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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO IC, Presidente
ER IN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2725/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
3 e pubblicata il 23/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_2 si riporta agli atti di causa e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Il Dr Nominativo_1 chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 034201990122636000000 notificatogli in data 19/01/2022 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo in parte dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, e in parte dalla Regione Calabria, già pretesi con precedenti cartelle di pagamento notificate al contribuente.
Nel ricorso, il contribuente contestava l'atto e, previa richiesta di sospensione, ne chiedeva l'annullamento sulla base di asseriti vizi riferibili sia all'attività dell'Agente della Riscossione che all'attività dell'Agenzia delle Entrate, precisamente:
Difetto di notifica. Violazione dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973; decadenza dal diritto e prescrizione;
carenza di requisiti formali;
nullità dell'atto;
violazione del diritto di difesa;
decadenza del diritto alla riscossione;
difetto di notifica;
prescrizione del credito azionato;
nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento;
difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si instaurava il procedimento RGR nr. 3461/2022 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza.
In data 26/07/2022, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Cosenza, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
L'Agenzia evidenziava che solo la cartella n.03420120026542970000, contenuta nell'intimazione, riguardava tributi di propria competenza in quanto si trattava di tributi dovuti dal Contribuente a seguito di un controllo ai fini Irpef, effettuato per l'anno d'imposta 2008. Tutte le altre cartelle erano relative a tributi riguardanti la Regione Calabria, Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la legittimità del proprio operato e allegando tutta la documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
Con la sentenza n. 527/2024, sez. 3, pronunciata in data 19/01/2024 e depositata in segreteria in data 23/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria
di primo grado di Cosenza dichiarava inammissibile il ricorso con condanna del contribuente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza n. 527/2024, il Contribuente ha proposto appello per i seguenti motivi:
nullità della sentenza - omessa e/o contraddittorietà della motivazione - travisamento dei fatti - violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - omessa valutazione dei documenti prodotti;
nullità della sentenza in ordine alla condanna alle spese di giudizio;
riproposizione degli elementi in fatto e diritto già esposti in primo grado;
difetto di notifica - violazione dell'art. 36 ter d.p.r. 600/1973 -
decadenza dal diritto e prescrizione;
carenza di requisiti formali - nullità dell'atto - violazione del diritto di difesa;
decadenza del diritto alla riscossione- difetto di notifica;
prescrizione del credito azionato;
nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento - difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
La Sentenza dei Giudici di prime cure merita di essere confermata invero , a ben vedere , soicuramente per una sorta di errore ostativo. I Giudici di prime cure hanno rilavato che il ricorso introduttivo riguardava altro contribuente (.ra Nominativo_2) per cui non v'è stato deposito dell'atto impugnato con conseguentemente inesorabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Quanto rilevato dai
Giudici di prime cure è del tutto insuperabile e quindi non puo' che essre confermato da Questa A.G. .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 200 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO IC, Presidente
ER IN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2725/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
3 e pubblicata il 23/01/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199012263600000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_2 si riporta agli atti di causa e chiede l'accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: Il Dr Nominativo_1 chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 034201990122636000000 notificatogli in data 19/01/2022 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo in parte dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, e in parte dalla Regione Calabria, già pretesi con precedenti cartelle di pagamento notificate al contribuente.
Nel ricorso, il contribuente contestava l'atto e, previa richiesta di sospensione, ne chiedeva l'annullamento sulla base di asseriti vizi riferibili sia all'attività dell'Agente della Riscossione che all'attività dell'Agenzia delle Entrate, precisamente:
Difetto di notifica. Violazione dell'art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973; decadenza dal diritto e prescrizione;
carenza di requisiti formali;
nullità dell'atto;
violazione del diritto di difesa;
decadenza del diritto alla riscossione;
difetto di notifica;
prescrizione del credito azionato;
nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento;
difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Si instaurava il procedimento RGR nr. 3461/2022 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza.
In data 26/07/2022, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Cosenza, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
L'Agenzia evidenziava che solo la cartella n.03420120026542970000, contenuta nell'intimazione, riguardava tributi di propria competenza in quanto si trattava di tributi dovuti dal Contribuente a seguito di un controllo ai fini Irpef, effettuato per l'anno d'imposta 2008. Tutte le altre cartelle erano relative a tributi riguardanti la Regione Calabria, Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la legittimità del proprio operato e allegando tutta la documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
Con la sentenza n. 527/2024, sez. 3, pronunciata in data 19/01/2024 e depositata in segreteria in data 23/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria
di primo grado di Cosenza dichiarava inammissibile il ricorso con condanna del contribuente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza n. 527/2024, il Contribuente ha proposto appello per i seguenti motivi:
nullità della sentenza - omessa e/o contraddittorietà della motivazione - travisamento dei fatti - violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - omessa valutazione dei documenti prodotti;
nullità della sentenza in ordine alla condanna alle spese di giudizio;
riproposizione degli elementi in fatto e diritto già esposti in primo grado;
difetto di notifica - violazione dell'art. 36 ter d.p.r. 600/1973 -
decadenza dal diritto e prescrizione;
carenza di requisiti formali - nullità dell'atto - violazione del diritto di difesa;
decadenza del diritto alla riscossione- difetto di notifica;
prescrizione del credito azionato;
nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento - difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
La Sentenza dei Giudici di prime cure merita di essere confermata invero , a ben vedere , soicuramente per una sorta di errore ostativo. I Giudici di prime cure hanno rilavato che il ricorso introduttivo riguardava altro contribuente (.ra Nominativo_2) per cui non v'è stato deposito dell'atto impugnato con conseguentemente inesorabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Quanto rilevato dai
Giudici di prime cure è del tutto insuperabile e quindi non puo' che essre confermato da Questa A.G. .
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 200 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta