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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI L' AQUILA
La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel.est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1259/2021 R.G., posta in deliberazione nella
Camera di Consiglio da remoto del 23.09.2025 e vertente
TRA
quale cessionario del credito, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Nino Nigro;
APPELLANTE
E
, nella qualità di erede di , CP_1 Persona_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Dario Alterio e dall'Avv.
Nino Nigro;
APPELLANTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Tiziana Ruzza;
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
706/2021, pubblicata il 27.10.2021, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si cfr. atti di tutte le parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, nella CP_1
qualità di coniuge erede dell'Ing. , proponeva appello avverso la Persona_1
sentenza n. 706/2021 pubblicata in data 27.10.21, emessa dal Tribunale di
L'Aquila, con la quale quest'ultimo aveva accolto l'opposizione dell'
[...]
(di seguito Controparte_3
solo ) e revocato il decreto ingiuntivo n. 568/2017 emesso in favore CP_2 dell' per l'importo di € 108.797,53, oltre spese e onorari, per compensi in Per_1 favore dell'ingegnere.
Nell'appello la censurava l'erronea interpretazione ed applicazione da CP_1 parte del primo giudice della normativa di riferimento, nonchè l'erronea valutazione ed interpretazione della documentazione probatoria depositata nel fascicolo monitorio. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione avanzata in primo grado dall' e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le CP_2
spese di lite.
Si costituiva in appello l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di trattazione al 22.03.2022, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2022, udienza che veniva rinviata d'ufficio al 28.03.2023.
Con istanza del 19.02.2023 l'Avv. comunicava l'intervenuto decesso Per_1
della propria Assistita Sig.ra e chiedeva che venisse dichiarata CP_1
l'interruzione del procedimento.
2 In data 03.04.2023, all'esito della camera di consiglio da remoto del 28.03.2023, il processo veniva interrotto.
In data 02.07.2023 il giudizio veniva riassunto da - Parte_1
cessionario del credito azionato dalla - con deposito del ricorso presso la CP_1
cancelleria della Corte, e veniva fissata dalla Corte l'udienza del 26.09.2023, udienza rinviata successivamente al 28.11.2023.
Trattenuta la causa in decisione la Corte, con decreto del Presidente della
Sezione Civile del 22.10.2024, rimetteva la causa in istruttoria assegnando la stessa ad altro consigliere relatore e rinviando all'udienza del 26.11.2024, anch'essa tenutasi, come tutte le precedenti, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Rilevato il deposito della citazione in riassunzione nei termini ma la non avvenuta notifica dell'atto all' , la Corte rimetteva la causa in istruttoria e, ai CP_2 sensi dell'art. 291 c.p.c., concedeva al riassumente termine Parte_1
fino al 11.07.2025 per la notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza.
Rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025, udienza da tenersi in forma telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con nota del 16.07.2025 il difensore di chiedeva di essere Parte_1
nuovamente rimesso in termini per la notifica adducendo di avere indicato come domicilio digitale l'indirizzo pec: e di non essere Email_1
stata l'ordinanza del 04.04.2025 sopra cit. comunicata dalla cancelleria all'indirizzo pec indicato. Pertanto – concludeva nell'istanza - il ricorso in riassunzione e l'ordinanza del 04.04.2025, non venivano notificati a controparte nel termine fissato dell'11.07.2025.
All'esito delle verifiche effettuate e della regolare comunicazione dell'ordinanza del 04.04.2025 effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo pec dell'Avv. Nino Nigro
3 in data 09.04.2025, la Corte ritiene di non poter concedere altro termine per la notifica considerata la perentorietà del termine già assegnato e la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 153 c.p.c. e ritiene che debba pronunciarsi l'estinzione del processo de quo: estinzione che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza trattandosi di provvedimento adottato da un giudice collegiale, non soggetto a reclamo e idoneo a definire il processo (Cass. 3/9/2015,
n. 17522; Cass. 7/10/2011, n. 20631; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 4/8/2015, n.
16358, che ha cassato un'ordinanza di questa Corte che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza in una controversia di lavoro, avente ad oggetto differenze retributive).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell' art. 310, ult. co. c.p.c..
Nonostante l'atto di citazione in appello sia stato proposto dopo il 31 gennaio
2013, non si applica l' art. 1, 17° co. L. n. 228/2012, che ha modificato l'art. 13
D.P.R. n. 115/2002, inserendovi il comma 1 quater, in forza del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l' ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis art. cit., trattandosi di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. 30/9/2015, n. 19560).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo di cui al n. R.G. 1259/2021;
2) pone le spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 23.09.2025.
Il Cons.Rel.Est. Dott. Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott. Barbara Del Bono
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI L' AQUILA
La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel.est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1259/2021 R.G., posta in deliberazione nella
Camera di Consiglio da remoto del 23.09.2025 e vertente
TRA
quale cessionario del credito, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Nino Nigro;
APPELLANTE
E
, nella qualità di erede di , CP_1 Persona_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Dario Alterio e dall'Avv.
Nino Nigro;
APPELLANTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Tiziana Ruzza;
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
706/2021, pubblicata il 27.10.2021, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si cfr. atti di tutte le parti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, nella CP_1
qualità di coniuge erede dell'Ing. , proponeva appello avverso la Persona_1
sentenza n. 706/2021 pubblicata in data 27.10.21, emessa dal Tribunale di
L'Aquila, con la quale quest'ultimo aveva accolto l'opposizione dell'
[...]
(di seguito Controparte_3
solo ) e revocato il decreto ingiuntivo n. 568/2017 emesso in favore CP_2 dell' per l'importo di € 108.797,53, oltre spese e onorari, per compensi in Per_1 favore dell'ingegnere.
Nell'appello la censurava l'erronea interpretazione ed applicazione da CP_1 parte del primo giudice della normativa di riferimento, nonchè l'erronea valutazione ed interpretazione della documentazione probatoria depositata nel fascicolo monitorio. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione avanzata in primo grado dall' e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le CP_2
spese di lite.
Si costituiva in appello l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di trattazione al 22.03.2022, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2022, udienza che veniva rinviata d'ufficio al 28.03.2023.
Con istanza del 19.02.2023 l'Avv. comunicava l'intervenuto decesso Per_1
della propria Assistita Sig.ra e chiedeva che venisse dichiarata CP_1
l'interruzione del procedimento.
2 In data 03.04.2023, all'esito della camera di consiglio da remoto del 28.03.2023, il processo veniva interrotto.
In data 02.07.2023 il giudizio veniva riassunto da - Parte_1
cessionario del credito azionato dalla - con deposito del ricorso presso la CP_1
cancelleria della Corte, e veniva fissata dalla Corte l'udienza del 26.09.2023, udienza rinviata successivamente al 28.11.2023.
Trattenuta la causa in decisione la Corte, con decreto del Presidente della
Sezione Civile del 22.10.2024, rimetteva la causa in istruttoria assegnando la stessa ad altro consigliere relatore e rinviando all'udienza del 26.11.2024, anch'essa tenutasi, come tutte le precedenti, con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Rilevato il deposito della citazione in riassunzione nei termini ma la non avvenuta notifica dell'atto all' , la Corte rimetteva la causa in istruttoria e, ai CP_2 sensi dell'art. 291 c.p.c., concedeva al riassumente termine Parte_1
fino al 11.07.2025 per la notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza.
Rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025, udienza da tenersi in forma telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con nota del 16.07.2025 il difensore di chiedeva di essere Parte_1
nuovamente rimesso in termini per la notifica adducendo di avere indicato come domicilio digitale l'indirizzo pec: e di non essere Email_1
stata l'ordinanza del 04.04.2025 sopra cit. comunicata dalla cancelleria all'indirizzo pec indicato. Pertanto – concludeva nell'istanza - il ricorso in riassunzione e l'ordinanza del 04.04.2025, non venivano notificati a controparte nel termine fissato dell'11.07.2025.
All'esito delle verifiche effettuate e della regolare comunicazione dell'ordinanza del 04.04.2025 effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo pec dell'Avv. Nino Nigro
3 in data 09.04.2025, la Corte ritiene di non poter concedere altro termine per la notifica considerata la perentorietà del termine già assegnato e la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 153 c.p.c. e ritiene che debba pronunciarsi l'estinzione del processo de quo: estinzione che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza trattandosi di provvedimento adottato da un giudice collegiale, non soggetto a reclamo e idoneo a definire il processo (Cass. 3/9/2015,
n. 17522; Cass. 7/10/2011, n. 20631; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 4/8/2015, n.
16358, che ha cassato un'ordinanza di questa Corte che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza in una controversia di lavoro, avente ad oggetto differenze retributive).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell' art. 310, ult. co. c.p.c..
Nonostante l'atto di citazione in appello sia stato proposto dopo il 31 gennaio
2013, non si applica l' art. 1, 17° co. L. n. 228/2012, che ha modificato l'art. 13
D.P.R. n. 115/2002, inserendovi il comma 1 quater, in forza del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l' ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis art. cit., trattandosi di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. 30/9/2015, n. 19560).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo di cui al n. R.G. 1259/2021;
2) pone le spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 23.09.2025.
Il Cons.Rel.Est. Dott. Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott. Barbara Del Bono
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