Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 164
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Vizi relativi all'attività dell'Agente della Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per errore ostativo, avendo rilevato che il ricorso introduttivo riguardava altro contribuente e non vi era stato il deposito dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado

    La Corte di secondo grado conferma la decisione di primo grado, ritenendo insuperabile l'errore ostativo rilevato.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza in ordine alla condanna alle spese di giudizio

    La Corte di secondo grado conferma la sentenza impugnata, rigettando l'appello.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 164
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo