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Ordinanza 10 gennaio 2025
Ordinanza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, ordinanza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1607/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Veronica Vaccaro
visti gli atti, all'esito della riserva formulata all'udienza del 9/1/2025 pronuncia la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1607 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc”, vertente
T R A
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fortunato –
C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
ricorrente
E
(c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via Giulio Romano CP_2
46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F. ); C.F._3
resistente
* * * Rilevato che nelle more del presente procedimento a seguito di visita medica di
[...]
del 18/10/2024 da parte della Commissione per l'invalidità civile sono Parte_1
stati accertati in sede amministrativa i requisiti sanitari richiesti nel presente giudizio (indennità di accompagnamento ed handicap grave), dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
Ancorchè debba valutarsi positivamente il comportamento processuale dell' resistente, come CP_1 affermato e ribadito dalla Corte d'Appello di Roma, l'avvenuto riconoscimento del diritto prima della pronuncia giurisdizionale e dopo la notifica del ricorso, non consente la compensazione delle spese di lite nemmeno parziale (v. C. App. Roma sentenza del 25/1/2021, n. 207; C. App. Roma sentenza 18/10/2023, n. 3652; C. App. Roma, sentenza n. 1847/2024 del 14/5/2024).
In ordine alle spese di lite, dunque, rilevato che a causa del comportamento procedimentale dell' , il ricorrente ha dovuto introdurre il ricorso giurisdizionale, condanna l' – per CP_1 CP_1
soccombenza virtuale- alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario in applicazione dei parametri di cui alla tabella n.
9, scaglione III, di cui al DM 55/2014 e s.m.i. essendo la causa di valore indeterminato che liquida come segue:
Fase di studio: € 992,00 ridotta del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta = € 496,00
Fase introduttiva: € 788,00 ridotta del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta = € 394,00
- Per un totale di € 890,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' , per soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della ricorrente liquidate in 890,00 €, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi alle parti costituite
Velletri, 10 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
dott. ssa Veronica Vaccaro
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Veronica Vaccaro
visti gli atti, all'esito della riserva formulata all'udienza del 9/1/2025 pronuncia la seguente
O R D I N A N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1607 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc”, vertente
T R A
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fortunato –
C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
ricorrente
E
(c.f. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via Giulio Romano CP_2
46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F. ); C.F._3
resistente
* * * Rilevato che nelle more del presente procedimento a seguito di visita medica di
[...]
del 18/10/2024 da parte della Commissione per l'invalidità civile sono Parte_1
stati accertati in sede amministrativa i requisiti sanitari richiesti nel presente giudizio (indennità di accompagnamento ed handicap grave), dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
Ancorchè debba valutarsi positivamente il comportamento processuale dell' resistente, come CP_1 affermato e ribadito dalla Corte d'Appello di Roma, l'avvenuto riconoscimento del diritto prima della pronuncia giurisdizionale e dopo la notifica del ricorso, non consente la compensazione delle spese di lite nemmeno parziale (v. C. App. Roma sentenza del 25/1/2021, n. 207; C. App. Roma sentenza 18/10/2023, n. 3652; C. App. Roma, sentenza n. 1847/2024 del 14/5/2024).
In ordine alle spese di lite, dunque, rilevato che a causa del comportamento procedimentale dell' , il ricorrente ha dovuto introdurre il ricorso giurisdizionale, condanna l' – per CP_1 CP_1
soccombenza virtuale- alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario in applicazione dei parametri di cui alla tabella n.
9, scaglione III, di cui al DM 55/2014 e s.m.i. essendo la causa di valore indeterminato che liquida come segue:
Fase di studio: € 992,00 ridotta del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta = € 496,00
Fase introduttiva: € 788,00 ridotta del 50% per la non difficoltà dell'attività svolta = € 394,00
- Per un totale di € 890,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' , per soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della ricorrente liquidate in 890,00 €, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi alle parti costituite
Velletri, 10 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
dott. ssa Veronica Vaccaro