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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 2624/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
,nato a [...], il [...] ed ivi residente, in Via Aulla, n. 9 (Cod. Parte_1
Fisc. , C.F._1
e
, nata a [...], il [...] ed ivi residente, in via Aulla n. 9 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Perfetti, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via Ghirlanda n. 14 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota del 19.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.11.2024, e , Parte_2 CP_1 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in Massa, il giorno 03.09.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2008, al n.
73, Parte I, serie A;
che dalla loro unione sono nate, rispettivamente il 19.02.2000 ed il 04.12.2001, le
Per Per_ figlie e , entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
2 che il rapporto coniugale, negli ultimi anni, si è deteriorato, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente reciproca volontà addivenire alla separazione consensuale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza di prima comparizione.
Il P.M., con propria nota in data 19.12.2024, ha apposto il proprio visto, senza spiegare intervento.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente.
Le condizioni di separazione concordate e trascritte in ricorso, ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, risultano conformi alla legge, attenendo a diritti disponibili delle parti, in riferimento ai rapporti economici tra le stesse e, con riguardo alla contribuzione ordinaria (e diretta) al mantenimento delle due figlie, conviventi con il padre, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con compartecipazione di entrambi i genitori (nella misura del 50%) alle spese straordinarie relative alle medesime - aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali delle parti (ex artt. 148 e 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura (costitutiva necessaria) della presente pronuncia e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
3 OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , generalizzati Parte_2 CP_1
come in epigrafe, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in Massa, il giorno 03.09.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2008, al n. 73, Parte I, serie A, alle condizioni di cui in ricorso e ribadite nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che di seguito si trascrivono:
I. I Signori e vivranno separati ed entrambi liberi di fissare Parte_2 CP_1
ove lo ritengano più opportuno la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi i relativi cambiamenti.
2. L'immobile dove i ricorrenti hanno fissato la residenza della famiglia rimarrà nella disponibilità del Sig. che lo occuperà unitamente alle figlie, Pt_2
assumendosi per intero i costi di gestione. La Sig.ra trasferirà altrove la CP_1
propria residenza.
Per Per_
4. Le spese per il mantenimento ordinario di e graveranno sui genitori, nella misura del 50% ciascuno, gli importi necessari alla copertura delle predette spese saranno corrisposti da ciascun genitore direttamente alle figlie, sino al raggiungimento da parte di queste ultime dell'indipendenza economica.
5. Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie alle loro figlie, così come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra Presidente del Tribunale di Massa e Ordine degli Avvocati in data
19.07.2024, conforme alle Linee Guida in materia del C.N.F..
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, pec, racc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
4 venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Dà atto che, ai sensi dell'art.473-bis 12 comma 2 c.p.c., le parti hanno dichiarato che non sussiste altro procedimento avente ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle del presente.
Dà atto che i coniugi hanno concordemente dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune che si intendono, pertanto, di proprietà esclusiva del possessore.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Massa, il 13.02.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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