegamento causale dell'assunzione del sig. , mentre nessuna richiesta risarcitoria ha CP_7
riguardato la perdita della capacità lavorativa generica (comunque assorbita dal mancato riconoscimento della capacità specifica) o la c.d. cenestesi lavorativa (comunque assorbita dal danno biologico liquidato).
In conclusione, dal momento che le cifre che l'assicurazione dovrebbe essere condannata a pagare
(euro 47.520,00 + 13.627,00 + 1-265,99 per un totale di euro 62.412,00) sono inferiori a quelle già percepite dal danneggiato (euro 50.575,00 percepiti dall'assicurazione + euro 13.869,19 percepiti da come espressa ammissione contenuta in citazione, per un totale complessivo di euro 64.444,19), CP_5
le domande attoree in punto di risarcimento vanno respinte.
Le spese del presente giudizio (nei soli confronti dell'assicurazione, non essendosi costituito) CP_1
seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo richiesto nella citazione) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
37/2018.
Per le medesime ragioni gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, sono posti definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2020 R.G., così dispone:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_2
CONDANNA a rifondere a (già Parte_4 Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e cpa come per legge.
pagina 6 di 7 PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
NULLA sulle spese tra l'attore e il convenuto . Controparte_1
Così deciso in Cremona, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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