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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/09/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. EP Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1411 dell'anno 2024 R.C.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA il 12/04/1954), rappresentata e difesa dall'avv. TOMASELLO VIRGILIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
PROLUNGAMENTO ASCHENEZ N.42, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 C.F._2
CALABRIA l'01/09/1949), rappresentato e difeso dall'avv. IARIA GIUSEPPINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in MELITO DI PORTO SALVO (RC), VIA ROMA N.
50, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -letto il ricorso, depositato il 29.05.2024, con il quale si chiede la separazione personale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria l'01.12.1983, proponendosi contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio;
-letta la comparsa di costituzione depositata dal resistente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria l'01.12.1983 dal quale sono nati due figli, EP (20.11.1973) e Per_1
(10.09.1980), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 07.06.2024 il quale ha espresso il parere in data 09.07.2024;
-considerato che all'udienza del 24.10.2024 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa:
“a) verserà a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente CP_1 una somma pari a € 125,00 mensili, da versarsi su Iban, che sarà indicato dalla ricorrente entro il 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
b) le parti rinunciano alle rispettive richieste di addebito e alle residue domande”.
-rilevato che le parti alla medesima udienza hanno aderito alla suddetta proposta e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale alle condizioni sopra riportate, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
-letta la sentenza parziale di separazione personale consensuale n. 1511/2024 del
04.11.2024, pubbl. il 06.11.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 06.11.2024;
-considerato che con ordinanza del 06.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, fissandosi l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.07.2024;
-rilevato che, mediante il deposito di rispettive note scritte in sostituzione di udienza,
ha revocato il consenso alla domanda di divorzio congiunto alla quale Parte_1 aveva aderito, mentre ha preso atto di quanto esposto da controparte;
CP_1
-considerato che con ordinanza del 18.07.2025 il Giudice delegato, ritenuta la necessità che parte resistente prendesse posizione in merito alla predetta revoca del consenso di controparte dichiarando se intendesse o meno revocare il proprio consenso prestato, ha fissato all'uopo nuovo termine alle parti ex art. 127ter c.p.c. fino al 24.09.2025 ore 10:00 per il deposito di note sostitutive d'udienza;
-preso atto che con note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 13.08.2025 parte resistente ha dichiarato di non revocare il consenso prestato e ha chiesto, pertanto, la prosecuzione del giudizio;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-rammentato che, in tema di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi successivamente all'istanza congiunta di divorzio, la Suprema Corte ha già da tempo statuito che questa “non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con
l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 - 1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 - 01); secondo l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi, a meno che la domanda non sia frutto di errore, violenza o dolo” (v. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ord. (data ud. 09/03/2021) 07/07/2021, n. 19348 e cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez.
VI-1, ordinanza 24/07/2018 n° 19540, nonché Cass. Civ. Sez. 6 del 13.02.2018 n. 10463;
Tribunale di Milano, Sez. IX civile, sentenza 18 dicembre 2024);
-considerato, alla luce dei principi testé enunciati, che la revoca del consenso di
[...]
non ha effetto e, dunque, rimane salvo l'iter processuale consensuale, non Parte_1 ravvisandosi alcun vizio del consenso (nemmeno allegato); -ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970
n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge
06.03.1987 n.74, così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria l'01.12.1983 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 101, parte I, u. 1, anno 198, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata ed accettata dalle parti all'udienza del
24.10.2024:
“a) assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari a € 125,00 mensili, da versarsi su Iban, che sarà indicato dalla ricorrente;
b) le parti rinunciano alle rispettive richieste di addebito e alle residue domande.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. EP Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. EP Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1411 dell'anno 2024 R.C.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA il 12/04/1954), rappresentata e difesa dall'avv. TOMASELLO VIRGILIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA,
PROLUNGAMENTO ASCHENEZ N.42, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 C.F._2
CALABRIA l'01/09/1949), rappresentato e difeso dall'avv. IARIA GIUSEPPINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in MELITO DI PORTO SALVO (RC), VIA ROMA N.
50, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -letto il ricorso, depositato il 29.05.2024, con il quale si chiede la separazione personale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria l'01.12.1983, proponendosi contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio;
-letta la comparsa di costituzione depositata dal resistente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria l'01.12.1983 dal quale sono nati due figli, EP (20.11.1973) e Per_1
(10.09.1980), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 07.06.2024 il quale ha espresso il parere in data 09.07.2024;
-considerato che all'udienza del 24.10.2024 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa:
“a) verserà a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente CP_1 una somma pari a € 125,00 mensili, da versarsi su Iban, che sarà indicato dalla ricorrente entro il 5 del mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
b) le parti rinunciano alle rispettive richieste di addebito e alle residue domande”.
-rilevato che le parti alla medesima udienza hanno aderito alla suddetta proposta e, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale alle condizioni sopra riportate, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
-letta la sentenza parziale di separazione personale consensuale n. 1511/2024 del
04.11.2024, pubbl. il 06.11.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 06.11.2024;
-considerato che con ordinanza del 06.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio, fissandosi l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 03.07.2024;
-rilevato che, mediante il deposito di rispettive note scritte in sostituzione di udienza,
ha revocato il consenso alla domanda di divorzio congiunto alla quale Parte_1 aveva aderito, mentre ha preso atto di quanto esposto da controparte;
CP_1
-considerato che con ordinanza del 18.07.2025 il Giudice delegato, ritenuta la necessità che parte resistente prendesse posizione in merito alla predetta revoca del consenso di controparte dichiarando se intendesse o meno revocare il proprio consenso prestato, ha fissato all'uopo nuovo termine alle parti ex art. 127ter c.p.c. fino al 24.09.2025 ore 10:00 per il deposito di note sostitutive d'udienza;
-preso atto che con note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 13.08.2025 parte resistente ha dichiarato di non revocare il consenso prestato e ha chiesto, pertanto, la prosecuzione del giudizio;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-rammentato che, in tema di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi successivamente all'istanza congiunta di divorzio, la Suprema Corte ha già da tempo statuito che questa “non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con
l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 - 1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 - 01); secondo l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi, a meno che la domanda non sia frutto di errore, violenza o dolo” (v. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ord. (data ud. 09/03/2021) 07/07/2021, n. 19348 e cfr., fra le altre, Cassazione civile, sez.
VI-1, ordinanza 24/07/2018 n° 19540, nonché Cass. Civ. Sez. 6 del 13.02.2018 n. 10463;
Tribunale di Milano, Sez. IX civile, sentenza 18 dicembre 2024);
-considerato, alla luce dei principi testé enunciati, che la revoca del consenso di
[...]
non ha effetto e, dunque, rimane salvo l'iter processuale consensuale, non Parte_1 ravvisandosi alcun vizio del consenso (nemmeno allegato); -ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970
n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge
06.03.1987 n.74, così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria l'01.12.1983 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 101, parte I, u. 1, anno 198, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata ed accettata dalle parti all'udienza del
24.10.2024:
“a) assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari a € 125,00 mensili, da versarsi su Iban, che sarà indicato dalla ricorrente;
b) le parti rinunciano alle rispettive richieste di addebito e alle residue domande.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 29.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. EP Campagna