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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22466/2024: tra con l'avv. Parte_1 Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MALPICA Controparte_1
C
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: Altre ipotesi CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1- Rilevato che con ricorso depositato il 10.06.2024 l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 097 20 000 notificata via pec in data 21 maggio 2024 chiamando in giudizio l' quale ente Controparte_2 di riscossione e quale ente Controparte_3
-Ha dedotto ch seguenti cartelle esattoriali:
1. n. 097 2011 0241233561 000 asserita come notificata il 4 7 2012 – importo 603,46 €;
2.n. 097 2013 0097830456 000 asserita come notificata il 8 2 2013 – importo 4.703,33 €;
3.n. 097 2014 0003887604 000 asserita come notificata il 9 6 2014 – importo 5.663,93 €;
4.n. 097 2014 0292266751 000 asserita come notificata il 16 4 2015 – importo 9.245,43 €
5.n. 097 2016 0001743916 000 asserita come notificata il 17 3 2016 – importo 1.907,45 €;
6.n. 097 2016 0219030934 000 asserita come notificata il 19 1 2017 – importo 7.140,82 €
7.n. 097 2017 02638672271 000 asserita come notificata il 25 1 2018 importo € 1.892,29
8.n. 097 2020 0028217001 000 asserita come notificata il 22 2 2019 importo 15.018,21 €;
9.n. 097 2021 0017857079 000 asserita come notificata il 7 6 2022 – importo 9.683,86 €;
10.n. 097 2022 00038111133 000 asserita come notificata il 5 10 2022 importo 4.039,82 € per l'importo totale di € 65.941,63, di cui insoluto € 50.402,20 oltre accessori di riscossione.
- Ha eccepito in via preliminare 1) vizi dell'intimazione che non sarebbe stata redatta secondo il modello;
2) vizi della notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento opposta;
Nel merito ha dedotto che la non ha diritto di trattenere le somme CP_1 versate dal ricorrente al mo a cancellazione dall'albo e/o di non corrisponderle sotto forma di pensione. In caso di rigetto ha chiesto la compensazione delle spese di lite per gravi motivi di salute. Ha concluso chiedendo Voglia l'Ecc.mo Tribunale adita, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione - anche inaudita altera parte – dell'efficacia esecutiva del titolo o dell'esecuzione se nel frattempo principiata:
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare inesistente il diritto di controparte a procedere all'esecuzione per le somme indicate nell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi di cui al presente atto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o la nullità assoluta o la nullità della notifica delle cartelle sottostanti all'intimazione, di conseguenza dichiarare la tardività del ruolo, decaduti i termini di notifica degli cartella e l'avvenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito contenuto nelle cartelle;
- in merito alla restituzione dei contributi, accertare e dichiarare:
1) che nulla è dovuto sulla base dell'intimazione impugnata.
2) il diritto di non versare i contributi richiesti da CF per:
➢ la violazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione;
➢ la violazione del principio di eguaglianza tra i cittadini, di cui all'articolo 3 della Costituzione;
➢ la violazione dei principi di correttezza e buona fede sulla base dei quali non si può modificare stravolgendolo un contratto (o impegno) tra le parti (a prescindere dalla motivazione, ma che ha indotto una di esse a svolgere una professione invece che un'altra);
➢ il principio per il quale è possibile l'eccezione di inadempimento, in quanto la CF si rifiuta di restituire i contributi soggettivi al momento della cancellazione se non si è raggiunto il requisito pensionistico, o comunque la restituzione degli stessi sotto forma pensionistica e quindi è giusto non versare i contributi, se non altro per palese sproporzione delle prestazioni;
➢ il principio per il quale non ha senso pagare dei contributi sapendo che in ogni caso non verranno restituiti sotto nessuna forma rendendo le reciproche prestazioni assolutamente sproporzionate;
➢ la violazione del diritto quesito essendo la delibera del Comitato dei Delegati, successiva al momento di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma. 3) illegittimo il regolamento della CF e disapplicarlo, nella parte in cui prevede che i contributi soggettivi versati, compresi tra quelli versati in allegato 23, non vengano restituiti sotto forma di pensione o su richiesta al momento della necessaria cancellazione.
- in via gradata, in eventuale accoglimento parziale del ricorso, dichiarare il diritto di controparte ad agire coattivamente per le sole somme ritenute di giustizia, escluse tutte le somme riferibili a cartelle della cui esistenza non sia data prova o la cui notificazione risulterà non avvenuta o avvenuta ma affetta da vizi di giuridica inesistenza o nullità;
- in ogni caso dichiarare illegittima, inefficace ed annullare l'intimazione di pagamento impugnata per i motivi sopra esposti, integralmente o per la parte che non risulti preceduta da valida notifica dele cartelle. Con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario e oneri di legge.
Rilevato che si è costituita in giudizio in data 11.09.2024 Controparte_4
che ha rilevato in via preliminare la violazione del pr
[...] ento alle cartelle nn. 09720110241233561000, 09720130097830456000, 09720140003887604000, 09720140292266751000, 09720160001743916000 e 09720160219030934000 che risultano essere già state impugnate con altro ricorso depositato presso il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro (All.2, pagg. 5-6), RG 18798/2018, Giudice Dott. Umberto Buonassisi, concluso con la Sentenza di rigetto n. 7698/2018, pubblicata il 16/10/2018 (All.3). La sentenza non è stata appellata e su di essa si è formato il giudicato, divenendo definitiva. Quanto alle altre eccezioni formulate nell'atto di opposizione ha rilevato che relativamente alle cartelle mai impugnate precedentemente, esse sono state regolarmente notificate, come da referti di notificazione ed estratto di ruolo (All.4) allegati ed in particolare: la cartella di pagamento n. 097 2017 0263867227000 veniva notificata a mezzo PEC il giorno 25/01/2018 alle ore 10:01:38 all'indirizzo " (All.5); Email_1
28217001000 veniva notificata a mezzo PEC il giorno 22/02/2020 alle ore 14:52:24 all'indirizzo " (All.6); Email_1
17857079000 veniva notificata a mezzo PEC il giorno 07/06/2022 alle ore 08:01:58 all'indirizzo " (All.7); Email_1
4) la cartella di pagamento n. 097 2014 0292266751000 veniva notificata a mezzo PEC il giorno 05/10/2022 alle ore 08:07:11 all'indirizzo " (All.8). Email_1
- oltre che l'inammissibilità di tutte le censure ed eccezioni, in quanto tardivamente proposta, atteso che avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle - anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha rilevato la correttezza di tutte le notifiche. Ha contestato nel merito l'opposizione e ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e rigettare tutte le eccezioni per i motivi sopra esposti e confermare l'intimazione impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” In data 11.10.2024 si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_5
che rilevato in via preliminare la ta
[...]
e, a cui consegue l'inammissibilità della stessa, avendo il professionista impugnato la cartella esattoriale opposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della stessa previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999. Ha rilevato inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per quello che concerne qualsiasi vizio della procedura di riscossione. Ha dedotto la ritualità delle notifiche a mezzo pec richiamando norme di legge e giurisprudenza;
ha contestato nel merito l'opposizione chiedendo il rigetto integrale. In ogni caso a prescindere dalla notifica di qualsivoglia atto da parte del Concessionario, non risulterebbe decorso alcun termine di prescrizione per i crediti della iscritti nei ruoli impugnati essendo state le cartelle relative ai ruoli CP_1
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 notificate rispettivamente in data 04/07/2012, 08/02/2013, 09/06/2014, 16/04/2015, 17/03/2016, 18/01/2017, 25/01/2018, 22/02/2020, 07/06/2022 e 05/10/2022, ossia entro il quinquennio ovvero successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/12 (3.02.2013), con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale dalla stessa previsto, il detto termine di prescrizione, alla data di notifica del provvedimento impugnato (21.05.2024), non risulta decorso. Ha inoltre precisato che il detto termine di prescrizione non risulta decorso neanche con riferimento ai ruoli 2011, 2012 e 2013, in quanto la ha comunicato all'Avv. CP_1 gli insoluti presenti nei detti ruoli, richiedendo agamento, con note pec Pt_1 al professionista in data 28/11/2018 (all.ti 18 e 19). Ha spiegato domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle eccezioni relative ai vizi della procedura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e delle sottese cartelle, chiedendo l'accertamento del credito della e la CP_1 condanna del ricorrente al pagamento diretto alla delle somme iscritte nei ruoli in contestazione, per CP_1
l'importo di € 65.941,73 , oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, nella misura del 2,75% annuo ovvero al tasso legale se superiore (pertanto dall'1/01/2023 al 31/12/2023 la misura annua sarà del 5%), dalla data del dovuto al saldo e ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione - In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio n. R.G. 8950/2024, promosso dall'odierno ricorrente avverso il ruolo 2023 di competenza della Cassa per le medesime ragioni di cui al presente ricorso, pendente innanzi a codesto Ill.mo Giudice, la cui udienza è parimenti fissata per il 22.10.2024, - Sempre - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande dell'attore per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_1 contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
- nel merito, rigettare l'opposizione come proposta dal ricorrente, confermando l'atto opposto per l'importo insoluto di Euro € 50.402,20, oltre interessi così come richiesto dall' Controparte_4
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e delle sottese cartelle, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla delle somme iscritte nei ruoli Pt_1 CP_1 impugnati, per un t 65.941,63, oltre interessi e legge n. 576/80, nella misura del 2,75% annuo ovvero al tasso legale se superiore (pertanto dall'1/01/2023 al 31/12/2023 la misura sarà del 5% annuo), dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. A seguito di fissazione di udienza le parti hanno prodotto memorie avverso la domanda riconvenzionale. La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza ai dell'art. 127 ter c.p.c. previa acquisizione di note difensive e di trattazione scritta.
-2- Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. Innanzitutto “il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella ... contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99). Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). La legge individua il contraddittore di tale opposizione nell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.l.vo n. 46/99). L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Si rammenta che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Delineata la ripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente - coerentemente con il principio della domanda - la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. In ipotesi chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie. Alla stregua dei rilievi che precedono devono essere partitamente esaminate le censure poste nell'unico atto di opposizione.
-3- È appena il caso di evidenziare l'ininfluenza, ai fini della decisione, dei vizi relativi all'intimazione di pagamento, tra i quali la ritualità della notifica, essendo l'atto impugnato un mero atto endoprocedimentale estraneo al thema decidendum in quanto successivo all'emissione e alla notifica dei titoli esecutivi (cartelle di pagamento) e che non interferisce nella sequenza del procedimento esattoriale che ha condotto all'emissione del provvedimento oggetto di impugnazione. Con riferimento ai vizi relativi alla notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato si precisa che la disciplina della notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento è dettata dall'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973 che recita: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La norma prevede che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi e questo al fine di assicurare la riconducibilità dell'indirizzo al soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve giungere l'atto trasmesso con la notifica, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della pec per il quale non è prescritto che debba necessariamente essere inserito in pubblici registri o elenchi. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6015/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023, ha riconosciuto la validità della notifica, ad opera dell'Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA affermando il seguente principio di diritto: In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. Nel caso in esame non è stato prospettato alcun pregiudiziale sostanziale al diritto di difesa. Quanto al destinatario più di recente la Corte di Cassazione con sentenza del 22/01/2025, n.1615 ha affermato che L'indirizzo risultante dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art.
3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (nella specie, la Corte ha chiarito che la notifica della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tramite la PEC professionale, precedentemente attivata per l'attività medica, doveva ritenersi valida).
-4- In via assorbente rispetto ad ogni altra questione, anche di merito sollevata dalle parti, deve essere rilevato che l'intimazione di pagamento qui opposta è relativa alla iscrizione a ruolo di contributi dovuti alla convenuta contenuti nelle cartelle ivi indicate che, CP_1 come risulta dall'estratto di r resente sul sito internet del Concessionario (all. 5) per la riscossione risultano essere state notificate, rispettivamente, in data 04/07/2012, 08/02/2013, 09/06/2014, 16/04/2015, 17/03/2016, 18/01/2017, 25/01/2018, 22/02/2020, 07/06/2022 e 05/10/2022 ogni eccezione relativa al merito della pretesa iscritta nei detti ruoli dovrà essere dichiarata inammissibile e, in particolare, per quanto riguarda l'eccezione relativa al decorso del termine di prescrizione potrà essere valutata unicamente con riferimento al periodo successivo alla notifica delle dette cartelle. La ha in ogni caso prodotto tutti gli atti Controparte_3 Controparte_1 inte i:
- per quanto riguarda la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2005, i cui dati reddituali sono stati comunicati dal professionista in data 11/09/2006 (all.4 della memoria), si osserva che la ha provveduto a contestare contributiva CP_1 con la nota a/r del 20/10/2010 (all. memoria) cui il professionista ha dato riscontro presentando, in data 2/01/2011 (all.7 della memoria) domanda di rateazione;
successivamente il termine di prescrizione, divenuto decennale, non essendo ancora decorso il quinquennio alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, è stato interrotto con la nota pec ricevuta dall'interessato il 28/11/2018 (all.18 della memoria). Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i cui dati reddituali sono stati dichiarati rispettivamente in data 23/09/2008, 30/07/2009 e 30/11/2010 (all.4 della memoria, ossia nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la ne ha richiesto il pagamento dapprima con CP_1 nota a.r., ricevuta dall'Avv. ata 27/02/2012 (all. 8 della memoria di Pt_1 costituzione), cui il profession ta riscontro presentando istanza di rateazione in data 10/04/2012 (all.9 della memoria di costituzione) e, successivamente, ha interrotto la prescrizione con le note pec ricevute dal professionista in data 28/11/2018 e 26/11/2019 (all.ti 18 e 19 della memoria di costituzione). Per quanto riguarda la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2010, i cui dati reddituali sono stati dichiarati in data 30/09/2011 (all.4 della memoria di costituzione) (ossia nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la ne ha CP_1 richiesto il pagamento con nota a.r., ricevuta dall'Avv. in data 11/ 14 (all. Pt_1
10 della memoria di costituzione), cui il professionista dava riscontro presentando istanza di rateazione in data 1/03/2014, (all.11 della memoria di costituzione) e, successivamente, la ha interrotto la prescrizione con nota pec, ricevuta dal CP_1 professionista in data /2019 (all. 19 della memoria di costituzione). Per quanto riguarda la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2011, i cui dati reddituali sono stati dichiarati in data 07/12/2012 (all, 4 della memoria ossia nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la ne ha richiesto il pagamento CP_1 con nota a.r., ricevuta dall'Avv. in data 13/01/2016 (all. 12 della memoria di Pt_1 costituzione) e, successivament ota pec, ricevuta dal professionista in data 28/11/2018 (all. 18 della memoria di costituzione). Per quanto riguarda la contribuzione minima e di maternità degli anni 2012 e 2013, i cui termini di pagamento erano tutti successivi al 28/02/2012 (ossia con scadenza nel quinquennio antecedente ovvero successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la ha CP_1 provveduto all'iscrizione nel ruolo 2014, i cui insoluti sono stati richiesti con ec, ricevuta dall'Avv. in data 26/11/2019 (all. 19 della memoria di costituzione). Pt_1
Per quanto riguar tribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2013 e 2014, i cui dati reddituali sono stati dichiarati rispettivamente in data 30/09/2013, 30/07/2014 e 30/09/2015 (all.4, ossia successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la ne ha richiesto il pagamento con le note pec ricevute dall'Avv. in data CP_1 Pt_1
/2018 e 19/12/2019 (all.ti 18 e 19 della memoria di costituzione). Per quanto riguarda la contribuzione minima e di maternità dell'anno 2015, i cui termini di pagamento erano tutti successivi al 28/02/2015 (ossia con scadenza successiva all'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la ne ha richiesto il pagamento con nota pec ricevuta CP_1 dall'Avv. in data 2 018 (all. 15 della memoria di costituzione). Pt_1 Per quanto riguarda, infine, la contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2019, i cui dati reddituali sono stati dichiarati in data 28/12/2020, (all.4 ossia successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale), la a seguito della scelta operata dal CP_1 professionista con nota del 31/03/2021 7 della memoria di costituzione), ha provveduto all'iscrizione nel ruolo 2021 (all. 5 della memoria di costituzione). Parimenti, per quanto riguarda la sanzione dichiarativa relativa all'anno 2017, anno per il quale il termine di invio della dichiarazione scadeva in data 1.10.2018, la ne ha CP_1 richiesto il pagamento con nota pec, ricevuta dall'Avv. in data 26 1 (all. Pt_1
20 della memoria di costituzione). Da quanto detto e documentato è palese che nessun termine di prescrizione si è verificato neppure con riferimento al periodo successivo alla notifica delle dette cartelle.
-5- Con motivazione concorrente si osserva, peraltro, che, avverso parte delle cartelle contenute nell'atto qui impugnato l'avv. aveva già proposto rituale opposizione Pt_1 conclusa con la sentenza n. 7698/2018 ta il 16/10/2018 (All.3 della comparsa di costituzione e risposta emessa dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro ( RG CP_6
18798/2018) con la quale è stata respinta l'opposizione Sentenza. La sentenza non è stata appellata e su di essa si è formato il giudicato, divenendo definitiva con conseguente irretrattabilità non solo delle questioni specificamente dedotte ma anche di tutte quelle allora deducibili e che risultano qui riprodotte. Di conseguenza risulta essere definitivo l'accertamento in essa contenuto relativo alla legittimità della pretesa contributiva contenuta nelle cartelle allora impugnate e oggi riproposta con l'intimazione di pagamento qui opposta. Per tutto quanto esposto, l'opposizione non merita pertanto accoglimento con assorbimento di tutte le altre questioni, anche di merito, prospettate dalle parti. Le spese, in assenza di ragioni di diritto che ne escludano la debenza, seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 097 2024 90611077960 000 notificata via pec in data 21 maggio 2024 Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.200,00 Pt_1 oltre 15% per s ettarie in favore di ciascuna delle parti con distrazione nei confronti dell'avv. Giuseppe Diaco dichiaratosi antistatario.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice
Tiziana Orru